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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 929 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026

Testo coordinato

. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il contributo di cui all’articolo 75, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al , è corrisposto anche all’Associazione nazionale di famiglie e personedecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS) APS/ETS, nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all’ . Per l’attuazione delarticolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 presente comma è autorizzata la spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In sintesi

  • Il comma 929 estende all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS APS/ETS) il contributo previsto dall'art. 75, c. 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • L'importo del contributo spettante ad ANFFAS è nella medesima misura riconosciuta ai soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), della L. 19 novembre 1987, n. 476.
  • Per l'attuazione della misura è autorizzata una spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  • ANFFAS APS/ETS è ente del Terzo settore iscritto al RUNTS e opera nell'ambito della disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo.
  • La norma non incide sull'imposizione fiscale ordinaria degli ETS ai sensi degli articoli 79 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.
Inquadramento

Il comma 929 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) riconosce, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, all'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS APS/ETS) il contributo previsto dall'art. 75, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117). Il contributo è corrisposto nella medesima misura spettante ai soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ossia gli enti che operano nel settore della disabilità ricompresi nelle disposizioni di sostegno alla solidarietà familiare e all'inclusione. L'autorizzazione di spesa è pari a 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il riferimento all'art. 75, c. 2, D.Lgs. 117/2017

L'art. 75 del Codice del Terzo settore (CTS) disciplina i contributi a sostegno delle associazioni di promozione sociale e degli enti operanti nel sociale individuati con la normativa di settore. Il comma 2 si riferisce a contributi specifici riconosciuti a soggetti qualificati, in misura predeterminata, mediante l'iscrizione in capitoli dello stato di previsione. L'estensione ad ANFFAS APS/ETS non comporta riforma sistematica dell'art. 75, ma un'ulteriore individuazione soggettiva del beneficiario per il biennio 2026-2027.

Il rinvio alla L. 19 novembre 1987, n. 476

La L. 19 novembre 1987, n. 476 riconosce contributi a determinati enti che operano nel settore dell'inclusione e della solidarietà familiare. Il rinvio all'art. 1, c. 1, lett. a), serve esclusivamente a quantificare l'importo del contributo per ANFFAS, parametrandolo a quello già previsto per i soggetti lì indicati. Si tratta di una tecnica legislativa frequente in materia di contributi a enti privati operanti nel sociale: ancorare l'importo a una misura preesistente evita un'autonoma quantificazione e garantisce parità di trattamento tra soggetti omologhi.

Profili fiscali

Per ANFFAS APS/ETS, ente del Terzo settore iscritto al RUNTS, il contributo si inserisce nella disciplina degli enti del Terzo settore di cui agli articoli 79 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. I contributi pubblici erogati a fronte di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS sono trattati secondo le regole tributarie dell'ente: la non commercialità resta valutata in base ai criteri dell'art. 79, c. 2, CTS (rapporto tra ricavi e costi). La norma di bilancio non incide sulla qualificazione fiscale dell'ente né sul regime IVA ex art. 82, c. 5, CTS.

Decreto attuativo

Il comma 929 non rinvia espressamente ad un decreto attuativo. La concreta erogazione del contributo seguirà il procedimento ordinario di trasferimento previsto dall'art. 75 del Codice del Terzo settore, con assegnazione delle risorse iscritte in bilancio e successiva contabilizzazione presso il beneficiario. Per gli aspetti di rendicontazione si applicano le regole generali di cui all'art. 13 e all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Domande frequenti

Che cos'è il contributo dell'art. 75, c. 2, del Codice del Terzo settore?

L'art. 75, c. 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) prevede contributi pubblici riconosciuti a determinati enti del Terzo settore qualificati per lo svolgimento di attività di interesse generale. Si tratta di un canale di sostegno strutturale, distinto dal 5 per mille (art. 78 CTS) e dalle erogazioni liberali agevolate (art. 83 CTS). Il contributo viene assegnato per legge ai soggetti individuati e iscritto in capitoli dedicati dello stato di previsione del Ministero competente. Il comma 929 LB 2026 amplia la platea estendendo ANFFAS APS/ETS al medesimo trattamento già previsto per i soggetti di cui alla L. 19 novembre 1987, n. 476.

A quanto ammonta il contributo riconosciuto ad ANFFAS APS/ETS?

Il comma 929 autorizza una spesa di 516.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, complessivamente 1.032.000 euro nel biennio. La norma non quantifica direttamente il contributo ma rinvia, per la misura, ai soggetti di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), della L. 19 novembre 1987, n. 476: la spesa autorizzata corrisponde all'importo del contributo riconosciuto ad ANFFAS, in coerenza con il limite massimo di spesa previsto. L'erogazione avviene secondo le regole ordinarie del trasferimento di contributi a enti del Terzo settore.

Il contributo ha effetti sulla qualificazione fiscale di ANFFAS come ETS?

No. Il contributo del comma 929 non incide sulla qualificazione di ANFFAS APS/ETS come ente del Terzo settore. Le regole fiscali applicabili restano quelle degli articoli 79 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. La natura commerciale o non commerciale dell'ente continua a essere valutata, ai sensi dell'art. 79, c. 2, CTS, in base al rapporto tra ricavi e costi delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS. Il contributo pubblico non è di per sé un ricavo commerciale: per il regime IVA si applicano le regole generali, incluso l'art. 82, c. 5, CTS per le agevolazioni indirette previste.

Il contributo si applica anche oltre il 2027?

No. Il comma 929 limita esplicitamente l'erogazione del contributo agli anni 2026 e 2027. La copertura finanziaria di 516.000 euro è autorizzata solo per ciascuno dei due anni indicati. Eventuali proroghe richiederebbero un nuovo intervento legislativo, tipicamente nella prossima legge di bilancio o in un decreto-legge ad hoc. La struttura della norma rispecchia la tecnica del «contributo a tempo» già utilizzata per altre associazioni del settore disabilità e Terzo settore, e impone all'ente beneficiario una pianificazione delle attività sostenute coerente con l'orizzonte biennale.

Serve un decreto attuativo per l'erogazione?

Il comma 929 non rinvia espressamente a un decreto attuativo. L'erogazione segue il procedimento ordinario dei contributi a enti del Terzo settore disciplinato dall'art. 75 del Codice del Terzo settore, con iscrizione in bilancio della somma autorizzata e successivo trasferimento ad ANFFAS APS/ETS. Sul versante della rendicontazione, ANFFAS dovrà applicare le regole proprie degli ETS, inclusi gli obblighi di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 14 CTS per gli enti che superano le soglie dimensionali e gli obblighi contabili di cui all'art. 13. Il contributo confluisce nel quadro generale dei contributi pubblici percepiti dall'ente.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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