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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 725 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 (efficacia operativa dal 15/06/2026)

Testo coordinato

. All’ , dopo il commaarticolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Relativamente alle somme di cui all’ , di cui al articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi decreto , dovute agli esercenti arti e professioni per l’attivitàdel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore: a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito».

In sintesi

  • Inserimento del nuovo comma 1-ter all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Decreto sulla riscossione).
  • Ambito: somme di cui all'art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986) corrisposte ad esercenti arti e professioni per attività professionale, anche svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
  • Decorrenza efficacia: 15 giugno 2026.
  • Importi soggetti a verifica: pagamenti fino a 5.000 euro (estensione rispetto alla soglia ordinaria già vigente per altre tipologie di crediti).
  • Procedura: la PA pagatrice verifica preventivamente all'agente della riscossione se il professionista beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento per cartelle di pagamento di qualunque importo; in caso affermativo paga all'agente della riscossione fino a concorrenza del debito, e al professionista solo l'eccedenza.
Quadro: il rafforzamento dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73 per i professionisti

Il comma 725 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) inserisce un nuovo comma 1-ter nell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Decreto sulla riscossione delle imposte sul reddito). L'art. 48-bis è uno dei pilastri del sistema di riscossione coattiva italiano: impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a determinate soglie, di verificare presso l'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, eventualmente trattenendo le somme a favore del fisco. La novità del comma 725 LB 2026 sta nell'estendere il meccanismo, a partire dal 15 giugno 2026, a una nuova categoria di pagamenti: quelli corrisposti dagli enti pubblici a esercenti arti e professioni per la loro attività professionale, anche svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Le somme oggetto della verifica: il rinvio all'art. 54 TUIR

La nuova disposizione individua precisamente l'ambito oggettivo richiamando le somme «di cui all'art. 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917». L'art. 54 TUIR disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo, definendo i criteri di imputazione dei compensi percepiti dagli esercenti arti e professioni e includendo i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività professionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Vi rientrano i compensi di avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, medici (in regime libero-professionale), ingegneri, architetti, geometri, periti, notai (per la quota personale di compenso), psicologi, traduttori, fisioterapisti, e ogni altro lavoratore autonomo abituale. Sono espressamente menzionati i compensi per attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato (ex L. 217/1990 per il penale e D.P.R. 115/2002 per il civile, amministrativo, contabile, tributario), tipologia rilevante per gli avvocati.

La soglia di 5.000 euro: l'importo che attiva la verifica

La nuova norma fissa per il pagamento ai professionisti la soglia di 5.000 euro come trigger della verifica di inadempienza. La PA pagante, prima di erogare somme di importo pari o superiore a 5.000 euro al professionista, deve verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento per «una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare». La verifica copre quindi anche cartelle di importo modesto. La soglia di 5.000 euro è specifica per i compensi professionali: per altri pagamenti, le soglie di attivazione dell'art. 48-bis sono ordinariamente pari a 5.000 euro (regola generale dal 2018) per la maggior parte delle tipologie. La specificità sui compensi ai professionisti, con esplicita estensione anche al patrocinio a spese dello Stato, è la novità del comma 725.

Cosa accade se il professionista risulta inadempiente

La procedura operativa è chiara: in caso di inadempienza accertata, la PA pagante procede direttamente, sulla base dell'esito della verifica, al pagamento (a) all'Agente della Riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; (b) al professionista beneficiario, nei limiti delle somme eccedenti il debito. La PA non è tenuta a notificare al professionista preventivamente la verifica o l'esito: la procedura è automatica e si conclude con il pagamento parziale al professionista (per la quota eccedente i debiti) e con l'intercettazione della differenza a favore della riscossione coattiva. Per il professionista, l'informazione concreta arriva al momento del pagamento (con bonifico o mandato), quando rileva che la somma accreditata è inferiore al compenso pattuito.

Patrocinio a spese dello Stato: la peculiarità degli avvocati

La menzione esplicita dell'attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato è di rilevante impatto pratico per la categoria forense. Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla L. 217/1990 (per il processo penale) e dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia, per il civile, amministrativo, contabile, tributario), che riconoscono l'onorario all'avvocato direttamente dallo Stato. La nuova previsione del comma 725 LB 2026 estende espressamente alle PA pagatrici di questi compensi l'obbligo di verifica ex art. 48-bis D.P.R. 602/73. Il Ministero della Giustizia, la Cancelleria, gli enti pubblici che liquidano i compensi al patrocinio devono attivare la verifica per importi pari o superiori a 5.000 euro a partire dal 15 giugno 2026.

Profili IRPEF e operatività per il professionista

Sul piano IRPEF, il compenso del professionista, anche se parzialmente intercettato dall'Agente della Riscossione, concorre al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 TUIR (D.P.R. 917/1986) per l'importo lordo della fattura (al netto di IVA e degli altri elementi rilevanti). L'intercettazione della riscossione non riduce il compenso imponibile: il professionista deve dichiarare il compenso intero come ricavo nell'anno di percezione, e la quota intercettata dall'Agente della Riscossione costituisce semplicemente una modalità di estinzione del debito tributario già in essere. Ai fini contabili, il professionista in contabilità semplificata può rilevare la fattura emessa, il successivo riconoscimento parziale del compenso da parte della PA e la quota intercettata come acconto su imposte (a riduzione del debito già in essere). La fattura emessa resta valida nella sua interezza ai fini IVA e IRPEF: l'intercettazione attiene unicamente all'estinzione del debito pregresso.

Aspetti procedurali e tutela del professionista

Il professionista che subisce l'intercettazione del compenso da parte della PA pagatrice può: (a) verificare con l'Agente della Riscossione l'esatta corrispondenza tra il debito risultante e quello effettivamente da lui dovuto, intervenendo presso lo sportello dell'Agenzia per chiedere chiarimenti, sospensioni, dilazioni o ricorsi; (b) attivare le ordinarie tutele di impugnazione delle cartelle e degli atti della riscossione (ricorso alle Corti di Giustizia Tributaria ex D.Lgs. 546/1992 per le cartelle relative a debiti tributari; ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale per i crediti di natura previdenziale o sanzionatoria); (c) richiedere la rateazione del debito ex art. 19 D.P.R. 602/73 e art. 13-bis del D.L. 145/2024, qualora ricorrano i presupposti. La verifica preventiva ex art. 48-bis non sostituisce ma anticipa la riscossione coattiva, ferme restando le tutele del debitore.

Linee guida pratiche per le PA

Le pubbliche amministrazioni che dal 15 giugno 2026 dovranno attivare la verifica per pagamenti a professionisti devono: (a) aggiornare le procedure interne di liquidazione delle fatture, individuando i pagamenti soggetti alla verifica (importo pari o superiore a 5.000 euro corrisposti a esercenti arti e professioni); (b) interrogare in via telematica il sistema di Agenzia delle Entrate-Riscossione (procedura SIATEL o equivalente) prima dell'emissione del mandato di pagamento; (c) conservare l'esito della verifica nei propri atti contabili e documentali; (d) effettuare il pagamento all'Agente della Riscossione (se inadempienza) e al professionista (per l'eccedenza) nelle modalità previste. Eventuali errori della PA nell'applicazione dell'obbligo (mancata verifica, errata interpretazione della soglia, pagamento al professionista nonostante inadempienza accertata) possono determinare responsabilità contabili e amministrative del funzionario competente, nonché, in casi gravi, profili di danno erariale.

Confronto con la disciplina previgente

Prima del comma 725 LB 2026, l'art. 48-bis D.P.R. 602/73 prevedeva l'obbligo di verifica per pagamenti generali superiori a 5.000 euro (soglia introdotta dal D.L. 87/2018, c.d. Decreto Dignità, e oggi vigente in via generale). Tuttavia, l'applicazione del meccanismo ai compensi professionali era stata talora oggetto di incertezza interpretativa, specie per la dicitura espressa «crediti commerciali». Il nuovo comma 1-ter codifica espressamente che i compensi corrisposti ai professionisti rientrano nell'ambito di applicazione, fugando ogni dubbio. La specifica menzione del patrocinio a spese dello Stato ha lo scopo di estendere l'obbligo anche a una tipologia di pagamento che, formalmente, non è un compenso pattuito tra le parti ma una liquidazione effettuata dallo Stato in surrogazione del cliente non abbiente.

Sintesi

Il comma 725 LB 2026 introduce dal 15 giugno 2026 una nuova ipotesi di verifica preventiva di inadempienza tributaria ex art. 48-bis D.P.R. 602/73 per i pagamenti pubblici ai professionisti, con soglia 5.000 euro e estensione esplicita al patrocinio a spese dello Stato. La misura rafforza la riscossione coattiva e in particolare il recupero delle cartelle a carico di esercenti arti e professioni. Il riferimento all'art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986) chiarisce il perimetro oggettivo. Pur classificato nel batch IRPEF/TUIR per il rinvio all'art. 54 TUIR, la materia è sostanzialmente di ROTTAMAZIONE_RISCOSSIONE (procedure di riscossione coattiva).

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Avvocato Tizio liquidato dal Tribunale per patrocinio

L'avvocato Tizio ha difeso il sig. Caio, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della L. 217/1990, in un processo penale a Milano. Il Tribunale liquida il compenso dell'avvocato in 8.500 euro (oltre CPA 4% e IVA 22%, totale fattura 10.737,80 euro). Il pagamento è programmato per ottobre 2026, quindi dopo l'entrata in vigore (15 giugno 2026) del nuovo comma 1-ter dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73 introdotto dal comma 725 LB 2026. La Cancelleria del Tribunale, prima di emettere il mandato di pagamento, interroga il sistema di Agenzia delle Entrate-Riscossione e rileva che Tizio è inadempiente all'obbligo di versamento di due cartelle di pagamento per un debito complessivo di 3.200 euro (IRPEF + sanzioni 2021 e 2022). La Cancelleria procede al pagamento di: 3.200 euro all'Agente della Riscossione; 7.537,80 euro a Tizio (compenso lordo 8.500 + IVA 1.870 + CPA 367,80 = 10.737,80 totale, meno 3.200 al fisco). Ai fini IRPEF, Tizio dichiara il compenso lordo 8.500 euro come ricavo professionale ex art. 54 TUIR (D.P.R. 917/1986); contabilmente registra il pagamento del debito tributario di 3.200 euro come estinzione di passività tributaria. Senza la nuova norma, Tizio avrebbe ricevuto l'intero importo e l'Agente della Riscossione avrebbe dovuto attivare la riscossione coattiva tradizionale (pignoramento conto corrente, ecc.).

Caso pratico 2 - Dottore commercialista Sempronia con incarico ente pubblico

La dottoressa commercialista Sempronia ha ricevuto dall'ente pubblico Alfa (Comune di una città capoluogo) un incarico di consulenza tributaria nel 2025-2026, con onorario pattuito di 12.000 euro (oltre CPA e IVA, totale fattura 15.220,80 euro). Il pagamento è programmato per agosto 2026. L'Ufficio Ragioneria del Comune attiva la verifica ex art. 48-bis c. 1-ter D.P.R. 602/73 prima del mandato di pagamento. La verifica rileva che Sempronia ha una cartella di pagamento pendente per 1.200 euro (sanzioni di violazione fiscale già definitive). Il Comune paga 1.200 euro all'Agente della Riscossione e 14.020,80 euro a Sempronia. Sempronia, informata dell'intercettazione, valuta se: (a) accettare l'estinzione del debito; (b) impugnare la cartella, se ritiene errata, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica originaria; (c) richiedere la rateazione di altre eventuali pendenze ex art. 19 D.P.R. 602/73 per evitare future intercettazioni su nuovi incarichi. Sul piano IRPEF, dichiara l'intero compenso di 12.000 euro come reddito di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR (D.P.R. 917/1986). In contabilità, l'estinzione del debito tributario non rileva come costo deducibile (le sanzioni e gli interessi tributari sono indeducibili ai sensi dell'art. 99 c. 1 TUIR).

Domande frequenti

Da quando si applica la nuova procedura di verifica per i compensi professionali ex comma 725 LB 2026?

La nuova procedura introdotta dal comma 725 LB 2026, che inserisce il comma 1-ter all'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si applica ai pagamenti effettuati a decorrere dal 15 giugno 2026. Da tale data, le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica devono verificare preventivamente all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) se il professionista beneficiario del pagamento di importo pari o superiore a 5.000 euro è inadempiente all'obbligo di versamento per cartelle di pagamento di qualunque ammontare. La verifica copre i compensi di cui all'art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986), inclusi quelli per attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Per i pagamenti effettuati prima del 15 giugno 2026 si applica la disciplina previgente.

Quali categorie di professionisti sono interessate dalla nuova verifica?

Sono interessati tutti gli esercenti arti e professioni il cui compenso rientra nell'ambito dell'art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986): avvocati, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, medici in regime libero-professionale, ingegneri, architetti, geometri, periti, notai, psicologi, traduttori, fisioterapisti, e ogni altro lavoratore autonomo abituale. La norma indica espressamente anche i compensi per attività svolta in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, particolarmente rilevante per la categoria forense (L. 217/1990 per il penale e D.P.R. 115/2002 per il civile/amministrativo/contabile/tributario). Sono inclusi sia i professionisti in regime ordinario sia quelli in regime forfetario (L. 190/2014). Restano fuori i compensi assimilati a quelli di lavoro autonomo che non rientrano nel perimetro dell'art. 54 TUIR (es. collaborazioni coordinate e continuative dell'art. 50 TUIR).

Cosa succede se il professionista risulta inadempiente verso l'Agente della Riscossione?

In caso di inadempienza accertata in sede di verifica preventiva ex art. 48-bis c. 1-ter D.P.R. 602/73 introdotto dal comma 725 LB 2026, la PA pagante procede direttamente al pagamento: (a) all'Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; (b) al professionista beneficiario, nei limiti delle somme eccedenti l'ammontare del debito. Esempio: parcella di 8.000 euro a favore di un avvocato, debito risultante in cartelle non pagate pari a 3.500 euro. La PA paga 3.500 euro all'Agente della Riscossione e 4.500 euro all'avvocato. La fattura resta intera ai fini IVA e IRPEF: l'intero compenso lordo concorre al reddito ex art. 54 TUIR, mentre la quota intercettata costituisce modalità di pagamento del debito tributario già dovuto.

L'intercettazione del compenso riduce l'imponibile IRPEF del professionista?

No. L'intercettazione del compenso da parte dell'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 48-bis D.P.R. 602/73 non incide sulla base imponibile IRPEF del professionista. Il compenso lordo (al netto di IVA e di altre voci rilevanti) concorre integralmente al reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del TUIR (D.P.R. 917/1986). La quota intercettata costituisce semplicemente una modalità di estinzione del debito tributario già in essere: per l'Agente della Riscossione è un incasso a riduzione del credito iscritto a ruolo; per il professionista è un pagamento (parziale o totale) del debito originario. Ai fini contabili, il professionista in contabilità semplificata o regime forfetario rileva normalmente il compenso e contabilizza la quota intercettata come pagamento del debito pregresso. La fattura emessa resta valida nella sua interezza ai fini IVA e IRPEF.

Come può tutelarsi il professionista in caso di errori nell'applicazione della procedura?

Il professionista che ritenga errata l'intercettazione del compenso può: (a) verificare immediatamente all'Agente della Riscossione (sportello Agenzia delle Entrate-Riscossione o area riservata) l'esatta natura e ammontare del debito risultante, valutando la correttezza della procedura ex art. 48-bis D.P.R. 602/73; (b) impugnare l'eventuale cartella di pagamento sottostante davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ex D.Lgs. 546/1992 (per debiti tributari) o al Giudice di Pace/Tribunale (per debiti previdenziali o sanzionatori) entro i termini di legge (60 giorni dalla notifica della cartella); (c) richiedere la rateazione del debito ex art. 19 D.P.R. 602/73 al ricorrere dei presupposti; (d) verificare l'eventuale prescrizione (5 anni per la maggior parte dei tributi e dei contributi) o decadenza. La consulenza di un commercialista o avvocato tributarista è spesso essenziale per individuare la strategia di tutela più efficace.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.