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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 194 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. La disposizione di cui all’ , si applica anche conarticolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 .dicembre 2011, n. 214

In sintesi

  • Il comma 194 estende il meccanismo del cosiddetto «bonus Maroni» previsto dall'art. 1, comma 286, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2026.
  • I requisiti minimi richiamati sono quelli dell'art. 24, c. 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero): 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, soggetti agli adeguamenti alla speranza di vita.
  • Il bonus consente al lavoratore di rinunciare all'accredito contributivo della quota a suo carico (9,19% della retribuzione lorda) ricevendo l'importo in busta paga al netto delle imposte.
  • Il datore di lavoro continua a versare la propria quota di contributi (23,81%) ma non quella del lavoratore, con conseguente parziale congelamento dell'ulteriore accrescimento della pensione.
  • La proroga è pensata per dare continuità allo strumento di flessibilità in uscita per i lavoratori prossimi alla pensione anticipata.
Inquadramento sistematico: il «bonus Maroni»

Il comma 194 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende l'ambito temporale di applicazione del cosiddetto bonus Maroni, originariamente introdotto dall'art. 1, comma 286, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Lo strumento consente ai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata di rinunciare all'accredito della quota di contribuzione a loro carico, ottenendone l'equivalente in busta paga come incremento retributivo soggetto a tassazione ordinaria. Si tratta quindi di un meccanismo di flessibilità in uscita che premia chi sceglie di posticipare il pensionamento.

Il perimetro soggettivo: i lavoratori dipendenti

Il bonus Maroni si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi di pensione anticipata previsti dall'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Tali requisiti, alla data attuale e fino ai successivi adeguamenti alla speranza di vita, sono pari a 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano fuori dal perimetro i lavoratori autonomi e i parasubordinati, in coerenza con l'impianto originario del beneficio. Il comma 194 conferma l'esclusività per il lavoro subordinato dipendente, in linea con la finalità di intervenire sulle dinamiche del costo del lavoro nelle imprese.

Il meccanismo operativo

Il funzionamento del bonus è il seguente: il lavoratore che ha maturato i requisiti per la pensione anticipata può comunicare al datore di lavoro la rinuncia all'accredito della quota di contributi a suo carico, pari al 9,19% della retribuzione lorda (8,89% di IVS più 0,30% di assegni familiari, in via generale). Il datore di lavoro, invece di trattenere la contribuzione, eroga l'importo al lavoratore come elemento di retribuzione aggiuntivo. La somma percepita è soggetta a tassazione ordinaria IRPEF ex art. 23 del d.P.R. 600/1973 come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR. Resta invariato l'obbligo del datore di versare la propria quota di contribuzione (23,81% nella generalità dei casi), funzionale a mantenere la copertura previdenziale del rapporto.

L'estensione temporale fino al 31 dicembre 2026

Il cuore del comma 194 è la proroga della platea soggettiva: il bonus Maroni si applica anche ai lavoratori che maturano i requisiti minimi della pensione anticipata Fornero entro il 31 dicembre 2026. Si tratta di un'ulteriore proroga rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023 (poi già prorogata negli esercizi precedenti). La norma garantisce continuità allo strumento, in coerenza con le esigenze di flessibilità del mercato del lavoro e con le politiche di invecchiamento attivo. Il lavoratore deve dimostrare il perfezionamento dei requisiti entro il termine indicato; una volta perfezionati, il bonus può essere richiesto fino all'effettivo accesso alla pensione.

Impatto sulla pensione futura

La scelta di optare per il bonus Maroni produce effetti rilevanti sulla pensione che il lavoratore percepirà al momento del pensionamento. La quota di contribuzione del 9,19% che il lavoratore rinuncia ad accreditare al proprio conto contributivo non genera incremento del montante contributivo, con conseguente riduzione (di entità proporzionale alla durata della rinuncia) dell'assegno pensionistico futuro. Il vantaggio è quindi immediato (maggior reddito disponibile) ma comporta un costo prospettico in termini di pensione, che ciascun lavoratore deve valutare in base alla propria pianificazione previdenziale individuale, tenendo conto anche della tassazione progressiva IRPEF applicata all'incremento retributivo ex art. 11 e art. 51 del TUIR.

Profili contrattuali e di lavoro subordinato

Il bonus Maroni non altera la natura del rapporto di lavoro subordinato disciplinato dagli artt. 2094 e seguenti del codice civile: il lavoratore resta titolare di un rapporto a tempo indeterminato con tutte le tutele del CCNL applicato. Le voci retributive percepite a titolo di bonus concorrono integralmente alla base di calcolo del TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, salvo diversa pattuizione collettiva, e contribuiscono a determinare la retribuzione utile per la quantificazione di indennità di licenziamento e ferie maturate.

Profili fiscali per il lavoratore e per il datore

Sul piano fiscale, l'incremento retributivo derivante dal bonus è reddito di lavoro dipendente ex art. 51 del TUIR e concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva IRPEF. Il datore opera come sostituto d'imposta applicando le ritenute ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. 600/1973. Sul piano contributivo, il datore continua a versare la propria quota INPS (23,81% in generale, con eventuali aliquote diverse per settori specifici come edilizia, commercio, artigianato), mentre la quota lavoratore del 9,19% non è più versata e si trasforma in retribuzione corrente.

Coordinamento con la riforma Fornero e con la giurisprudenza

Il rinvio all'art. 24, c. 10, del d.l. 201/2011 è di natura tecnica e individua con precisione i requisiti previdenziali Fornero per la pensione anticipata. La Corte costituzionale, con varie pronunce in materia previdenziale (tra cui le sentenze sui ricalcoli pensionistici), ha confermato la legittimità del sistema contributivo Fornero. Il comma 194 non incide sull'impianto Fornero ma si limita a estendere temporalmente lo strumento di flessibilità collegato.

Domande frequenti

Chi può beneficiare del bonus Maroni esteso dal comma 194?

Possono beneficiare del bonus Maroni i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti minimi previsti dall'art. 24, c. 10, del d.l. 201/2011 (convertito dalla L. 214/2011): 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Sono esclusi i lavoratori autonomi, i parasubordinati e, in genere, le posizioni non riconducibili al lavoro subordinato di cui agli artt. 2094 e seguenti del codice civile. Il lavoratore deve poter dimostrare il perfezionamento dei requisiti entro il termine indicato, mentre l'esercizio dell'opzione può avvenire fino all'effettivo accesso alla pensione.

Come si attiva il bonus in busta paga?

Il lavoratore che intende avvalersi del bonus deve comunicare formalmente al datore di lavoro la rinuncia all'accredito della quota di contributi a proprio carico, ai sensi del meccanismo originariamente disciplinato dall'art. 1, c. 286, della L. 197/2022 e dei chiarimenti applicativi forniti dall'INPS. Una volta ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro modifica il cedolino: la quota del 9,19% non è più trattenuta come contributo INPS a carico del lavoratore ma erogata come elemento retributivo aggiuntivo, sul quale il datore applica le ritenute IRPEF ordinarie ex art. 23 del d.P.R. 600/1973. L'opzione produce effetto dalla prima mensilità successiva alla comunicazione.

Quale impatto ha il bonus sulla pensione futura?

La scelta di optare per il bonus Maroni comporta una riduzione della pensione futura, di entità proporzionale al periodo in cui il lavoratore rinuncia all'accredito contributivo. Tecnicamente, la quota del 9,19% di contribuzione non versata non genera incremento del montante contributivo individuale, con conseguente minore rivalutazione del capitale previdenziale e minore importo dell'assegno pensionistico al momento del pensionamento effettivo. Il lavoratore deve quindi valutare attentamente il trade-off tra il maggior reddito immediato (al netto della tassazione IRPEF progressiva ex art. 11 e art. 51 del TUIR) e il minore valore della pensione futura, possibilmente con il supporto di un consulente previdenziale o di un patronato.

Il bonus è soggetto a tassazione?

Sì. L'incremento retributivo derivante dal bonus Maroni è integralmente reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR e concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva IRPEF. Il datore di lavoro applica le ritenute ordinarie come sostituto d'imposta ex art. 23 del d.P.R. 600/1973. Non è previsto alcun regime fiscale agevolato né alcuna detassazione specifica: il bonus, al netto delle ritenute, va a incrementare il reddito netto in busta paga. Inoltre, l'importo concorre alla base di calcolo del TFR ex art. 2120 del codice civile salvo diversa pattuizione collettiva, accrescendo il trattamento di fine rapporto.

Il datore di lavoro deve versare comunque i contributi?

Sì. Il comma 194, come la disciplina originaria del bonus Maroni, prevede che la rinuncia all'accredito riguardi esclusivamente la quota di contribuzione a carico del lavoratore (9,19% in via generale). La quota a carico del datore di lavoro (23,81% nella generalità dei casi, con aliquote specifiche per alcuni settori) continua a essere versata regolarmente all'INPS, garantendo la copertura previdenziale di base del rapporto di lavoro e l'accredito di una parte dei contributi sul conto del lavoratore. Per il datore non vi sono quindi sgravi o riduzioni del costo del lavoro: il bonus è uno strumento di flessibilità in uscita per il lavoratore, non un incentivo all'impresa.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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