Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Dal 1° gennaio 2025 le caldaie «uniche» alimentate a combustibili fossili (compresa la classica caldaia a gas a condensazione) sono escluse sia dall’ecobonus sia dal bonus ristrutturazioni.
- Restano detraibili nel 2026 le pompe di calore, i sistemi ibridi (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, concepiti per funzionare insieme), i generatori a biomassa, i micro-cogeneratori e le pompe di calore ad assorbimento a gas.
- Aliquote 2026 confermate dalla legge di bilancio 2026: 50% per l’abitazione principale dei titolari di proprietà o diritto reale, 36% per gli altri immobili; il taglio al 36%/30% slitta al 2027.
- La detrazione si recupera in 10 quote annuali; serve il bonifico parlante e la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori.
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 22 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica l’art. 14, comma 3-quinquies, del d.l. 63/2013: la detrazione ecobonus resta al 36% per le spese sostenute nel 2026 (50% per l’abitazione principale), rinviando al 2027 la riduzione al 30% (36% per l’abitazione principale). La proroga delle aliquote però non riapre le porte alle caldaie a gas: l’esclusione delle caldaie uniche a combustibili fossili, introdotta dalla legge di bilancio 2025 in attuazione della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici, resta pienamente in vigore.
Approfondimento normativo completo: Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.
Caldaia a gas: perché non è più detraibile dal 2025
Fino al 2024 la sostituzione della vecchia caldaia con una caldaia a condensazione di classe A era uno degli interventi ecobonus più diffusi. Dal 1° gennaio 2025 il quadro è cambiato: la legge di bilancio 2025 ha escluso dagli incentivi le spese per la sostituzione o la nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie «uniche» alimentate a combustibili fossili, cioè le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda a condensazione alimentati a gas. L’esclusione vale sia per l’ecobonus (art. 14 d.l. 63/2013) sia per il bonus ristrutturazioni: chi installa nel 2026 una caldaia solo a gas non recupera nulla, né al 50% né al 36%.
- Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
La parola chiave è «unica»: è esclusa la caldaia a gas che costituisce da sola l’impianto di riscaldamento. Restano invece agevolabili i sistemi ibridi «factory made», composti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, progettati dal costruttore per funzionare in abbinamento: in quel caso la caldaia a gas è una componente di un sistema che sfrutta in quota rilevante energia rinnovabile. Pienamente detraibili anche le pompe di calore elettriche, le pompe di calore ad assorbimento a gas, i generatori a biomassa (pellet, legna) e i micro-cogeneratori, questi ultimi anche se alimentati a combustibili fossili.
Per il quadro completo degli interventi ecobonus e dei codici da usare in dichiarazione: Ecobonus: aliquote risparmio energetico nel 730.
| Tecnologia installata | Detraibile nel 2026? | Aliquota ab. principale / altri immobili |
|---|---|---|
| Caldaia a condensazione a gas (unico generatore) | No (esclusa dal 1/1/2025) | – |
| Generatore d’aria calda a condensazione a gas | No (escluso dal 1/1/2025) | – |
| Pompa di calore ad alta efficienza | Sì | 50% / 36% |
| Sistema ibrido factory made (PdC + caldaia a condensazione) | Sì | 50% / 36% |
| Generatore a biomassa (pellet, legna) | Sì | 50% / 36% |
| Micro-cogeneratore (anche a combustibili fossili) | Sì | 50% / 36% |
| Pompa di calore ad assorbimento a gas | Sì | 50% / 36% |
Caso 1: Tizio installa una pompa di calore nell’abitazione principale
Scenario. Tizio vive nell’appartamento di sua proprietà a Torino. Nel 2026 sostituisce la vecchia caldaia a gas con una pompa di calore ad alta efficienza, spendendo 14.000 euro tra fornitura e installazione, pagati con bonifico parlante.
Come si calcola. La pompa di calore è pienamente agevolabile e l’immobile è l’abitazione principale di un proprietario: aliquota 50%, confermata per il 2026 dal comma 22 della legge di bilancio 2026. Detrazione totale: 14.000 × 50% = 7.000 euro, in dieci quote annue da 700 euro a partire dalla dichiarazione relativa al 2026. Tizio trasmette la scheda dell’intervento all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Riepilogo Caso 1
- Spesa pompa di calore 2026: 14.000 euro
- Abitazione principale: sì → aliquota 50%
- Detrazione totale: 7.000 euro
- Quota annua per 10 anni: 700 euro
Caso 2: Caio sceglie un sistema ibrido per l’appartamento affittato
Scenario. Caio possiede un appartamento concesso in locazione. Nel 2026 installa un sistema ibrido factory made (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, progettate per funzionare in abbinamento), con una spesa di 9.000 euro pagata con bonifico parlante.
Come si calcola. Il sistema ibrido resta agevolabile anche dopo l’esclusione delle caldaie a gas «uniche», perché la componente a condensazione lavora integrata con la pompa di calore. L’immobile non è abitazione principale: aliquota 36%. Detrazione totale: 9.000 × 36% = 3.240 euro, in dieci quote annue da 324 euro. Se Caio rinviasse la stessa spesa al 2027, l’aliquota scenderebbe al 30% (detrazione 2.700 euro): anticipare al 2026 vale 540 euro in più.
Riepilogo Caso 2
- Spesa sistema ibrido 2026: 9.000 euro
- Abitazione principale: no → aliquota 36%
- Detrazione totale: 3.240 euro (quota annua 324 euro)
- Stessa spesa nel 2027: 30% = 2.700 euro (−540 euro)
Caso 3: Sempronia confronta caldaia a gas e sistema ibrido
Scenario. Sempronia deve rifare l’impianto della casa in cui vive (abitazione principale, di proprietà). L’installatore le propone due preventivi: caldaia a condensazione a gas a 5.000 euro, oppure sistema ibrido factory made a 11.000 euro.
Come si calcola. La caldaia a gas costa meno ma non genera alcuna detrazione: dal 2025 è esclusa sia dall’ecobonus sia dal bonus ristrutturazioni, quindi il costo effettivo resta 5.000 euro. Il sistema ibrido dà diritto al 50%: detrazione 11.000 × 50% = 5.500 euro, che riduce il costo effettivo a 5.500 euro in dieci anni (a parità, o quasi, di esborso netto, con un impianto più efficiente e consumi inferiori). Il confronto va completato con la capienza IRPEF: la detrazione si recupera solo se ogni anno c’è imposta sufficiente da assorbire la quota di 550 euro.
Riepilogo Caso 3
- Caldaia a gas: 5.000 euro, detrazione zero → costo effettivo 5.000 euro
- Sistema ibrido: 11.000 euro, detrazione 5.500 euro → costo effettivo 5.500 euro
- Differenza di costo effettivo: 500 euro, con efficienza e consumi molto diversi
- Condizione: capienza IRPEF annua per assorbire le quote da 550 euro
Norme e fonti collegate
- Comma 22 LB26: proroga ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Posso detrarre una caldaia a gas nuova installata nel 2026?
No. Dal 1° gennaio 2025 le caldaie «uniche» alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a condensazione a gas) sono escluse sia dall’ecobonus sia dal bonus ristrutturazioni. L’esclusione, introdotta dalla legge di bilancio 2025, resta in vigore anche nel 2026.
Quali impianti di riscaldamento danno diritto all’ecobonus nel 2026?
Pompe di calore ad alta efficienza, sistemi ibridi factory made (pompa di calore integrata con caldaia a condensazione), generatori a biomassa, micro-cogeneratori (anche a combustibili fossili) e pompe di calore ad assorbimento a gas, purché rispettino i requisiti tecnici minimi dei decreti attuativi. Aliquota 2026: 50% sull’abitazione principale, 36% sugli altri immobili.
Il sistema ibrido con caldaia a gas non è in contraddizione con il divieto?
No: l’esclusione colpisce la caldaia a gas che costituisce da sola l’impianto («unica»). Nel sistema ibrido la caldaia a condensazione è integrata con una pompa di calore e il sistema, concepito dal costruttore per funzionare in abbinamento, sfrutta una quota rilevante di energia rinnovabile: per questo resta agevolabile.
Quanto recupero se l’immobile non è la mia abitazione principale?
Per le spese 2026 l’aliquota è del 36%, confermata dal comma 22 della legge di bilancio 2026 (senza la proroga sarebbe scesa al 30%). Il 50% spetta solo ai titolari di proprietà o di un diritto reale di godimento che intervengono sull’unità adibita ad abitazione principale. Dal 2027 le aliquote scendono al 36% (abitazione principale) e al 30% (altri immobili).
Quali adempimenti servono per non perdere la detrazione?
Pagamento con bonifico parlante (causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA dell’impresa), documentazione tecnica o asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi e comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Sugli effetti dell’omessa comunicazione ENEA si veda Cass. 12426/2025 sull’omessa comunicazione ENEA.
Domande frequenti
La sostituzione della caldaia rientra nell'ecobonus 2026?
La sostituzione di impianti di riscaldamento con apparecchi a maggiore efficienza energetica è tradizionalmente ricompresa nell'ecobonus di cui all'art. 14 del d.l. 63/2013. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), comma 22, ha confermato per il 2026 l'aliquota del 36% (50% per l'abitazione principale), rinviando la riduzione al 2027. È necessario verificare che l'impianto installato rispetti i requisiti minimi di efficienza.
Qual è la percentuale di detrazione ecobonus per la caldaia nel 2026?
Per le spese di ecobonus sostenute nel 2026 la percentuale è del 36% per gli immobili diversi dall'abitazione principale, e del 50% per l'abitazione principale. La riduzione al 30% (e al 36% per l'abitazione principale) si applicherà soltanto alle spese sostenute nel 2027, in base a quanto stabilito dal comma 22 della legge di bilancio 2026.
È necessario comunicare la sostituzione della caldaia all'ENEA?
Sì. Per fruire dell'ecobonus è obbligatorio trasmettere all'ENEA la comunicazione relativa all'intervento entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori, tramite il portale dedicato dell'ENEA. La mancata comunicazione nei termini comporta la decadenza dalla detrazione. Il tecnico installatore può supportare il contribuente nell'adempimento di questo obbligo.
La detrazione ecobonus si può cedere o si deve necessariamente portare in dichiarazione?
Nell'ambito dell'ecobonus ordinario (non superbonus) le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura sono state significativamente ridimensionate dalla normativa successiva al 2023. In linea generale, il contribuente deve fruire della detrazione direttamente nella propria dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali. Per le specifiche opzioni ancora disponibili è necessario verificare la normativa vigente al momento dell'intervento.
La caldaia a pompa di calore beneficia delle stesse aliquote della caldaia a condensazione?
L'ecobonus si applica a varie tipologie di impianti di riscaldamento ad alta efficienza, tra cui sia le caldaie a condensazione sia le pompe di calore, purché rispettino i requisiti minimi previsti dai decreti attuativi. Le aliquote del 36% e del 50% confermate dalla legge di bilancio 2026 si applicano in modo analogo, ma il tipo di apparecchio può incidere sui requisiti tecnici da soddisfare. Un tecnico abilitato è in grado di verificare l'ammissibilità dell'intervento specifico.