In sintesi
- Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze a favore delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso (e relative famiglie) sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2026.
- Il rifinanziamento è strumentale all'attuazione delle disposizioni dei commi da 915 a 919 della medesima Legge di Bilancio 2026.
- Beneficiari: cittadini italiani, cittadini stranieri e apolidi vittime di terrorismo o criminalità di stampo mafioso, ovvero le loro famiglie.
- Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 (vittime del terrorismo), dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e dalla L. 22 dicembre 1999, n. 512 (Fondo di rotazione per le vittime di mafia).
- Si tratta di un rifinanziamento una tantum a copertura dei nuovi oneri introdotti dai commi 915-919, senza modifica strutturale del regime delle provvidenze.
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Comma 920 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: Vigore: 01/01/2026
Testo coordinato
. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 915 a 919, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno relativo alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie sono incrementate nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 2 Costituzione (comma 920): principio di solidarietà sociale alla base delle tutele in favore delle vittime di terrorismo e mafia
- Art. 81 Costituzione (comma 920): obbligo di copertura degli oneri finanziari rispettato dal comma 920
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento sistematico
Il comma 920 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha natura prevalentemente contabile: incrementa, nella misura di 10 milioni di euro per il solo anno 2026, le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla voce relativa agli assegni vitalizi, alle speciali elargizioni e alle altre provvidenze in favore delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, ovvero in favore delle loro famiglie. La norma costituisce la copertura finanziaria delle disposizioni dei commi da 915 a 919 della medesima legge, in coerenza con i principi di programmazione finanziaria e di copertura degli oneri di cui all'articolo 81 della Costituzione e all'articolo 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
La cornice normativa delle provvidenze per le vittime
Il quadro normativo a cui il comma 920 fa indiretto riferimento è articolato. La pietra angolare è costituita dalla L. 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»), che ha esteso e rafforzato le tutele già previste dalla L. 20 ottobre 1990, n. 302 («Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata») e dalla L. 13 agosto 1980, n. 466 (speciali elargizioni in favore di categorie di dipendenti pubblici e dei cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche). Per le vittime di mafia, la disciplina-cardine è nella L. 22 dicembre 1999, n. 512 (istitutiva del Fondo di rotazione per le solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, dei reati intenzionali violenti e ai loro familiari superstiti) e nelle integrazioni successive (cfr. anche art. 11 della L. 11 gennaio 2018, n. 4, sulle norme in favore degli orfani per crimini domestici, applicabile anche in alcune fattispecie).
Il contenuto del rifinanziamento
L'incremento di 10 milioni di euro per il 2026 si aggiunge alle dotazioni già previste a legislazione vigente. La formula della norma («sono incrementate») indica che si tratta di un'integrazione, non di una sostituzione, e che la base finanziaria già iscritta in bilancio resta invariata. Le risorse aggiuntive sono destinate a: assegni vitalizi (prestazioni mensili periodiche riconosciute ai superstiti o ai feriti gravi); speciali elargizioni (somme una tantum in caso di morte o invalidità); altre provvidenze (tutele complementari quali esenzioni fiscali, prestazioni sanitarie, agevolazioni nel lavoro pubblico). La platea dei destinatari, ampia, comprende cittadini italiani, cittadini stranieri e apolidi, in coerenza con il carattere universale della tutela costituzionalmente fondata sull'art. 2 della Costituzione (solidarietà).
Il rinvio ai commi 915-919
Il rifinanziamento è strumentale all'attuazione dei commi da 915 a 919 della stessa Legge di Bilancio 2026, che presumibilmente introducono nuove tutele o ampliano l'ambito soggettivo delle provvidenze esistenti. La tecnica legislativa, già utilizzata in passato (cfr. L. 30 dicembre 2021, n. 234 e L. 29 dicembre 2022, n. 197), è quella di stratificare l'intervento sostanziale (commi 915-919) e la copertura (comma 920), in modo da rendere immediatamente cantierabile la riforma. Per l'esatta perimetrazione delle nuove tutele occorre leggere il blocco 915-919, oggetto di separati articoli di approfondimento.
Coerenza con il quadro delle politiche per le famiglie
Sebbene il comma 920 si collochi tecnicamente in una sezione diversa rispetto alle politiche per la famiglia, l'oggetto della tutela ha un'evidente dimensione familiare: le provvidenze sono riconosciute, oltre che alle vittime, anche ai loro «familiari». Si tratta di una tutela post-evento che, sul piano sostanziale, si lega ai principi costituzionali dell'art. 29 (riconoscimento e tutela della famiglia) e dell'art. 31 (sostegno alla famiglia e alla maternità). Anche se la materia è storicamente regolata da una legislazione speciale, la dimensione familiare emerge nel diritto al subentro nella prestazione, nelle modalità di calcolo delle pensioni di reversibilità e nelle agevolazioni per i figli (compresi i diritti di precedenza nelle assunzioni pubbliche).
Profili fiscali delle provvidenze
Le provvidenze in favore delle vittime di terrorismo e mafia godono di un regime fiscale di favore. In particolare, l'art. 4 della L. 3 agosto 2004, n. 206 prevede l'esenzione dall'IRPEF degli assegni vitalizi e delle speciali elargizioni per le vittime di terrorismo. Per le vittime di mafia, le elargizioni del Fondo di rotazione ex L. 512/1999 sono parimenti non imponibili. Si tratta di un regime di esclusione che opera in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di cui all'art. 6 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) e che si giustifica con la natura risarcitoria/solidaristica delle prestazioni. Il rifinanziamento del comma 920 non modifica questo regime, ma ne consente l'effettiva erogazione anche per il 2026.
Profili operativi
Sul piano operativo, l'erogazione delle provvidenze passa attraverso le strutture del Ministero dell'interno (in particolare la Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze) e, per alcune fattispecie, dell'INPS (per i trattamenti previdenziali correlati). Le associazioni di vittime e familiari (in particolare AIVITER e Libera) svolgono un ruolo di interlocuzione con le istituzioni. Il rifinanziamento per il 2026 dovrebbe consentire l'integrale erogazione delle provvidenze già riconosciute e l'attuazione delle nuove tutele introdotte dai commi 915-919.
Considerazioni finali
Il comma 920 è una norma di copertura finanziaria, ma il suo significato istituzionale va oltre la mera contabilità. L'incremento di 10 milioni di euro per il 2026, pur quantitativamente contenuto rispetto al perimetro complessivo delle provvidenze, testimonia la continuità dell'impegno dello Stato verso le vittime di terrorismo e mafia, in coerenza con il dettato costituzionale dell'art. 2 e con l'eredità delle leggi speciali post-1980. La sostanza delle riforme è nei commi 915-919, da leggere e analizzare unitamente al comma 920 per cogliere la portata complessiva dell'intervento.
Domande frequenti
Cosa prevede esattamente il comma 920 della LB 2026?
Il comma 920 incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per assegni vitalizi, speciali elargizioni e altre provvidenze da corrispondere ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che siano stati vittime di azioni terroristiche o della criminalità organizzata di stampo mafioso, ovvero alle loro famiglie. Il rifinanziamento è finalizzato a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 915 a 919 della medesima Legge di Bilancio 2026, che hanno natura sostanziale (estensione di tutele, modifica dei requisiti, ecc.). La copertura risponde all'obbligo di copertura degli oneri di cui all'art. 81 della Costituzione e all'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Quali sono le principali leggi di riferimento per le provvidenze in favore delle vittime?
Il quadro normativo è stratificato. Per le vittime di terrorismo, la disciplina-cardine è la L. 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo»), che ha esteso e rafforzato le tutele della L. 20 ottobre 1990, n. 302, e che si coordina con la L. 13 agosto 1980, n. 466 (speciali elargizioni per i dipendenti pubblici e i cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche). Per le vittime di mafia, il riferimento principale è la L. 22 dicembre 1999, n. 512, che ha istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, e ai loro familiari superstiti. La normativa è stata oggetto di numerose modifiche e integrazioni nel corso degli anni; il quadro è in continua evoluzione.
Le provvidenze previste per le vittime sono soggette a tassazione?
Le principali provvidenze in favore delle vittime di terrorismo e di mafia godono di un regime di esenzione fiscale. L'art. 4 della L. 3 agosto 2004, n. 206, prevede espressamente che gli assegni vitalizi e le speciali elargizioni in favore delle vittime di terrorismo siano esenti dall'IRPEF. Anche le elargizioni del Fondo di rotazione ex L. 512/1999 in favore delle vittime di mafia e dei loro familiari sono escluse dalla tassazione. Si tratta di un regime di esclusione che opera in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di cui all'art. 6 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) ed è giustificato dalla natura risarcitoria/solidaristica delle prestazioni, in coerenza con i principi di solidarietà dell'art. 2 della Costituzione. Il comma 920 non modifica né istituisce regimi fiscali.
Chi sono i destinatari delle provvidenze rifinanziate dal comma 920?
I destinatari sono i «cittadini italiani, cittadini stranieri e apolidi, vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle loro famiglie». L'ampiezza della platea, comprensiva di cittadini stranieri e apolidi, riflette il carattere universale della tutela, fondato sui principi di solidarietà dell'art. 2 della Costituzione. Per «famiglie» si intendono i familiari superstiti e i conviventi nei casi previsti dalle leggi speciali di settore (L. 206/2004, L. 302/1990, L. 512/1999), tipicamente comprensivi di coniuge, figli e ascendenti di primo grado, con specifiche regole di subentro. Le associazioni di rappresentanza delle vittime (in particolare AIVITER per il terrorismo e Libera per la criminalità organizzata) costituiscono interlocutori privilegiati delle istituzioni nell'attuazione delle tutele.
Il rifinanziamento del comma 920 riguarda solo il 2026 o si applica anche agli anni successivi?
L'incremento di 10 milioni di euro previsto dal comma 920 riguarda esclusivamente l'anno 2026. La norma non prevede analoga integrazione per il 2027 o per gli anni successivi, segnalando una copertura una tantum coerente con la natura strutturale dei nuovi oneri introdotti dai commi da 915 a 919. Per gli anni successivi al 2026, le risorse necessarie all'erogazione delle provvidenze, comprese quelle introdotte dai commi 915-919, dovranno essere reperite a valere sulle dotazioni ordinarie del Ministero dell'interno o su eventuali ulteriori rifinanziamenti previsti dalle leggi di bilancio successive. È verosimile che il legislatore monitori l'andamento delle erogazioni per valutare la necessità di ulteriori interventi di sostegno finanziario.