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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 3 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. All’ , di cui al articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente , le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33 per cento».della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

In sintesi

  • Modifica chirurgica dell'art. 11 comma 1 lettera b) del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
  • Aliquota IRPEF del secondo scaglione (reddito complessivo da 28.001 a 50.000 euro) ridotta dal 35% al 33% (-2 punti percentuali).
  • Beneficio massimo annuo: 440 euro a contribuente (2% x 22.000 euro di range dello scaglione).
  • Resta invariata la struttura a tre scaglioni già introdotta dalla L. 207/2024 (LB 2025): 23% fino a 28.000 euro; 33% (nuovo) tra 28.001 e 50.000; 43% oltre 50.000.
  • Misura di alleggerimento fiscale per il ceto medio: dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi con reddito complessivo nello scaglione 28.001-50.000.
Quadro: il taglio di 2 punti dell'aliquota IRPEF intermedia

Il comma 3 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) opera una modifica chirurgica all'art. 11 comma 1 lettera b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), sostituendo le parole «35 per cento» con «33 per cento». La modifica riguarda l'aliquota IRPEF applicabile al secondo scaglione di reddito complessivo, da 28.001 a 50.000 euro. È una misura strutturale che si pone in continuità con la riforma fiscale ad ampio respiro avviata dalla delega della L. 111/2023 e attuata gradualmente dal D.Lgs. 216/2023, dal D.Lgs. 192/2024 e dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Quest'ultima aveva già introdotto, a regime, la nuova struttura a tre scaglioni (23% / 35% / 43%) in luogo dei previgenti quattro scaglioni. La LB 2026 perfeziona la struttura riducendo di due punti percentuali l'aliquota del secondo scaglione, portandola dal 35% al 33%.

La nuova struttura a tre scaglioni dal 2026

Dopo la modifica del comma 3 LB 2026, l'art. 11 c. 1 del TUIR (D.P.R. 917/1986) presenta la seguente articolazione: scaglione 1 (lett. a): 23% fino a 28.000 euro di reddito complessivo; scaglione 2 (lett. b): 33% per la quota di reddito da 28.001 a 50.000 euro; scaglione 3 (lett. c): 43% per la quota di reddito che supera 50.000 euro. La struttura piatta «a tre scalini» conferma la semplificazione del 2025 e ne abbassa la curva intermedia. Per redditi superiori a 50.000 euro, l'aliquota marginale è sempre il 43% (con eventuale concorso di addizionali regionali e comunali, IRAP per le partite IVA, contribuzione previdenziale ordinaria, contributo straordinario di solidarietà). Per redditi inferiori a 28.000 euro, l'aliquota marginale è il 23%. La differenza pre/post LB 2026 si concentra nello scaglione 28.001-50.000 euro: 2 punti percentuali in meno (33% anziché 35%).

Calcolo del beneficio massimo

Il beneficio teorico massimo per contribuente si calcola come segue: lo scaglione interessato (28.001 - 50.000 euro) ha un'ampiezza di 22.000 euro; la riduzione dell'aliquota di 2 punti percentuali (dal 35% al 33%) genera un risparmio di 440 euro l'anno (2% x 22.000). Il beneficio si ottiene per intero solo per i contribuenti con reddito complessivo pari o superiore a 50.000 euro: per redditi compresi tra 28.001 e 49.999 euro, il beneficio è proporzionalmente ridotto. Esempio: contribuente con reddito complessivo 40.000 euro. Prima della LB 2026: IRPEF lorda 6.440 + 4.200 = 10.640 euro (23% di 28.000 = 6.440 + 35% di 12.000 = 4.200). Dopo la LB 2026: IRPEF lorda 6.440 + 3.960 = 10.400 euro (23% di 28.000 = 6.440 + 33% di 12.000 = 3.960). Risparmio 240 euro. Esempio: contribuente con reddito complessivo 50.000 euro. Prima: 6.440 + 7.700 = 14.140 euro. Dopo: 6.440 + 7.260 = 13.700 euro. Risparmio 440 euro (massimo).

Coordinamento con detrazioni e altre misure

La riduzione dell'aliquota del secondo scaglione opera sul calcolo dell'IRPEF lorda. Dall'imposta lorda si sottraggono poi le ordinarie detrazioni: art. 12 TUIR (D.P.R. 917/1986) per familiari a carico (modulato secondo i nuovi importi della disciplina vigente); art. 13 TUIR per lavoro dipendente, pensione e lavoro autonomo (aggiornato dalla riforma fiscale e dai successivi interventi); art. 15 TUIR per oneri detraibili al 19% (spese sanitarie, interessi mutuo prima casa, spese istruzione, ecc.); art. 16-bis TUIR per ristrutturazioni e bonus edilizi (prorogati dal comma 22 LB 2026 al 36% e 50%); altre detrazioni speciali. La modifica del comma 3 LB 2026 incide sull'imposta lorda di tutti i contribuenti con reddito in fascia 28.001-50.000 euro, indipendentemente dalla tipologia di reddito (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, reddito d'impresa, redditi diversi).

Effetto netto in busta paga: i lavoratori dipendenti

Per il lavoratore dipendente con reddito lordo compreso nella fascia interessata, il beneficio mensile si calcola dividendo il risparmio annuale per 13 mensilità (incluso il rateo di tredicesima). Per un dipendente con reddito 45.000 euro: risparmio annuale 340 euro (2% x 17.000 euro nella fascia 28k-45k), risparmio mensile circa 26 euro. Per un dipendente con reddito 50.000 euro o più: risparmio annuale 440 euro, risparmio mensile circa 34 euro. La trattenuta IRPEF in busta paga viene automaticamente adeguata dal sostituto d'imposta dal cedolino di gennaio 2026, applicando la nuova aliquota del 33% sulla quota di reddito imponibile compresa nello scaglione interessato. Il dipendente non deve fare nulla: l'adeguamento è trasparente.

Effetto sui pensionati

Per i pensionati con pensione lorda nella fascia 28.001-50.000 euro, il beneficio è identico: massimo 440 euro l'anno. La trattenuta IRPEF sulla rata di pensione viene automaticamente adeguata dall'INPS dal pagamento di gennaio 2026, applicando la nuova aliquota. Si applica anche, ove pertinente, la detrazione dell'art. 13 c. 3 TUIR (D.P.R. 917/1986) per redditi da pensione. Il pensionato non deve fare nulla: l'adeguamento è gestito da INPS.

Effetto sui lavoratori autonomi e partite IVA

Per i lavoratori autonomi in regime IRPEF ordinario (non forfetario L. 190/2014), il beneficio si percepisce in sede di dichiarazione dei redditi e di calcolo degli acconti. Per il primo acconto IRPEF 2026 (giugno 2026, calcolato come 100% dell'imposta 2025), la riduzione non opera (l'imposta 2025 era calcolata con il vecchio 35%); per il secondo acconto (novembre 2026), il contribuente può valutare la riduzione applicando il c.d. metodo previsionale ex art. 4 L. 97/1977 con i nuovi parametri 2026. In sede di conguaglio (saldo IRPEF 2026 dichiarato a giugno 2027), si applica la nuova aliquota. Per i forfetari L. 190/2014, la modifica non rileva: tassano con imposta sostitutiva del 5% (start-up) o 15% (regime ordinario) e non con IRPEF.

Impatto sul gettito e sul ceto medio

Il taglio di due punti dell'aliquota del secondo scaglione costituisce una misura di alleggerimento fiscale per il ceto medio: dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi con reddito complessivo nella fascia 28.001-50.000 euro. Si stima che il numero di contribuenti italiani in tale fascia oscilli tra 7 e 9 milioni, in funzione delle dichiarazioni IRPEF dell'anno precedente. Il costo per le casse pubbliche dell'intervento, secondo le relazioni tecniche di accompagnamento, è di circa 3-4 miliardi di euro annui a regime, finanziato dalle altre misure della LB 2026 (commi 1 e seguenti). La misura, pur modesta in valore assoluto pro capite (massimo 440 euro l'anno per contribuente), è significativa sul piano del segnale politico ed economico: progressività mitigata sulla fascia intermedia di reddito.

Considerazioni di pianificazione fiscale

La riduzione dell'aliquota del secondo scaglione modifica leggermente l'equilibrio della pianificazione fiscale per i contribuenti vicini alla soglia 28.000 euro o 50.000 euro: (a) per il contribuente con reddito vicino a 28.000 euro, l'impatto del raggiungimento del secondo scaglione è più mite (33% anziché 35%); (b) per il contribuente con reddito vicino a 50.000 euro, l'impatto del raggiungimento del terzo scaglione (43%) resta significativo. La pianificazione delle deduzioni e detrazioni (versamenti a fondi pensione complementari ex art. 8 D.Lgs. 252/2005, deduzioni per oneri ex art. 10 TUIR, ecc.) resta strategica per minimizzare l'onere fiscale complessivo. Il fondo pensione complementare, in particolare, beneficia di una deduzione fino a 5.164,57 euro annui (art. 8 D.Lgs. 252/2005), che agisce direttamente sulla base imponibile IRPEF riducendo l'imposta nell'aliquota marginale del contribuente. Per il contribuente nel secondo scaglione, la deduzione massima offre un risparmio di 1.704 euro (33% x 5.164,57): in calo rispetto ai 1.808 euro del previgente 35%.

Sintesi

Il comma 3 LB 2026 modifica chirurgicamente l'art. 11 c. 1 lett. b) del TUIR (D.P.R. 917/1986) riducendo dal 35% al 33% l'aliquota IRPEF del secondo scaglione (28.001-50.000 euro). Il beneficio teorico massimo è di 440 euro annui a contribuente, percepiti automaticamente in busta paga dai dipendenti, sulla pensione dai pensionati, in sede di acconto/saldo dichiarativo dai lavoratori autonomi. La misura conferma la struttura a tre scaglioni introdotta dalla L. 207/2024 (LB 2025) e ne accentua la moderazione fiscale sul ceto medio.

Domande frequenti

Quale aliquota IRPEF si applica dal 2026 sul secondo scaglione di reddito?

Il comma 3 LB 2026 modifica l'art. 11 c. 1 lett. b) del TUIR (D.P.R. 917/1986) sostituendo «35 per cento» con «33 per cento». Dal 1° gennaio 2026, la quota di reddito complessivo compresa tra 28.001 e 50.000 euro è tassata con aliquota IRPEF del 33% (anziché il 35% previgente). Restano invariate le altre due aliquote: 23% per la quota fino a 28.000 euro (art. 11 c. 1 lett. a) e 43% per la quota oltre 50.000 euro (art. 11 c. 1 lett. c). La modifica conferma la struttura a tre scaglioni già introdotta dalla L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Il beneficio si traduce in un risparmio teorico massimo di 440 euro annui per contribuente con reddito complessivo pari o superiore a 50.000 euro (2% x 22.000 euro di ampiezza dello scaglione).

Quanto risparmia un dipendente con reddito di 40.000 euro lordi?

Per un dipendente con reddito lordo complessivo di 40.000 euro, l'IRPEF lorda 2026 si calcola applicando il comma 3 LB 2026 e l'art. 11 c. 1 del TUIR (D.P.R. 917/1986): 23% di 28.000 = 6.440 euro; 33% di 12.000 = 3.960 euro; totale IRPEF lorda 10.400 euro. Senza la modifica del comma 3 (con 35%): 23% di 28.000 = 6.440 + 35% di 12.000 = 4.200; totale 10.640 euro. Risparmio: 240 euro annui (circa 18,50 euro al mese su 13 mensilità). Il beneficio è automaticamente applicato dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) sulla busta paga di gennaio 2026, senza necessità di alcun adempimento da parte del dipendente. L'importo netto in busta paga si incrementa proporzionalmente, al netto delle altre detrazioni e ritenute applicate. Il conguaglio annuale 2026, da effettuare a gennaio 2027 in busta paga, allinea eventuali differenze.

I lavoratori autonomi in regime forfetario beneficiano della modifica?

No. I lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 (regime di vantaggio per partite IVA con ricavi fino al limite di legge) sono assoggettati a imposta sostitutiva del 5% (start-up nei primi cinque anni) o 15% (regime ordinario forfetario) sul reddito determinato forfettariamente. L'imposta sostitutiva non è IRPEF: pertanto la modifica del comma 3 LB 2026 al comma 1 lett. b) dell'art. 11 del TUIR (D.P.R. 917/1986) non incide sul loro carico fiscale. La modifica riguarda esclusivamente i contribuenti in regime IRPEF ordinario, indipendentemente dalla tipologia di reddito (dipendente, pensione, autonomo non forfetario, impresa individuale non a tassazione separata, redditi diversi). I forfetari mantengono il loro regime di vantaggio invariato.

Quando entra in vigore concretamente la nuova aliquota?

La modifica del comma 3 LB 2026 entra in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applica ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta 2026 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Per i lavoratori dipendenti e i pensionati, il sostituto d'imposta (datore di lavoro o INPS) applica automaticamente la nuova aliquota del 33% dal cedolino di gennaio 2026. Per i lavoratori autonomi in regime IRPEF ordinario e per gli imprenditori individuali, la nuova aliquota si applica alla dichiarazione dei redditi 2026 (Modello Unico o Redditi PF), da presentare a settembre 2027 con saldo dovuto a giugno 2027 (oppure novembre 2027 con maggiorazione). Per gli acconti 2026, il primo (giugno 2026) si calcola sulla base dell'imposta 2025 e quindi non subisce riduzioni; il secondo (novembre 2026) può essere ridotto con il metodo previsionale applicando la nuova aliquota.

La modifica influisce sul calcolo del versamento a fondi pensione complementari?

Il contributo a fondi pensione complementari ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005 è deducibile dal reddito complessivo IRPEF fino a un massimo di 5.164,57 euro annui. Il risparmio fiscale netto dipende dall'aliquota marginale del contribuente: per un soggetto nello scaglione 28.001-50.000 euro, la deduzione massima genera un risparmio di 1.704 euro (33% x 5.164,57) dopo la modifica del comma 3 LB 2026, anziché 1.808 euro (35% x 5.164,57) della disciplina previgente. Il taglio dell'aliquota riduce quindi marginalmente la convenienza fiscale del versamento a fondi pensione per i contribuenti dello scaglione interessato. Per i contribuenti nello scaglione 43% (oltre 50.000 euro), il risparmio massimo resta invariato a 2.220 euro. La pianificazione previdenziale complementare, comunque, mantiene la sua convenienza strategica, considerando anche i rendimenti agevolati del fondo pensione (12,5% sui redditi maturati) e il regime fiscale sui flussi in uscita (aliquota agevolata fino al 9%).

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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