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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 171 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pensioni

In vigore dal: Vigore: 01/01/2026

Testo coordinato

. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli e , in continuità con le tutele già autorizzate, unarticoli 4 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2026, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. I trattamenti di cui al primo periodo sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura degli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 63,3 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decretolegge 29 novembre , convertito, con modificazioni, dalla .2008, n. 185 legge 28 gennaio 2009, n. 2

In sintesi

  • CIGS eccezionale fino al 31/12/2026 per imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti che hanno piani di riorganizzazione complessi non ancora completati.
  • Trattamento autorizzato con decreto del Ministero del lavoro su domanda, in continuità con le tutele già concesse e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015 (durate massime CIGS).
  • Finalità: salvaguardare livello occupazionale e patrimonio di competenze dell'impresa interessata.
  • Limite di spesa: 63,3 milioni di euro per il 2026, monitorato dall'INPS; raggiunto il limite, anche prospettico, non si accolgono ulteriori domande.
  • Copertura: Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, c. 1, lett. a) del DL 185/2008, conv. L. 2/2009).
Quadro complessivo

Il comma 171 della Legge di Bilancio 2026 introduce una proroga eccezionale del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) destinata a un perimetro molto ristretto di imprese: quelle di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti, impegnate in piani di riorganizzazione aziendale particolarmente complessi e non ancora completati. La norma si colloca nel solco delle «CIGS in deroga» che la legislazione nazionale ricorrentemente prevede per situazioni di crisi industriale di rilevanza sistemica, quando l'applicazione rigida dei limiti di durata previsti dal D.Lgs. 148/2015 rischierebbe di precipitare in licenziamenti collettivi un patrimonio di competenze e di occupazione difficilmente ricostruibile. La cifra stanziata — 63,3 milioni di euro per il solo 2026 — e l'altezza della soglia dimensionale (1.000 dipendenti) confermano la natura del tutto eccezionale dell'intervento, pensato per pochi grandi casi industriali con caratteristiche di interesse pubblico.

Presupposti soggettivi: chi può accedere

La norma seleziona i destinatari con tre requisiti cumulativi. Primo: deve trattarsi di un'impresa di interesse strategico nazionale. La categoria non è di nuova introduzione: rinvia alla legislazione speciale che, in varie forme, identifica le imprese rilevanti per la sicurezza, l'economia o la difesa nazionale, spesso con riferimento all'esercizio della golden power o all'iscrizione in elenchi gestiti dalla Presidenza del Consiglio. Secondo: il numero di lavoratori dipendenti deve essere non inferiore a mille. Si tratta di una soglia che esclude la PMI e anche la media impresa, lasciando il beneficio alle grandi realtà industriali. Terzo: l'impresa deve avere piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il legislatore non descrive in modo analitico cosa renda complesso il piano, ma la dizione «in continuità con le tutele già autorizzate» lascia intendere che la misura sia pensata per imprese già in CIGS, alle quali sia necessario concedere un'ulteriore finestra temporale per completare il percorso di ristrutturazione.

La deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015

Il comma 171 deroga espressamente agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015. L'art. 4 fissa il principio della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale per ciascuna unità produttiva (in linea generale, 24 mesi in un quinquennio mobile, elevabili fino a 36 in casi particolari). L'art. 22 disciplina specificamente la durata della CIGS per causale (riorganizzazione, crisi, contratto di solidarietà). La deroga è quindi sostanziale: consente di concedere CIGS oltre i tetti ordinari, fino al 31 dicembre 2026, in «continuità con le tutele già autorizzate». La finalità dichiarata è duplice: salvaguardare il livello occupazionale e preservare il patrimonio di competenze dell'impresa interessata. L'autorizzazione passa per un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su domanda dell'impresa.

Procedura e ruolo del Ministero del lavoro

La proroga non è automatica: l'impresa deve presentare domanda al Ministero del lavoro, che valuta caso per caso con decreto. Il decreto, pur menzionato dalla norma, ha natura provvedimentale individuale (concede l'autorizzazione al singolo trattamento) e non integra una vera e propria fonte attuativa generale: per questa ragione non è segnalato come decreto attuativo pendente in senso tecnico. La discrezionalità ministeriale è ampia ma vincolata: la concessione è possibile solo se ricorrono i presupposti soggettivi (impresa strategica, almeno 1.000 dipendenti, piano complesso non completato) e oggettivi (continuità con tutele già autorizzate). In pratica, la procedura presuppone un'istruttoria che coinvolge Ministero del lavoro, MIMIT, INPS e — nei casi più rilevanti — le organizzazioni sindacali, con esame congiunto sull'evoluzione del piano di riorganizzazione.

Il limite di spesa e il monitoraggio INPS

Il comma fissa un limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2026, monitorato dall'INPS. La norma prevede un meccanismo automatico di chiusura: «qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande». Si tratta di un cap rigido: una volta esaurito il plafond, le nuove domande non sono più istruite. Per le imprese strategiche interessate questo significa che la tempestività della domanda è cruciale: presentare la richiesta troppo tardi può comportare il diniego per esaurimento del fondo, anche in presenza di tutti i requisiti sostanziali. Il monitoraggio prospettico, in particolare, autorizza l'INPS a chiudere le istanze già quando, sulla base delle proiezioni, il limite verrà verosimilmente raggiunto.

Coperture e Fondo sociale per occupazione e formazione

La copertura dei 63,3 milioni di euro per il 2026 grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito dall'art. 18, comma 1, lett. a), del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. Si tratta del fondo storicamente utilizzato per finanziare ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive. Per il bilancio dello Stato, la misura non comporta nuova spesa ma una riallocazione interna a un fondo già esistente, il che spiega la possibilità di intervenire senza ulteriori coperture finanziarie e di mantenere la disposizione anche a fronte dei vincoli di bilancio.

Considerazioni operative per impresa e lavoratori

Per le imprese interessate il comma 171 rappresenta un'opportunità preziosa ma da gestire con grande attenzione tecnica. La domanda al Ministero del lavoro va costruita documentando in modo puntuale: lo status di impresa strategica, la consistenza occupazionale (almeno 1.000 dipendenti), lo stato di avanzamento del piano di riorganizzazione e le ragioni della sua complessità, la continuità con le tutele CIGS già autorizzate. Sul fronte sindacale, è essenziale completare l'iter di esame congiunto e formalizzare l'accordo sulle modalità di utilizzo della CIGS (lavoratori interessati, rotazione, formazione). Per i lavoratori, la prosecuzione del trattamento significa preservare il rapporto di lavoro e l'integrazione salariale fino a fine 2026, evitando i licenziamenti collettivi che sarebbero altrimenti probabili a fronte di un esaurimento dei trattamenti ordinari. La temporaneità (un solo anno) richiede però di accelerare la chiusura effettiva del piano di riorganizzazione: la norma non sembra prefigurare ulteriori proroghe e, anche sul piano sostanziale, il limite di durata complessivo dei trattamenti tende a esaurirsi.

Profili problematici

Restano alcuni aspetti che richiederanno chiarimenti operativi. Il primo riguarda la definizione concreta di «impresa di interesse strategico nazionale»: in assenza di un elenco ufficiale univoco, l'individuazione dovrà passare dalla valutazione caso per caso del Ministero, eventualmente in coordinamento con i Ministeri competenti (MIMIT, Difesa). Il secondo riguarda il rapporto con altre misure di sostegno: nulla nel comma 171 esclude la cumulabilità con la formazione finanziata, con il FNC o con altri strumenti, ma l'eventuale cumulo va valutato puntualmente per evitare sovrapposizioni di costi sul Fondo sociale. Il terzo riguarda le imprese che, pur avendo i requisiti, presentano la domanda dopo l'esaurimento del plafond: per esse resterà solo la prospettiva degli ammortizzatori ordinari, con tutte le conseguenze in termini di limiti di durata e impatto occupazionale.

Considerazioni finali

Il comma 171 conferma la tendenza del legislatore a mantenere strumenti di intervento speciali per le crisi industriali di rilevanza nazionale, pur all'interno di un quadro generale che ha tentato di ridurre il ricorso alla CIGS in deroga. Il fatto che la disposizione sia limitata al 2026 con copertura specifica e meccanismo di esaurimento del plafond riflette la volontà di concedere uno spazio «ponte» mirato, non un canale strutturale alternativo. Le imprese che intendono avvalersene devono presidiare con tempestività l'iter, sapendo che il combinato disposto tra requisiti restrittivi e cap finanziario rende l'effettivo accesso al beneficio una questione di rapidità e qualità della domanda, oltre che di esistenza dei presupposti sostanziali.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - Grande gruppo industriale strategico in ristrutturazione

Tizio S.p.A. è una grande impresa industriale di interesse strategico nazionale con 2.500 dipendenti, attiva nel settore della componentistica avanzata. Ha già ottenuto due autorizzazioni consecutive di CIGS per riorganizzazione, coprendo complessivamente 28 mesi nell'arco del precedente quinquennio mobile. Il piano industriale prevede il rinnovo di tre stabilimenti e la riconversione di una parte del personale tramite percorsi di formazione tecnica, ma l'avanzamento è in ritardo per la complessità delle autorizzazioni ambientali e per la difficoltà di reperire fornitori di tecnologie specifiche. A normativa previgente, l'azienda avrebbe esaurito il monte CIGS disponibile entro marzo 2026, con il rischio concreto di 600 licenziamenti collettivi.

Con il comma 171, Tizio S.p.A. presenta domanda al Ministero del lavoro chiedendo la concessione di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2026. La domanda documenta lo status di impresa strategica, la consistenza occupazionale, lo stato di avanzamento del piano e le ragioni della sua complessità, allegando l'accordo sindacale già sottoscritto. Il Ministero, dopo istruttoria congiunta con INPS e MIMIT, autorizza il trattamento per 9 mesi residui del 2026, coprendo circa 500 lavoratori a rotazione. Costo a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione: circa 32 milioni di euro, ovvero metà del plafond. Il piano industriale viene completato entro novembre 2026 e tutti i lavoratori rientrano in servizio o sono ricollocati tramite percorsi di formazione finanziati separatamente.

Caso pratico 2 - Impresa che presenta la domanda tardi e trova il plafond esaurito

Caio S.p.A. è un'impresa di interesse strategico nazionale con 1.200 dipendenti, anch'essa con un piano di riorganizzazione complesso non completato. Tuttavia, per inerzia organizzativa, presenta la domanda al Ministero del lavoro solo a settembre 2026, quando l'INPS ha già segnalato l'esaurimento prospettico del plafond di 63,3 milioni: tutte le risorse risultano già impegnate per autorizzazioni concesse a imprese che avevano presentato la domanda nei primi mesi dell'anno. L'INPS, in applicazione del meccanismo del comma 171, non prende in considerazione la nuova domanda di Caio S.p.A.: il diniego è automatico per esaurimento delle risorse, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti sostanziali. Caio S.p.A. si trova costretta a chiudere i trattamenti CIGS in essere alla scadenza ordinaria, attivare una procedura di mobilità per circa 400 dipendenti e affrontare il contraccolpo reputazionale e sindacale di una scelta che avrebbe potuto evitare presentando per tempo l'istanza. La lezione operativa è netta: il comma 171 premia la tempestività e penalizza chi attende, anche in presenza di tutti i requisiti sostanziali.

Domande frequenti

Quali imprese possono accedere alla CIGS prevista dal comma 171?

Solo le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. I tre requisiti sono cumulativi: interesse strategico (definito dalla legislazione speciale e dall'eventuale iscrizione in elenchi gestiti dalla Presidenza del Consiglio), soglia dimensionale di almeno 1.000 dipendenti, esistenza di un piano di riorganizzazione complesso. La norma menziona inoltre la «continuità con le tutele già autorizzate», segnale che la misura è pensata per imprese già in CIGS che necessitano di un ulteriore periodo per portare a termine la ristrutturazione. PMI e medie imprese restano escluse dal perimetro applicativo della disposizione.

Fino a quando può durare la CIGS in deroga?

Il comma 171 fissa il termine massimo al 31 dicembre 2026. Il trattamento è concesso con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su domanda dell'impresa, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, che disciplinano rispettivamente la durata complessiva massima delle integrazioni salariali e la durata specifica della CIGS per causale. La deroga consente di superare i tetti ordinari, ma solo entro il limite temporale del 31/12/2026. Non sono previste proroghe automatiche o ulteriori finestre: la norma ha carattere eccezionale e «ponte», finalizzata a consentire il completamento di piani di riorganizzazione già avviati, e impone alle imprese di accelerare la conclusione del percorso entro l'anno.

Cosa succede se viene raggiunto il limite di spesa di 63,3 milioni di euro?

L'INPS monitora costantemente il limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2026. Qualora dal monitoraggio emerga che il limite è stato raggiunto, anche in via prospettica, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Si tratta di un cap finanziario rigido: il diniego scatta automaticamente per esaurimento del plafond, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti sostanziali. Particolarmente rilevante è la dizione «anche in via prospettica»: l'INPS può chiudere le istanze già quando, sulla base delle proiezioni, il limite verrà verosimilmente raggiunto. Per le imprese interessate è quindi cruciale presentare la domanda con tempestività, possibilmente nelle prime fasi del 2026, per non incorrere nel rischio di diniego per esaurimento.

Quali documenti vanno preparati per la domanda al Ministero del lavoro?

La domanda deve documentare in modo puntuale tutti i presupposti: la qualifica di impresa di interesse strategico nazionale (riferimenti normativi, eventuali atti di riconoscimento), la consistenza occupazionale di almeno 1.000 dipendenti (con organigramma e libro unico aggiornato), l'esistenza di un piano di riorganizzazione aziendale non ancora completato (con cronoprogramma e analisi delle ragioni di complessità), la continuità con le tutele CIGS già autorizzate (provvedimenti precedenti, periodi già coperti). Sul piano sindacale è opportuno avere completato l'esame congiunto e formalizzato un accordo sulle modalità di utilizzo della CIGS (lavoratori coinvolti, rotazione, formazione). L'istruttoria coinvolgerà tipicamente Ministero del lavoro, INPS e, nei casi più rilevanti, MIMIT.

I lavoratori possono essere licenziati durante la CIGS in deroga?

La logica del comma 171 è opposta: la misura serve proprio a salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze, evitando i licenziamenti. Tuttavia la legge non introduce un divieto di licenziamento autonomo specifico per questo strumento; restano applicabili le regole ordinarie sulla sospensione e ripresa dei rapporti durante la CIGS e i principi consolidati in materia di licenziamento collettivo. Inoltre, gli accordi sindacali tipicamente sottoscritti per accedere alla CIGS contengono clausole di blocco o limitazione dei licenziamenti per la durata della copertura. Il licenziamento di un lavoratore in CIGS può comportare la perdita del trattamento individuale e, in alcune ipotesi, la revoca o riduzione delle integrazioni complessive autorizzate.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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