← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Delega al Governo reale: l'art. 1330 conferisce al Governo del Re l'autorizzazione a emanare — entro il 21 aprile 1945 — norme con forza di legge in materia di navigazione interna, per le parti non già coperte dal codice e dal relativo regolamento.
  • Materie della delega: zone portuali, ordinamento dei porti, organizzazione amministrativa, previdenza e assistenza del personale, regime amministrativo delle navi, costruzione navale, concessioni di trasporto e rimorchio, polizia della navigazione interna.
  • Strumento: decreti reali su parere di commissione consultiva: la norma istituisce una commissione interministeriale con esperti per esprimere parere preventivo sui decreti.
  • Adeguamento terminologico postbellico: le annotazioni nel testo originale aggiornano i riferimenti istituzionali: 'Governo del Re' è ora il Governo, i ministeri e le commissioni si riferiscono alle autorità repubblicane.
  • Norma storicamente esaurita: il termine del 21 aprile 1945 è decorso e la delega non ha potuto essere esercitata per effetto della guerra; la disciplina della navigazione interna è stata poi oggetto di legislazione ordinaria.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1330 Codice della Navigazione — Delega legislativa

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il governo del re è autorizzato ad emanare entro il 21 aprile 1945 norme aventi forza di legge in materia di navigazione interna, in quanto non sia provveduto dal presente codice e dal relativo regolamento per le parti relative alle zone portuali, all’ordinamento dei porti e approdi, alla organizzazione amministrativa, alla previdenza e all’assistenza del personale, al regime amministrativo delle navi e alle modalità di intervento dello Stato nella costruzione di esse, alle concessioni e autorizzazioni relative a servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, alla polizia della navigazione, coordinando tali norme con la legislazione vigente per le materie affini. Al riguardo sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere di una commissione consultiva composta di rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia [della giustizia], dei lavori pubblici, [delle comunicazioni] (1) e [delle corporazioni] (2), nonché di esperti in materia di legislazione e di usi della navigazione interna. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto [reale] (3) su proposta del ministro [per le comunicazioni] (1) di concerto con gli altri ministri interessati. (1) Ora Ministero dei trasporti e della navigazione. (2) Ora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. (3) Ora del Presidente della Repubblica.

In sintesi

  • Delega al Governo reale: l'art. 1330 conferisce al Governo del Re l'autorizzazione a emanare — entro il 21 aprile 1945 — norme con forza di legge in materia di navigazione interna, per le parti non già coperte dal codice e dal relativo regolamento.
  • Materie della delega: zone portuali, ordinamento dei porti, organizzazione amministrativa, previdenza e assistenza del personale, regime amministrativo delle navi, costruzione navale, concessioni di trasporto e rimorchio, polizia della navigazione interna.
  • Strumento: decreti reali su parere di commissione consultiva: la norma istituisce una commissione interministeriale con esperti per esprimere parere preventivo sui decreti.
  • Adeguamento terminologico postbellico: le annotazioni nel testo originale aggiornano i riferimenti istituzionali: 'Governo del Re' è ora il Governo, i ministeri e le commissioni si riferiscono alle autorità repubblicane.
  • Norma storicamente esaurita: il termine del 21 aprile 1945 è decorso e la delega non ha potuto essere esercitata per effetto della guerra; la disciplina della navigazione interna è stata poi oggetto di legislazione ordinaria.
La delega legislativa del 1942: contesto e finalità

L'art. 1330 è una disposizione di tecnica legislativa di carattere costituzionale, ancorché emanata sotto il regime statutario: conferisce al Governo il potere di adottare norme con forza di legge in materia di navigazione interna per le parti non coperte dal codice. La scelta di ricorrere alla delega legislativa riflette la complessità e la specialità della materia, che richiedeva norme di dettaglio tecnico e amministrativo difficilmente traducibili in disposizioni codicistiche. Il legislatore del 1942 aveva già disciplinato la navigazione interna nelle sue linee generali nel corpo del codice (Parte Terza, artt. 950 ss.), ma riconosceva che alcune materie — ordinamento dei porti, concessioni di servizi, regime del personale, costruzione navale — necessitavano di una normativa di completamento.

Le materie oggetto della delega

L'elenco delle materie delegate è assai ampio: zone portuali, ordinamento dei porti e approdi, organizzazione amministrativa, previdenza e assistenza del personale di navigazione interna, regime amministrativo delle navi, modalità di intervento dello Stato nella costruzione di esse, concessioni e autorizzazioni relative a servizi di trasporto di rimorchio e di traino, polizia della navigazione. Si tratta di un fascio di materie eterogenee, accomunate dalla loro natura tecnico-amministrativa e dalla necessità di coordinamento con la legislazione vigente per le materie affini. La norma impone al Governo, nell'esercizio della delega, di procedere a tale coordinamento: non può dunque emanare norme isolate, ma deve inserirle in un quadro sistematico coerente con la legislazione preesistente.

La commissione consultiva interministeriale

L'art. 1330 istituisce uno strumento di raccordo tecnico-istituzionale: i decreti delegati devono essere adottati previo parere di una commissione consultiva composta da rappresentanti dei Ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle comunicazioni (oggi dei trasporti) e delle corporazioni (oggi dell'industria e del commercio), nonché da esperti in materia di legislazione e usi della navigazione interna. La commissione è nominata con decreto presidenziale su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con gli altri ministeri interessati. Questo meccanismo di consultazione interministeriale e tecnica riflette la consapevolezza che la materia della navigazione interna è al crocevia di più competenze ministeriali e richiede expertise specialistica.

Le annotazioni di adeguamento postbellico

Il testo dell'art. 1330 contiene tre annotazioni tra parentesi che aggiornano i riferimenti istituzionali originari alla nuova realtà repubblicana: 'Ministero delle comunicazioni' è diventato 'Ministero dei trasporti e della navigazione' (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); 'Ministero delle corporazioni' è diventato 'Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato'; i 'decreti reali' sono ora 'decreti del Presidente della Repubblica'. Queste annotazioni — introdotte nel corso delle revisioni editoriali del codice — non modificano il testo legislativo originale ma ne facilitano la lettura alla luce dell'assetto istituzionale vigente.

Esito storico della delega e normativa successiva

Il termine entro cui il Governo avrebbe dovuto esercitare la delega — il 21 aprile 1945 — coincise con la fase finale della Seconda Guerra Mondiale, che di fatto impedì qualsiasi attività legislativa organica. La delega non fu esercitata. La disciplina della navigazione interna fu poi sviluppata attraverso legislazione ordinaria nel periodo repubblicano: il D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631 e successive modifiche hanno regolato alcuni aspetti della navigazione lacuale e fluviale. La materia è oggi competenza anche delle Regioni, per la parte relativa alle vie d'acqua interne, in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. 3/2001). L'art. 1330 è pertanto una norma storicamente esaurita, priva di efficacia residua, ma di grande interesse per comprendere l'impostazione tecnica e istituzionale del codice del 1942.

Casi pratici

Caso 1: Tizio gestore di porto lacuale: quale norma applicare?

Tizio gestisce un porto sul Lago di Garda e cerca la norma applicabile all'ordinamento del porto. Poiché la delega dell'art. 1330 non fu esercitata entro il 21 aprile 1945, deve fare riferimento alla normativa portuale ordinaria vigente, ai regolamenti regionali e alle disposizioni del Codice della navigazione in materia di navigazione interna, senza poter invocare decreti delegati mai emanati.

Caso 2: Caio marittimo fluviale: previdenza e assistenza del personale

Caio lavora su un'imbarcazione fluviale e si interroga sulla normativa previdenziale speciale prevista per il personale di navigazione interna. L'art. 1330 aveva delegato al Governo la disciplina di tale materia, ma la delega scadde inutilizzata nel 1945; la materia è stata poi regolata da leggi ordinarie, applicabili senza distinzione tra personale marittimo e personale di navigazione interna.

Caso 3: Sempronio concessionario di traino fluviale

Sempronio ottiene una concessione per il servizio di rimorchio e traino su un tratto fluviale. Le modalità della concessione avrebbero dovuto essere regolate dai decreti delegati ex art. 1330, mai emanati. In mancanza, l'autorità amministrativa competente applica le disposizioni del Codice della navigazione sulla navigazione interna e la legislazione regionale in materia di vie d'acqua, integrando i vuoti con le norme generali sull'evidenza pubblica nelle concessioni.

Domande frequenti

Cosa prevedeva l'art. 1330 del Codice della navigazione?

Conferiva al Governo del Re il potere di emanare, entro il 21 aprile 1945, norme con forza di legge in materia di navigazione interna per le parti non già disciplinate dal codice, tramite decreti reali previo parere di una commissione consultiva interministeriale.

La delega legislativa dell'art. 1330 fu mai esercitata?

No. Il termine del 21 aprile 1945 coincise con la fase finale della Seconda Guerra Mondiale, che impedì qualsiasi attività legislativa organica. La delega scadde inutilizzata.

Come è stata disciplinata la navigazione interna in assenza dell'esercizio della delega?

Attraverso legislazione ordinaria del periodo repubblicano, tra cui il D.P.R. 631/1949 e successive normative, nonché, dopo la riforma del Titolo V Cost., attraverso la legislazione regionale sulle vie d'acqua interne.

Perché l'art. 1330 menziona ancora il 'Governo del Re' e i 'decreti reali'?

Perché il Codice della navigazione fu emanato nel 1942, sotto la monarchia. Le annotazioni nel testo ufficiale aggiornano i riferimenti istituzionali (ora 'Presidente della Repubblica', 'Ministero dei trasporti') senza modificare il testo legislativo originale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.