Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 220 D.Lgs. 259/2003 – Disposizioni finali

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’ articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002.

2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell’ articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ), sono modificate, all’occorrenza, con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. articolo precedente articolo successivo

In sintesi

  • Le disposizioni del Codice possono essere corrette, modificate o integrate anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
  • La procedura richiede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  • Gli allegati al Codice sono modificabili con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel rispetto del diritto europeo e della legge n. 234/2012.
  • La norma stabilisce un sistema flessibile di aggiornamento del Codice che consente di recepire l'evoluzione normativa europea senza ricorrere sempre al Parlamento.
Indice dei contenuti

Il meccanismo di aggiornamento del Codice

L'articolo 220 disciplina le modalità con cui il Codice delle comunicazioni elettroniche può essere aggiornato, corretto e integrato nel tempo. La norma introduce un sistema di aggiornamento differenziato: le disposizioni principali del Codice si modificano con regolamenti governativi di delegificazione ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, mentre gli allegati sono modificabili con semplice decreto ministeriale. Questo schema riflette la necessità di un sistema normativo che possa adeguarsi rapidamente all'evoluzione tecnico-normativa del settore, caratterizzato da cicli di innovazione brevi e da frequenti aggiornamenti del diritto europeo.

La procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988

L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (legge sul Governo) disciplina la procedura per l'emanazione di regolamenti che modificano disposizioni legislative: è necessario un decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro competente, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, sentita la Corte dei Conti. La procedura garantisce un controllo parlamentare e giurisdizionale sulle modifiche al Codice, bilanciando la flessibilità dell'aggiornamento regolamentare con le garanzie democratiche. Il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono specificamente richiamati dall'articolo 220.

La modifica degli allegati

Il comma 2 dell'articolo 220 prevede che gli allegati al Codice siano modificabili con decreto ministeriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni del Codice, del diritto europeo e dell'articolo 36 della legge n. 234/2012 (legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione del diritto europeo). Gli allegati tipicamente contengono elementi tecnici di dettaglio - specifiche tecniche, piani di frequenze, condizioni di autorizzazione - che necessitano di aggiornamenti più frequenti rispetto alle disposizioni di principio del testo normativo principale.

Il raccordo con la delega europea

La norma menziona esplicitamente la possibilità di modifiche «anche sulla base di direttive europee». Questo riferimento riflette il carattere di recepimento del Codice: gran parte delle sue disposizioni attuano obblighi derivanti dal diritto europeo, e le modifiche alle direttive europee richiedono corrispondenti aggiornamenti del Codice. Il meccanismo dell'articolo 220 consente di effettuare questi recepimenti in modo più rapido rispetto al procedimento legislativo ordinario, compatibilmente con le garanzie procedimentali richieste.

Evoluzione nel tempo

Il Codice è stato oggetto di numerosi aggiornamenti nel corso degli anni dalla sua entrata in vigore nel 2003 fino al recast del 2021 (D.Lgs. n. 207/2021). Il meccanismo dell'articolo 220 ha consentito di effettuare molte di queste modifiche attraverso la procedura regolamentare, senza dover ricorrere ogni volta a una legge delega parlamentare. Questa flessibilità ha permesso al Codice di mantenere nel tempo la propria coerenza con il quadro europeo del settore delle comunicazioni elettroniche.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento del Codice per recepire una direttiva europea

Una nuova direttiva europea modifica le condizioni di autorizzazione generale per gli operatori di comunicazioni elettroniche, richiedendo l'aggiornamento delle corrispondenti disposizioni del Codice italiano. Il Ministero, in attuazione dell'articolo 220, avvia la procedura per un regolamento di modifica: acquisisce il parere del Consiglio di Stato, trasmette lo schema alle Commissioni parlamentari per il parere, sente l'AGCOM e adotta il DPR di modifica. L'intero processo si svolge in un arco di tempo più breve rispetto a quello che richiederebbe un iter legislativo ordinario.

Caso 2: Modifica degli allegati tecnici con decreto ministeriale

L'aggiornamento del piano di ripartizione delle frequenze, contenuto in un allegato tecnico del Codice, richiede una modifica per recepire le nuove decisioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sulle bande 5G. Il Ministero adotta un decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 220, comma 2, previa verifica della conformità con le disposizioni del Codice e della compatibilità con il diritto europeo. La modifica dell'allegato tecnico non richiede la procedura complessa del DPR, garantendo tempi di recepimento più rapidi delle decisioni internazionali sullo spettro.

Caso 3: Parere dell'AGCOM nella procedura di modifica del Codice

Il Ministero intende modificare alcune disposizioni del Codice relative agli obblighi di qualità del servizio degli operatori. In attuazione dell'articolo 220, trasmette lo schema di regolamento all'AGCOM per il parere previsto dalla norma. L'AGCOM, in base alla propria competenza settoriale, fornisce un parere che suggerisce alcune modifiche allo schema per garantirne la coerenza con le regolamentazioni già adottate dall'Autorità. Il Ministero tiene conto del parere nella versione finale del regolamento, anche se il parere dell'AGCOM non è vincolante ma consultivo.

Domande frequenti

Il Parlamento deve essere coinvolto nelle modifiche al Codice previste dall'articolo 220?

Sì, la procedura prevista dall'articolo 220 richiede il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere ha natura consultiva e non vincolante, ma il suo mancato rispetto potrebbe inficiare la validità del provvedimento. Il coinvolgimento parlamentare garantisce un controllo democratico sulle modifiche, pur consentendo un iter più rapido rispetto al procedimento legislativo ordinario.

Quali sono le materie per cui si applica la procedura dell'articolo 220?

La norma si riferisce alle «materie di competenza esclusiva dello Stato» nelle quali il Codice è adottato. Nel settore delle comunicazioni elettroniche, la competenza è prevalentemente statale per i profili della tutela della concorrenza, delle telecomunicazioni e della gestione dello spettro radioelettrico.

Gli allegati del Codice possono essere modificati senza il parere delle Commissioni parlamentari?

Il comma 2 dell'articolo 220 prevede che gli allegati siano modificati con decreto del Ministero, senza richiamare espressamente la procedura del comma 1 con il parere parlamentare. La modifica degli allegati segue quindi una procedura semplificata, compatibilmente con i vincoli del Codice, del diritto europeo e della legge n. 234/2012.

Con quale frequenza è stato aggiornato il Codice delle comunicazioni elettroniche?

Il Codice, originariamente adottato con D.Lgs. n. 259/2003, è stato oggetto di numerosi aggiornamenti nel corso degli anni, culminati nel recast complessivo del 2021 con il D.Lgs. n. 207/2021 in recepimento della Direttiva EECC 2018/1972. Il meccanismo dell'articolo 220 ha consentito molti aggiornamenti intermedi, spesso collegati a recepimenti di atti europei.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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