Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 T.U. Stupefacenti – Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell’Aids

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e

1992. Torna al sommario

In sintesi

  • L'art. 135 impone al Ministro di grazia e giustizia - di concerto con i Ministri della sanità e degli affari sociali - di approvare programmi per la prevenzione e cura dell'AIDS, il trattamento socio-sanitario e il reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
  • I programmi possono essere realizzati con strutture esterne mediante apposite convenzioni, sia per i detenuti in espiazione di pena sia per quelli in custodia cautelare.
  • Il Ministero della giustizia è tenuto ad attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria per gestire adeguatamente la popolazione detenuta tossicodipendente e sieropositiva.
  • La dotazione finanziaria originaria era di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, a copertura degli oneri dell'articolo.
  • La norma riflette il grave problema dell'AIDS in carcere che caratterizzava la fase storica di adozione del T.U., con alti tassi di sieropositività tra i detenuti tossicodipendenti per uso endovenoso.
Indice dei contenuti

Contesto storico e urgenza sanitaria

L'art. 135 del D.P.R. 309/1990 va letto nella cornice storica in cui il T.U. è stato adottato. Alla fine degli anni Ottanta, l'epidemia da HIV/AIDS aveva colpito in modo particolarmente grave la popolazione dei tossicodipendenti per via endovenosa: la condivisione di siringhe era uno dei principali vettori di trasmissione del virus. Le carceri italiane, che ospitavano una quota elevata di soggetti arrestati per reati connessi all'uso e allo spaccio di droghe, erano divenute un luogo ad alto rischio di diffusione dell'infezione. In questo contesto, il legislatore ha ritenuto necessario inserire nel T.U. una norma specifica che imponesse alle istituzioni penitenziarie di dotarsi di programmi strutturati di prevenzione, trattamento e reinserimento, affrontando il nesso tra tossicodipendenza e AIDS come un'emergenza sanitaria di carattere istituzionale.

I soggetti istituzionali coinvolti

La norma coinvolge tre ministeri: il Ministro di grazia e giustizia (oggi Ministro della giustizia) come soggetto capofila, il Ministro della sanità (oggi della salute) e il Ministro per gli affari sociali. Il concerto interministeriale riflette la natura trasversale del problema: la gestione sanitaria della sieropositività rientra nella competenza del Ministero della salute, il reinserimento sociale dei soggetti in misura alternativa in quella del Ministero degli affari sociali, mentre l'esecuzione della pena e la gestione degli istituti è ovviamente affidata al Ministero della giustizia. La necessità del concerto formale garantisce che i programmi approvati siano coerenti con le linee guida sanitarie nazionali in materia di AIDS e con le politiche sociali di reinserimento.

Destinatari: detenuti in espiazione e detenuti in attesa di giudizio

Una scelta significativa dell'art. 135 è quella di estendere i programmi sia ai detenuti in espiazione di pena sia ai detenuti in attesa di giudizio. Questa estensione è rilevante dal punto di vista giuridico: i detenuti in attesa di giudizio - ossia coloro che si trovano in custodia cautelare - sono presunti innocenti ai sensi dell'art. 27, co. 2, Cost. Il legislatore ha dunque riconosciuto che il diritto alle cure e ai programmi di reinserimento non può essere condizionato alla definitività della condanna penale. L'urgenza sanitaria - prevenire la diffusione dell'AIDS e trattare i soggetti già sieropositivi - trascende la distinzione processuale tra imputati e condannati.

Utilizzo di strutture esterne e convenzioni

Il co. 2 consente al Ministero della giustizia di realizzare i programmi avvalendosi di strutture esterne mediante apposite convenzioni. Questa previsione è particolarmente importante perché riconosce che le strutture penitenziarie, da sole, non sono in grado di fornire tutti i servizi necessari - assistenza medica specialistica per HIV/AIDS, supporto psicologico, preparazione al reinserimento - e che la collaborazione con il sistema sanitario esterno (ASL, ospedali, comunità terapeutiche) è indispensabile. Le convenzioni consentono di portare all'interno degli istituti di pena professionisti e servizi che altrimenti non potrebbero operare in quel contesto.

Formazione del personale penitenziario

Il co. 3 impone l'attivazione di corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria. Questa disposizione risponde a un'esigenza pratica fondamentale: il personale di polizia penitenziaria e gli operatori degli istituti devono essere formati per gestire in modo adeguato - e non discriminatorio - i detenuti tossicodipendenti e sieropositivi, riducendo i comportamenti stigmatizzanti e prevenendo contagi accidentali. La formazione riguarda sia il personale sanitario penitenziario sia il personale di custodia, che quotidianamente entra in contatto con i detenuti.

Copertura finanziaria e rilevanza storica

Il co. 4 quantifica l'onere in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Si tratta di una copertura triennale, tipica delle disposizioni di spesa contenute nei testi unici: il legislatore ha finanziato una fase iniziale di implementazione dei programmi, con l'implicita attesa che le spese ricorrenti sarebbero state coperte dalle ordinarie dotazioni di bilancio. In termini attuali, 20 miliardi di lire corrispondevano a circa 10 milioni di euro. La norma ha avuto un impatto reale sulla strutturazione dei servizi sanitari penitenziari e sull'avvio delle politiche di harm reduction nelle carceri italiane negli anni Novanta.

Casi pratici

Caso 1: Convenzione con struttura esterna per trattamento HIV di detenuto tossicodipendente

Tizio, detenuto in un istituto penitenziario in espiazione di una condanna per reati connessi all'art. 73 T.U. Stupefacenti, risulta sieropositivo all'HIV. L'amministrazione penitenziaria, in applicazione dell'art. 135, co. 2, ha stipulato una convenzione con l'Azienda sanitaria locale per l'erogazione della terapia antiretrovirale e il monitoraggio clinico dei detenuti sieropositivi. Tizio viene preso in carico dall'équipe dell'ASL che opera all'interno dell'istituto in forza della convenzione. Il programma prevede anche un percorso di supporto psicologico e di preparazione al reinserimento post-pena, in coerenza con la finalità rieducativa della pena ex art. 27, co. 3, Cost.

Caso 2: Programma di prevenzione AIDS per detenuti in attesa di giudizio

Caia si trova in custodia cautelare per un reato di spaccio ex art. 73 T.U. È tossicodipendente da eroina per via endovenosa e presenta un alto rischio di contagio HIV per la pregressa condivisione di materiale da iniezione. In forza dell'art. 135, co. 2, che estende i programmi anche ai detenuti in attesa di giudizio, l'istituto attiva per Caia il programma di prevenzione: test volontario per HIV, counselling preventivo, messa a disposizione di preservativi e di strumenti di harm reduction compatibili con il regolamento penitenziario. Il programma si fonda sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla salute di Caia indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

Caso 3: Corso di riqualificazione del personale penitenziario su tossicodipendenza e HIV

Sempronio, ispettore di polizia penitenziaria in servizio presso un istituto con alta presenza di detenuti tossicodipendenti, partecipa a un corso di addestramento organizzato dall'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 135, co. 3. Il corso affronta la gestione degli episodi di overdose all'interno dell'istituto, le modalità di trasmissione dell'HIV e le precauzioni da adottare, la comunicazione non stigmatizzante con i detenuti tossicodipendenti e la conoscenza dei programmi terapeutici disponibili. Al termine, Sempronio è in grado di riconoscere i segnali di crisi astinenziale e di attivare tempestivamente il servizio medico penitenziario.

Domande frequenti

L'art. 135 T.U. Stupefacenti si applica anche ai detenuti in attesa di giudizio, non ancora condannati?

Sì. Il co. 2 estende espressamente i programmi di prevenzione AIDS e trattamento socio-sanitario sia ai detenuti in espiazione di pena sia ai detenuti in attesa di giudizio. Il diritto alle cure e ai programmi di reinserimento non è condizionato alla definitività della condanna, in coerenza con la presunzione di innocenza ex art. 27, co. 2, Cost.

Quali ministeri devono concorrere all'approvazione dei programmi previsti dall'art. 135?

Il Ministro della giustizia (già di grazia e giustizia) è il soggetto capofila e deve agire di concerto con il Ministro della salute (già della sanità) e con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto interministeriale garantisce la coerenza dei programmi con le linee guida sanitarie nazionali sull'AIDS e con le politiche sociali di reinserimento.

L'amministrazione penitenziaria può affidarsi a strutture esterne per realizzare i programmi dell'art. 135?

Sì. Il co. 2 prevede espressamente che il Ministero della giustizia possa realizzare i programmi avvalendosi di strutture esterne mediante apposite convenzioni. Questa possibilità è fondamentale perché consente di portare all'interno degli istituti servizi specialistici - assistenza clinica per HIV/AIDS, supporto psicologico, preparazione al reinserimento - che l'amministrazione penitenziaria non è sempre in grado di erogare autonomamente.

Qual era la copertura finanziaria prevista dall'art. 135 per i programmi AIDS nelle carceri?

Il co. 4 quantificava l'onere in 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. Si trattava di una copertura triennale di avvio, con l'attesa che le spese ricorrenti fossero coperte dai successivi stanziamenti ordinari di bilancio del Ministero della giustizia.

Perché il T.U. 309/1990 ha dedicato una norma specifica alla prevenzione dell'AIDS in carcere?

Alla fine degli anni Ottanta, l'epidemia da HIV/AIDS aveva colpito duramente la popolazione dei tossicodipendenti per via endovenosa, che costituiva una quota rilevante della popolazione detenuta. Le carceri erano ambienti ad alto rischio di trasmissione del virus. Il legislatore ha ritenuto necessario imporre specifici obblighi all'amministrazione penitenziaria per contenere la diffusione dell'infezione e garantire cure adeguate ai soggetti già colpiti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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