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Ultimo aggiornamento: 19 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) sostituisce le parole ‘al 18 per cento’ con ‘al 21 per cento’ nell’art. 5, comma 2, della L. 448/2001, innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva opzionale per la rivalutazione di partecipazioni e terreni. La norma modifica gli artt. 67-68 TUIR relativi al regime delle plusvalenze e alla rilevanza del costo rivalutato in caso di cessione.

Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

Vendere quote di Srl nel 2026: il bivio fiscale tra plusvalenza ordinaria e rivalutazione

Chi si appresta a cedere la propria partecipazione in una Srl nel corso del 2026 si trova davanti a una scelta fiscale rilevante: applicare il regime ordinario delle plusvalenze oppure optare per la rivalutazione introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Le due strade portano a carichi fiscali profondamente diversi a seconda della storia e del valore della partecipazione.

Con il regime ordinario, la plusvalenza è data dalla differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo fiscalmente riconosciuto (tipicamente il prezzo di acquisto o il valore di sottoscrizione). Per le partecipazioni non qualificate, l’aliquota è del 26% in regime di risparmio amministrato o gestito. Con la rivalutazione opzionale, invece, il contribuente versa il 21% sul valore di perizia al 1° gennaio 2026 e azzera di fatto la plusvalenza pregressa.

La scelta corretta dipende da tre variabili: l’entità della plusvalenza latente, il valore corrente della partecipazione (base della rivalutazione) e il costo della perizia giurata. I tre casi pratici che seguono illustrano scenari tipici di soci di Srl che pianificano una cessione nel 2026, con importi esemplificativi costruiti per rendere chiari i meccanismi di calcolo.

Cosa controllare prima di decidere

  • Verificare se la partecipazione è qualificata o non qualificata ai sensi del TUIR (soglie percentuali e di diritti di voto).
  • Raccogliere la documentazione del costo fiscale storico (rogiti, atti di sottoscrizione, eventuali precedenti rivalutazioni).
  • Farsi rilasciare una stima preliminare del valore corrente da un commercialista o perito per orientare la scelta.
  • Verificare i termini di versamento dell’imposta sostitutiva previsti dalla norma attuativa.
  • Considerare l’impatto di eventuali acconti già versati su precedenti rivalutazioni della stessa partecipazione.

Caso 1: Tizio, quota acquistata molti anni fa a prezzo irrisorio

Scenario. Tizio è socio fondatore di una Srl e detiene il 30% del capitale. Il costo storico della sua partecipazione è di 3.000 euro (versamento iniziale del 2010). Un acquirente ha offerto 250.000 euro per la quota, valore confermato anche dalla perizia al 1° gennaio 2026. La cessione è prevista entro il primo semestre 2026.

Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 247.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 64.220 euro. Con la rivalutazione al 21% sul valore periziato di 250.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 52.500 euro. Il risparmio sarebbe di 11.720 euro al lordo del costo della perizia. Per una partecipazione di questo valore, la perizia può costare da 2.000 a 4.000 euro: anche nella stima più conservativa, il saldo rimane positivo per circa 7.700 euro. La rivalutazione è quindi conveniente in modo netto per Tizio.

Riepilogo Caso 1

  • Costo storico partecipazione: 3.000 euro
  • Prezzo di cessione / valore perizia: 250.000 euro
  • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 52.500 euro
  • Imposta senza rivalutazione (26% su 247.000): 64.220 euro
  • Risparmio lordo: 11.720 euro

Caso 2: Caia, quota acquistata di recente con costo elevato

Scenario. Caia ha acquistato il 20% di una Srl nel 2023 per 120.000 euro. L’azienda ha avuto un buon andamento e la perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore corrente di 160.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta di 160.000 euro e vuole capire se rivalutare abbia senso in vista della cessione.

Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile è di 40.000 euro e l’imposta al 26% è pari a 10.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 160.000 euro, l’imposta sostitutiva sarebbe 33.600 euro: più del triplo rispetto al regime ordinario. In questo caso la rivalutazione è chiaramente sconveniente: il costo fiscale storico di 120.000 euro è già elevato e la plusvalenza latente (40.000 euro) non giustifica di pagare il 21% sull’intero valore corrente. Caia deve vendere applicando il regime ordinario delle plusvalenze.

Riepilogo Caso 2

  • Costo storico partecipazione: 120.000 euro
  • Prezzo di cessione / valore perizia: 160.000 euro
  • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 33.600 euro
  • Imposta senza rivalutazione (26% su 40.000): 10.400 euro
  • Valutazione: rivalutazione non conveniente, applicare regime ordinario

Caso 3: Sempronio, quota con plusvalenza media e valutazione al limite

Scenario. Sempronio detiene il 15% di una Srl acquistato nel 2017 per 30.000 euro. La perizia al 1° gennaio 2026 indica un valore di 120.000 euro. La cessione è prevista entro giugno 2026 a un prezzo atteso pari al valore periziato. Sempronio vuole sapere se optare per la rivalutazione oppure applicare il regime ordinario.

Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza è di 90.000 euro e l’imposta al 26% è 23.400 euro. Con la rivalutazione al 21% su 120.000 euro, l’imposta sostitutiva è 25.200 euro: leggermente superiore al regime ordinario. Aggiungendo il costo della perizia (stimabile in 1.000-2.000 euro), il saldo è negativo per circa 2.800-3.800 euro. Sempronio dovrebbe quindi preferire il regime ordinario, salvo che non preveda un prezzo di vendita superiore al valore periziato, nel qual caso il calcolo andrebbe rifatto considerando la plusvalenza residua che la rivalutazione potrebbe limitare.

Riepilogo Caso 3

  • Costo storico partecipazione: 30.000 euro
  • Valore perizia al 01/01/2026: 120.000 euro
  • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 25.200 euro
  • Imposta senza rivalutazione (26% su 90.000): 23.400 euro
  • Valutazione: regime ordinario preferibile nel confronto diretto

Quando conviene una verifica

Ogni cessione di quote è un caso a sé: il confronto tra i due regimi richiede analisi personalizzata. Parla con un commercialista.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Posso rivalutare le quote della mia Srl anche se ho già rivalutato in passato?

Sì. La riapertura dei termini di rivalutazione operata dalla legge di bilancio 2026 è autonoma rispetto alle edizioni precedenti della norma. Se hai già rivalutato la stessa partecipazione in passato, il nuovo valore periziato al 1° gennaio 2026 sostituisce il precedente e l’imposta sostitutiva si calcola sul nuovo valore. Occorre però verificare se e in che misura l’imposta precedentemente versata possa essere scomputata: è una verifica tecnica che richiede l’assistenza di un professionista.

La rivalutazione si applica anche alle partecipazioni qualificate?

Sì, la rivalutazione opzionale di cui alla L. 448/2001, modificata dal comma 144 della legge di bilancio 2026, si applica sia alle partecipazioni qualificate sia a quelle non qualificate. L’aliquota del 21% è unica e non differenziata. Ciò che cambia è il regime ordinario di tassazione delle plusvalenze con cui confrontare la convenienza: per le partecipazioni qualificate il trattamento ordinario può essere diverso da quello delle non qualificate.

Entro quando devo pagare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione 2026?

Il comma 144 della legge di bilancio 2026 non fissa direttamente i termini di versamento, che sono rimessi alle disposizioni attuative. Storicamente le edizioni precedenti della norma hanno previsto la scadenza entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, con possibilità di rateazione in tre rate annuali. È necessario attendere i provvedimenti attuativi o una circolare dell’Agenzia delle Entrate per conoscere i termini definitivi applicabili alla rivalutazione 2026.

Cosa succede se vendo prima di aver versato l'imposta sostitutiva?

La rivalutazione è efficace solo se la perizia è redatta e l’imposta sostitutiva è versata nei termini di legge. Se cedi la partecipazione prima di completare questi adempimenti, non puoi avvalerti del valore rivalutato come costo fiscale e la plusvalenza viene calcolata sul costo storico con le regole ordinarie. La pianificazione dei tempi è quindi fondamentale: la rivalutazione deve precedere l’atto di cessione.

La rivalutazione si applica anche alle quote di società di persone?

Sì. La norma di riferimento (L. 448/2001, art. 5, comma 2, modificato dal comma 144 LB 2026) riguarda le partecipazioni in senso ampio, incluse le quote di società di persone. Anche in questo caso è necessaria la perizia giurata e il versamento del 21% sul valore periziato. Il commercialista che assiste il contribuente deve verificare la corretta qualificazione della partecipazione e il trattamento della plusvalenza nel regime applicabile.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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