Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1 octies L. 190/2012 – Personale e incarichi

    Art. 1 (cc. 53-58) L. 190/2012 – Personale, incarichi extrafunzionali e mobilità

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 APRILE 2020, N. 23 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2020, N. 40 ; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

    54. L’indicazione delle attività di cui al comma 53 può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema alle Camere. Qualora le Commissioni non si pronuncino entro il termine, il decreto può essere comunque adottato.

    55. L’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 52 comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro trenta giorni dalla data della modifica. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell’iscrizione.

    56. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l’istituzione e l’aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell’elenco di cui al comma 52, nonché per l’attività di verifica.

    57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 56 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    58. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 .

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: welfare, Fondo Altea e Fondo Concreto

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Welfare, Fondo Altea e Fondo Concreto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso: come funzionano Fondo Altea e Fondo Concreto, a chi spettano e cosa coprono.

    In sintesi

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede il Fondo Altea per la sanità integrativa (contributo datoriale di 18 euro mensili dal 2026) e il Fondo Concreto per la previdenza complementare. Entrambi i fondi operano nell’ambito della bilateralità di settore e garantiscono prestazioni aggiuntive rispetto al SSN e all’INPS.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Fondo sanitario
    Fondo Altea – contributo datoriale 18 €/mese (dal 01/01/2026)
    Fondo pensione
    Fondo Concreto (vigilato COVIP)

    La bilateralità nel settore cemento, calce e gesso

    La bilateralità è il sistema di enti e fondi gestiti pariteticamente da datori di lavoro e sindacati per erogare prestazioni di welfare ai lavoratori del settore. Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso il sistema bilaterale si articola principalmente intorno a due pilastri:

    • Fondo Altea: fondo di assistenza sanitaria integrativa, che integra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per ridurre i costi out-of-pocket dei lavoratori e dei loro familiari;
    • Fondo Concreto: fondo pensione negoziale complementare, che raccoglie il TFR maturando e i contributi volontari per costruire una pensione integrativa rispetto a quella INPS.

    L’adesione ai fondi bilaterali è parte integrante del contratto: il datore che applica il CCNL Cemento, Calce e Gesso è tenuto a iscrivere i propri dipendenti e a versare i contributi previsti. La mancata iscrizione o il mancato versamento dei contributi costituisce inadempimento contrattuale.

    Fondo Altea: sanità integrativa di settore

    Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Cemento, Calce e Gesso per integrare le prestazioni del SSN. La sua funzione è rimborsare le spese sanitarie sostenute dai lavoratori (e, in molti casi, dai loro familiari a carico) per prestazioni non coperte o solo parzialmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

    A seguito del rinnovo dell’8 maggio 2025, il contributo datoriale al Fondo Altea è stato aumentato a 18 euro mensili per lavoratore iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Questo incremento riflette l’ampliamento del piano prestazioni e la volontà delle parti di rafforzare il welfare di settore in risposta all’aumento dei costi sanitari.

    Il contributo è a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene oneri aggiuntivi obbligatori per mantenere la copertura base. I lavoratori possono tuttavia optare per contributi volontari aggiuntivi per accedere a piani di copertura più ampi (es. estensione ai familiari non a carico, aumento dei massimali di rimborso).

    Prestazioni del Fondo Altea

    Il piano prestazioni del Fondo Altea copre tipicamente le seguenti aree:

    • Specialistica ambulatoriale: visite mediche specialistiche (cardiologia, ortopedia, dermatologia, ecc.) presso strutture convenzionate o in regime di rimborso;
    • Diagnostica: esami ematochimici, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica, MOC, Holter;
    • Ricoveri: quota di compartecipazione per ricoveri in regime ordinario, day-hospital e day-surgery (quota fissa SSN e franchigia a carico del paziente);
    • Odontoiatria: trattamenti di odontoiatria di base (devitalizzazioni, otturazioni, estrazioni); i grandi interventi (protesi, ortodonzia adulti) dipendono dal piano prescelto;
    • Fisioterapia e riabilitazione: cicli di fisioterapia prescritti dal medico curante;
    • Oculistica: esame della vista e contributo per occhiali o lenti a contatto.

    Il piano prestazioni e i massimali di rimborso vengono aggiornati periodicamente dalla commissione bilaterale. Per le condizioni aggiornate e la lista delle strutture convenzionate sul proprio territorio consultare il portale ufficiale del Fondo Altea. I dati sopra riportati riflettono le tipologie generalmente previste dai fondi sanitari industriali di settore.

    Fondo Concreto: previdenza complementare di settore

    Fondo Concreto è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore cemento, calce e gesso. È autorizzato e vigilato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e opera in regime di contribuzione definita: ciò significa che l’importo della pensione complementare dipende dai contributi versati e dai rendimenti delle linee di investimento scelte.

    La contribuzione al Fondo Concreto si compone di tre flussi:

    1. TFR maturando: il trattamento di fine rapporto che matura dall’adesione in poi è versato al fondo anziché restare in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Chi non effettua la scelta entro 6 mesi dall’assunzione aderisce per silenzio-assenso;
    2. Contributo del lavoratore: generalmente nella misura di circa l’1% della retribuzione utile ai fini TFR (verificare la misura aggiornata nel CCNL);
    3. Contributo del datore: spetta soltanto se il lavoratore versa il proprio contributo (adesione esplicita o per silenzio-assenso con contributo volontario). Chi mantiene il TFR in azienda non ha diritto al contributo datoriale aggiuntivo.

    Le prestazioni del Fondo Concreto includono la pensione complementare (in capitale, in rendita o in combinazione), anticipazioni per spese sanitarie gravi e per acquisto della prima casa, e le cosiddette prestazioni in caso di inoccupazione prolungata o invalidità.

    Fiscalità del welfare: cosa è esente, cosa è deducibile

    Il welfare di settore beneficia di un trattamento fiscale di favore:

    • Il contributo datoriale al Fondo Altea non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, nei limiti di 3.615,20 euro annui per comparto (D.P.R. 917/1986, art. 51, comma 2, lett. a): si tratta di un beneficio reale per il lavoratore, che riceve una prestazione sanitaria senza che il contributo venga tassato come reddito;
    • I contributi volontari del lavoratore al Fondo Concreto sono deducibili dall’imponibile IRPEF fino al limite complessivo di 5.164,57 euro annui (art. 8 D.Lgs. 252/2005), includendo anche il contributo del datore se concorre alla base di deducibilità;
    • Le prestazioni pensionistiche del Fondo Concreto sono tassate con aliquota agevolata del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni di partecipazione.

    Tabella riepilogativa del welfare di settore

    Welfare contrattuale – CCNL Cemento, Calce e Gesso (rinnovo 2025)
    Fondo Tipologia Contributo datoriale Contributo lavoratore Regime fiscale
    Fondo Altea Sanità integrativa 18 €/mese (dal 01/01/2026) Non obbligatorio (volontario per upgrade) Esente IRPEF entro 3.615,20 €/anno
    Fondo Concreto Previdenza complementare Misura contrattuale (solo se lavoratore aderisce) ~1% retribuzione utile TFR Deducibile IRPEF fino a 5.164,57 €/anno

    I valori si riferiscono alle condizioni in vigore dopo il rinnovo dell’8 maggio 2025. La misura esatta del contributo datoriale a Fondo Concreto e le percentuali di contribuzione del lavoratore devono essere verificate nel testo contrattuale aggiornato e nel regolamento del fondo. Le soglie fiscali (3.615,20 € e 5.164,57 €) sono fissate dalla legge e possono essere aggiornate da provvedimenti normativi successivi.

    Come aderire e come utilizzare i fondi

    Per il Fondo Altea non è necessaria alcuna azione da parte del lavoratore: l’iscrizione è automatica per effetto del CCNL a partire dalla data di assunzione. Il datore comunica al fondo l’elenco dei dipendenti e versa mensilmente i contributi. Il lavoratore riceve le credenziali di accesso al portale e la tessera sanitaria del fondo, con la quale può prenotare visite nelle strutture convenzionate o richiedere rimborsi per le spese sostenute. La procedura di rimborso prevede in genere: accesso al portale online, caricamento della documentazione (fattura o scontrino parlante, prescrizione medica) e ricevimento del bonifico entro 20-30 giorni.

    Per il Fondo Concreto, il lavoratore deve esprimere la scelta entro 6 mesi dall’assunzione mediante il modulo TFR. In caso di silenzio-assenso il TFR confluisce al fondo automaticamente. L’aderente sceglie la linea di investimento in base all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio (linea garantita, bilanciata, obbligazionaria, azionaria). È possibile cambiare linea di investimento e richiedere anticipazioni secondo le regole dello statuto del fondo.

    Casi pratici

    Tizio – Utilizzo del Fondo Altea per un intervento ortopedico
    Tizio, conduttore forni AS2, si lesiona il menisco durante un’attività sportiva. La lista d’attesa del SSN è di 14 mesi. Accede al portale del Fondo Altea, verifica le strutture convenzionate nella propria provincia e prenota l’intervento in una clinica accreditata. Il Fondo Altea rimborsa la quota di compartecipazione e parte delle spese di degenza. Tizio anticipa solo la franchigia prevista dal piano prestazioni. Risparmia circa 2.800 euro rispetto alla spesa out-of-pocket privata.
    Caio – Adesione al Fondo Concreto e vantaggi fiscali
    Caio, tecnico di laboratorio AC2, viene assunto nel febbraio 2026 a 28 anni. Sceglie di aderire esplicitamente al Fondo Concreto, versando il TFR maturando più l’1% di contributo volontario. Il datore aggiunge il contributo contrattuale. Caio dichiara il contributo volontario nella propria dichiarazione dei redditi e ottiene la deduzione fiscale. Con 37 anni di contribuzione, al pensionamento beneficierà dell’aliquota minima del 9% sulle prestazioni del fondo.
    Sempronia – Welfare per la famiglia
    Sempronia, impiegata AC3, ha due figli a carico e usa il Fondo Altea anche per le spese pediatriche della famiglia (il regolamento del fondo include i familiari fiscalmente a carico). Il contributo datoriale di 18 euro mensili non le viene tassato come reddito, risultando quindi un beneficio netto. In un anno richiede rimborsi per visite pediatriche e fisioterapia della figlia, recuperando circa 450 euro di spese sanitarie familiari.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo Altea e a chi spetta?
    Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del CCNL Cemento, Calce e Gesso. Spetta a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il contratto. L’iscrizione è automatica; il datore versa 18 euro mensili per ogni lavoratore iscritto dal 1° gennaio 2026.
    Quanto versa il datore per il Fondo Altea?
    A seguito del rinnovo dell’8 maggio 2025, il contributo datoriale al Fondo Altea è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto, decorrenti dal 1° gennaio 2026. Il contributo non concorre al reddito imponibile del lavoratore nei limiti di legge.
    Qual è la differenza tra Fondo Altea e Fondo Concreto?
    Fondo Altea rimborsa le spese sanitarie (sanità integrativa). Fondo Concreto costruisce una pensione complementare raccogliendo TFR e contributi volontari. Sono due strumenti distinti con finalità diverse, entrambi previsti dal CCNL.
    Cosa rimborsa il Fondo Altea?
    Tipicamente: visite specialistiche, diagnostica (TAC, risonanza, analisi), ricoveri (quota compartecipazione), odontoiatria di base, fisioterapia e oculistica. Il piano prestazioni completo è sul sito del Fondo Altea e viene aggiornato periodicamente dalla commissione bilaterale.
    Il contributo al Fondo Altea viene tassato come reddito?
    No. Il contributo datoriale al Fondo Altea è esente da IRPEF per il lavoratore, nei limiti di 3.615,20 euro annui (art. 51, comma 2, lett. a, D.P.R. 917/1986). È quindi un beneficio netto, non soggetto a tassazione ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Le prestazioni e i regolamenti del Fondo Altea e del Fondo Concreto sono definiti dai rispettivi statuti e possono essere aggiornati in qualsiasi momento dalla commissione bilaterale. Per informazioni accurate sulle prestazioni disponibili consultare direttamente i siti ufficiali dei fondi, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o un consulente del lavoro.

  • Art. 182-bis D.Lgs. 42/2004 – (Ulteriori disposizioni transitorie)

    Art. 182-bis D.Lgs. 42/2004 – (Ulteriori disposizioni transitorie)

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In via transitoria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 182, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, coloro che abbiano maturato un'adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici e sono inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

    2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2028.

    3. Con decreto del Ministro della cultura sono stabilite le modalità applicative del presente articolo .

  • Verbale di consegna immobile (stato dei luoghi): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    Il verbale di consegna fotografa lo stato dell’immobile all’ingresso e alla riconsegna: contatori, chiavi, arredi e condizioni. È lo strumento decisivo per evitare contestazioni sulla cauzione e sui danni a fine locazione.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    All’ingresso e alla riconsegna dell’immobile
    Forma
    Scritto, firmato da entrambe le parti
    Invio consigliato
    Doppia copia firmata (consegna a mano)
    Riferimenti
    Art. 1590 c.c. (restituzione della cosa locata)

    Cos’è e quando si usa

    Il verbale di consegna (o verbale di stato dei luoghi) è il documento, firmato da locatore e conduttore, che descrive in dettaglio le condizioni dell’immobile al momento della consegna delle chiavi. Va redatto sia all’ingresso sia alla riconsegna.

    L’art. 1590 c.c. impone all’inquilino di restituire l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d’uso. Senza un verbale iniziale è quasi impossibile dimostrare quali danni siano imputabili all’inquilino: per questo è lo strumento che protegge entrambe le parti e regola la restituzione del deposito cauzionale.

    Cosa deve contenere

    • Dati delle parti ed estremi del contratto
    • Data e tipo di verbale (ingresso o riconsegna)
    • Stato di pareti, pavimenti, infissi, impianti e sanitari
    • Lettura dei contatori (luce, gas, acqua)
    • Numero di chiavi consegnate e inventario degli arredi
    • Eventuali difetti o danni rilevati, con foto allegate
    • Firma di entrambe le parti

    Fac-simile: verbale di stato dei luoghi

    Fac-simile da compilare
    VERBALE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE
    ( ) ingresso    ( ) riconsegna
    
    In data [DATA], in [LUOGO], tra:
    - [NOME E COGNOME LOCATORE], C.F. [CODICE FISCALE] (locatore)
    - [NOME E COGNOME CONDUTTORE], C.F. [CODICE FISCALE] (conduttore)
    
    relativamente all'immobile sito in [INDIRIZZO], oggetto del contratto di locazione del [DATA CONTRATTO], si dà atto di quanto segue.
    
    STATO DEI LOCALI
    - Pareti e soffitti: [DESCRIZIONE]
    - Pavimenti: [DESCRIZIONE]
    - Infissi e serramenti: [DESCRIZIONE]
    - Impianto elettrico/idraulico: [DESCRIZIONE]
    - Bagno e sanitari: [DESCRIZIONE]
    - Cucina/arredi: [DESCRIZIONE]
    
    LETTURA CONTATORI
    - Energia elettrica: [LETTURA]
    - Gas: [LETTURA]
    - Acqua: [LETTURA]
    
    CHIAVI CONSEGNATE: n. [NUMERO] ([DETTAGLIO, es. portone, appartamento, cantina])
    
    EVENTUALI DANNI/DIFETTI RILEVATI: [DESCRIZIONE / "nessuno"]
    
    Si allegano n. [NUMERO] fotografie. Le parti, lette e confermate le risultanze, sottoscrivono.
    
    Il locatore [FIRMA]        Il conduttore [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Il verbale va redatto in due copie, una per parte, e firmato da entrambi al momento della consegna delle chiavi. Allega fotografie datate di ogni stanza e dei contatori: in caso di contestazione sono la prova più efficace.

    Alla riconsegna, confronta il verbale iniziale con lo stato attuale: il locatore può trattenere dalla cauzione solo i danni che eccedono il normale deterioramento d’uso e che risultano dal raffronto tra i due verbali.

    Errori da evitare

    • Consegnare le chiavi senza redigere alcun verbale iniziale
    • Descrizioni generiche (‘tutto in ordine’) senza dettagli né foto
    • Non annotare la lettura dei contatori
    • Trattenere la cauzione per il normale logorio d’uso (non consentito)

    Domande frequenti

    Il verbale di consegna è obbligatorio?
    Non è obbligatorio per legge, ma è fortemente consigliato: senza di esso è molto difficile distinguere i danni imputabili all’inquilino dal normale deterioramento e gestire la restituzione della cauzione.
    Cosa si intende per normale deterioramento d'uso?
    L’usura fisiologica derivante dall’uso corretto dell’immobile (es. lieve scolorimento delle pareti). Non può essere addebitata all’inquilino, a differenza dei danni veri e propri.
    Servono le foto?
    Sì. Fotografie datate di stanze, impianti e contatori, allegate al verbale, rendono molto più solida la posizione di entrambe le parti in caso di contestazione.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 113 Reg. (UE) 2024/1689 – Entrata in vigore e applicazione

    Art. 113 Reg. (UE) 2024/1689 – Entrata in vigore e applicazione

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Si applica a decorrere dal 2 agosto 2026.

    Tuttavia:

    a) I capi I e II si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025;

    b) Il capo III, sezione 4, il capo V, il capo VII, il capo XII e l’articolo 78 si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell'articolo 101;

    c) L'articolo 6, paragrafo 1, e i corrispondenti obblighi di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

  • Contestazione di spese condominiali: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Condominio

    In sintesi

    Il condomino può contestare per iscritto all’amministratore spese errate o non dovute (riparti sbagliati, voci non deliberate, errori nel rendiconto). Le delibere assembleari vanno però impugnate, se invalide, davanti al giudice entro 30 giorni.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per contestare spese o riparti condominiali
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC all’amministratore
    Riferimenti
    Artt. 1123, 1137 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    Le spese condominiali si ripartiscono secondo i criteri del codice civile (art. 1123 c.c.) e le tabelle millesimali. Il condomino che riscontra errori nel rendiconto, riparti non corretti o voci non deliberate può contestarli per iscritto all’amministratore, chiedendone la correzione e i chiarimenti.

    Attenzione alla distinzione: la semplice richiesta di chiarimenti o di rettifica di un errore contabile si fa con una lettera all’amministratore; ma se si vuole contestare la validità di una delibera assembleare (ad esempio quella che ha approvato il riparto), occorre impugnarla davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 c.c.), pena la definitiva efficacia. La lettera qui sotto serve per la contestazione all’amministratore.

    Cosa deve contenere

    • Dati del condomino e identificazione dell’unità
    • Estremi del condominio e dell’amministratore
    • Indicazione precisa delle voci o dei riparti contestati
    • Motivazione (errore di calcolo, criterio errato, voce non deliberata)
    • Richiesta di rettifica e di documentazione
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: contestazione di spese

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME AMMINISTRATORE]
    Amministratore del Condominio [NOME / INDIRIZZO]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: contestazione di spese condominiali - unità interno [N.]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], condomino/a dell'edificio sito in [INDIRIZZO], proprietario/a dell'unità interno [N.] (millesimi [___]), contesto le seguenti voci/risultanze del [rendiconto / riparto] relativo all'esercizio/periodo [___]:
    
    - [VOCE / IMPORTO CONTESTATO] - motivo: [es. errore di calcolo; ripartizione non conforme alle tabelle millesimali; spesa non deliberata dall'assemblea].
    
    CHIEDO
    
    la rettifica delle somme a me addebitate e l'invio della documentazione giustificativa (fatture, delibere, conteggi) relativa alle voci contestate.
    
    Resto in attesa di un riscontro. Mi riservo, ove necessario, ogni azione a tutela dei miei diritti nei termini di legge.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la contestazione all’amministratore con raccomandata A/R o PEC, indicando con precisione le voci e i motivi, e chiedi copia dei documenti giustificativi (hai diritto di prendere visione della documentazione contabile). Spesso un errore materiale si risolve con una semplice rettifica.

    Se però il problema nasce da una delibera che ritieni invalida, ricorda il termine di 30 giorni per l’impugnazione davanti al giudice (art. 1137 c.c.): la lettera all’amministratore non sospende questo termine. Prima di un’azione giudiziaria è obbligatoria la mediazione in materia condominiale. In questi casi, fatti assistere da un avvocato.

    Errori da evitare

    • Confondere la richiesta di rettifica con l’impugnazione della delibera
    • Lasciar scadere i 30 giorni per impugnare una delibera invalida
    • Contestare genericamente senza indicare voci e importi
    • Smettere di pagare gli oneri contestati senza un titolo (rischio decreto ingiuntivo)

    Domande frequenti

    Posso non pagare le spese che contesto?
    È rischioso. Le rate approvate dall’assemblea sono esigibili e l’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Conviene contestare e, se del caso, impugnare la delibera, continuando a valutare il pagamento con un professionista.
    Entro quando posso impugnare una delibera?
    Entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 1137 c.c.: per i condomini assenti decorrono dalla comunicazione del verbale, per i dissenzienti dalla delibera. Decorso il termine, la delibera annullabile diventa definitiva.
    Ho diritto a vedere fatture e documenti?
    Sì. Il condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della documentazione contabile, di norma rivolgendo richiesta all’amministratore.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Crediti e diffide

    In sintesi

    La diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) intima alla controparte di eseguire la prestazione entro un termine non inferiore a 15 giorni, con l’avvertimento che, decorso inutilmente, il contratto si intende risolto di diritto.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per ottenere l’adempimento di un contratto
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 1454 c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La diffida ad adempiere è lo strumento previsto dall’art. 1454 c.c. per reagire all’inadempimento dell’altra parte di un contratto. Con essa si intima per iscritto alla controparte di adempiere entro un termine congruo, non inferiore a 15 giorni (salvo diversa pattuizione o usi), dichiarando che, trascorso inutilmente il termine, il contratto sarà risolto di diritto.

    È un’alternativa più rapida alla causa di risoluzione: alla scadenza del termine, in caso di persistente inadempimento, il contratto si scioglie automaticamente senza bisogno di una sentenza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Va usata quando si vuole sia ottenere la prestazione sia tenersi aperta la via della risoluzione.

    Cosa deve contenere

    • Dati delle parti ed estremi del contratto
    • Descrizione dell’obbligazione rimasta inadempiuta
    • Intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni
    • Avvertimento espresso che, decorso il termine, il contratto si intende risolto
    • Riserva del risarcimento dei danni
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: diffida ad adempiere

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME / RAGIONE SOCIALE]
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F./P.IVA [DATI], premesso che in forza del contratto [DESCRIZIONE / DATA] Lei era tenuto/a a [INDICARE LA PRESTAZIONE, es. consegnare il bene ___ / eseguire i lavori ___ / pagare la somma di euro ___] e che a tutt'oggi tale obbligazione è rimasta inadempiuta,
    
    DIFFIDO
    
    la S.V. ad adempiere integralmente entro il termine di [NUMERO, non inferiore a 15] giorni dal ricevimento della presente.
    
    AVVERTO
    
    espressamente che, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subìto.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la diffida con raccomandata A/R o PEC: la data di ricevimento è fondamentale, perché da lì decorre il termine. Concedi un termine almeno di 15 giorni; un termine più breve, salvo casi particolari, è inefficace ai fini della risoluzione automatica.

    Indica con precisione la prestazione dovuta e inserisci l’avvertimento espresso della risoluzione: è l’elemento che distingue la diffida ad adempiere da un semplice sollecito. Per contratti complessi o di valore, fatti assistere da un legale prima di inviarla.

    Errori da evitare

    • Concedere un termine inferiore a 15 giorni senza giustificazione
    • Omettere l’avvertimento espresso della risoluzione di diritto
    • Descrivere in modo vago la prestazione inadempiuta
    • Inviarla con mezzi che non provano la data di ricezione

    Domande frequenti

    Qual è il termine minimo nella diffida ad adempiere?
    Quindici giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti o usi che giustifichino un termine minore. Un termine troppo breve rende inefficace la diffida ai fini della risoluzione.
    Cosa succede se la controparte non adempie nel termine?
    Il contratto si risolve di diritto automaticamente, senza bisogno di una sentenza, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subìti.
    Che differenza c'è con un semplice sollecito?
    Il sollecito chiede solo di adempiere; la diffida ad adempiere contiene l’avvertimento espresso che, scaduto il termine, il contratto si scioglie. È quest’ultima a produrre la risoluzione di diritto.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva): fac-simile

    Modelli e fac-simile · Famiglia e persone

    In sintesi

    L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, art. 46 DPR 445/2000) sostituisce molti certificati anagrafici e di stato: residenza, nascita, cittadinanza, titolo di studio. Non richiede autentica della firma ed è gratuita.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per sostituire certificati anagrafici e di stato
    Forma
    Scritta e firmata (no autentica)
    Invio consigliato
    Consegna o invio all’ente che la richiede
    Riferimenti
    Art. 46 DPR 445/2000

    Cos’è e quando si usa

    L’autocertificazione è la dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, con cui si attestano stati, qualità personali e fatti elencati dall’art. 46 del DPR 445/2000: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale, iscrizione ad albi e altri. Sostituisce i corrispondenti certificati e non richiede l’autentica della firma.

    Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono accettarla e non possono chiedere i certificati che essa sostituisce. I privati possono accettarla a loro discrezione. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici e responsabilità penale: l’ente può eseguire controlli.

    Cosa deve contenere

    • Dati anagrafici completi del dichiarante
    • Riferimento all’art. 46 DPR 445/2000
    • Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
    • I fatti/stati che si dichiarano (residenza, titolo di studio, ecc.)
    • Luogo, data e firma (senza autentica)

    Fac-simile: dichiarazione sostitutiva di certificazione

    Fac-simile da compilare
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
    (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,
    
    DICHIARO
    
    sotto la mia responsabilità:
    - [es. di essere residente in ___ dal ___]
    - [es. di essere in possesso del diploma/laurea in ___ conseguito presso ___ il ___]
    - [es. di essere di stato civile ___]
    - [ALTRO STATO/QUALITÀ/FATTO]
    
    Dichiaro di essere informato/a che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente è resa.
    
    [LUOGO], [DATA]
    
    Il dichiarante [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Compila e firma la dichiarazione: non occorre l’autentica né la marca da bollo (è gratuita ed esente). Puoi consegnarla allo sportello, inviarla per posta, via PEC o per email allegando, in questi ultimi casi, copia di un documento d’identità.

    Ricorda che le PA e i gestori di pubblici servizi non possono rifiutarla per gli stati che essa sostituisce; un eventuale rifiuto è illegittimo. Dichiara solo il vero: i controlli sono frequenti e le dichiarazioni false hanno conseguenze penali e la perdita del beneficio ottenuto.

    Errori da evitare

    • Cercare l’autentica della firma: per l’autocertificazione non serve
    • Usarla verso privati pretendendo che siano obbligati ad accettarla
    • Dichiarare fatti non veri (responsabilità penale e decadenza)
    • Dimenticare la copia del documento se inviata per posta o email

    Domande frequenti

    Cosa posso autocertificare?
    Gli stati, le qualità e i fatti elencati dall’art. 46 del DPR 445/2000: residenza, nascita, cittadinanza, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale, iscrizione ad albi e altro. Sostituiscono i relativi certificati.
    L'autocertificazione vale anche verso i privati?
    Le PA e i gestori di servizi pubblici devono accettarla. I privati (banche, aziende) possono accettarla, ma non sono obbligati.
    Cosa rischio se dichiaro il falso?
    La decadenza dai benefici eventualmente ottenuti e responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. L’ente può eseguire controlli sulle dichiarazioni rese.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Articolo 75 TU Giustizia Tributaria: Esame preliminare del ricorso

    Art. 75 D.Lgs. 175/2024 – Esame preliminare del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.

    2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo.

    3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla corte di giustizia tributaria.

  • Articolo 60 L. 184/1983: Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni

    Art. 60 L. 184/1983 – Esclusione delle norme codicistiche per i minorenni

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.

  • Lettera di dimissioni volontarie: fac-simile 2026

    Modelli e fac-simile · Lavoro

    In sintesi

    Le dimissioni volontarie vanno convalidate esclusivamente in via telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID). La lettera al datore resta utile per fissare la data di cessazione e rispettare il preavviso previsto dal CCNL.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per cessare volontariamente il rapporto di lavoro
    Forma
    Comunicazione telematica + lettera al datore
    Invio consigliato
    Procedura telematica + raccomandata/PEC o consegna a mano
    Riferimenti
    Art. 2118 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015

    Cos’è e quando si usa

    Dal 2016 le dimissioni del lavoratore dipendente (salvo alcune eccezioni, come il lavoro domestico) si presentano solo in modalità telematica, tramite il portale del Ministero del Lavoro accedendo con SPID, oppure tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente del lavoro). La procedura telematica è la condizione di validità: senza di essa le dimissioni non producono effetto.

    La lettera tradizionale al datore resta comunque una buona prassi: serve a comunicare la decisione, indicare l’ultimo giorno di lavoro e dimostrare il rispetto del preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato. Durante il preavviso il rapporto prosegue regolarmente.

    Cosa deve contenere

    • Dati del lavoratore e del datore di lavoro
    • Qualifica e data di inizio del rapporto
    • Manifestazione della volontà di dimettersi
    • Indicazione dell’ultimo giorno di lavoro, nel rispetto del preavviso
    • Riferimento all’avvenuta (o contestuale) comunicazione telematica
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: comunicazione di dimissioni

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
    Alla c.a. dell'Ufficio del Personale
    
    Oggetto: dimissioni volontarie
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente di codesta azienda con qualifica di [QUALIFICA] dal [DATA ASSUNZIONE],
    
    COMUNICO
    
    la mia volontà di rassegnare le dimissioni dal rapporto di lavoro.
    
    Nel rispetto del termine di preavviso di [NUMERO] giorni previsto dal CCNL [NOME CCNL] applicato, l'ultimo giorno di lavoro sarà il [DATA ULTIMO GIORNO].
    
    Provvedo contestualmente alla trasmissione telematica delle dimissioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Chiedo che mi vengano consegnati, alla cessazione, la documentazione di fine rapporto e quanto spettante a titolo di TFR e competenze maturate.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Esegui per prima cosa la comunicazione telematica sul portale del Ministero del Lavoro (con SPID) o rivolgiti a un patronato/consulente: è quella che rende valide le dimissioni. Poi consegna la lettera al datore a mano (facendoti firmare copia per ricevuta) oppure inviala con raccomandata A/R o PEC.

    Verifica sul tuo CCNL la durata esatta del preavviso, che varia per inquadramento e anzianità: se non lo rispetti, il datore può trattenere dall’ultima busta paga l’indennità di mancato preavviso.

    Errori da evitare

    • Pensare che basti la lettera: senza comunicazione telematica le dimissioni non valgono
    • Non rispettare il preavviso previsto dal CCNL (rischio trattenuta in busta)
    • Indicare una data dell’ultimo giorno incompatibile con il preavviso
    • Non farsi rilasciare ricevuta della consegna al datore

    Domande frequenti

    Le dimissioni si fanno solo online?
    Sì, per la generalità dei lavoratori dipendenti la validità è subordinata alla comunicazione telematica sul portale ministeriale (con SPID) o tramite un soggetto abilitato. Fanno eccezione alcune categorie, come il lavoro domestico.
    Posso revocare le dimissioni?
    Sì, entro sette giorni dalla trasmissione telematica puoi revocarle con la stessa procedura. Dopo questo termine la revoca richiede l’accordo del datore.
    Quanto preavviso devo dare?
    Dipende dal CCNL applicato, dal tuo inquadramento e dall’anzianità. Va sempre verificato sul contratto collettivo: in caso di mancato rispetto il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.