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Ultimo aggiornamento: 28 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il condomino può contestare per iscritto all'amministratore spese errate o non dovute (riparti sbagliati, voci non deliberate, errori nel rendiconto). Le delibere assembleari vanno però impugnate, se invalide, davanti al giudice entro 30 giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Modelli e fac-simile · Condominio

In sintesi

Il condomino può contestare per iscritto all’amministratore spese errate o non dovute (riparti sbagliati, voci non deliberate, errori nel rendiconto). Le delibere assembleari vanno però impugnate, se invalide, davanti al giudice entro 30 giorni.

Scheda rapida

Quando si usa
Per contestare spese o riparti condominiali
Forma
Scritta (raccomandata A/R o PEC)
Invio consigliato
Raccomandata A/R o PEC all’amministratore
Riferimenti
Artt. 1123, 1137 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.

Cos’è e quando si usa

Le spese condominiali si ripartiscono secondo i criteri del codice civile (art. 1123 c.c.) e le tabelle millesimali. Il condomino che riscontra errori nel rendiconto, riparti non corretti o voci non deliberate può contestarli per iscritto all’amministratore, chiedendone la correzione e i chiarimenti.

Attenzione alla distinzione: la semplice richiesta di chiarimenti o di rettifica di un errore contabile si fa con una lettera all’amministratore; ma se si vuole contestare la validità di una delibera assembleare (ad esempio quella che ha approvato il riparto), occorre impugnarla davanti al giudice entro 30 giorni (art. 1137 c.c.), pena la definitiva efficacia. La lettera qui sotto serve per la contestazione all’amministratore.

Cosa deve contenere

  • Dati del condomino e identificazione dell’unità
  • Estremi del condominio e dell’amministratore
  • Indicazione precisa delle voci o dei riparti contestati
  • Motivazione (errore di calcolo, criterio errato, voce non deliberata)
  • Richiesta di rettifica e di documentazione
  • Luogo, data e firma

Fac-simile: contestazione di spese

Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]

Raccomandata A/R / PEC

Spett.le [NOME AMMINISTRATORE]
Amministratore del Condominio [NOME / INDIRIZZO]
[INDIRIZZO / PEC]

Oggetto: contestazione di spese condominiali - unità interno [N.]

Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], condomino/a dell'edificio sito in [INDIRIZZO], proprietario/a dell'unità interno [N.] (millesimi [___]), contesto le seguenti voci/risultanze del [rendiconto / riparto] relativo all'esercizio/periodo [___]:

- [VOCE / IMPORTO CONTESTATO] - motivo: [es. errore di calcolo; ripartizione non conforme alle tabelle millesimali; spesa non deliberata dall'assemblea].

CHIEDO

la rettifica delle somme a me addebitate e l'invio della documentazione giustificativa (fatture, delibere, conteggi) relativa alle voci contestate.

Resto in attesa di un riscontro. Mi riservo, ove necessario, ogni azione a tutela dei miei diritti nei termini di legge.

Distinti saluti.

[FIRMA]

I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

Come inviarlo e conservarlo

Invia la contestazione all’amministratore con raccomandata A/R o PEC, indicando con precisione le voci e i motivi, e chiedi copia dei documenti giustificativi (hai diritto di prendere visione della documentazione contabile). Spesso un errore materiale si risolve con una semplice rettifica.

Se però il problema nasce da una delibera che ritieni invalida, ricorda il termine di 30 giorni per l’impugnazione davanti al giudice (art. 1137 c.c.): la lettera all’amministratore non sospende questo termine. Prima di un’azione giudiziaria è obbligatoria la mediazione in materia condominiale. In questi casi, fatti assistere da un avvocato.

Errori da evitare

  • Confondere la richiesta di rettifica con l’impugnazione della delibera
  • Lasciar scadere i 30 giorni per impugnare una delibera invalida
  • Contestare genericamente senza indicare voci e importi
  • Smettere di pagare gli oneri contestati senza un titolo (rischio decreto ingiuntivo)

Domande frequenti

Posso non pagare le spese che contesto?
È rischioso. Le rate approvate dall’assemblea sono esigibili e l’amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Conviene contestare e, se del caso, impugnare la delibera, continuando a valutare il pagamento con un professionista.
Entro quando posso impugnare una delibera?
Entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 1137 c.c.: per i condomini assenti decorrono dalla comunicazione del verbale, per i dissenzienti dalla delibera. Decorso il termine, la delibera annullabile diventa definitiva.
Ho diritto a vedere fatture e documenti?
Sì. Il condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della documentazione contabile, di norma rivolgendo richiesta all’amministratore.

Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Domande frequenti

Posso non pagare le spese che contesto?

È rischioso. Le rate approvate dall'assemblea sono esigibili e l'amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Conviene contestare e, se del caso, impugnare la delibera, continuando a valutare il pagamento con un professionista.

Entro quando posso impugnare una delibera?

Entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 1137 c.c.: per i condomini assenti decorrono dalla comunicazione del verbale, per i dissenzienti dalla delibera. Decorso il termine, la delibera annullabile diventa definitiva.

Ho diritto a vedere fatture e documenti?

Sì. Il condomino può prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della documentazione contabile, di norma rivolgendo richiesta all'amministratore.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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