Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti ex art. 1, c. 44, L. 232/2016
- Modifica testuale: ‘2024 e 2025’ diventa ‘2024, 2025 e 2026’ nel testo di riferimento
- Decorrenza: 1° gennaio 2026
- Il regime sostanziale rimane quello stabilito dalla legge di bilancio 2017
- Verificare con il professionista le condizioni specifiche del credito prorogato
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 15 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) proroga al periodo d’imposta 2026 il regime del credito d’imposta per investimenti previsto dall’art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), modificando le parole ‘2024 e 2025’ con ‘2024, 2025 e 2026′. La proroga estende l’applicabilita’ del regime al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026.
Approfondimento normativo completo: Comma 15 LB26: proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti.
La proroga del credito d'imposta investimenti al 2026
Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d’imposta 2026 un regime agevolativo gia’ operativo. La tecnica normativa e’ quella della sostituzione testuale: le parole ‘2024 e 2025’ presenti nell’art. 1, comma 44, secondo periodo, della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) vengono sostituite con ‘2024, 2025 e 2026′, includendo cosi’ il nuovo anno nella finestra temporale di applicabilita’ del credito.
Il regime prorogato e’ quello disciplinato dalla legge di bilancio 2017 per il credito d’imposta sugli investimenti. Le condizioni di accesso, le aliquote e le modalita’ di utilizzo del credito restano quelle stabilite dalla norma originaria; il comma 15 si limita ad estendere la finestra temporale senza modificare i parametri sostanziali dell’agevolazione. Per i dettagli delle condizioni e’ necessario fare riferimento alla disciplina della legge di bilancio 2017 e ai suoi decreti attuativi.
L’intervento e’ rilevante per le imprese che avevano gia’ pianificato investimenti nel 2026 contando sulla proroga, o che hanno investimenti pluriennali in corso. Il professionista fiscale puo’ verificare se gli investimenti specifici dell’impresa rientrano nel perimetro del regime prorogato e calcolare l’ammontare del credito spettante per il periodo d’imposta 2026.
Requisiti e adempimenti principali
- Verificare di rientrare tra i soggetti beneficiari del regime ex L. 232/2016
- Accertare che l’investimento rientri nel perimetro del credito prorogato
- Il periodo d’imposta rilevante e’ quello in corso al 1° gennaio 2026
- Conservare la documentazione dell’investimento (fatture, contratti, quietanze)
- Indicare il credito nella dichiarazione dei redditi secondo le istruzioni vigenti
Caso 1: Tizio, imprenditore individuale nel settore commercio
Scenario. Tizio gestisce un’impresa individuale nel commercio al dettaglio. Nel 2026 intende effettuare un investimento in attrezzatura informatica per la gestione del magazzino, per un importo di circa 30.000 euro. Aveva gia’ usufruito del regime nella versione precedente e vuole verificare se la proroga introdotta dal comma 15 della legge di bilancio 2026 gli consenta di accedere al credito anche per questo esercizio.
Come si legge in pratica. La proroga del comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, quindi Tizio potrebbe rientrare nel perimetro, a condizione che l’investimento soddisfi le condizioni stabilite dalla legge di bilancio 2017. Il credito d’imposta spettante dipende dall’aliquota prevista dal regime originario per la tipologia di bene. Tizio deve confrontarsi con il proprio commercialista per verificare la classificazione del bene, il rispetto delle condizioni formali e il corretto utilizzo del credito in compensazione nel modello F24.
Riepilogo Caso 1
- Investimento previsto: 30.000 euro in attrezzatura informatica
- Regime applicabile: art. 1, c. 44, L. 232/2016 prorogato al 2026
- Verifica necessaria: classificazione del bene nel perimetro agevolato
- Modalita’ di fruizione: compensazione nel modello F24
- Azione consigliata: confronto con il commercialista prima dell’acquisto
Caso 2: Caia, SRL nel settore dei servizi
Scenario. Caia e’ amministratrice di una SRL che offre servizi professionali. Nel 2026 la societa’ prevede un investimento in software gestionale e server propri per circa 80.000 euro, con consegna e messa in funzione entro il 31 dicembre 2026. La societa’ non ha mai fruito del credito e vuole capire se rientra nel regime prorogato dal comma 15 della legge di bilancio 2026.
Come si legge in pratica. La proroga consente alle imprese di verificare l’accesso al regime nel 2026 alle stesse condizioni degli anni precedenti. Per Caia, la verifica centrale riguarda se i beni (software e server) rientrino nel perimetro agevolato dalla legge di bilancio 2017. In caso affermativo, il credito d’imposta sarebbe fruibile in compensazione, con impatto diretto sulla liquidita’ aziendale. La SRL deve indicare il credito nel modello Redditi SC per il 2026 e conservare la documentazione probatoria dell’investimento.
Riepilogo Caso 2
- Investimento previsto: 80.000 euro in software e server
- Proroga applicabile: comma 15 L. 199/2025 per il 2026
- Verifica: ammissibilita’ dei beni immateriali e materiali nel regime
- Fruizione: compensazione F24, riportabile se eccede il debito dell’anno
- Documentazione: fatture, contratti di acquisto, verbali di collaudo
Caso 3: Sempronio, SNC con investimento pianificato a fine 2026
Scenario. Sempronio e’ socio di una SNC nel settore edile. La SNC pianifica l’acquisto di un macchinario di sollevamento del valore di 120.000 euro per il quarto trimestre 2026. Il socio si interroga se, con la proroga introdotta dal comma 15 della legge di bilancio 2026, l’investimento possa beneficiare del credito d’imposta e in quale periodo d’imposta maturera’ il diritto.
Come si legge in pratica. Il comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, pertanto un investimento effettuato entro il 31 dicembre 2026 rientrerebbe temporalmente nell’agevolazione, a condizione che il bene sia classificabile nel perimetro del regime originario. Per la SNC, il credito concorre alla determinazione dell’imposta dovuta dai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Sempronio deve verificare con il commercialista la natura del bene, la data di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini fiscali e le modalita’ di ripartizione del credito tra i soci.
Riepilogo Caso 3
- Investimento previsto: 120.000 euro (macchinario di sollevamento)
- Periodo rilevante: esercizio 2026 (entro 31 dicembre 2026)
- Soggetto: SNC — credito attribuito ai soci in quota proporzionale
- Verifica: classificazione del bene nel regime ex L. 232/2016
- Azione necessaria: consulenza prima dell’acquisto per confermare l’accesso
Quando conviene una verifica
Il regime prorogato ripropone le condizioni della legge di bilancio 2017: verifica con un esperto se il tuo investimento rientra nel perimetro. Parla con un commercialista.
Norme e fonti collegate
- Comma 15 LB26: proroga al 2026 del credito d’imposta investimenti (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Cosa cambia con la proroga del credito d'imposta investimenti al 2026?
Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d’imposta 2026 il regime del credito d’imposta sugli investimenti previsto dall’art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 232/2016. La modifica e’ esclusivamente temporale: le condizioni sostanziali, le aliquote e il perimetro dei beni agevolabili non vengono modificati dal comma 15 e restano quelli del regime originario della legge di bilancio 2017.
Il credito d'imposta investimenti 2026 si puo' usare in compensazione?
Le modalita’ di utilizzo del credito restano quelle stabilite dal regime originario ex L. 232/2016. In generale i crediti d’imposta sugli investimenti sono fruibili in compensazione tramite modello F24, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui l’investimento e’ effettuato o dall’anno di entrata in funzione del bene, secondo le regole specifiche del regime. Il professionista puo’ indicare le finestre e le eventuali limitazioni di utilizzo per la specifica tipologia di investimento.
Un lavoratore autonomo con partita IVA puo' accedere al credito d'imposta investimenti 2026?
Il regime ex L. 232/2016, a cui il comma 15 fa riferimento, riguarda i soggetti che producono reddito d’impresa. I lavoratori autonomi che producono esclusivamente reddito di lavoro autonomo — professionisti, artisti, collaboratori — non rientrano di norma nel perimetro. Il titolare di partita IVA che svolge attivita’ d’impresa (es. commerciante, artigiano) puo’ invece verificare l’accesso. La classificazione fiscale dell’attivita’ e’ determinante: il commercialista puo’ chiarire la posizione.
Entro quando va effettuato l'investimento per rientrare nella proroga 2026?
Il comma 15 estende il regime al periodo d’imposta 2026, che per la generalita’ dei soggetti coincide con l’anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L’investimento deve quindi essere effettuato entro tale data per rientrare temporalmente nell’agevolazione. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, rileva il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2026.
Il credito d'imposta investimenti 2026 si cumula con il super-ammortamento del comma 427?
Il comma 15 non disciplina espressamente il cumulo con il super-ammortamento introdotto dal comma 427. Quest’ultimo rinvia al decreto attuativo le regole di cumulo con altri incentivi. Non e’ quindi possibile affermare con certezza l’accessibilita’ contemporanea dei due strumenti: e’ indispensabile attendere il decreto attuativo e confrontarsi con il professionista prima di pianificare un investimento che miri ad utilizzarli entrambi.
Domande frequenti
Cosa cambia con la proroga del credito d'imposta investimenti al 2026?
Il comma 15 della legge di bilancio 2026 estende al periodo d'imposta 2026 il regime del credito d'imposta sugli investimenti previsto dall'art. 1, comma 44, secondo periodo, della L. 232/2016. La modifica e' esclusivamente temporale: le condizioni sostanziali, le aliquote e il perimetro dei beni agevolabili non vengono modificati dal comma 15 e restano quelli del regime originario della legge di bilancio 2017.
Il credito d'imposta investimenti 2026 si puo' usare in compensazione?
Le modalita' di utilizzo del credito restano quelle stabilite dal regime originario ex L. 232/2016. In generale i crediti d'imposta sugli investimenti sono fruibili in compensazione tramite modello F24, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui l'investimento e' effettuato o dall'anno di entrata in funzione del bene, secondo le regole specifiche del regime. Il professionista puo' indicare le finestre e le eventuali limitazioni di utilizzo per la specifica tipologia di investimento.
Un lavoratore autonomo con partita IVA puo' accedere al credito d'imposta investimenti 2026?
Il regime ex L. 232/2016, a cui il comma 15 fa riferimento, riguarda i soggetti che producono reddito d'impresa. I lavoratori autonomi che producono esclusivamente reddito di lavoro autonomo — professionisti, artisti, collaboratori — non rientrano di norma nel perimetro. Il titolare di partita IVA che svolge attivita' d'impresa (es. commerciante, artigiano) puo' invece verificare l'accesso. La classificazione fiscale dell'attivita' e' determinante: il commercialista puo' chiarire la posizione.
Entro quando va effettuato l'investimento per rientrare nella proroga 2026?
Il comma 15 estende il regime al periodo d'imposta 2026, che per la generalita' dei soggetti coincide con l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. L'investimento deve quindi essere effettuato entro tale data per rientrare temporalmente nell'agevolazione. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, rileva il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2026.
Il credito d'imposta investimenti 2026 si cumula con il super-ammortamento del comma 427?
Il comma 15 non disciplina espressamente il cumulo con il super-ammortamento introdotto dal comma 427. Quest'ultimo rinvia al decreto attuativo le regole di cumulo con altri incentivi. Non e' quindi possibile affermare con certezza l'accessibilita' contemporanea dei due strumenti: e' indispensabile attendere il decreto attuativo e confrontarsi con il professionista prima di pianificare un investimento che miri ad utilizzarli entrambi.
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