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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le disposizioni del DPR 495/1992 si applicano con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del Codice della Strada cui si riferiscono.
  • Fino alle date di entrata in vigore delle singole norme si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse indicazioni delle corrispondenti norme transitorie del Codice.
  • L'art. 407 è la clausola transitoria generale del regolamento: garantisce la continuità normativa evitando vuoti di disciplina durante il passaggio dal vecchio al nuovo assetto regolamentare.
  • Le norme transitorie del Codice (D.Lgs. 285/1992) possono derogare a questa regola generale, prevedendo decorrenze anticipate o posticipate rispetto a quelle ordinarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 407 DPR 495/1992

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.

Commento

Il ruolo delle disposizioni transitorie in un testo regolamentare

L'art. 407 è l'ultima disposizione del DPR 495/1992 e ha la funzione tipica delle clausole transitorie nei testi normativi di vasta portata: stabilire quando le nuove norme entrano effettivamente in vigore, coordinandone la decorrenza con quella delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) cui si riferiscono, e garantire che nel periodo intermedio — quello che intercorre tra l'entrata in vigore del Codice e l'entrata in vigore delle singole disposizioni regolamentari — non si creino vuoti normativi. Questa funzione è essenziale: un regolamento di esecuzione lungo e articolato come il DPR 495/1992 non può entrare in vigore tutto e subito, perché alcune sue norme presuppongono adeguamenti tecnici, infrastrutturali o organizzativi che richiedono tempo.

Il DPR 495/1992 è stato adottato in attuazione del D.Lgs. 285/1992 (nuovo Codice della Strada), entrato a sua volta in vigore il 1° gennaio 1993 in sostituzione del precedente D.P.R. 393/1959 (vecchio Codice) e del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 420/1959). Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema normativo è stato graduale e articolato, e l'art. 407 ha avuto il compito di gestire questo periodo di transizione in modo ordinato.

Il meccanismo di aggancio alle decorrenze del Codice

La norma stabilisce che le disposizioni del regolamento «sono applicate con i termini e le decorrenze stabiliti per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono». Questo meccanismo di aggancio è tecnicamente preciso: il DPR 495/1992 è un regolamento di esecuzione e attuazione, il che significa che ogni suo articolo è funzionale all'applicazione di uno o più articoli del Codice. Se il Codice prevede che una certa norma entri in vigore in una data successiva rispetto al resto del testo — ad esempio per consentire agli operatori di adeguarsi — anche la corrispondente norma regolamentare entra in vigore nella stessa data posticipata.

In questo modo si evita il paradosso di una norma regolamentare pienamente applicabile mentre la norma primaria corrispondente non è ancora efficace, o viceversa. La gerarchia delle fonti (Codice → Regolamento) è rispettata non solo sul piano contenutistico ma anche su quello temporale.

Il ruolo delle norme previgenti nel periodo transitorio

Fino alle date di decorrenza stabilite, continuano ad applicarsi le «disposizioni regolamentari previgenti». Si tratta principalmente delle norme del vecchio regolamento di esecuzione del Codice della Strada del 1959 (D.P.R. 420/1959) e delle successive modifiche e integrazioni che si erano accumulate nei decenni precedenti. Queste norme, pur abrogandosi progressivamente con l'entrata in vigore delle corrispondenti norme del DPR 495/1992, mantengono la propria efficacia nel periodo transitorio, garantendo che ogni aspetto della circolazione stradale resti disciplinato senza lacune.

La salvaguardia delle norme previgenti non è automatica e assoluta: l'art. 407 precisa che essa vale «salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice». Le norme transitorie del Codice della Strada (artt. 230-240 del D.Lgs. 285/1992) possono derogare alla regola generale, prevedendo che alcune norme del vecchio regolamento cessino di applicarsi prima del termine ordinario o, al contrario, che alcune norme del nuovo regolamento si applichino anticipatamente rispetto alla decorrenza del Codice. Questa flessibilità era necessaria per gestire situazioni particolari legate all'adeguamento delle infrastrutture stradali, delle attrezzature degli enti proprietari delle strade e degli strumenti di vigilanza e accertamento.

Rilevanza pratica attuale

A distanza di oltre trent'anni dall'adozione del DPR 495/1992 e del D.Lgs. 285/1992, le problematiche di diritto transitorio legate all'entrata in vigore del nuovo Codice sono in larga misura superate. Tuttavia, l'art. 407 conserva rilevanza pratica in almeno due contesti. Il primo è quello delle controversie relative a comportamenti tenuti nel periodo transitorio (1993-1995 circa): chi si trovi a dover giudicare la legittimità di una sanzione o di un provvedimento adottato in quegli anni deve verificare quale fosse la norma effettivamente in vigore in quel preciso momento, applicando la logica dell'art. 407. Il secondo contesto riguarda le modifiche successive al Codice e al regolamento: ogni volta che il legislatore modifica una norma del Codice rinviando al regolamento per i dettagli attuativi, si ripropone — in miniatura — la stessa logica di coordinamento temporale che l'art. 407 ha risolto in via generale.

L'art. 407 come garanzia di continuità normativa

In termini più generali, l'art. 407 incarna un principio fondamentale del diritto transitorio: la certezza del diritto. I cittadini, gli operatori del settore e le autorità pubbliche devono poter sapere in ogni momento quale norma si applica alla loro situazione. Un vuoto normativo — anche temporaneo — genera incertezza giuridica, contenzioso e inefficienza nell'applicazione della legge. L'art. 407, combinato con le norme transitorie del Codice, ha garantito che il passaggio al nuovo regime del 1992-1993 avvenisse in modo graduale e ordinato, senza che nessun aspetto della disciplina della circolazione stradale restasse privo di regolamentazione per nemmeno un giorno.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cosa serve l'art. 407 del Regolamento del Codice della Strada?

È la clausola transitoria generale del DPR 495/1992: stabilisce che le norme regolamentari entrano in vigore con le stesse decorrenze delle disposizioni del Codice della Strada cui si riferiscono, e che nel frattempo continuano ad applicarsi le norme del vecchio regolamento (DPR 420/1959 e successive modifiche).

Quale regolamento si applicava tra il 1° gennaio 1993 e l'entrata in vigore del DPR 495/1992?

Per il periodo di vacanza normativa si applicavano le disposizioni del vecchio regolamento del Codice della Strada del 1959 (DPR 420/1959) e le sue successive integrazioni, come previsto espressamente dall'art. 407. Le norme transitorie del Codice (artt. 230-240 D.Lgs. 285/1992) potevano derogare a questa regola.

Le norme transitorie del Codice della Strada possono modificare le decorrenze del regolamento?

Sì. L'art. 407 dice espressamente 'salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice'. Quindi le norme transitorie del D.Lgs. 285/1992 prevalgono sulla regola generale e possono anticipare o posticipare l'entrata in vigore delle singole norme regolamentari.

L'art. 407 ha ancora rilevanza pratica oggi, dopo 30 anni dall'entrata in vigore del Codice?

Sì, in due casi: per le controversie relative a comportamenti tenuti nel periodo transitorio 1993-1995, dove occorre stabilire quale norma era effettivamente in vigore in quel momento; e come criterio interpretativo da applicare per analogia ogni volta che il Codice viene modificato con rinvio al regolamento per i dettagli attuativi.

Come faccio a sapere da quale data si applica una specifica norma del DPR 495/1992?

Devo consultare sia l'art. 407 del regolamento sia le norme transitorie del Codice della Strada (artt. 230-240 del D.Lgs. 285/1992), che indicano le eventuali decorrenze differenziate per le singole disposizioni. In caso di dubbio, il riferimento è la Gazzetta Ufficiale in cui il DPR 495/1992 è stato pubblicato (serie generale n. 303 del 28 dicembre 1992, suppl. ord. n. 134).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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