Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

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In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 176 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1/01/2026, modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015 eliminando l’erogazione in unica soluzione della NASpI anticipata. Introduce un sistema bi-rateale: prima rata pari al 70% dell’importo complessivo erogata subito; seconda rata del 30% corrisposta al termine della durata teorica, entro sei mesi dalla domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarita’ di pensione diretta (escluso l’assegno ordinario di invalidita’).

Approfondimento normativo completo: Commi 176-180 LB 2026: NASpI bi-rateale, lavoratori basi USA, in.

Cosa cambia per la NASpI 2026: il nuovo sistema bi-rateale

La NASpI – Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – e’ la principale indennita’ di disoccupazione per i lavoratori dipendenti del settore privato. Oltre alla forma ordinaria mensile, il D.Lgs. 22/2015 prevede la possibilita’ di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo residuo per chi decide di avviare un’attivita’ autonoma o un’impresa. La legge di bilancio 2026 ha modificato profondamente le regole di questa opzione.

Con il comma 176 della L. 199/2025, in vigore dal 1 gennaio 2026, l’erogazione anticipata della NASpI non avviene piu’ in un’unica soluzione. Il legislatore ha introdotto un sistema bi-rateale: il 70% dell’importo complessivo residuo viene erogato al momento dell’accettazione della domanda di anticipazione, mentre il restante 30% e’ corrisposto in una seconda fase, subordinata a specifiche condizioni.

Questa modifica ha un impatto diretto sulla pianificazione finanziaria di chi intende avviare un’attivita’ autonoma usando la NASpI come capitale iniziale. Chi fino al 2025 poteva contare sull’intero importo residuo fin dal primo momento, nel 2026 dovra’ gestire la fase iniziale dell’attivita’ con il solo 70%, sapendo che il saldo arrivera’ successivamente e solo al verificarsi di condizioni precise.

Cosa verificare prima di richiedere la NASpI anticipata nel 2026

  • Accertare il diritto alla NASpI anticipata: l’attivita’ che si intende avviare deve essere autonoma o imprenditoriale.
  • Calcolare l’importo residuo complessivo della NASpI e la conseguente ripartizione tra 70% e 30%.
  • Pianificare la liquidita’ necessaria per la fase iniziale dell’attivita’, sapendo che il 30% arrivera’ in seguito.
  • Verificare le condizioni per la seconda rata: mancata rioccupazione e titolarita’ di pensione diretta.
  • Controllare che i decreti attuativi eventualmente previsti dai commi successivi siano stati pubblicati.

Caso 1: Tizio, ex dipendente che apre una ditta individuale

Scenario. Tizio, 38 anni, ha perso il lavoro nel febbraio 2026 e ha maturato il diritto alla NASpI per 24 mesi. Vuole aprire una ditta individuale e chiede la liquidazione anticipata dell’importo residuo. Si chiede quanto ricevera’ subito e quando arrivera’ il saldo, e quali condizioni deve soddisfare per ottenerlo.

Come si legge in pratica. Con le nuove regole del comma 176 LB 2026, Tizio ricevera’ subito il 70% dell’importo residuo complessivo della sua NASpI. Il 30% residuo sara’ erogato al termine del periodo di durata teorica dei 24 mesi (cioe’ dopo circa due anni dall’inizio della NASpI), e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda di anticipazione. Per ottenere la seconda rata Tizio dovra’ dimostrare di non essersi rioccupato come lavoratore dipendente e di essere titolare di pensione diretta (con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’). Se a quella data e’ ancora attivo come autonomo e non ha una pensione diretta, la seconda condizione non sara’ soddisfatta: e’ un elemento critico da valutare in anticipo.

Riepilogo Caso 1

  • Prima rata: 70% importo residuo NASpI, erogata all’accettazione della domanda
  • Seconda rata: 30%, al termine della durata teorica (fino a 24 mesi)
  • Termine massimo seconda rata: sei mesi dalla presentazione domanda anticipazione
  • Condizioni seconda rata: mancata rioccupazione + titolarita’ pensione diretta
  • Attenzione: se al termine non si ha pensione diretta, la seconda condizione non e’ soddisfatta

Caso 2: Caia, ex dipendente con NASpI breve e attivita' in proprio

Scenario. Caia, 44 anni, ha lavorato part-time e ha maturato il diritto alla NASpI per soli 9 mesi. Vuole avviare un’attivita’ di consulenza in proprio e valuta se convenirle richiedere la NASpI anticipata. Con il nuovo sistema bi-rateale si chiede se il 70% iniziale sia sufficiente per avviare l’attivita’, e se il 30% residuo valga la burocrazia aggiuntiva.

Come si legge in pratica. Per Caia, con una durata NASpI di soli 9 mesi, l’importo complessivo residuo e’ relativamente contenuto. La prima rata (70%) viene erogata subito e puo’ costituire un capitale di avvio, anche se ridotto. Il 30% residuo arrivera’ al nono mese dalla decorrenza della NASpI, sempre che Caia soddisfi le due condizioni previste dalla norma. La scelta se richiedere l’anticipazione o percepire la NASpI mensilmente deve essere valutata in base alle esigenze di liquidita’ dell’attivita’ e alle prospettive di reddito autonomo: un consulente del lavoro o previdenziale puo’ aiutare a fare la simulazione piu’ conveniente.

Riepilogo Caso 2

  • Durata NASpI: 9 mesi
  • Prima rata: 70% importo residuo, erogato subito
  • Seconda rata: 30%, al termine dei 9 mesi (entro sei mesi dalla domanda)
  • Condizioni seconda rata: mancata rioccupazione + titolarita’ pensione diretta
  • Alternativa: percepire la NASpI mensilmente senza richiedere l’anticipazione

Caso 3: Sempronio, che valuta l'impatto del nuovo sistema sulla sua pianificazione

Scenario. Sempronio, 55 anni, ha perso il lavoro a inizio 2026 e ha maturato una NASpI di durata massima. Aveva gia’ in mente di aprire un’attivita’ autonoma usando la NASpI anticipata come fondo iniziale. Con il vecchio sistema avrebbe ricevuto tutto subito. Si chiede come cambia la sua pianificazione finanziaria con il nuovo sistema bi-rateale.

Come si legge in pratica. Sempronio deve rivedere il suo piano finanziario. Con il nuovo sistema non ricevera’ l’intero importo residuo immediatamente, ma solo il 70%. Il 30% arrivera’ al termine del periodo di durata teorica, subordinatamente alla verifica della mancata rioccupazione e alla titolarita’ di pensione diretta. Dato che Sempronio ha 55 anni, potrebbe non avere ancora una pensione diretta al termine del periodo NASpI: questo lo espone al rischio di non soddisfare la seconda condizione. E’ fondamentale che Sempronio verifichi con attenzione la propria posizione prima di presentare la domanda di anticipazione, eventualmente con il supporto di un consulente del lavoro che simuli entrambi gli scenari (anticipazione vs erogazione mensile ordinaria).

Riepilogo Caso 3

  • Prima rata: 70% subito (utile per l’avvio attivita’)
  • Seconda rata: 30%, al termine della durata teorica
  • Rischio: a 55 anni difficilmente si ha pensione diretta al termine della NASpI
  • Condizione critica: titolarita’ pensione diretta (escluso assegno ordinario di invalidita’)
  • Azione: simulazione con consulente del lavoro prima di scegliere anticipazione

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Norme e fonti collegate

Domande frequenti

La NASpI 2026 dura di piu' o di meno rispetto al passato?

La durata della NASpI non e’ stata modificata dai commi 176-180 LB 2026. Le regole di calcolo della durata rimangono quelle del D.Lgs. 22/2015: la NASpI dura un numero di settimane pari alla meta’ delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. La novita’ introdotta dal comma 176 riguarda esclusivamente la modalita’ di erogazione anticipata dell’importo residuo, non la durata ordinaria.

L'importo mensile della NASpI 2026 e' cambiato?

Il comma 176 LB 2026 non modifica il calcolo dell’importo mensile della NASpI, che continua a essere determinato in base alla retribuzione media degli ultimi quattro anni con il meccanismo di riduzione progressiva del 3% mensile a partire dal quinto mese. La modifica riguarda solo l’opzione di anticipazione in unica soluzione, ora sostituita dal sistema bi-rateale 70-30.

Posso rinunciare alla NASpI anticipata e tornare all'erogazione mensile se cambio idea?

La norma non prevede espressamente una revoca della domanda di anticipazione una volta presentata. In generale, le modalita’ di rinuncia o revoca sono disciplinate dalle circolari INPS. Prima di presentare la domanda di anticipazione e’ quindi fondamentale essere certi della scelta, poiche’ il ripristino dell’erogazione mensile dopo aver ottenuto la prima rata potrebbe non essere possibile o comportare la restituzione delle somme percepite.

Cosa succede se non ho la pensione diretta al termine della durata NASpI?

Il comma 176 LB 2026 richiede, ai fini dell’erogazione della seconda rata del 30%, la verifica della titolarita’ di pensione diretta, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidita’. Se al termine del periodo di durata teorica della NASpI il richiedente non e’ ancora titolare di pensione diretta, questa condizione non e’ soddisfatta e la seconda rata non viene erogata. E’ un elemento critico da verificare prima di scegliere l’anticipazione.

Il nuovo sistema bi-rateale si applica anche alle domande presentate prima del 1 gennaio 2026?

No. Il comma 176 LB 2026 e’ in vigore dal 1 gennaio 2026 e modifica l’art. 8 del D.Lgs. 22/2015. Le domande di anticipazione presentate prima di quella data, ovvero gestite con le regole previgenti, sono in linea generale soggette alla disciplina in vigore al momento della presentazione. Per le domande presentate dal 1 gennaio 2026 in poi si applica il nuovo sistema bi-rateale. In caso di dubbi sulla propria domanda, e’ opportuno contattare l’INPS o il patronato.

Vedi anche: Detrazione per lavoro dipendente, Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Risoluzione consensuale e dimissioni incentivate, Fringe benefit, Contributi colf e badanti e Lavoro autonomo occasionale.

Domande frequenti

La NASpI 2026 dura di piu' o di meno rispetto al passato?

La durata della NASpI non e' stata modificata dai commi 176-180 LB 2026. Le regole di calcolo della durata rimangono quelle del D.Lgs. 22/2015: la NASpI dura un numero di settimane pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. La novita' introdotta dal comma 176 riguarda esclusivamente la modalita' di erogazione anticipata dell'importo residuo, non la durata ordinaria.

L'importo mensile della NASpI 2026 e' cambiato?

Il comma 176 LB 2026 non modifica il calcolo dell'importo mensile della NASpI, che continua a essere determinato in base alla retribuzione media degli ultimi quattro anni con il meccanismo di riduzione progressiva del 3% mensile a partire dal quinto mese. La modifica riguarda solo l'opzione di anticipazione in unica soluzione, ora sostituita dal sistema bi-rateale 70-30.

Posso rinunciare alla NASpI anticipata e tornare all'erogazione mensile se cambio idea?

La norma non prevede espressamente una revoca della domanda di anticipazione una volta presentata. In generale, le modalita' di rinuncia o revoca sono disciplinate dalle circolari INPS. Prima di presentare la domanda di anticipazione e' quindi fondamentale essere certi della scelta, poiche' il ripristino dell'erogazione mensile dopo aver ottenuto la prima rata potrebbe non essere possibile o comportare la restituzione delle somme percepite.

Cosa succede se non ho la pensione diretta al termine della durata NASpI?

Il comma 176 LB 2026 richiede, ai fini dell'erogazione della seconda rata del 30%, la verifica della titolarita' di pensione diretta, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita'. Se al termine del periodo di durata teorica della NASpI il richiedente non e' ancora titolare di pensione diretta, questa condizione non e' soddisfatta e la seconda rata non viene erogata. E' un elemento critico da verificare prima di scegliere l'anticipazione.

Il nuovo sistema bi-rateale si applica anche alle domande presentate prima del 1 gennaio 2026?

No. Il comma 176 LB 2026 e' in vigore dal 1 gennaio 2026 e modifica l'art. 8 del D.Lgs. 22/2015. Le domande di anticipazione presentate prima di quella data, ovvero gestite con le regole previgenti, sono in linea generale soggette alla disciplina in vigore al momento della presentazione. Per le domande presentate dal 1 gennaio 2026 in poi si applica il nuovo sistema bi-rateale. In caso di dubbi sulla propria domanda, e' opportuno contattare l'INPS o il patronato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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