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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 4 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

Testo coordinato

. All’ , di cui al articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica , dopo il comma 5 è inserito il seguente:22 dicembre 1986, n. 917 «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è diminuito di un importo pari a 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo e dall’articolo 15, comma 3-bis, spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c); b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all’ ,articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla ;legge 21 febbraio 2014, n. 13 c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del , convertito, con modificazioni, dalla ».decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 legge 17 luglio 2020, n. 77

In sintesi

  • Inserito il nuovo comma 5-bis nell'articolo 16-ter del TUIR (D.P.R. 917/1986).
  • Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro l'ammontare delle detrazioni dall'imposta lorda è diminuito forfettariamente di 440 euro.
  • Il taglio opera sulle detrazioni del 19% di cui al TUIR e ad altre disposizioni fiscali, escluse le spese sanitarie ex art. 15 c. 1 lett. c) TUIR.
  • Riduzione anche delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici ex art. 11 DL 149/2013 (conv. L. 13/2014).
  • Riduzione anche dei premi assicurativi per rischio eventi calamitosi ex art. 119 c. 4 quinto periodo DL 34/2020 (conv. L. 77/2020).
  • Il calcolo va effettuato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 16-ter TUIR e dall'art. 15 c. 3-bis TUIR.
Inquadramento e ratio della norma

Il comma 4 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un nuovo limite alla fruizione delle detrazioni d'imposta del 19% per i contribuenti più abbienti, completando l'opera iniziata dalla precedente Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) con l'introduzione dell'articolo 16-ter nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). L'articolo 16-ter del TUIR aveva già previsto, ai commi da 1 a 5, una progressiva riduzione di alcuni oneri detraibili e deducibili sulla base di un meccanismo a scaglioni legato al reddito complessivo. Il nuovo comma 5-bis aggiunge un ulteriore taglio forfettario di 440 euro a carico di chi supera la soglia dei 200.000 euro di reddito complessivo, indipendentemente dall'entità effettiva degli oneri sostenuti. La ratio è chiaramente redistributiva: ridurre i benefici fiscali ai contribuenti ad alto reddito per finanziare la riduzione di IRPEF sui ceti medio-bassi prevista dallo stesso provvedimento.

Soglia di reddito complessivo e meccanismo applicativo

La soglia di accesso alla nuova decurtazione è il reddito complessivo superiore a 200.000 euro. Il reddito complessivo va determinato ai sensi dell'articolo 8 del TUIR, dopo aver sommato i singoli redditi di categoria (lavoro dipendente ex art. 49 TUIR, lavoro autonomo ex art. 53 TUIR, capitale, fabbricati, ecc.) e applicato le deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR ma prima di sottrarre le detrazioni. Sono esclusi dal calcolo del reddito complessivo i redditi soggetti a imposta sostitutiva (regime forfetario L. 190/2014, cedolare secca, dividendi qualificati e non qualificati ex art. 27 D.P.R. 600/1973) e i redditi assoggettati a tassazione separata di cui all'articolo 17 del TUIR. Una volta superata la soglia, scatta la decurtazione fissa di 440 euro: si tratta di un meccanismo a scalino, non graduale.

Il calcolo della riduzione e i suoi limiti

Il legislatore precisa che il taglio dei 440 euro va commisurato all'ammontare della detrazione dall'imposta lorda "determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo" (art. 16-ter TUIR) "e dall'articolo 15, comma 3-bis" del TUIR. Significa che la decurtazione si applica al risultato finale: prima si calcolano le detrazioni spettanti applicando i meccanismi già previsti per i redditi alti (riduzione progressiva ex art. 16-ter commi 1-5 TUIR e riduzione per onere reddituale ex art. 15 c. 3-bis TUIR), poi al risultato si sottraggono 440 euro. Se le detrazioni residue sono inferiori a 440 euro, la decurtazione non può generare imposta a debito ulteriore: il taglio è capiente fino al limite degli oneri detraibili effettivamente spettanti.

Categorie di oneri colpite

La nuova norma incide su tre categorie distinte di detrazioni:

Lettera a): gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR. La salvezza delle spese sanitarie è politicamente significativa: spese ospedaliere, mediche specialistiche, ticket sanitari, dispositivi medici, medicinali continuano a essere detraibili senza decurtazione. Restano invece colpite, in via esemplificativa: interessi passivi sui mutui prima casa (art. 15 c. 1 lett. b TUIR), spese per istruzione scolastica e universitaria (art. 15 c. 1 lett. e ed e-bis TUIR), spese funebri, premi assicurativi vita/infortuni, spese veterinarie, spese sportive per ragazzi, erogazioni liberali ad ONLUS, intermediazione immobiliare, abbonamenti trasporto pubblico, eccetera.

Lettera b): le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Si tratta della detrazione del 26% (per importi fino a 30.000 euro) prevista per i contributi ai partiti iscritti nel registro nazionale.

Lettera c): i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Sono i premi delle polizze antisismiche, alluvionali e per altri eventi catastrofali assicurati in abbinamento al cosiddetto Superbonus, oggi anche autonomamente.

Coordinamento con l'articolo 16-ter TUIR commi 1-5

L'articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla L. 207/2024, prevede un sistema strutturato di limitazione: per i redditi complessivi superiori a 75.000 euro le detrazioni sono ridotte progressivamente in base a coefficienti che variano in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. La nuova decurtazione del comma 5-bis si applica in aggiunta a questo meccanismo, secondo una logica di stratificazione che colpisce in modo più severo la fascia oltre i 200.000 euro. Va inoltre considerato il coordinamento con l'articolo 15, comma 3-bis del TUIR, che già oggi prevede una riduzione delle detrazioni del 19% in funzione del reddito complessivo, con franchigia per le spese sanitarie (lett. c) e per gli interessi passivi mutuo prima casa entro determinate soglie.

Impatti pratici per il contribuente

Un dirigente con reddito complessivo di 220.000 euro che ha sostenuto, ad esempio, 5.000 euro di spese per interessi mutuo, 2.000 euro per istruzione universitaria dei figli e 1.000 euro di abbonamento al trasporto pubblico (totale 8.000 euro detraibili al 19% = 1.520 euro di detrazione lorda), perderà ulteriori 440 euro rispetto agli importi spettanti applicando i commi 1-5 dell'art. 16-ter TUIR. Per chi supera la soglia in modo marginale (es. 200.500 euro) si crea l'effetto soglia tipico delle norme a scalino, che può rendere conveniente differire/anticipare il riconoscimento di alcuni redditi (es. premi una tantum, plusvalenze) per evitare di superare la soglia.

Coordinamento con il D.L. 149/2013 sulle erogazioni ai partiti politici

L'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13) riforma il sistema di finanziamento pubblico ai partiti politici e prevede una detrazione IRPEF del 26% per i contributi versati ai partiti iscritti nel registro nazionale, fino a un massimo di 30.000 euro/anno. Anche se l'aliquota di detrazione non è il 19%, il legislatore della L. 199/2025 ha scelto di includere espressamente queste erogazioni nel meccanismo di decurtazione di 440 euro: si tratta quindi di una limitazione testuale che esula dalla logica generale della lettera a). La ratio politica è chiara: nessun privilegio fiscale supplementare ai contribuenti ad alto reddito che sostengono economicamente partiti politici.

Coordinamento con il D.L. 34/2020 sui premi calamità

Le polizze assicurative contro i rischi di eventi calamitosi sono state ampiamente incentivate dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), in particolare in relazione al Superbonus 110% e alle agevolazioni post-pandemiche. L'articolo 119 c. 4 quinto periodo prevede la detraibilità del 19% dei premi versati per polizze contro terremoto, alluvione, frane e altri eventi catastrofali. Anche questa categoria, pur avente finalità di pubblica utilità (mitigazione del rischio per la collettività), è ricompresa nella decurtazione di 440 euro per i contribuenti oltre 200.000 euro di reddito. La scelta è coerente con la logica di non agevolare ulteriormente i redditi più alti che, statisticamente, sono più propensi a sottoscrivere polizze assicurative complete.

Profili di legittimità e principio di capacità contributiva

La decurtazione forfettaria di 440 euro non è modulata in base all'entità effettiva del reddito complessivo: chi guadagna 200.500 euro perde gli stessi 440 euro di chi guadagna 5 milioni. Questa caratteristica genera un tipico effetto soglia che potrebbe sollevare dubbi sulla coerenza con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione. La Corte costituzionale ha tuttavia in più occasioni ammesso meccanismi a scalino, purché rispondenti a finalità di semplificazione amministrativa e non manifestamente irragionevoli. Resta in ogni caso uno strumento di pianificazione fiscale: chi anticipa il superamento della soglia (es. per riconoscimento di un premio o di una plusvalenza) deve valutare se il margine di incremento del reddito superi la perdita fiscale di 440 euro.

Coordinamento con la flat tax per le partite IVA e i regimi speciali

I redditi assoggettati a imposta sostitutiva (regime forfetario di cui alla L. 23 dicembre 2014, n. 190 articolo 1 commi 54 e ss., cedolare secca sui canoni di locazione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, imposta sostitutiva sui dividendi qualificati e non qualificati) non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ex articolo 8 TUIR. Un professionista in regime forfetario con ricavi di 80.000 euro tassati al 15% non subisce la decurtazione del comma 4 della L. 199/2025, perché il suo reddito imponibile IRPEF complessivo è pari a zero. Lo stesso vale per un locatore con redditi da locazione in cedolare secca. Questo crea una potenziale disparità rispetto a un lavoratore dipendente con identico reddito ma assoggettato a regime ordinario IRPEF. La discrepanza è uno dei punti più criticati del sistema di tassazione sostitutiva italiano e attende una sistematizzazione organica nella attuazione della delega fiscale di cui alla L. 9 agosto 2023, n. 111.

Impatti operativi per il commercialista

Il calcolo richiede attenzione nella sequenza: prima la determinazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR), poi l'applicazione delle franchigie e dei coefficienti di cui all'art. 16-ter commi 1-5 TUIR e all'art. 15 c. 3-bis TUIR, infine la decurtazione dei 440 euro. I software dei CAF e degli studi dovranno essere aggiornati per il modello 730/2027 e REDDITI PF 2027. È opportuno includere nella check-list di precompilato un controllo della soglia 200.000 euro per identificare a colpo d'occhio i contribuenti soggetti al taglio. Va inoltre considerato che, per chi prevede di sforare la soglia per la prima volta nel 2026, è consigliabile una valutazione preventiva di pianificazione fiscale (es. eventuale anticipazione/posticipazione di componenti reddituali nei limiti consentiti dalla legge, valutazione del timing di plusvalenze da partecipazioni o di altri redditi diversi). Sotto il profilo della comunicazione al cliente, è opportuno illustrare in modo trasparente il funzionamento del meccanismo, evitando aspettative di ottimizzazione fiscale che potrebbero generare contestazioni in caso di accertamento.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Dirigente con reddito complessivo di 230.000 euro

Tizio, dirigente, nel 2026 percepisce reddito di lavoro dipendente di 210.000 euro e redditi diversi (plusvalenze qualificate ex art. 67 TUIR) per 20.000 euro, per un reddito complessivo ex art. 8 TUIR di 230.000 euro. Ha sostenuto: interessi mutuo prima casa per 3.500 euro (max 4.000, art. 15 c. 1 lett. b TUIR), spese scolastiche universitarie figli per 2.500 euro (art. 15 c. 1 lett. e TUIR), spese veterinarie 200 euro, abbonamento trasporto pubblico 480 euro. Spese sanitarie: 1.800 euro (esenti dal taglio). Le detrazioni teoriche al 19% sono: (3.500 + 2.500 + 200 + 480) x 19% = 1.270,2 euro più (1.800 - 129,11) x 19% = 317,5 sulle sanitarie. Applicando i meccanismi dei commi 1-5 dell'art. 16-ter TUIR e dell'art. 15 c. 3-bis TUIR per i redditi alti, l'ammontare effettivo di detrazione spettante (escluse sanitarie) si riduce, ipotizziamo, a 950 euro. Da questi 950, ai sensi del nuovo comma 5-bis (art. 16-ter TUIR), si sottraggono ulteriori 440 euro: detrazione finale 510 euro (sanitarie a parte, intatte a 317,5). Perdita netta per Tizio rispetto al regime previgente: 440 euro.

Caso pratico 2 - Professionista marginalmente oltre soglia

Caio, libero professionista in regime ordinario, ha nel 2026 un reddito di lavoro autonomo di 195.000 euro e redditi di capitale (interessi su titoli di Stato esteri non sostitutivi) per 7.000 euro: reddito complessivo 202.000 euro. Supera la soglia di 200.000 euro di soli 2.000 euro e perde i 440 euro di detrazione. L'effetto soglia è netto: un contribuente con reddito complessivo di 199.500 euro avrebbe mantenuto la detrazione piena. Una scelta lecita di pianificazione potrebbe essere differire la riscossione di componenti di reddito (incassi non ancora maturati) per evitare di superare la soglia, sempre nel rispetto del principio di cassa per i redditi di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR e senza condotte elusive ex art. 10-bis L. 212/2000.

Domande frequenti

A chi si applica il taglio di 440 euro alle detrazioni del 19% introdotto dal comma 4 LB 2026?

La decurtazione si applica ai contribuenti persone fisiche con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 8 del TUIR (D.P.R. 917/1986). La soglia opera a scalino: chi supera anche di un solo euro i 200.000 di reddito complessivo subisce la decurtazione fissa di 440 euro. Si calcola al lordo delle detrazioni ma al netto delle deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR. Sono esclusi dal computo i redditi soggetti a imposta sostitutiva (regime forfetario L. 190/2014, cedolare secca) e quelli tassati separatamente ex art. 17 TUIR. La norma è contenuta nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 16-ter del TUIR, introdotto proprio dal comma 4 della Legge di Bilancio 2026.

Le spese sanitarie sono colpite dalla nuova decurtazione?

No. Il legislatore ha espressamente escluso dalla decurtazione di 440 euro le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR. Si tratta di spese mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche, degenze ospedaliere, dispositivi medici, medicinali, ticket SSN. La detrazione del 19% sulle spese sanitarie continua a operare integralmente, salva la franchigia ordinaria di 129,11 euro. Restano invece colpite tutte le altre detrazioni del 19% di cui all'articolo 15 del TUIR e ad altre disposizioni fiscali, oltre alle erogazioni ai partiti politici ex articolo 11 del D.L. 149/2013 (convertito dalla L. 13/2014) e ai premi assicurativi calamità ex articolo 119 c. 4 quinto periodo del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020).

Come si coordina la decurtazione di 440 euro con il meccanismo già previsto dall'art. 16-ter TUIR?

L'articolo 16-ter del TUIR, introdotto dalla L. 207/2024, prevede già una progressiva riduzione delle detrazioni per i redditi complessivi sopra 75.000 euro, calibrata in funzione del reddito e del numero di figli a carico. La nuova decurtazione del comma 5-bis si applica in aggiunta a questo meccanismo: prima si determina l'ammontare di detrazione spettante tenendo conto dei commi 1-5 dell'art. 16-ter TUIR e dell'art. 15 c. 3-bis TUIR (che già riduce gradualmente le detrazioni del 19% per redditi elevati), poi al risultato si sottraggono 440 euro. La decurtazione è capiente solo fino all'ammontare delle detrazioni effettivamente residue, non genera saldi a debito ulteriori.

Le erogazioni ai partiti politici e i premi assicurativi calamità sono trattati come gli altri oneri del 19%?

Sì, e questo è un punto rilevante. Le erogazioni liberali ai partiti politici di cui all'articolo 11 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 (convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13) godono ordinariamente di una detrazione del 26% (non del 19%), eppure il comma 4 della L. 199/2025 le ricomprende espressamente nella decurtazione (lettera b dell'art. 16-ter c. 5-bis TUIR). Lo stesso vale per i premi assicurativi per rischio eventi calamitosi ex articolo 119 c. 4 quinto periodo del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), detraibili al 19% in regime ordinario. La decurtazione di 440 euro è quindi calcolata sul totale delle detrazioni di cui alle lettere a), b) e c), considerate cumulativamente.

Come deve comportarsi il sostituto d'imposta o il contribuente in dichiarazione?

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) tipicamente non è in grado di applicare autonomamente la decurtazione, perché il dato del reddito complessivo si consolida solo a fine anno e include redditi non assoggettati a sostituzione (es. redditi diversi, di capitale dichiarati). La decurtazione si manifesta quindi in sede di conguaglio annuale o, più spesso, in dichiarazione dei redditi (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027) per i redditi 2026. I CAF, i professionisti abilitati e i software dichiarativi dovranno aggiornare le procedure di calcolo. Per il commercialista è importante segnalare al cliente con reddito vicino ai 200.000 euro il rischio di effetto soglia, valutando eventuale pianificazione fiscale lecita (es. timing di plusvalenze finanziarie).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.