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La guida
L’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione, art. 46 DPR 445/2000) sostituisce molti certificati anagrafici e di stato: residenza, nascita, cittadinanza, titolo di studio. Non richiede autentica della firma ed è gratuita.
Cos’è e quando si usa
L’autocertificazione, il cui nome tecnico è dichiarazione sostitutiva di certificazione, è la dichiarazione firmata con cui attesti gli stati, le qualità personali e i fatti elencati dall’art. 46 del DPR 445/2000: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale, iscrizione ad albi e gli altri casi della tabella qui sotto. Sostituisce i corrispondenti certificati e non richiede l’autentica della firma. Per tutto ciò che non è nell’elenco (ad esempio la qualità di erede o la conformità di una copia all’originale) si usa invece la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47): fac-simile, anche per eredi.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici devono accettarla e non possono chiedere i certificati che essa sostituisce. I privati possono accettarla a loro discrezione. Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dai benefici e responsabilità penale: l’ente può eseguire controlli.
Cosa si può autocertificare: l’elenco dell’art. 46
| Ambito | Cosa puoi dichiarare (lettere dell’art. 46) |
|---|---|
| Dati anagrafici e famiglia | Data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato civile (celibe, coniugato, vedovo, stato libero), stato di famiglia, esistenza in vita, nascita di un figlio, decesso del coniuge, di un ascendente o discendente, vivenza a carico, dati contenuti nei registri dello stato civile (lettere a-h, cc, dd) |
| Studio e professione | Titolo di studio ed esami sostenuti, qualifica professionale, titoli di specializzazione, abilitazione, formazione e aggiornamento, iscrizione in albi ed elenchi della PA, appartenenza a ordini professionali (lettere i, l, m, n) |
| Lavoro, reddito e fisco | Situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l’importo versato, codice fiscale, partita IVA e dati dell’anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente (lettere o-t) |
| Rappresentanza e associazioni | Qualità di legale rappresentante, tutore o curatore, iscrizione ad associazioni o formazioni sociali (lettere u, v) |
| Posizione penale e altro | Obblighi militari, assenza di condanne penali e di provvedimenti iscritti nel casellario, non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico, per gli enti assenza di sanzioni ex D.Lgs. 231/2001, non trovarsi in liquidazione o fallimento (lettere z, aa, bb, bb-bis, ee) |
Cosa non si può autocertificare
- Certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti: non possono essere sostituiti da una dichiarazione, salvo diverse norme di settore (art. 49).
- Fatti fuori dall’elenco: si dichiarano con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47).
- Cittadini non UE: se regolarmente soggiornanti, possono autocertificare solo stati, qualità e fatti certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani, salve le norme sull’immigrazione (art. 3).
Quanto vale e per quanto tempo
L’autocertificazione ha la stessa validità temporale del certificato che sostituisce (art. 48): illimitata per gli stati che non cambiano (ad esempio data e luogo di nascita), sei mesi per gli altri, salvo che la legge preveda una durata maggiore (art. 41). Nei rapporti con la PA e i gestori di pubblici servizi i certificati non si usano più: sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni degli artt. 46 e 47 e quelli rilasciati per i privati riportano la dicitura che non possono essere prodotti alla PA (art. 40). L’ufficio può anche acquisire d’ufficio i dati, se gli indichi dove trovarli (art. 43).
Autocertificazione «ai sensi degli artt. 46 e 47»
Molti moduli della PA contengono insieme una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) e una di atto di notorietà (art. 47): in un unico foglio dichiari sia dati che risultano da registri sia fatti a tua conoscenza. Va bene, purché ogni dichiarazione sia precisa; per la parte «atto di notorietà», se il modulo è inviato a distanza, allega copia del documento d’identità (art. 38, comma 3).
Cosa deve contenere
- Dati anagrafici completi del dichiarante
- Riferimento all’art. 46 DPR 445/2000
- Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
- I fatti/stati che si dichiarano (residenza, titolo di studio, ecc.)
- Luogo, data e firma (senza autentica)
Fac-simile: dichiarazione sostitutiva di certificazione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci, DICHIARO sotto la mia responsabilità: - [es. di essere residente in ___ dal ___] - [es. di essere in possesso del diploma/laurea in ___ conseguito presso ___ il ___] - [es. di essere di stato civile ___] - [ALTRO STATO/QUALITÀ/FATTO] Dichiaro di essere informato/a che i dati personali saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente è resa. [LUOGO], [DATA] Il dichiarante [FIRMA]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Compila e firma la dichiarazione: non occorre l’autentica né la marca da bollo, perché le dichiarazioni sostitutive sono esenti (art. 37). Puoi consegnarla allo sportello oppure inviarla per posta, fax o via telematica, anche per PEC o email (art. 38): se non firmi davanti al dipendente, allega copia di un documento d’identità.
Ricorda che le PA e i gestori di pubblici servizi non possono rifiutarla per gli stati che essa sostituisce: la mancata accettazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio del dipendente (art. 74). Dichiara solo il vero: i controlli sono frequenti e le dichiarazioni false hanno conseguenze penali e la perdita del beneficio ottenuto.
Errori da evitare
- Cercare l’autentica della firma: per l’autocertificazione non serve
- Usarla verso privati pretendendo che siano obbligati ad accettarla
- Dichiarare fatti non veri (responsabilità penale e decadenza)
- Dimenticare la copia del documento se inviata per posta o email
Domande frequenti
Cosa posso autocertificare?
L’autocertificazione vale anche verso i privati?
Serve l’autentica della firma o la marca da bollo?
Quanto dura un’autocertificazione?
Posso autocertificare un certificato medico?
Che differenza c’è con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Cosa rischio se dichiaro il falso?
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Approfondimento
Indice dei contenuti
L'autocertificazione è uno degli strumenti più utili e al tempo stesso più fraintesi del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Nata per sburocratizzare, consente di sostituire una lunga serie di certificati con una semplice dichiarazione sottoscritta dall'interessato. Capirne esattamente l'ambito di applicazione evita sia richieste illegittime degli uffici sia errori che possono avere conseguenze penali.
Cosa si può autocertificare
L'art. 46 del DPR 445/2000 elenca gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarabili: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, stato di famiglia, titolo di studio, situazione reddituale, iscrizione ad albi e molti altri. La dichiarazione sostituisce il corrispondente certificato a tutti gli effetti.
L'obbligo di accettazione da parte della PA
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non solo possono, ma devono accettare l'autocertificazione e non possono pretendere i certificati che essa sostituisce. Un rifiuto è illegittimo e può essere segnalato. I privati, invece, restano liberi di accettarla o di chiedere documentazione ulteriore.
Niente autentica, niente bollo
Un errore comune è cercare l'autentica della firma o pagare una marca da bollo: per l'autocertificazione non servono. La dichiarazione è valida con la semplice sottoscrizione dell'interessato, in carta libera e gratuita.
La responsabilità per le dichiarazioni false
La contropartita della semplicità è la responsabilità. L'art. 76 del DPR 445/2000 punisce penalmente le dichiarazioni mendaci, mentre l'art. 75 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. La PA può effettuare controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni.
Come trasmetterla in sicurezza
L'autocertificazione può essere consegnata allo sportello, spedita per posta, inviata via PEC o email. Quando non è firmata in presenza del funzionario è buona regola allegare copia di un documento d'identità, requisito spesso richiesto per la validità della trasmissione a distanza.
Distinzione dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
L'autocertificazione dell'art. 46 va tenuta distinta dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47), con cui si attestano fatti, stati e qualità a diretta conoscenza dell'interessato non rientranti nell'elenco dell'art. 46. Scegliere il modello corretto evita rigetti: il modello e i casi d'uso dell'art. 47 sono nella guida alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Casi pratici
Caso 1: residenza per una pratica comunale
Tizio deve dimostrare la propria residenza per una pratica presso il Comune. Invece del certificato anagrafico, presenta un'autocertificazione ex art. 46 DPR 445/2000. L'ufficio è obbligato ad accettarla: pretendere il certificato sarebbe illegittimo.
Caso 2: titolo di studio richiesto da una banca
Caia presenta a una banca l'autocertificazione del proprio titolo di laurea. Trattandosi di soggetto privato, la banca può accettarla oppure chiedere il certificato originale: non vi è obbligo di accettazione come per la PA.