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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il sollecito di pagamento è il primo avviso bonario inviato al cliente per una fattura scaduta. Più morbido della messa in mora, mantiene il rapporto commerciale ma fissa la scadenza e prepara, se necessario, i passi successivi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

In sintesi

Il sollecito di pagamento è il primo avviso bonario inviato al cliente per una fattura scaduta. Più morbido della messa in mora, mantiene il rapporto commerciale ma fissa la scadenza e prepara, se necessario, i passi successivi.

Scheda rapida

Quando si usa
Per ricordare una fattura scaduta al cliente
Forma
Scritta (email, PEC o raccomandata)
Invio consigliato
Email/PEC; raccomandata per i casi più seri
Riferimenti
Art. 1219 c.c.; D.Lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)

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Cos’è e quando si usa

Il sollecito è la comunicazione con cui si ricorda al cliente che una fattura è scaduta e non risulta pagata. Ha un tono cortese e bonario: serve a ottenere il pagamento mantenendo il rapporto commerciale, prima di passare a strumenti più incisivi come la messa in mora o il decreto ingiuntivo.

Nei rapporti tra imprese e con la PA, il D.Lgs. 231/2002 prevede termini di pagamento e interessi di mora automatici in caso di ritardo. Anche un semplice sollecito conviene inviarlo per iscritto, così da avere traccia: se restano inascoltati uno o due solleciti, il passo successivo è la formale costituzione in mora.

Cosa deve contenere

  • Dati del creditore e del cliente
  • Estremi della fattura: numero, data, importo e scadenza
  • Cortese richiamo al mancato pagamento
  • Invito a pagare entro una nuova data
  • Indicazione delle coordinate per il pagamento
  • Luogo, data e firma

Fac-simile: sollecito di pagamento

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

Email / PEC

Spett.le [NOME CLIENTE / RAGIONE SOCIALE]
[INDIRIZZO / PEC]

Oggetto: sollecito di pagamento - fattura n. [NUMERO] del [DATA]

Gentile Cliente,

dai nostri riscontri risulta non ancora saldata la seguente fattura:

- Fattura n. [NUMERO] del [DATA] - importo euro [IMPORTO] - scaduta il [DATA SCADENZA].

Confidando in una svista, La invitiamo cortesemente a provvedere al pagamento entro il [NUOVA DATA], mediante bonifico sulle seguenti coordinate: [IBAN].

Qualora il pagamento fosse già stato effettuato, La preghiamo di considerare nulla la presente e di trasmetterci la contabile.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

[FIRMA / RAGIONE SOCIALE]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Per il primo sollecito basta una email o una PEC, con tono cortese: spesso il mancato pagamento è una semplice dimenticanza. Conserva comunque l’invio. Se il cliente non risponde, invia un secondo sollecito più fermo e poi, se serve, una messa in mora formale.

Tra imprese, ricorda che maturano interessi di mora automatici ai sensi del D.Lgs. 231/2002, che puoi richiedere insieme al capitale. Se il credito resta insoluto, valuta con un professionista il decreto ingiuntivo: la fattura accettata e registrata è un buon titolo per ottenerlo.

Errori da evitare

  • Usare subito toni aggressivi col primo sollecito (danneggia il rapporto)
  • Non indicare numero e data esatti della fattura
  • Non conservare traccia dei solleciti inviati
  • Dimenticare di richiedere gli interessi di mora dovuti

Domande frequenti

Che differenza c'è tra sollecito e messa in mora?
Il sollecito è un avviso bonario; la messa in mora è l’atto formale che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. In genere si invia prima il sollecito e, in caso di silenzio, la messa in mora.
Posso chiedere gli interessi di ritardo?
Sì. Nei rapporti commerciali tra imprese e con la PA gli interessi di mora maturano automaticamente dalla scadenza, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
Quanti solleciti devo inviare prima di agire?
Non c’è un numero fisso. In pratica si inviano uno o due solleciti; in mancanza di pagamento si passa alla messa in mora e poi al recupero giudiziale del credito.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra sollecito e messa in mora?

Il sollecito è un avviso bonario; la messa in mora è l'atto formale che fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizione. In genere si invia prima il sollecito e, in caso di silenzio, la messa in mora.

Posso chiedere gli interessi di ritardo?

Sì. Nei rapporti commerciali tra imprese e con la PA gli interessi di mora maturano automaticamente dalla scadenza, ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

Quanti solleciti devo inviare prima di agire?

Non c'è un numero fisso. In pratica si inviano uno o due solleciti; in mancanza di pagamento si passa alla messa in mora e poi al recupero giudiziale del credito.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.