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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 191 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025.

Testo coordinato

. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli , e articoli 1, comma 2 70, comma 4, del , nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano idecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 requisiti di cui ai commi da 186 a 189 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 3 del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79 legge 28 maggio 1997, n. , sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse140 secondo le disposizioni di cui all’ , convertito, conarticolo 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 modificazioni, dalla , e sulla base della disciplina vigente in materia dilegge 22 dicembre 2011, n. 214 corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

In sintesi

  • Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, e all'art. 70, c. 4, del d.lgs. 165/2001, comprese le ricercatrici e i ricercatori pubblici, scatta una nuova regola sui tempi di erogazione del TFS.
  • Le indennità di fine servizio comunque denominate (IFS, TFS, IPS) previste dall'art. 3 del d.l. 79/1997 sono corrisposte non più alla cessazione effettiva dal servizio, ma al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto a pensione secondo la riforma Fornero.
  • La regola si applica ai dipendenti pubblici che accedono al pensionamento utilizzando i requisiti agevolati dei commi da 186 a 189 della stessa LB 2026 (uscita anticipata con penalizzazione o flessibilità).
  • Resta ferma la disciplina ordinaria sulla quantificazione del TFS e sui termini di pagamento previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di fine servizio.
  • L'ancoraggio temporale al diritto a pensione «Fornero» mantiene allineato il TFS pubblico al sistema pensionistico standard nonostante l'uscita anticipata dal lavoro.
Il senso della norma: TFS «congelato» per chi esce in anticipo

Il comma 191 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene su uno snodo delicato del trattamento di fine servizio (TFS) del pubblico impiego: il momento in cui le indennità spettanti al lavoratore vengono erogate quando il dipendente accede al pensionamento con i requisiti agevolati introdotti dai commi 186-189 della stessa legge di bilancio. La regola si può sintetizzare così: chi sceglie l'uscita anticipata percepirà il TFS non alla cessazione effettiva del servizio, ma solo al raggiungimento della data in cui avrebbe maturato il diritto a pensione secondo i requisiti ordinari della riforma Fornero (art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). La disposizione è coerente con la logica di neutralità finanziaria delle misure di flessibilità in uscita: il legislatore consente di anticipare la pensione, ma non l'onere di cassa rappresentato dalla liquidazione delle indennità di fine servizio, che resta ancorato alla data «teorica» del pensionamento ordinario.

Perimetro soggettivo: chi sono i destinatari

Il comma 191 individua il perimetro con due richiami al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165: l'art. 1, c. 2, che definisce le amministrazioni pubbliche (Stato, scuole, regioni, enti locali, ASL, università, IACP, camere di commercio, ecc.) e l'art. 70, c. 4, che estende il regime del pubblico impiego ad altri enti specificamente indicati. Vi rientra inoltre il personale degli enti pubblici di ricerca (CNR, ENEA, INFN e analoghi disciplinati dal d.lgs. 218/2016). Restano fuori i dipendenti privati con TFR ordinario soggetto all'art. 2120 c.c. e i dipendenti pubblici contrattualizzati in TFR «privato» (assunti dal 1° gennaio 2001 in enti con regime TFR). La distinzione tra TFS pubblicistico e TFR privatistico è di fondamentale rilevanza pratica: il regime TFS prevede liquidazione differita e gestione INPS (ex INPDAP), mentre il TFR privato segue la disciplina civilistica dell'art. 2120 c.c. con liquidazione tipicamente immediata alla cessazione del rapporto.

Le indennità coinvolte: TFS, IFS e IPS

Il rinvio è all'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140. Quella norma copre le indennità di fine servizio comunque denominate del pubblico impiego: il TFS in senso stretto (indennità di buonuscita per gli statali), l'indennità di premio di servizio (IPS, per il personale degli enti locali e sanitari iscritti all'INADEL/INPDAP poi confluiti in INPS) e l'indennità di anzianità (per categorie residuali). Tutte queste indennità seguiranno la nuova tempistica di erogazione. La quantificazione delle indennità segue invece regole specifiche: per gli statali si fa riferimento al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che disciplina la buonuscita ENPAS-INPDAP; per gli iscritti ex INADEL la base normativa è la L. 8 marzo 1968, n. 152, con le sue successive integrazioni.

Il collegamento con i commi 186-189: l'uscita anticipata

Il comma 191 si attiva solo per i dipendenti che soddisfano i requisiti dei commi 186-189 della LB 2026, i quali disciplinano forme di uscita anticipata dal lavoro nel settore pubblico (con prestazione ponte, finestre dedicate o requisiti agevolati specifici). Per chi accede a una di queste «uscite», il differimento del TFS rappresenta un meccanismo di equilibrio finanziario: il lavoratore beneficia della pensione anticipata, ma incassa il TFS soltanto alla data in cui sarebbe comunque andato in pensione secondo i requisiti Fornero, senza accelerare l'onere di cassa per le casse previdenziali. Si tratta di una clausola di compensazione tipica delle norme di flessibilità previdenziale, finalizzata a rendere le misure agevolative compatibili con i vincoli di bilancio derivanti dall'art. 81 della Costituzione e dalle regole europee sul deficit pubblico.

L'ancoraggio all'art. 24 del d.l. 201/2011

Il riferimento all'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214) è tecnicamente significativo. Quell'articolo, cuore della riforma Fornero, ha introdotto la pensione di vecchiaia ordinaria a 67 anni (con adeguamenti alla speranza di vita) e la pensione anticipata con requisito contributivo agganciato alla speranza di vita (oggi 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). La data «virtuale» di maturazione è quella ricalcolata applicando integralmente l'art. 24, ignorando le agevolazioni di uscita previste dai commi 186-189. Su quella data si innesta l'ulteriore decorrenza prevista dalla normativa vigente in materia di pagamento del TFS (di norma 12 mesi dalla data teorica di pensione di vecchiaia ordinaria, 24 mesi per la pensione anticipata, come fissato dall'art. 1, c. 484, della L. 147/2013).

Va sottolineato che il meccanismo del «diritto teorico» alla pensione richiede in concreto un calcolo previdenziale articolato: l'ente previdenziale (INPS gestione dipendenti pubblici) deve determinare quando il dipendente avrebbe maturato il diritto a pensione ordinaria, considerando l'intera storia contributiva e le finestre mobili applicabili. Solo a partire da quella data ricostruita inizia a decorrere il termine di pagamento (12 o 24 mesi). Per importi di TFS superiori a 50.000 euro la liquidazione è inoltre frazionata in più rate annuali, ai sensi dell'art. 12, c. 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122), arrivando fino a 5 anni per importi superiori a 100.000 euro.

Disciplina vigente sui termini di pagamento del TFS

La seconda parte del comma 191 è di chiusura sistematica: i tempi di erogazione restano regolati «sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato». Cioè il comma 191 non altera né i termini di pagamento (12/24 mesi dalla data di maturazione del diritto a pensione, fino a un quinquennio in caso di importi elevati ex art. 12, c. 7, del d.l. 78/2010) né la quantificazione del TFS, che continua a basarsi sui calcoli ordinari del d.P.R. 1032/1973 (per gli statali) e della L. 152/1968 (per gli iscritti ex INADEL).

Profilo costituzionale: il caso Corte cost. n. 130/2023

Il differimento del TFS pubblico ha già formato oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, che con sentenza n. 130 del 23 giugno 2023 ha dichiarato «non più tollerabile» il protrarsi dei tempi di liquidazione dell'indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici, sollecitando il legislatore a un intervento di sistema. Il comma 191 non incide sulla quaestio sollevata dalla Corte (che riguarda i tempi ordinari di pagamento), ma definisce in modo chiaro la data di decorrenza per chi ha scelto l'uscita anticipata. La Corte ha riconosciuto la legittimità del differimento in sé, ma ha invitato il legislatore a contenere i tempi complessivi entro limiti ragionevoli, in coerenza con l'art. 36 della Costituzione sulla retribuzione proporzionata e sufficiente.

Cosa cambia in concreto rispetto al pre-LB 2026

Prima della LB 2026, un dipendente pubblico che andava in pensione anticipatamente con i requisiti previsti dalle norme vigenti vedeva comunque applicarsi le regole di differimento del TFS rispetto alla data di pensione ordinaria. Il comma 191 si rende necessario perché introduce un'ulteriore finestra di uscita anticipata e, contestualmente, esplicita la regola del «congelamento» del TFS fino alla data Fornero. La scelta del legislatore è di neutralizzare il vantaggio finanziario dell'uscita anticipata sul fronte della liquidazione delle indennità. Il dipendente che esce con i requisiti agevolati ottiene quindi la pensione anticipata (anche se di importo eventualmente ridotto in base alle penalizzazioni previste dai commi 186-189) ma deve attendere la data Fornero per la liquidazione del TFS, esattamente come accadrebbe se avesse mantenuto il servizio fino al raggiungimento dei requisiti ordinari.

Impatti per il lavoratore: pianificazione fiscale e finanziaria

Per il dipendente pubblico, il comma 191 ha rilevanti effetti pratici. Primo: occorre pianificare il flusso di cassa post-cessazione, sapendo che il TFS non sarà disponibile prima della data Fornero più il differimento ordinario. Secondo: la tassazione separata del TFS (art. 17, c. 1, lett. a, TUIR e art. 19 TUIR) avverrà nell'anno di effettiva percezione, con aliquote calcolate sulla media del biennio precedente. Terzo: rimane percorribile l'anticipo del TFS tramite cessione del credito bancaria (Accordo Quadro MEF-ABI), con possibili oneri da valutare in alternativa a un'uscita differita.

La pianificazione del flusso di cassa è particolarmente delicata: il differimento può arrivare a 3-5 anni o più rispetto alla cessazione effettiva, considerando la combinazione di uscita anticipata più data Fornero più differimento ordinario. Per chi ha mutui residui, figli universitari, esigenze di liquidità per investimenti familiari, occorre valutare attentamente strumenti di finanziamento ponte. La cessione del credito ex art. 23-bis del d.l. 4/2019 rappresenta lo strumento principale, ma ha costi finanziari non trascurabili e va confrontata con eventuali finanziamenti alternativi.

Profili contrattuali e di lavoro subordinato

Sotto il profilo civilistico, il TFS è un trattamento di natura retributiva differita, coerente con i principi degli artt. 2094 e seguenti del codice civile sul lavoro subordinato. Tuttavia, per il dipendente pubblico in regime TFS non si applicano le regole dell'art. 2120 c.c. (TFR privatistico), bensì la disciplina speciale richiamata dal d.l. 79/1997. L'art. 36 della Costituzione, sulla retribuzione proporzionata e sufficiente, costituisce parametro di compatibilità del differimento, che la Corte costituzionale ha già ritenuto critico ma non incostituzionale in sé, purché ragionevole e contenuto.

L'art. 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro come fondamentale e l'art. 38, c. 2, garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Il TFS pubblico, pur essendo una prestazione di natura retributiva e non strettamente previdenziale, si colloca nel quadro complessivo della tutela del lavoratore al momento della cessazione del rapporto, garantendo un capitale liquidabile a fini di reintegro dell'attività lavorativa cessata.

Coordinamento con la previdenza complementare

Per i dipendenti pubblici iscritti a forme di previdenza complementare (in particolare il Fondo Espero per la scuola, il Fondo Perseo Sirio per le altre PA), il TFS può essere parzialmente o totalmente convertito in contribuzione al fondo, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Per i lavoratori che hanno già effettuato tale conversione, il differimento del comma 191 riguarda la quota residua di TFS non confluita nella previdenza complementare. La pianificazione previdenziale deve quindi tenere conto del mix tra prestazione complementare (immediatamente liquidabile in capitale o rendita) e TFS pubblico (con differimento del comma 191).

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: dipendente statale che esce anticipatamente nel 2026

Tizio, dirigente scolastico nato nel 1962, cessa dal servizio il 31 agosto 2026 utilizzando i requisiti agevolati previsti dal comma 186 della LB 2026. Senza tali requisiti, Tizio avrebbe maturato la pensione di vecchiaia ordinaria ex art. 24 del d.l. 201/2011 al compimento dei 67 anni, cioè nel marzo 2029. In applicazione del comma 191, il TFS (indennità di buonuscita) maturato fino al 31 agosto 2026 non sarà pagato alla cessazione effettiva, ma la decorrenza per il pagamento sarà ancorata al marzo 2029. A quella data si applicheranno i termini ordinari di erogazione (12 mesi dalla data di maturazione Fornero, 24 se l'importo eccede 50.000 euro), per cui Tizio percepirà effettivamente il TFS tra il marzo 2030 e il marzo 2031, a seconda dell'importo. Per quel periodo Tizio dovrà pianificare il proprio flusso di cassa con la sola pensione anticipata.

Caso pratico 2: ricercatore CNR e cessione del credito

Caia, ricercatrice CNR, accede a un'uscita anticipata nel 2026 ex comma 187 della LB 2026. Il suo TFS maturato è pari a 90.000 euro, ma la data Fornero di maturazione virtuale del diritto a pensione cade nel 2031: la prima rata sarebbe corrisposta a metà 2033, la seconda a metà 2034. Per finanziare l'avvio di un'attività libero-professionale dopo la cessazione, Caia opta per la cessione del credito a una banca aderente all'Accordo Quadro MEF-ABI ex art. 23-bis del d.l. 4/2019. La banca le anticipa 78.000 euro applicando il tasso massimo MEF; Caia incassa subito, la banca incasserà le rate del TFS direttamente alla scadenza dal MEF. Resta ferma la tassazione separata in capo a Caia ex art. 19 del TUIR.

Domande frequenti

A chi si applica esattamente il comma 191?

Il comma 191 si applica ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche individuate dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. 165/2001 (Stato, regioni, enti locali, ASL, università, scuole, ecc.) e dall'art. 70, c. 4, dello stesso decreto (altri enti pubblici a regime di pubblico impiego), nonché al personale degli enti pubblici di ricerca (CNR, ENEA, INFN e simili). La condizione è che il dipendente soddisfi i requisiti previsti dai commi da 186 a 189 della LB 2026, che disciplinano nuove forme di uscita anticipata dal lavoro nel pubblico impiego. Restano fuori i dipendenti privati e i dipendenti pubblici in regime TFR privato (assunti dopo il 1° gennaio 2001 in enti già in regime TFR).

Cosa significa che il TFS è pagato «al momento in cui si sarebbe maturato il diritto»?

Significa che la data di decorrenza per il pagamento del TFS non coincide con la cessazione effettiva dal servizio, ma con la data in cui il dipendente avrebbe maturato il diritto a pensione secondo i requisiti dell'art. 24 del d.l. 201/2011 (riforma Fornero): pensione di vecchiaia a 67 anni o pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi (uomini) / 41 anni e 10 mesi (donne) di contributi, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Su quella data «virtuale» si applicano poi i termini ordinari di pagamento del TFS (12 o 24 mesi a seconda del tipo di pensione, fino a 5 anni per importi elevati).

Quali indennità rientrano nel perimetro del comma 191?

Il comma 191 rinvia all'art. 3 del d.l. 79/1997, convertito dalla L. 140/1997, che disciplina tutte le indennità di fine servizio comunque denominate del pubblico impiego: il TFS in senso stretto (indennità di buonuscita per gli statali ex d.P.R. 1032/1973), l'indennità di premio di servizio (IPS) per il personale degli enti locali e sanitari iscritti all'ex INADEL, e l'indennità di anzianità per categorie residuali. Sono escluse le posizioni in regime di TFR «privato» ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, per le quali si applicano le regole ordinarie del lavoro privato.

Posso anticipare il TFS tramite una banca?

Sì. La normativa attuale consente al dipendente pubblico di cedere il credito derivante dal TFS a istituti bancari aderenti all'Accordo Quadro MEF-ABI, ottenendo l'anticipo della prestazione. La cessione del credito è disciplinata dall'art. 23-bis del d.l. 4/2019 (convertito dalla L. 26/2019) e prevede un tasso massimo di interesse fissato annualmente dal MEF. Anche dopo il comma 191 questa possibilità resta percorribile, ma occorre valutare attentamente il costo finanziario dell'anticipo rispetto al rendimento di un'eventuale liquidità alternativa o all'impatto fiscale della tassazione separata (artt. 17 e 19 del TUIR).

Il TFS è tassato come reddito ordinario?

No. Le indennità di fine rapporto e di fine servizio del pubblico impiego sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, c. 1, lett. a), e dell'art. 19 del TUIR. L'aliquota applicata è calcolata sulla media del reddito imponibile del biennio precedente la cessazione, in modo da evitare che l'importo, pur di natura pluriennale, faccia «saltare» il dipendente in scaglioni IRPEF elevati. Il differimento del TFS al momento della maturazione «Fornero» sposta l'anno di tassazione, ma non altera il regime: la tassazione separata si applica anche se il TFS è corrisposto molti anni dopo la cessazione dal servizio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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