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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 176: la NASpI anticipata in forma capitale (art. 8 D.Lgs. 22/2015) non è più corrisposta in unica soluzione ma in due rate: 70% iniziale e 30% finale entro sei mesi, previa verifica della mancata rioccupazione.
  • Comma 177: istituzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore, di un tavolo tecnico presso il MEF per sostenere le retribuzioni dei lavoratori civili italiani impiegati nelle basi militari USA in caso di blocco amministrativo statunitense.
  • Comma 178: la partecipazione al tavolo tecnico del comma 177 è gratuita (nessun gettone né rimborso).
  • Comma 179: dal 1° gennaio 2026 le maggiorazioni per pensioni minime ex art. 38 L. 448/2001 sono incrementate di 20 euro mensili e 260 euro annui.
  • Comma 180: per militari, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia e Vigili del fuoco, gli incrementi dei requisiti pensionistici legati alla speranza di vita aumentano di un mese nel 2028, un altro mese nel 2029, un terzo mese dal 2030; nessuna aspettativa per riduzione di quadri.
  • Vigore unico: 1° gennaio 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 176-180 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026 per tutti i commi 176-180.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 177: tavolo tecnico da istituire presso il MEF entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; le misure operative di sostegno alle retribuzioni dei lavoratori delle basi USA verranno definite dal tavolo. Comma 180: rinvia per applicazione al decreto direttoriale MEF-Lavoro previsto dall’art. 12, comma 12-bis, D.L. 78/2010 (adeguamento speranza di vita). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , sono apportate le seguenti modificazioni:articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 a) al comma 1, le parole: «, in unica soluzione,» sono soppresse; b) ai commi 2 e 3, le parole: «in un’unica soluzione» sono soppresse; c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L’erogazione della prestazione di cui al comma 1 avviene in due rate, la prima in misura pari al 70 per cento dell’intero importo e la seconda, pari al restante 30 per cento, da corrispondere al termine della durata di cui all’articolo 5 e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione di cui al comma 3 del presente articolo, previa verifica della mancata rioccupazione ai sensi del comma 4 e della titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità». . Al fine di tutelare la continuità economica e la stabilità del reddito dei lavoratori civili italiani impiegati presso installazioni militari degli Stati Uniti d’America presenti sul territorio nazionale, in caso di ritardo o sospensione temporanea dei pagamenti delle retribuzioni dovuti a cause riconducibili a provvedimenti o a situazioni di blocco amministrativo del Governo degli Stati Uniti d’America, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico composto dai rappresentanti del Ministero medesimo e del Ministero della difesa, nonché da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale del settore bancario e creditizio, per adottare tutte le misure necessarie a sostenere le retribuzioni dovute ai predetti lavoratori, nei casi di comprovato ritardo dei pagamenti dovuti a eventi straordinari di natura amministrativo-finanziaria, non imputabili alla volontà o condotta dei lavoratori stessi. . Ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 177 non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati. . Nell’ambito del processo di incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’importo mensile di cui all’alinea del comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , e l’importo annuo di cui alle lettere a) e b) del comma 5 del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del suddetto comma 5, come rideterminati ai sensi dell’ ,articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla , sono incrementati rispettivamente di 20 euro e dilegge 3 agosto 2007, n. 127 260 euro. . Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.

Quadro complessivo: cinque interventi disomogenei dentro la stessa cornice previdenziale

I commi 176-180 della Legge di Bilancio 2026 raggruppano cinque misure di natura previdenziale e assistenziale che, pur eterogenee, condividono una logica di rafforzamento della tenuta sociale del lavoratore e del pensionato in condizione fragile. Si va dalla riforma del pagamento della NASpI anticipata per chi avvia un'attività autonoma (comma 176) alla tutela dei lavoratori delle basi USA esposti agli shutdown statunitensi (commi 177-178), passando per l'incremento delle pensioni minime ex articolo 38 L. 448/2001 (comma 179) e l'aggiornamento dei requisiti di accesso alla pensione per il comparto sicurezza-difesa (comma 180). Si tratta di interventi che il commercialista, il consulente del lavoro e il responsabile risorse umane devono saper distinguere e applicare correttamente perché impattano su platee numericamente importanti: i percettori di NASpI (oltre 1,2 milioni di nuove indennità ogni anno secondo i dati INPS più recenti), i lavoratori civili italiani delle basi USA (alcune migliaia in Friuli, Veneto, Toscana, Campania, Sicilia, Sardegna), i pensionati al minimo destinatari della maggiorazione sociale (centinaia di migliaia di soggetti) e il personale di Forze armate, Polizia, Guardia di finanza e Vigili del fuoco (oltre 500.000 unità complessivamente).

Comma 176: NASpI anticipata, addio al pagamento in unica soluzione

Il comma 176 riscrive in modo significativo l'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che regola la cosiddetta NASpI anticipata, ossia la liquidazione in forma capitale dell'intero importo residuo dell'indennità di disoccupazione per il lavoratore che intenda intraprendere un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale, sottoscrivere quote di cooperativa o aderire a una start-up. Fino al 31 dicembre 2025 la prestazione veniva erogata, su richiesta, in una sola tranche; dal 2026 la stessa somma viene corrisposta in due rate: la prima pari al 70 per cento, immediata; la seconda, pari al 30 per cento residuo, a chiusura del periodo di durata teorica della NASpI residua (art. 5 D.Lgs. 22/2015) e comunque non oltre sei mesi dalla domanda. L'erogazione del secondo 30 per cento è subordinata alla verifica di due condizioni: la mancata rioccupazione subordinata del beneficiario (salvo i casi di compatibilità già previsti dal comma 4 dell'art. 8) e l'assenza di titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.

La modifica testuale è chirurgica: al comma 1 dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015 vengono soppresse le parole ", in unica soluzione," e nei commi 2 e 3 le parole "in un'unica soluzione". Viene poi inserito un nuovo comma 3-bis che disciplina il pagamento bi-rateale. La ratio è duplice: da un lato evitare che la liquidazione in unica soluzione si trasformi in un disincentivo alla ricerca di un nuovo lavoro subordinato (perché chi ha già incassato tutto può avere meno interesse a perseverare nel progetto di autoimpiego), dall'altro restituire all'INPS un margine di controllo sulla effettiva persistenza dello stato di disoccupazione fino al termine teorico della NASpI residua.

Sul piano operativo il professionista deve avvertire il cliente che intenda aprire partita IVA con il sostegno NASpI: la liquidità iniziale è ridotta del 30 per cento e occorre pianificare il fabbisogno finanziario dei primi sei mesi tenendo conto del saldo posticipato. Gli enti di patronato e i consulenti del lavoro dovranno aggiornare la modulistica e la prassi: l'informativa al richiedente deve illustrare con chiarezza che la seconda rata non è automatica ma subordinata alla verifica INPS. Resta da chiarire, in via di prassi, se l'erogazione della seconda rata sia preceduta da un atto formale di accertamento INPS, o se la verifica sia incorporata in un controllo a campione, e se il termine di sei mesi sia perentorio per la corresponsione (con conseguente impossibilità per il beneficiario di ottenerla oltre tale termine).

Un ulteriore profilo critico riguarda il trattamento fiscale: la NASpI anticipata, secondo la prassi consolidata, è assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17 del TUIR (D.P.R. 917/1986). La frammentazione in due rate non dovrebbe alterare il regime di tassazione separata, ma il principio di cassa può determinare la collocazione delle due rate in periodi d'imposta differenti. Il commercialista che assiste un cliente con NASpI bi-rateale dovrà aggiornare la pianificazione fiscale del biennio 2026-2027 in funzione della concreta tempistica dei pagamenti.

Commi 177-178: il tavolo tecnico per i lavoratori delle basi USA

I commi 177 e 178 reagiscono a una vicenda concreta degli ultimi anni: i lavoratori civili italiani impiegati dalle Forze armate statunitensi sulle basi presenti sul territorio nazionale (Aviano, Vicenza, Sigonella, Napoli, Camp Darby, La Maddalena) hanno periodicamente subito il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni in occasione degli shutdown del Governo federale USA. Il comma 177 prevede che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico composto da rappresentanti del MEF, del Ministero della difesa e delle associazioni di categoria più rappresentative del settore bancario e creditizio, con il compito di adottare misure di sostegno alle retribuzioni in caso di comprovato ritardo dovuto a eventi straordinari amministrativo-finanziari non imputabili al lavoratore.

Il comma 178 precisa che la partecipazione al tavolo è integralmente gratuita: niente gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti. La clausola di invarianza finanziaria è coerente con l'attuale linea di rigore. Le misure operative concrete (anticipazioni bancarie convenzionate, sospensioni di rate mutuo, garanzie pubbliche) restano demandate al tavolo, che dovrà quindi prevedere protocolli con il sistema bancario.

Comma 179: pensioni minime, l'incremento è di 20 euro al mese

Il comma 179 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'importo dell'incremento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate disciplinato dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e già rideterminato in passato dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81. L'importo mensile previsto dall'alinea del comma 1 dell'art. 38 viene aumentato di 20 euro; gli importi annui delle lettere a) e b) del comma 5 dello stesso articolo 38, già maggiorati dalla lettera d), salgono di 260 euro.

L'articolo 38 della legge 448/2001 disciplina la cosiddetta "maggiorazione sociale": si tratta di un incremento dell'importo pensionistico destinato a quei pensionati ultrasettantenni (con età ridotta di un anno ogni cinque anni di contribuzione, fino a un minimo di 65 anni) il cui reddito complessivo, considerato anche quello del coniuge, non superi soglie predeterminate. La misura serve a garantire un livello reddituale dignitoso nei casi in cui la pensione di base sia particolarmente modesta.

Si tratta dell'ennesimo ritocco alla maggiorazione sociale e si somma alla rivalutazione automatica ISTAT che opera ogni anno sulle pensioni. Per un pensionato che già percepisce la maggiorazione integrale, l'effetto annuo cumulato è di circa 260 euro all'anno aggiuntivi (oltre alla quota mensile incrementata). Non è un intervento strutturale di rivalutazione delle minime, ma un upgrade marginale: il commercialista che assiste pensionati a basso reddito dovrà aggiornare le proiezioni 730 e le simulazioni ISEE per il 2026, ricordando che la maggiorazione sociale rileva sia ai fini IRPEF (concorre alla formazione del reddito complessivo per la parte non esente) sia ai fini ISEE (entra nell'ISR del nucleo). I patronati dovranno informare i pensionati interessati e, ove necessario, supportare la verifica del permanere dei requisiti reddituali per evitare il pagamento di importi indebiti.

Comma 180: requisiti pensionistici del comparto difesa-sicurezza

Il comma 180 si rivolge alla platea del personale militare delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri), del Corpo della guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo forestale confluito) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma stabilisce, in aggiunta a quanto previsto dai commi 185-194 (intervento generale sull'incremento dei requisiti legato alla speranza di vita), un ulteriore innalzamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico oggi inferiori a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria: un mese nel 2028, un mese nel 2029, un mese a decorrere dal 2030. Tale incremento è aggiuntivo rispetto alla regola comune.

La norma specifica che, in caso di eccedenze di personale generate dall'attuazione del comma 180, non si applica l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri. La precisazione è rilevante per le amministrazioni del comparto, che pianificano i flussi di pensionamento in stretta correlazione con le piante organiche autorizzate. Tradotto in pratica: il personale che maturerà i requisiti nel periodo 2028-2030 non potrà chiedere di essere collocato in aspettativa per riduzione di quadri se l'eccedenza è conseguenza del posticipo dei requisiti; dovrà quindi continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del nuovo requisito.

L'effetto cumulato dei commi 185 e 180, per il personale del comparto sicurezza-difesa, sarà quindi: un mese in più nel 2027 (effetto comma 185); valore pieno del decreto direttoriale dal 2028, più un ulteriore mese (effetto comma 180); più un altro mese dal 2029; più un terzo mese dal 2030. Per i responsabili del personale di queste amministrazioni si tratta di un riallineamento progressivo dei flussi di pensionamento che impone una ripianificazione delle assunzioni e dei concorsi nel medio periodo.

Considerazioni operative

Il cluster 176-180 incrocia diverse esigenze professionali. Il consulente del lavoro deve aggiornare gli applicativi e la modulistica per la NASpI anticipata: in particolare, l'informativa al cliente sul pagamento bi-rateale e la pianificazione del fabbisogno di liquidità nei sei mesi successivi alla domanda. Il commercialista che assiste pensionati a basso reddito dovrà ricalcolare il netto 2026 alla luce del comma 179 e verificare le ricadute sui modelli 730 e ISEE. L'ufficio del personale delle amministrazioni della difesa e sicurezza dovrà ricostruire le decorrenze pensionistiche di chi maturerà i requisiti tra 2028 e 2030, considerando il cumulo degli effetti dei commi 180 e 185. Infine, per le imprese bancarie chiamate al tavolo tecnico del comma 177, è opportuno predisporre fin da subito moduli di anticipo retributivo dedicati ai dipendenti delle basi USA, in modo da poter aderire prontamente alle linee guida che usciranno dal tavolo MEF-Difesa.

Da segnalare anche due aspetti di sistema. Primo: il cluster 176-180 conferma la tendenza del legislatore italiano a procedere per micro-interventi di manutenzione sul sistema previdenziale, evitando riforme strutturali e privilegiando aggiustamenti annuali. Per il professionista questo significa la necessità di un monitoraggio costante della legislazione di bilancio e delle relative circolari INPS (che tipicamente seguono entro qualche settimana dall'entrata in vigore della legge). Secondo: la coesistenza, nello stesso blocco normativo, di misure di tutela (basi USA, pensioni minime) e di misure di inasprimento dei requisiti (comparto difesa-sicurezza) riflette le tensioni interne al sistema previdenziale italiano, chiamato a contemperare equità sociale e sostenibilità di bilancio. Le scelte concrete del legislatore vanno quindi lette anche alla luce del quadro macroeconomico e degli impegni assunti in sede europea (PNRR, regole fiscali UE).

Per i lettori che desiderino approfondire, si segnalano i provvedimenti di prassi che, storicamente, accompagnano le modifiche alla NASpI: le circolari INPS contengono le istruzioni operative su moduli, tempistiche e modalità di erogazione. Per i pensionati al minimo, l'INPS pubblica annualmente la circolare di rivalutazione delle pensioni a inizio anno, che include anche gli importi aggiornati della maggiorazione sociale. Per il comparto difesa-sicurezza, i ministeri di riferimento (Difesa, Interno, Economia per la GdF, Vigili del fuoco) emanano circolari interne di coordinamento.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Tizio apre la partita IVA con la NASpI anticipata nel 2026

Tizio è stato licenziato a settembre 2025 e ha cominciato a percepire la NASpI da ottobre 2025. Ha maturato un diritto residuo che, capitalizzato, vale 18.000 euro. Decide di aprire partita IVA il 15 febbraio 2026 e di chiedere la NASpI in forma anticipata. Prima del comma 176 avrebbe ricevuto 18.000 euro in un'unica soluzione. Con la nuova disciplina riceve subito il 70 per cento (12.600 euro) e il restante 30 per cento (5.400 euro) entro sei mesi dalla domanda, previa verifica dell'assenza di rioccupazione subordinata e di pensione diretta. Il consulente avverte Tizio che la liquidità effettiva nei primi mesi è ridotta di 5.400 euro e che, se nel frattempo accettasse un contratto di lavoro dipendente, la seconda tranche non verrebbe corrisposta. Tizio rivede il business plan e contrae un piccolo affidamento bancario ponte di 5.000 euro per coprire i sei mesi di gap.

Caso pratico 2 - Caia, pensionata di 73 anni, e l'incremento del comma 179

Caia percepisce una pensione di vecchiaia di 580 euro lordi mensili e già beneficia della maggiorazione sociale dell'articolo 38 della legge 448/2001 perché ha reddito individuale entro i limiti e nessun coniuge convivente con redditi rilevanti. Dal 1° gennaio 2026 la maggiorazione mensile viene incrementata di 20 euro e l'importo annuo di 260 euro per effetto del comma 179. Il commercialista che assiste Caia per il Mod. 730 calcola che, a parità di altre voci, la pensione annua netta cresce di circa 240 euro su base annua a regime, oltre alla rivalutazione ISTAT. Il professionista aggiorna anche la simulazione ISEE 2026 con il nuovo importo, perché la maggiorazione resta computata ai fini ISEE secondo le regole ordinarie.

Domande frequenti

La NASpI anticipata richiesta a dicembre 2025 segue le vecchie o le nuove regole?

Le domande di liquidazione anticipata in forma capitale presentate fino al 31 dicembre 2025 restano disciplinate dal previgente articolo 8 del D.Lgs. 22/2015 e quindi pagate in unica soluzione. Le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026 ricadono nel nuovo regime del comma 176 della Legge di Bilancio 2026: prima rata del 70 per cento immediata, seconda rata del 30 per cento al termine del periodo di durata teorica della NASpI residua e comunque non oltre sei mesi dalla domanda, previa verifica della mancata rioccupazione subordinata e dell'assenza di pensione diretta. Per evitare contenzioso conviene depositare la domanda prima della fine del 2025 se si vuole certezza sulla disciplina applicabile.

Quanto vale in concreto l'incremento delle pensioni minime del comma 179?

Il comma 179 incrementa di 20 euro mensili l'importo previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 38 della legge 448/2001 e di 260 euro annui gli importi delle lettere a) e b) del comma 5 dello stesso articolo. La maggiorazione sociale è subordinata ai limiti di reddito e di età previsti dall'art. 38: il beneficiario tipico è il pensionato ultra-settantenne con reddito complessivo individuale e coniugale entro le soglie aggiornate. L'incremento non spetta automaticamente a tutti i pensionati: il commercialista deve verificare reddito 2025 con CU/Mod. 730 e situazione coniugale del cliente. Si applica dal rateo di gennaio 2026.

Il comma 180 ritarda davvero la pensione di un militare di tre mesi?

Il comma 180 stabilisce che, per il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli incrementi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico oggi inferiori a quelli dell'assicurazione generale obbligatoria salgono di un mese nel 2028, di un ulteriore mese nel 2029 e di un ulteriore mese dal 2030, in aggiunta a quanto previsto dai commi 185-194. Cumulativamente, dal 2030, l'incremento aggiuntivo è quindi di tre mesi. La decorrenza concreta della pensione di chi matura i requisiti slitta corrispondentemente; non si applica l'aspettativa per riduzione di quadri.

Il tavolo tecnico del comma 177 produce diritti automatici per i lavoratori delle basi USA?

No, il comma 177 si limita a istituire la sede di concertazione: il tavolo MEF-Difesa-associazioni bancarie deve adottare misure di sostegno alle retribuzioni dei lavoratori civili italiani impiegati nelle installazioni militari statunitensi in Italia. Le misure operative (anticipazioni bancarie, sospensioni rate mutuo, eventuali fondi di garanzia) non sono autoapplicative: dipendono dai protocolli che il tavolo concluderà. La norma richiede l'attivazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro fine gennaio 2026). Inoltre, il comma 178 esclude qualsiasi compenso per i partecipanti, in linea con la clausola di invarianza finanziaria.

Un dipendente pubblico che matura i requisiti nel 2027 quando incassa il TFS?

La materia è disciplinata dal comma 185 (non da quelli in commento), che prevede regole specifiche per chi matura i requisiti nel 2027 in regime di un solo mese di incremento speranza di vita. Il TFS resta corrisposto con le regole ordinarie dell'articolo 3 del decreto-legge 79/1997 e dell'articolo 24 del decreto-legge 201/2011, ossia con i differimenti già previsti dalla normativa vigente. Per i militari, vigili del fuoco e personale di sicurezza, il comma 180 aggiunge un effetto sui requisiti pensionistici ma non modifica le tempistiche di liquidazione del TFS-TFR: rimangono quelle ordinarie dell'ente previdenziale di appartenenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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