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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 5, comma 10, del d.l. 70/2011 conv. in l. 106/2011: aggiunge le parole ‘o conseguito’ dopo ‘rilasciato’ e include esplicitamente i titoli in sanatoria ottenuti ai sensi della l. 47/1985, della l. 724/1994 e del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, equiparandoli al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali.

Approfondimento normativo completo: Comma 23 LB26: titolo edilizio in sanatoria valido anche per age.

Sanatoria edilizia e agevolazioni fiscali: la novità della legge di bilancio 2026

Fino al 31 dicembre 2025, la questione del titolo edilizio in sanatoria ai fini delle agevolazioni fiscali sulla prima casa aveva generato incertezze interpretative. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una modifica chiarificatrice all’art. 5, comma 10, del d.l. 70/2011: dopo la parola ‘rilasciato’ sono inserite le parole ‘o conseguito’, e vengono espressamente menzionate le leggi di condono edilizio (l. 47/1985, l. 724/1994, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003).

La portata pratica dell’intervento è significativa: il titolo edilizio ottenuto in sanatoria — vale a dire il permesso o la concessione rilasciati a seguito di una procedura di condono o di accertamento di conformità — viene equiparato, sul piano fiscale, al titolo edilizio ordinario. Ne consegue che l’immobile sanato non è più privo di un titolo valido ai fini delle agevolazioni, e il contribuente può accedere ai benefici collegati all’acquisto della prima casa senza incorrere nella preclusione legata all’assenza di titolo regolare.

La disposizione si inserisce in un quadro normativo articolato che comprende l’art. 20 del DPR 380/01 (silenzio-assenso sul permesso di costruire) e l’art. 46 dello stesso DPR (nullità degli atti di trasferimento di immobili privi di titolo). Il coordinamento introdotto dal comma 23 mira a rendere coerente il sistema, evitando che immobili formalmente regolarizzati rimangano penalizzati sul piano dei benefici fiscali per una lacuna testuale della norma previgente.

Condizioni rilevanti per la sanatoria ai fini fiscali

  • Il titolo in sanatoria deve essere stato conseguito ai sensi delle leggi di condono richiamate dalla norma (l. 47/1985, l. 724/1994, d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003) o tramite accertamento di conformità.
  • Il contribuente deve comunque soddisfare i requisiti soggettivi per le agevolazioni prima casa (residenza, assenza di altri immobili agevolati, ecc.).
  • L’immobile deve rientrare nelle categorie catastali ammesse alle agevolazioni prima casa.
  • L’atto di acquisto deve essere stato stipulato con le dichiarazioni di prima casa richieste dalla normativa.
  • Conservare tutta la documentazione relativa alla sanatoria (istanza, provvedimento, ricevute di pagamento degli oneri concessori).

Caso 1: Tizio acquista un appartamento con condono edilizio degli anni '90

Scenario. Tizio acquista nel 2026 un appartamento realizzato senza titolo edilizio, regolarizzato con domanda di condono ai sensi della legge 724/1994. Il condono è stato perfezionato e il titolo in sanatoria è stato conseguito. Tizio vorrebbe usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e si interroga se il condono sia ostativo.

Come si legge in pratica. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 equipara espressamente il titolo in sanatoria conseguito ai sensi della legge 724/1994 al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali. Tizio può quindi accedere alle agevolazioni prima casa senza che il pregresso condono costituisca un ostacolo, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti soggettivi (prima casa, residenza, assenza di altri immobili agevolati) e che il titolo in sanatoria sia stato effettivamente conseguito (non soltanto richiesto). La norma opera a partire dal 1° gennaio 2026 e chiarisce un profilo che in precedenza poteva dare adito a contestazioni in sede di controllo fiscale.

Riepilogo Caso 1

  • Immobile con condono l. 724/1994: sì
  • Titolo in sanatoria conseguito: sì
  • Ostacolo alle agevolazioni prima casa: no, dal 1° gennaio 2026
  • Norma applicabile: comma 23 L. 199/2025
  • Verifica requisiti soggettivi prima casa: necessaria

Caso 2: Caia vende un appartamento sanato e il compratore chiede le agevolazioni prima casa

Scenario. Caia vende nel 2026 un appartamento che aveva regolarizzato con il condono edilizio della legge 47/1985. Il compratore, Tizio, vuole usufruire delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il notaio si interroga se il titolo in sanatoria sia sufficiente ai fini del beneficio fiscale.

Come si legge in pratica. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 include esplicitamente la legge 47/1985 tra le normative di condono i cui titoli in sanatoria sono equiparati al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni. Il compratore Tizio può pertanto dichiarare in atto di acquistare la prima casa e beneficiare delle agevolazioni, purché soddisfi i requisiti soggettivi. Il notaio, prendendo atto della nuova formulazione normativa in vigore dal 1° gennaio 2026, potrà ricevere le dichiarazioni di prima casa di Tizio senza che il condono del 1985 costituisca un motivo di preclusione o di nullità dell’atto ai sensi dell’art. 46 DPR 380/01.

Riepilogo Caso 2

  • Condono originario: legge 47/1985
  • Titolo in sanatoria conseguito: sì
  • Agevolazioni prima casa per il compratore: ammissibili dal 1° gennaio 2026
  • Rischio nullità atto ex art. 46 DPR 380/01: rimosso dalla nuova norma
  • Requisiti soggettivi acquirente: da verificare autonomamente

Caso 3: Sempronio ha una domanda di condono in corso ma non ancora conclusa

Scenario. Sempronio vuole acquistare nel 2026 un appartamento per il quale è stata presentata una domanda di condono ai sensi del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, ma il procedimento non è ancora concluso: il titolo in sanatoria non è stato ancora conseguito. Sempronio si chiede se possa ugualmente usufruire delle agevolazioni prima casa.

Come si legge in pratica. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 equipara ai fini fiscali il titolo edilizio ‘rilasciato o conseguito’ in sanatoria, ma tale equiparazione presuppone che il titolo sia stato effettivamente conseguito. Una domanda di condono in corso, non ancora definita con il rilascio del provvedimento, non equivale a un titolo conseguito e non è sufficiente per fruire delle agevolazioni. Sempronio dovrà quindi attendere la conclusione positiva del procedimento di sanatoria prima di poter accedere ai benefici prima casa, oppure acquisire ulteriori valutazioni giuridiche sulla specifica situazione dell’immobile con il supporto di un professionista.

Riepilogo Caso 3

  • Domanda di condono d.l. 269/2003: presentata ma non conclusa
  • Titolo in sanatoria conseguito: no
  • Accesso alle agevolazioni prima casa: non ancora possibile
  • Condizione necessaria: conclusione positiva del procedimento di sanatoria
  • Consiglio: verifica giuridica preliminare con notaio o avvocato

Quando conviene una verifica

Per verificare la regolarità del titolo edilizio e l’accesso alle agevolazioni prima casa, affidati a un notaio o a un professionista specializzato in diritto immobiliare. Trova un notaio o un avvocato immobiliare.

Norme e fonti collegate

Domande frequenti

Il condono edilizio vale come titolo regolare per le agevolazioni prima casa dal 2026?

Sì. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, equipara espressamente il titolo edilizio conseguito in sanatoria — ai sensi delle leggi di condono 47/1985, 724/1994 e del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 — al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali, comprese quelle sulla prima casa.

Basta aver presentato la domanda di condono o occorre che sia conclusa?

Il testo del comma 23 richiede che il titolo sia stato ‘rilasciato o conseguito’: è necessario che il provvedimento di sanatoria sia stato emesso e che la pratica di condono si sia conclusa positivamente. Una domanda in corso di istruttoria, non ancora definita, non è sufficiente per fruire dell’equiparazione prevista dalla norma e delle agevolazioni fiscali connesse.

La norma si applica anche ai condoni degli anni '80 e '90?

Sì. Il comma 23 richiama esplicitamente la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono edilizio) e la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono), oltre al d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 (terzo condono). Gli immobili regolarizzati in base a queste normative, con titolo in sanatoria effettivamente conseguito, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disposizione.

La sanatoria edilizia incide anche sulla validità dell'atto di compravendita?

Sì. L’art. 46 del DPR 380/01 prevede la nullità degli atti di trasferimento di immobili privi di titolo edilizio. Il comma 23 coordina la nuova formulazione con tale disposizione, garantendo che il titolo in sanatoria — una volta conseguito — valga a escludere il rischio di nullità dell’atto. Rimane essenziale che la sanatoria sia stata perfezionata prima della stipula del contratto.

Quali agevolazioni prima casa sono influenzate dalla nuova norma?

La modifica introdotta dal comma 23 della legge di bilancio 2026 riguarda in primo luogo l’accesso alle agevolazioni fiscali collegate al possesso di un titolo edilizio valido, tra cui le agevolazioni per l’acquisto della prima casa (imposta di registro ridotta, IVA agevolata, ecc.). La portata applicativa della norma va valutata caso per caso con l’ausilio di un notaio o di un consulente fiscale, tenendo conto della specifica tipologia di agevolazione richiesta.

Domande frequenti

Il condono edilizio vale come titolo regolare per le agevolazioni prima casa dal 2026?

Sì. Il comma 23 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, equipara espressamente il titolo edilizio conseguito in sanatoria — ai sensi delle leggi di condono 47/1985, 724/1994 e del d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 — al titolo edilizio ordinario ai fini delle agevolazioni fiscali, comprese quelle sulla prima casa.

Basta aver presentato la domanda di condono o occorre che sia conclusa?

Il testo del comma 23 richiede che il titolo sia stato 'rilasciato o conseguito': è necessario che il provvedimento di sanatoria sia stato emesso e che la pratica di condono si sia conclusa positivamente. Una domanda in corso di istruttoria, non ancora definita, non è sufficiente per fruire dell'equiparazione prevista dalla norma e delle agevolazioni fiscali connesse.

La norma si applica anche ai condoni degli anni '80 e '90?

Sì. Il comma 23 richiama esplicitamente la legge 28 febbraio 1985, n. 47 (primo condono edilizio) e la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono), oltre al d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 (terzo condono). Gli immobili regolarizzati in base a queste normative, con titolo in sanatoria effettivamente conseguito, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disposizione.

La sanatoria edilizia incide anche sulla validità dell'atto di compravendita?

Sì. L'art. 46 del DPR 380/01 prevede la nullità degli atti di trasferimento di immobili privi di titolo edilizio. Il comma 23 coordina la nuova formulazione con tale disposizione, garantendo che il titolo in sanatoria — una volta conseguito — valga a escludere il rischio di nullità dell'atto. Rimane essenziale che la sanatoria sia stata perfezionata prima della stipula del contratto.

Quali agevolazioni prima casa sono influenzate dalla nuova norma?

La modifica introdotta dal comma 23 della legge di bilancio 2026 riguarda in primo luogo l'accesso alle agevolazioni fiscali collegate al possesso di un titolo edilizio valido, tra cui le agevolazioni per l'acquisto della prima casa (imposta di registro ridotta, IVA agevolata, ecc.). La portata applicativa della norma va valutata caso per caso con l'ausilio di un notaio o di un consulente fiscale, tenendo conto della specifica tipologia di agevolazione richiesta.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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