Autore: Andrea Marton

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida alle mensilità aggiuntive e agli istituti retributivi differiti nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: maturazione, calcolo dei ratei, una tantum 2024 e premi di risultato.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno, entrambe pari a una mensilità di retribuzione globale maturata pro-rata. Il rinnovo luglio 2024 ha confermato una tantum di 110 € lordi in due rate (settembre 2024 e marzo 2025), esclusa dal TFR. I premi di risultato sono affidati alla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Una tantum 2024
    110 € lordi (77 € apprendisti) in due rate: settembre 2024 e marzo 2025

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e istituti connessi

    Tredicesima, quattordicesima e istituti retributivi differiti – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Istituto Scadenza di pagamento Periodo di maturazione Base di calcolo
    Tredicesima mensilità Entro il 24 dicembre Gennaio – dicembre (anno solare) Retribuzione mensile globale (minimo + scatti + indennità fisse)
    Quattordicesima mensilità Entro il 30 giugno (o luglio per accordo) Luglio – giugno (anno precedente) Retribuzione mensile globale
    Una tantum carenza 2024 (1ª rata) Settembre 2024 Copertura gennaio – giugno 2024 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR
    Una tantum carenza 2024 (2ª rata) Marzo 2025 Copertura gennaio – giugno 2024 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR
    Premio di risultato Da definire in sede aziendale/territoriale Variabile per accordo Parametri di produttività, redditività, qualità (da accordo)

    Nota: La retribuzione mensile globale utile ai fini delle mensilità aggiuntive comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità maturati e le indennità contrattuali fisse (es. indennità di funzione per il livello 6S). Non si includono le voci variabili come straordinario, maggiorazioni per turni e indennità occasionali.

    La tredicesima mensilità: maturazione e calcolo

    La tredicesima mensilità è una gratifica natalizia contrattualmente prevista, corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale mensile, calcolata pro-rata in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio (o per ogni frazione pari o superiore a 15 giorni) nel periodo di riferimento gennaio-dicembre.

    La base di calcolo è la retribuzione mensile globale, che comprende:

    • Minimo tabellare CCNL vigente al momento dell’erogazione.
    • Scatti di anzianità maturati.
    • Indennità fisse riconosciute contrattualmente (es. indennità di funzione livello 6S).
    • Eventuali superminimi individuali non assorbibili concordati per iscritto.

    Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno/festivo, indennità legate a situazioni contingenti. La tredicesima è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale integrale.

    Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, il rateo spettante si calcola moltiplicando la retribuzione mensile globale per il numero di mesi interi (o frazioni ≥ 15 giorni) lavorati nell’anno e dividendo per 12.

    La quattordicesima mensilità: scadenza e periodo di riferimento

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede una quattordicesima mensilità corrisposta di norma entro il 30 giugno di ogni anno (alcuni accordi aziendali la spostano a luglio). Matura sullo stesso principio della tredicesima: 1/12 per ogni mese di servizio nel periodo di riferimento luglio-giugno.

    La base di calcolo è la stessa retribuzione globale mensile utile per la tredicesima. La quattordicesima non è espressamente richiamata dal codice civile come obbligo di legge: è un istituto contrattuale creato dalla negoziazione collettiva. Non può essere soppressa unilateralmente dal datore di lavoro in costanza di vigenza del CCNL.

    In caso di cessazione del rapporto in qualsiasi momento dell’anno, il lavoratore ha diritto al rateo di quattordicesima maturato calcolato sul periodo luglio-giugno in corso. Questo rateo va liquidato nel conguaglio finale insieme agli altri istituti differiti.

    Una tantum del rinnovo 2024: cosa è e come è tassata

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto un’una tantum di 110 € lordi (ridotta a 77 € lordi per gli apprendisti) a copertura della carenza contrattuale del primo semestre 2024 (periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, durante il quale non era ancora intervenuto il rinnovo). L’erogazione avviene in due rate uguali:

    • Prima rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di settembre 2024.
    • Seconda rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di marzo 2025.

    L’una tantum è espressamente esclusa dal computo del TFR, della tredicesima, della quattordicesima e da tutti gli istituti retributivi diretti o differiti. È assoggettata a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale. I lavoratori a tempo parziale o con contratti a durata ridotta percepiscono l’una tantum in proporzione.

    Premi di risultato: struttura e agevolazioni fiscali

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato non fissa a livello nazionale un premio di risultato direttamente applicabile. I premi di produttività e di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria), in linea con le previsioni del contratto quadro artigiano.

    Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere premi legati a:

    • Obiettivi di produttività (es. volumi produttivi, riduzione degli scarti).
    • Obiettivi di redditività (es. risultato operativo, utile aziendale).
    • Obiettivi di qualità (es. riduzione dei resi, customer satisfaction).
    • Partecipazione agli utili d’impresa.

    I premi di risultato erogati in esecuzione di accordi collettivi di secondo livello godono della tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF e addizionali), fino a un massimo di 3.000 € annui per lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 € nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., L. n. 208/2015 (come prorogato dalle successive leggi di bilancio). L’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro.

    Rapporto con il TFR

    Tredicesima e quattordicesima rientrano nella retribuzione annua utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.). Il TFR si calcola sommando tutte le voci della retribuzione annua lorda (incluse le mensilità aggiuntive) e dividendo per il coefficiente 13,5. Pertanto, un incremento del minimo tabellare aumenta automaticamente anche la quota TFR annua accantonata. L’una tantum 2024, come detto, è invece espressamente esclusa.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio assunto a maggio: quanto prende di tredicesima?
    Tizio viene assunto il 1° maggio 2025, livello 3, minimo 1.551,03 €. Al 24 dicembre 2025 ha maturato 8 mesi interi (maggio-dicembre). Il rateo di tredicesima spettante è 1.551,03 × 8/12 = 1.034,02 € lordi. La retribuzione di settembre 2025 include già la seconda rata dell’una tantum 2024 di 55 € (se al 16 luglio 2024 era in forza, altrimenti non spetta per i mesi precedenti l’assunzione).
    Caia – Impiegata di livello 5 con superminimo: base di calcolo della quattordicesima
    Caia, livello 5, ha un minimo tabellare di 1.751,06 €, un scatto di anzianità di 10,85 € e un superminimo non assorbibile di 120 € mensili. La sua retribuzione globale mensile è 1.751,06 + 10,85 + 120 = 1.881,91 €. A giugno percepisce la quattordicesima pari a 1.881,91 € (12 mesi interi nell’anno luglio-giugno). La quattordicesima incrementa il costo del lavoro annuo del datore ed è rilevante per il calcolo del TFR.
    Sempronio – Premio di risultato aziendale: come viene tassato?
    Il laboratorio artigiano di Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale depositato al Ministero del Lavoro, che prevede un premio di produttività di 1.200 € annui legato al raggiungimento degli obiettivi di produzione. Sempronio ha un reddito da lavoro dipendente di 28.000 € nell’anno precedente. Il premio di 1.200 € è assoggettato a imposta sostitutiva del 5% (60 €) invece di IRPEF ordinaria (~360 € nell’aliquota del 23%): un risparmio fiscale di circa 300 €.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    Entro il 24 dicembre di ogni anno. Matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile globale per ogni mese intero di servizio (o frazioni ≥ 15 giorni) nell’anno solare.
    La quattordicesima è obbligatoria per legge?
    No. La quattordicesima è un istituto di origine contrattuale, previsto dal CCNL ma non imposto dalla legge. Tuttavia, in presenza del CCNL Tessile Moda Artigianato come contratto applicato, il datore è tenuto a erogarla e non può eliminarla unilateralmente.
    L’una tantum 2024 è inclusa nel TFR?
    No. L’una tantum di 110 € lordi prevista dal rinnovo del luglio 2024 (per copertura carenza contrattuale) è espressamente esclusa dal calcolo del TFR, della tredicesima e di tutti gli istituti retributivi indiretti.
    Come si calcola il rateo di quattordicesima in caso di dimissioni?
    Il rateo spettante si calcola come: retribuzione mensile globale × mesi di servizio nel periodo luglio-giugno / 12. Va liquidato nel saldo finale insieme al TFR, alle ferie non godute e agli altri istituti maturati.
    Il premio di risultato può beneficiare dell’aliquota del 5%?
    Sì, se erogato in esecuzione di un accordo collettivo di secondo livello regolarmente depositato al Ministero del Lavoro, per un importo fino a 3.000 € annui, a lavoratori con reddito dell’anno precedente non superiore a 80.000 €. L’imposta sostitutiva è del 5% in luogo dell’IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 307 D.Lgs. 209/2005 – Collaborazione con la Guardia di finanza

    Art. 307 D.Lgs. 209/2005 – Collaborazione con la Guardia di finanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l' IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

    2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all' IVASS .

  • CCNL Spettacolo: livelli e mansioni cinema/TV

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Il CCNL Spettacolo classifica i lavoratori in 7 livelli + Quadri. Distingue tra rapporto a tempo indeterminato (poco frequente) e a tempo determinato per singola produzione (la regola). Mansioni-chiave: Direttore di produzione (Quadro/7), Operatore di ripresa (5), Montatore (5-6), Microfonista (4), Scenografo (5-6), Macchinista (3-4), Truccatore (4-5).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Spettacolo Cinema/Audiovisivo
    Livello Profili tipo
    1-2 Manovali, runner, assistenti generici
    3 Macchinisti, elettricisti junior, assistenti operatore
    4 Microfonisti, addetti suono, segretari di edizione
    5 Operatori di ripresa, montatori, truccatori esperti
    6 Direttori della fotografia, capi reparto scenografia
    7, Q Direttori di produzione, registi, autori, capi tecnici

    Caratteristica chiave: contratti a produzione

    Il settore Spettacolo è caratterizzato da contratti a tempo determinato per singola produzione: ogni film, serie TV, spettacolo teatrale apre e chiude i contratti dei lavoratori coinvolti.

    Solo ~15% del personale è OTI (indeterminato), tipicamente in aziende televisive (RAI, Mediaset, La7, Sky) o case di produzione strutturate (Lux Vide, Cattleya, Wildside).

    Mansioni tecniche di set

    Set cinematografico/TV: macchinisti (3), elettricisti (3-4), microfonisti (4), operatori di ripresa (5), assistenti operatore (3-4). Lavoro intenso 10-12h/giorno con straordinari frequenti.

    Reparto post-produzione

    Montatori (5-6), color grader (5-6), VFX artist (5-7), sound designer (5-6). Lavoro spesso da remoto o in studi di post-produzione.

    Attori, doppiatori, autori

    Hanno contratti specifici: attori per giornate (€350-1.500/gg in base notorietà), doppiatori per turno (€80-150/turno), autori con contratti d’opera o ENPALS specifici.

    Direttori e Quadri

    Direttori di produzione (7), registi e capi tecnici (7-Q). Contratti spesso quadri o dirigenziali con compensi che variano molto.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore ripresa film 8 settimane
    Tizio operatore di ripresa livello 5, contratto a termine 8 settimane per film. Stipendio settimanale ~€800-1.200 lordi + indennità extra per scene notturne/esterne.
    Caia – Montatrice film post-produzione
    Caia montatrice livello 5, 14 settimane post-produzione. Stipendio mensile ~€3.200 + bonus completamento progetto.
    Sempronio – Direttore di produzione
    Sempronio direttore produzione film cinematografico. Contratto Quadro per 16 settimane. Compenso totale ~€60.000.

    Domande frequenti

    Esiste l'impiego a tempo indeterminato nello Spettacolo?
    Sì ma raro: ~15% del personale, tipicamente in aziende televisive strutturate (RAI, Mediaset, Sky) o case produzione (Lux, Cattleya). La maggioranza ha contratti a tempo determinato per singola produzione.
    Quanto guadagna un operatore di ripresa cinema?
    Livello 5, stipendio settimanale ~€800-1.200 lordi (in base produzione). Per film alti budget: anche €1.500-2.000/sett. Indennità extra per scene notturne/esterne/pericolose.
    Gli attori hanno il CCNL Spettacolo?
    Solo gli attori a contratto stabile o con contratti collettivi specifici. La maggioranza ha contratti d’opera o di prestazione professionale individuale. Gli attori famosi negoziano direttamente cachet.
    I doppiatori hanno il CCNL?
    Sì, il CCNL Doppiatori (specifico). Compenso a turno (€80-150/turno standard). Per protagonisti di film/serie: tariffe più alte negoziabili individualmente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 45 TU Giustizia Tributaria: Gli organi della giurisdizione tributaria

    Art. 45 D.Lgs. 175/2024 – Gli organi della giurisdizione tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1.

    2. I giudici tributari applicano le norme del presente testo unico e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

  • Art. 109 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

    Art. 109 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.

  • IRAP: dichiarazione, acconti e come si versa

    In sintesi

    • L’IRAP si dichiara con un modello autonomo, separato dalla dichiarazione dei redditi
    • Il versamento avviene tramite modello F24 con le stesse scadenze delle imposte sui redditi
    • Si versano saldo e due rate di acconto nel corso dell’anno
    • La Regione competente è quella in cui è prodotto il valore della produzione
    • Se l’attività è svolta in più Regioni la base imponibile va ripartita tra esse
    • Ditte individuali e professionisti senza autonoma organizzazione non presentano la dichiarazione IRAP

    La dichiarazione IRAP: un adempimento autonomo

    L’IRAP si distingue dalle altre imposte sui redditi anche sotto il profilo dichiarativo: il contribuente soggetto passivo deve presentare un modello di dichiarazione dedicato, il modello IRAP, che è separato e autonomo rispetto al modello Redditi o al modello 730. Questa autonomia dichiarativa riflette la natura dell’imposta, che colpisce il valore aggiunto prodotto dall’attività e non il reddito personale o societario, e segue un calendario di scadenze allineato a quello delle imposte sui redditi.

    Il versamento dell’IRAP avviene tramite modello F24, lo stesso strumento utilizzato per IRPEF, IRES e altri tributi erariali e locali. Le somme sono distinte tra saldo dell’anno precedente e acconti per l’anno in corso: di regola il saldo si versa nella prima scadenza utile, mentre gli acconti sono suddivisi in due rate nel corso dell’anno. Le scadenze esatte e le modalità di calcolo degli acconti vanno verificate annualmente nelle istruzioni al modello IRAP e nelle disposizioni di legge vigenti.

    Un aspetto specifico dell’IRAP riguarda il collegamento con il territorio: l’imposta è dovuta alla Regione in cui è stato prodotto il valore della produzione netta. Questo significa che le imprese e i professionisti che svolgono attività in più Regioni devono ripartire la base imponibile tra le diverse Regioni, applicando criteri stabiliti dalla legge, e versare l’IRAP a ciascuna in proporzione. La corretta individuazione della Regione competente è quindi un passaggio fondamentale prima ancora di determinare l’aliquota applicabile.

    Principali adempimenti IRAP: dichiarazione e versamento
    Adempimento Strumento Note operative
    Presentazione della dichiarazione Modello IRAP autonomo Separato dal modello Redditi; scadenza allineata alle imposte sui redditi
    Versamento del saldo Modello F24 con codice tributo IRAP Entro la scadenza ordinaria delle imposte sui redditi; possibile proroga per alcune categorie
    Versamento del primo acconto Modello F24 Di norma entro la stessa scadenza del saldo; verificare la percentuale vigente
    Versamento del secondo acconto Modello F24 Di norma entro novembre; verificare la percentuale vigente
    Ripartizione tra più Regioni Calcolo interno alla dichiarazione Proporzionale alle retribuzioni del personale in ciascuna Regione
    Soggetti esclusi dalla dichiarazione Non presentano il modello IRAP Regime forfettario; professionisti/imprenditori senza autonoma organizzazione

    Esempio pratico

    • Caio è titolare di una società a responsabilità limitata che svolge attività di commercio all’ingrosso con sede legale e operativa in un’unica Regione. Ogni anno il commercialista di Caio predispone il modello IRAP, separato dal modello Redditi SC della società. Con il primo F24 di giugno vengono versati sia il saldo IRAP relativo all’anno precedente sia la prima rata dell’acconto per l’anno in corso; con il secondo F24 di novembre si versa la seconda rata dell’acconto. Se Caio aprisse un magazzino operativo in una seconda Regione, il commercialista dovrebbe calcolare la quota di valore della produzione attribuibile a ciascuna Regione in base alle retribuzioni del personale impiegato in loco, e versare la corrispondente IRAP alle due Regioni separatamente, applicando le rispettive aliquote che potrebbero differire.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (disciplina generale dell’IRAP, dichiarazione e versamento)
    • Modello IRAP e relative istruzioni, aggiornati annualmente dall’Agenzia delle Entrate
    • Provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate sulle scadenze fiscali e sulle proroghe
    • Leggi regionali sulle aliquote IRAP differenziate (verificare la misura vigente nella Regione competente)
    • Risoluzione/Circolare Agenzia delle Entrate sui criteri di ripartizione della base imponibile tra più Regioni

    Caso 1: attività svolta in due Regioni diverse

    Scenario. Alfa Srl ha la sede legale e l’ufficio amministrativo in una Regione e uno stabilimento produttivo in un’altra Regione. Nel corso dell’anno impiega dipendenti in entrambe le sedi. Al momento di predisporre la dichiarazione IRAP, il responsabile amministrativo si chiede come ripartire la base imponibile.

    Come si applica. Quando l’attività è svolta in più Regioni, la base imponibile IRAP non va attribuita integralmente alla Regione della sede legale, bensì ripartita tra le Regioni interessate in proporzione alle retribuzioni del personale impiegato in ciascuna. Alfa Srl dovrà quindi calcolare la quota delle retribuzioni di competenza di ciascuna Regione rispetto al totale, applicare quella proporzione alla base imponibile complessiva, e versare l’IRAP a ciascuna Regione applicando la rispettiva aliquota vigente. Le aliquote possono differire tra le due Regioni, con possibili riflessi sull’importo complessivo dovuto.

    In pratica

    • Tenere traccia delle retribuzioni effettivamente erogate al personale impiegato in ciascuna Regione durante l’anno
    • La ripartizione della base imponibile si calcola in proporzione alle retribuzioni, non in base alla sede legale
    • Verificare le aliquote vigenti in ciascuna Regione interessata, che possono essere differenziate anche per settore produttivo

    Caso 2: professionista che verifica se deve presentare la dichiarazione

    Scenario. Tizio è un consulente di gestione aziendale che lavora da solo, senza dipendenti, con un computer e un abbonamento a banche dati professionali. Ogni anno si chiede se debba presentare il modello IRAP e versare l’imposta.

    Come si applica. La risposta dipende dalla verifica concreta del requisito dell’autonoma organizzazione. Se Tizio opera senza dipendenti, senza collaboratori stabili e con beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della propria attività intellettuale, l’orientamento consolidato esclude la sussistenza dell’autonoma organizzazione e quindi l’obbligo IRAP. In questo caso Tizio non deve presentare il modello IRAP né versare l’imposta. Se invece nel corso del tempo strutturasse diversamente la propria attività, la valutazione andrebbe ripetuta. La stessa esclusione si applica in modo automatico ai contribuenti in regime forfettario.

    In pratica

    • Valutare ogni anno se la struttura dell’attività è rimasta invariata rispetto alla valutazione precedente sull’autonoma organizzazione
    • In caso di dubbio, rivolgersi a un professionista: omettere la dichiarazione quando è dovuta espone a sanzioni, presentarla quando non è dovuta comporta un versamento non necessario
    • I contribuenti in regime forfettario non presentano la dichiarazione IRAP per espressa previsione di legge

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il modello IRAP è separato dal modello Redditi?

    Sì. La dichiarazione IRAP è un modello autonomo, distinto dal modello Redditi (SC, SP o PF) e dal modello 730. Viene presentato entro le stesse scadenze ordinarie delle imposte sui redditi, ma costituisce un adempimento separato con propri codici e propria logica di calcolo.

    Come si versa l'IRAP?

    L’IRAP si versa tramite modello F24, utilizzando i codici tributo specifici per l’IRAP. Si prevedono di norma due appuntamenti: il primo per il saldo dell’anno precedente e la prima rata di acconto, il secondo per la seconda rata di acconto. Le scadenze esatte vanno verificate annualmente.

    Quante rate di acconto IRAP si versano?

    Di regola due rate: la prima entro la scadenza estiva (allineata all’IRES o all’IRPEF), la seconda entro novembre. La percentuale di ciascuna rata e le eventuali eccezioni vanno verificate nelle istruzioni al modello IRAP vigente nell’anno di imposta.

    Quale Regione riceve il gettito IRAP?

    La Regione in cui il contribuente produce il valore della produzione netta. Se l’attività è svolta in un’unica Regione, tutta l’IRAP va a quella Regione. Se l’attività è svolta in più Regioni, la base imponibile viene ripartita in proporzione alle retribuzioni del personale impiegato in ciascuna e l’imposta è versata separatamente a ciascuna.

    Un libero professionista è sempre tenuto a presentare la dichiarazione IRAP?

    No. Se il professionista non dispone di un’autonoma organizzazione (assenza di dipendenti, collaboratori stabili e di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile), secondo l’orientamento consolidato non è soggetto IRAP e non deve presentare la dichiarazione. La valutazione è sempre caso per caso.

    I forfettari devono presentare il modello IRAP?

    No. I contribuenti in regime forfettario sono esclusi dall’IRAP per espressa previsione di legge e non devono né presentare la dichiarazione né versare l’imposta.

    L'aliquota IRAP è uguale in tutte le Regioni?

    No. La legge statale fissa un’aliquota ordinaria, ma ogni Regione può variarla entro un margine previsto dalla legge e differenziarla per settore (ad esempio le banche e le assicurazioni possono essere soggette ad aliquote più elevate). Per conoscere l’aliquota applicabile occorre sempre verificare la legge regionale vigente nella Regione di competenza.

    Vedi anche: Dichiarazione IVA a debito, IRAP: cos’è e come funziona, Chi paga l’IRAP e l’autonoma organizzazione, IRAP: come si calcola la base imponibile, Dichiarazione doganale e Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti.

  • Art. 109 L. 633/1941

    Art. 109 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La cessione di uno o più esemplari dell'opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge.

    Tuttavia la cessione di uno stampo, di un rame inciso o di altro simile mezzo usato per riprodurre un'opera d'arte, comprende, salvo patto contrario, la facoltà di riprodurre l'opera stessa, semprechè tale facoltà spetti al cedente.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 270 RD 12/1941

    Art. 270 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 171 L. 633/1941 – Sanzioni per riproduzione abusiva

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 25 L. 633/1941 – Durata: 70 anni post mortem auctoris

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 21 L. 633/1941 – Pseudonimo e anonimato

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 102-sexies L. 633/1941 – Diritti editori giornalistici (press publishers right)

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.