Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 80 L. 184/1983 – Benefici economici e previdenziali per gli affidatari

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche

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In sintesi

  • Il giudice può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali del minore siano temporaneamente erogati all'affidatario.
  • Le disposizioni fiscali e previdenziali applicabili ai genitori (tra cui le detrazioni IRPEF per figli a carico e i congedi parentali) si estendono agli affidatari.
  • Gli affidatari beneficiano dei riposi giornalieri, dei permessi per malattia e delle astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro previsti per i genitori biologici.
  • Le regioni determinano le condizioni e le modalità di sostegno economico alle famiglie affidatarie, indipendentemente dalla loro situazione economica.

Equiparazione sostanziale degli affidatari ai genitori biologici. L'articolo 80 costruisce un sistema di tutele economiche e lavorative che avvicina la posizione dell'affidatario a quella del genitore biologico, riconoscendo la reale funzione genitoriale svolta da chi accoglie un minore in affidamento.

Il comma 1 attribuisce al giudice un potere discrezionale di redirigere temporaneamente le prestazioni previdenziali del minore - assegni familiari e altre prestazioni - verso l'affidatario, in modo che le risorse economiche destinate al bambino raggiungano effettivamente chi se ne prende cura.

Il comma 2 estende agli affidatari le disposizioni delle leggi fiscali e previdenziali richiamate, mentre il comma 3 garantisce loro l'accesso a tutti i benefici lavorativi previsti per i genitori: astensioni obbligatorie e facoltative dal lavoro (congedo di maternità e parentale), permessi per malattia del minore, riposi giornalieri. Questa equiparazione sul piano giuslavoristico è fondamentale per non scoraggiare la disponibilità all'affidamento tra lavoratori dipendenti.

Il comma 4 affida alle regioni il compito di strutturare il sostegno economico alle famiglie affidatarie con un criterio qualitativo, non meramente economico: l'idoneità all'accoglienza non deve dipendere dal reddito della famiglia ospitante.

Casi pratici

Caso 1: Lavoratrice affidataria che chiede il congedo parentale

Tizia, dipendente di un'azienda privata, ha in affidamento il minore Marco da sei mesi. Deve assentarsi dal lavoro per accudirlo durante una malattia. In forza dell'art. 80, comma 3, Tizia ha diritto agli stessi permessi per malattia del minore riconosciuti ai genitori biologici e può presentare la relativa richiesta al proprio datore di lavoro.

Domande frequenti

Gli assegni familiari del minore in affidamento spettano agli affidatari?

Il giudice può disporlo: l'art. 80 comma 1 gli attribuisce il potere di redirigere temporaneamente verso l'affidatario gli assegni familiari e le altre prestazioni previdenziali relative al minore.

Gli affidatari hanno diritto al congedo parentale?

Sì: il comma 3 estende agli affidatari tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici.

Le regioni possono condizionare il sostegno economico al reddito della famiglia affidataria?

No: il comma 4 indica che il sostegno deve essere garantito affinché l'affidamento si fondi «sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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