Autore: Andrea Marton

  • Reclamo al Garante Privacy: come presentarlo e tempi 2026

    Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali è lo strumento amministrativo con cui ogni interessato può segnalare un trattamento illecito dei propri dati e chiedere all’Autorità un intervento istruttorio. Disciplinato dall’art. 77 del Regolamento UE 2016/679 e dagli articoli 141 e seguenti del Codice Privacy, il reclamo è gratuito, non richiede assistenza legale obbligatoria e attiva un procedimento amministrativo a esito vincolante. La presente guida illustra requisiti, modalità di presentazione, tempi istruttori, rapporti con il ricorso giurisdizionale e regime sanzionatorio.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il quadro normativo del reclamo è bifronte. Sul piano europeo l’art. 77 GDPR attribuisce a ogni interessato il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, ferma restando ogni altra forma di tutela amministrativa o giurisdizionale. La norma riconosce un diritto soggettivo perfetto, esercitabile autonomamente, e impone all’autorità di informare il reclamante sullo stato e sull’esito del procedimento, compresa la facoltà di proporre ricorso ai sensi dell’art. 78 GDPR.

    Sul piano nazionale l’art. 141 Codice Privacy elenca le forme di tutela dinanzi al Garante (reclamo, segnalazione, ricorso) e l’art. 142 Codice Privacy disciplina la proposizione del reclamo, mentre l’art. 143 Codice Privacy regola lo svolgimento del procedimento e i provvedimenti finali (avvertimento, ammonimento, ordini correttivi, sanzioni). Il legislatore nazionale integra il GDPR specificando contenuti minimi del reclamo, oneri probatori, modalità telematiche di trasmissione e regime di pubblicità degli atti.

    Il reclamo si distingue dalla segnalazione e dal ricorso. La segnalazione è uno strumento più informale, privo di legittimazione qualificata, con cui chiunque può portare a conoscenza del Garante una possibile violazione di interesse generale. Il ricorso, oggi pressoché residuale dopo il GDPR, era utilizzato per la tutela di specifici diritti (accesso, rettifica, cancellazione) prima dell’attuale assetto regolamentare. Il reclamo costituisce oggi il canale principale di tutela amministrativa, alternativo o cumulabile con l’azione giurisdizionale ex art. 79 GDPR e art. 152 Codice Privacy.

    Requisiti soggettivi e oggettivi del reclamo

    Sotto il profilo soggettivo è legittimato a proporre reclamo l’interessato, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento. Non occorre essere cittadini italiani: il reclamo è proponibile da chiunque dimostri di essere stato attinto dal trattamento asseritamente illecito, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza. Per i minori il reclamo è presentato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale; per gli interdetti e gli inabilitati dai rispettivi tutori o curatori. È ammessa la rappresentanza tramite organismi senza scopo di lucro designati dall’interessato, secondo il modello dell’art. 80 GDPR.

    Sul piano oggettivo il reclamo deve riferirsi a un trattamento di dati personali in violazione del Regolamento o del Codice. Vi rientrano la raccolta senza idoneo titolo giuridico (art. 6 GDPR), il consenso vizioso o non liberamente prestato (consenso), l’informativa carente (art. 13), il mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti (accesso, cancellazione, opposizione), la mancata notifica di un data breach (art. 33), la mancata adozione di misure di sicurezza adeguate. Il reclamo non è uno strumento generico di lamentela: deve identificare il titolare, descrivere la condotta e indicare le norme violate.

    Quanto al profilo temporale, il GDPR non prevede un termine perentorio per la proposizione del reclamo, salvo la verifica di un interesse attuale e concreto. La giurisprudenza amministrativa, in linea con le linee guida del Garante, ritiene che un reclamo proposto a notevole distanza dal trattamento asseritamente illecito possa essere archiviato per assenza di interesse, salvo ipotesi in cui gli effetti del trattamento perdurino o l’interessato dimostri di esserne venuto a conoscenza solo di recente. È quindi opportuno proporre il reclamo entro un tempo ragionevole dalla scoperta della violazione, idealmente entro dodici mesi.

    Modalità di presentazione e contenuto minimo

    L’art. 142 Codice Privacy disciplina la proposizione del reclamo. Quest’ultimo va presentato al Garante in forma scritta, sottoscritto dall’interessato o dal suo rappresentante, con allegata copia di un documento di identità. Sono ammesse tre modalità principali: trasmissione via PEC all’indirizzo istituzionale dell’Autorità (canale preferenziale per la tracciabilità), invio tramite raccomandata A/R alla sede dell’Autorità in piazza Venezia 11 a Roma, deposito a mano presso l’Ufficio Protocollo. Non sono ammessi reclami anonimi: l’anonimato è incompatibile con la natura del procedimento e con l’obbligo di contraddittorio con il titolare segnalato.

    Il contenuto minimo del reclamo comprende: identificazione del reclamante e del suo eventuale rappresentante; identificazione del titolare del trattamento (denominazione, indirizzo, eventuale codice fiscale o partita IVA); descrizione circostanziata dei fatti, delle modalità del trattamento e dei dati interessati; indicazione delle disposizioni del GDPR o del Codice asseritamente violate; specifica indicazione del provvedimento richiesto (avvertimento, ammonimento, ordine di cessazione, cancellazione dei dati, irrogazione di sanzioni); documentazione a sostegno (corrispondenza con il titolare, screenshot, copia dell’informativa). Un reclamo carente nei suoi elementi essenziali può essere dichiarato manifestamente infondato o irricevibile.

    Costituisce condizione di procedibilità sostanziale, secondo prassi consolidata del Garante, aver previamente tentato di interloquire con il titolare del trattamento. Se l’interessato lamenta, ad esempio, il mancato riscontro a una richiesta di accesso, deve allegare l’istanza inviata e l’esito (rifiuto espresso, riscontro tardivo o silenzio protratto oltre il mese previsto dall’art. 12 GDPR). Reclami che saltino la fase di interlocuzione preventiva possono essere archiviati con invito a rivolgersi prima al titolare, salvo le ipotesi in cui l’interlocuzione sia inutile o pregiudizievole (es. data breach in corso, trattamenti palesemente illeciti).

    Tempi istruttori, esiti e impugnazioni

    Il procedimento dinanzi al Garante è disciplinato dall’art. 143 Codice Privacy. L’Autorità, ricevuto il reclamo, ne valuta l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza. Se le verifiche preliminari hanno esito positivo, il reclamo è trasmesso al titolare per il contraddittorio, con assegnazione di un termine generalmente compreso tra 30 e 60 giorni per il riscontro. Il Garante può svolgere istruttoria documentale, richiedere informazioni, disporre accessi e ispezioni anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, audire le parti, richiedere pareri tecnici. La durata complessiva del procedimento è di norma compresa tra otto e diciotto mesi, ma può estendersi per istruttorie complesse o trattamenti transfrontalieri.

    Gli esiti possibili sono molteplici. In caso di accoglimento il Garante può adottare provvedimenti di varia intensità: avvertimento rivolto al titolare quando il trattamento è suscettibile di violare le disposizioni; ammonimento in caso di violazione accertata di minore gravità; ordini correttivi (rettifica, cancellazione, limitazione, blocco del trattamento); ordine di conformare il trattamento al Regolamento; irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 83 GDPR e dell’art. 166 Codice Privacy. In caso di rigetto è disposta l’archiviazione, motivata e comunicata al reclamante.

    Tutti i provvedimenti del Garante sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 152 Codice Privacy, con ricorso da proporsi entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, a pena di decadenza. Il giudizio si svolge davanti al tribunale del luogo di residenza del titolare. È rilevante sottolineare che il reclamo amministrativo non preclude né esaurisce la tutela giurisdizionale: ai sensi dell’art. 79 GDPR l’interessato può sempre proporre azione giudiziaria nei confronti del titolare, anche cumulativamente al reclamo. L’azione di risarcimento del danno segue invece le regole dell’art. 82 GDPR, con regime di prova attenuato per l’interessato.

    Articoli chiave da consultare

    Errori comuni e casi pratici

    Caso 1 – Mancato riscontro a istanza di accesso. Tizio ha inviato a una società di telecomunicazioni richiesta di accesso ai propri dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR. Decorso oltre un mese senza riscontro, propone reclamo al Garante allegando la PEC originaria, la ricevuta di consegna e l’assenza di risposta. Il Garante accoglie il reclamo, intima alla società di fornire il riscontro entro trenta giorni e ammonisce il titolare con segnalazione utilizzabile per future recidive. In caso di rifiuto persistente, l’Autorità può adottare ordine correttivo e applicare sanzione pecuniaria proporzionata.

    Caso 2 – Marketing senza consenso. Caia riceve email pubblicitarie da un e-commerce presso cui non ha mai prestato consenso al marketing. Esercita prima il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR; a fronte della prosecuzione delle comunicazioni, propone reclamo al Garante. Il titolare in contraddittorio non fornisce prova del consenso libero, specifico e documentato. Il Garante ordina la cessazione del trattamento ai fini di marketing diretto, impone la cancellazione dei dati di Caia dai database promozionali e applica sanzione pecuniaria. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

    Errore frequente – Reclamo generico senza allegazioni. Sempronio invia un reclamo lamentando genericamente che “i suoi dati circolano” senza identificare il titolare, senza descrivere il trattamento contestato e senza allegare documenti. Il Garante archivia il reclamo come manifestamente infondato o inammissibile. La regola d’oro è sempre quella di documentare: screenshot, copie dell’informativa, registro delle comunicazioni con il titolare, eventuali email di conferma del consenso. Un reclamo ben istruito è la chiave per ottenere un esito favorevole entro tempi ragionevoli.

    Domande frequenti

    Quanto costa presentare un reclamo al Garante?

    Il reclamo è gratuito. Non è prevista alcuna marca da bollo, alcun diritto fisso, alcun contributo unificato. Non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato, sebbene per fattispecie complesse o di rilevante valore patrimoniale sia consigliabile farsi assistere da un legale esperto di data protection. Gli unici costi sono quelli vivi della trasmissione (PEC o raccomandata) e quelli eventualmente connessi alla raccolta della documentazione probatoria.

    Quanto tempo impiega il Garante a decidere?

    Non vi è un termine tassativo. La prassi indica una durata complessiva compresa tra otto e diciotto mesi, in funzione della complessità del caso, dell’eventuale necessità di accertamenti tecnici o ispezioni e dei tempi di riscontro del titolare. Per istruttorie transfrontaliere, che coinvolgono più autorità di controllo europee, i tempi possono estendersi fino a ventiquattro mesi. L’Autorità fornisce periodici aggiornamenti sullo stato del procedimento al reclamante.

    Posso proporre reclamo e contemporaneamente fare causa civile?

    Sì. Il reclamo amministrativo al Garante e l’azione giurisdizionale ex art. 79 GDPR sono strumenti cumulabili. L’interessato può scegliere uno o entrambi i canali. L’azione di risarcimento del danno, in particolare, segue le regole dell’art. 82 GDPR con regime probatorio favorevole all’interessato (inversione dell’onere) ed è proponibile davanti al tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

    Quali sanzioni può applicare il Garante?

    Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 83 GDPR variano da poche migliaia di euro fino a venti milioni di euro o, se superiore, al quattro per cento del fatturato annuo mondiale del titolare. L’entità della sanzione è graduata in base a gravità, durata, dolo o colpa, misure adottate per attenuare il danno, precedenti violazioni, livello di cooperazione con l’Autorità. Il Garante adotta inoltre provvedimenti non pecuniari (ammonimenti, ordini correttivi, blocchi del trattamento).

    Posso fare reclamo anonimo o riservato?

    Il reclamo anonimo non è ammesso, perché incompatibile con il contraddittorio e con il diritto di difesa del titolare segnalato. È invece possibile chiedere il trattamento riservato dei propri dati identificativi nei confronti del segnalato, soprattutto in contesti di rapporto di lavoro o quando vi sia rischio di ritorsione. La richiesta va motivata: il Garante valuta caso per caso, contemperando l’interesse del reclamante con il diritto di difesa del titolare.

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: art. 77 GDPR, art. 141 Codice Privacy, art. 82 GDPR. Per la consultazione del testo integrato visita la categoria GDPR e Codice Privacy.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Comodato o locazione: quali sono le differenze

    Prestare un appartamento a un figlio o affittarlo a un inquilino non sono la stessa cosa, neppure sul piano giuridico. Comodato e locazione attribuiscono entrambi il godimento di un bene, ma uno è gratuito e l’altro presuppone il pagamento di un canone. Da questa differenza discendono regole diverse su spese, durata e restituzione.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Comodato Locazione
    Norma di riferimento Art. 1803 c.c. Art. 1571 c.c.
    Natura Essenzialmente gratuito A titolo oneroso (canone)
    Oggetto Bene infungibile da restituire Bene mobile o immobile concesso in godimento
    Corrispettivo Nessuno Canone periodico pattuito
    Spese Ordinarie a carico del comodatario Riparto secondo legge e contratto
    Durata A termine o senza termine (precario) Durata pattuita con regole di disdetta
    Restituzione Nel precario, anche in qualsiasi momento Alla scadenza, salvo proroghe o recessi
    Quando conviene Prestito gratuito tra familiari o conoscenti Concessione stabile e remunerata del bene

    Le caratteristiche del comodato

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il tratto distintivo è la gratuità: il comodatario non paga alcun corrispettivo.

    • L’oggetto è un bene infungibile, che deve essere restituito nella sua identità.
    • Il comodatario sopporta le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa, non quelle straordinarie.
    • Nel comodato precario, cioè senza termine né uso predeterminato, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

    Esempio: Tizio presta gratuitamente a Caio un appartamento senza fissare scadenza. Si tratta di comodato precario e Tizio potrà chiedere la restituzione quando vorrà.

    Le caratteristiche della locazione

    La locazione è il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Qui il rapporto è oneroso: senza canone non c’è locazione.

    • Il conduttore versa un canone periodico in cambio del godimento del bene.
    • Il rapporto ha una durata definita, con regole su rinnovi, disdetta e recesso.
    • La ripartizione delle spese segue la legge e le pattuizioni contrattuali.

    Esempio: Caia concede in locazione un appartamento a Tizio per quattro anni dietro un canone mensile. Il rapporto è oneroso e disciplinato dalle regole sulla durata e sulla disdetta.

    Quando conviene il comodato e quando la locazione

    La scelta dipende dall’obiettivo economico che si persegue con il bene. Il comodato è adatto quando si vuole consentire l’uso gratuito di una cosa, tipicamente tra familiari o persone di fiducia, senza ricavarne un reddito: è il caso di chi mette a disposizione un appartamento a un figlio o presta un’attrezzatura a un conoscente. La locazione conviene invece quando si intende ottenere un reddito stabile dal bene, concedendone il godimento dietro pagamento di un canone periodico.

    Va ricordato che la gratuità è elemento essenziale del comodato: la previsione di un corrispettivo, anche modesto ma con funzione di canone, snatura il rapporto e lo avvicina alla locazione, con tutte le regole che ne conseguono in tema di durata e disdetta. Per questo, prima di firmare, conviene chiarire se l’intento è davvero quello di un prestito gratuito o se si vuole instaurare un rapporto remunerato.

    Esempio: se Tizio chiede a Caia un contributo mensile per l’uso dell’appartamento, quel contributo, se ha funzione di canone, fa propendere per la locazione anziché per il comodato.

    Spese, durata e restituzione a confronto

    Le due figure si distinguono anche per la gestione delle spese e per il modo in cui si conclude il rapporto. Nel comodato il comodatario sostiene le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa, mentre le spese straordinarie restano al comodante; nella locazione la ripartizione segue la legge e le clausole pattuite, in genere distinguendo tra manutenzione ordinaria a carico del conduttore e interventi straordinari a carico del locatore.

    Cambia anche la durata. Il comodato può essere a termine, oppure senza termine e senza uso predeterminato: in quest’ultimo caso si parla di comodato precario e il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. La locazione, al contrario, ha una durata pattuita e regole specifiche su disdetta, rinnovo ed eventuale recesso, che incidono sul momento in cui il bene torna nella disponibilità del proprietario.

    • Nel comodato verificare sempre se la somma di denaro eventualmente prevista è un rimborso spese o assume la funzione di canone.
    • Nella locazione definire con precisione canone, durata, rinnovi e cause di recesso evita conflitti alla scadenza.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Anche se il comodato può concludersi senza particolari formalità, mettere per iscritto durata, uso consentito e ripartizione delle spese previene contestazioni e aiuta a dimostrare la natura gratuita del rapporto. Nella locazione la forma scritta e gli adempimenti relativi alla registrazione sono ancora più rilevanti, perché incidono sulla regolarità del contratto.

    • Nel comodato chiarire se è previsto un termine o se è precario, perché cambia radicalmente il momento della restituzione.
    • Nella locazione definire con precisione canone, durata e cause di recesso, così da evitare incertezze sulla riconsegna del bene.
    • In entrambi i casi descrivere lo stato del bene alla consegna agevola la verifica al momento della restituzione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il comodato deve essere sempre gratuito?

    Sì, la gratuità è elemento essenziale del comodato. Se è previsto un corrispettivo con funzione di canone, il rapporto non è più comodato ma si avvicina alla locazione.

    Chi paga le spese nel comodato?

    Il comodatario sopporta le spese ordinarie necessarie per servirsi della cosa. Le spese straordinarie restano a carico del comodante.

    Quando posso riavere il bene dato in comodato?

    Nel comodato precario, cioè senza termine né uso predeterminato, il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • CCNL Editoria Libraria: tredicesima, quattordicesima e premi

    CCNL Editoria Libraria

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Editoria Libraria

    Le mensilità aggiuntive e i premi sono componenti fondamentali della retribuzione annua dei dipendenti delle case editrici librarie. Distinguere ciò che è garantito dalla legge (o dal CCNL come minimo inderogabile) da ciò che dipende dalla contrattazione aziendale è indispensabile per verificare la corretta liquidazione della busta paga.

    In sintesi

    La tredicesima mensilità è dovuta per uso e contratto, matura per dodicesimi e viene corrisposta entro Natale. La quattordicesima mensilità è di fonte contrattuale; se prevista dal CCNL Editoria Libraria, è inderogabile in pejus. I premi di risultato o di produttività sono invece variabili e negoziati in sede aziendale o territoriale di secondo livello, con possibile agevolazione fiscale (imposta sostitutiva del 10%) nei limiti di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Associazioni degli editori di libri
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori delle case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti delle aziende che producono e commercializzano libri
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    La tredicesima mensilità: natura e maturazione

    La tredicesima mensilità — tecnicamente denominata gratifica natalizia — è un istituto di consolidata tradizione contrattuale, riconosciuto in tutti i settori dell’industria e del terziario. In assenza di una norma di legge che la imponga in via generale, la sua obbligatorietà si fonda sull’uso consolidato (art. 2078 c.c.) e, soprattutto, sulle disposizioni del CCNL applicabile. Nel settore dell’editoria libraria il contratto collettivo la prevede esplicitamente come voce fissa della retribuzione annua.

    La tredicesima matura nel corso dell’anno nella misura di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato. Ai fini del computo si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni di calendario. Il periodo di riferimento è solitamente l’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), salvo diversa indicazione contrattuale.

    La base di calcolo è la retribuzione mensile lorda contrattuale, comprensiva del minimo tabellare e degli eventuali superminimi contrattuali. Non si computano, di norma, le voci strettamente variabili (es. straordinario, rimborsi spese) salvo che il contratto le includa espressamente.

    Maturazione durante le assenze

    La tredicesima continua a maturare durante i seguenti periodi di assenza:

    • Ferie: la maturazione è piena, poiché le ferie non interrompono il rapporto;
    • Malattia: la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto;
    • Maternità obbligatoria: la maturazione è piena per l’intera durata del congedo obbligatorio;
    • Congedo parentale facoltativo indennizzato: la maturazione avviene sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità ridotta.

    Il pro-rata in caso di cessazione anticipata

    Quando il rapporto di lavoro si risolve prima della scadenza ordinaria di erogazione (tipicamente il mese di dicembre), il lavoratore ha diritto al rateo maturato. Il calcolo si effettua moltiplicando la mensilità lorda per il numero di mesi interi maturati (con la regola del mezzo mese di cui sopra) e dividendo per dodici.

    Il rateo di tredicesima è dovuto a prescindere dalla causa di cessazione del rapporto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, dimissioni, risoluzione consensuale, scadenza del termine per i contratti a tempo determinato. Anche in caso di licenziamento disciplinare per giusta causa il rateo maturato è dovuto, poiché si tratta di retribuzione già guadagnata.

    La quattordicesima mensilità: istituto contrattuale

    A differenza della tredicesima, la quattordicesima mensilità non ha una radice normativa di legge e la sua presenza dipende interamente dalla contrattazione collettiva. Se il CCNL Editoria Libraria la prevede — e molti contratti del settore dei media, dell’editoria e del terziario la riconoscono — diventa una componente fissa e inderogabile della retribuzione annua, cui il datore non può rinunciare neppure con accordo individuale peggiorativo.

    Tipicamente la quattordicesima viene corrisposta nei mesi estivi (giugno o luglio) e matura, analogamente alla tredicesima, per dodicesimi sull’anno di riferimento contrattuale. La base di calcolo segue le stesse regole della tredicesima.

    Per verificare se la quattordicesima è prevista nel contratto applicato alla propria azienda e la sua decorrenza esatta, si rinvia al testo contrattuale vigente o alle organizzazioni sindacali firmatarie.

    I premi di risultato e di produttività

    I premi di risultato — detti anche premi di produttività — sono componenti retributive variabili, legate al raggiungimento di obiettivi aziendali misurabili (fatturato, vendite di copie, lancio di nuovi titoli, riduzione dei costi, qualità editoriale e simili). La loro previsione non deriva dal CCNL nazionale ma dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), che deve avere forma scritta e deve essere depositata in forma telematica ai sensi di legge.

    La distinzione rispetto alle mensilità aggiuntive fisse è cruciale:

    • Le mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) sono retribuzione differita certa: spettano a prescindere dall’andamento aziendale;
    • I premi variabili sono retribuzione condizionata: se gli obiettivi non sono raggiunti, il premio non matura (o matura solo parzialmente, secondo i parametri pattuiti).

    Agevolazione fiscale sui premi di produttività

    Le somme corrisposte come premi di risultato a seguito di contratti di secondo livello depositati possono usufruire — nei limiti di reddito e di importo fissati annualmente dalla legge — di un’imposta sostitutiva IRPEF con aliquota agevolata (attualmente pari al 10%, salvo modifiche legislative). L’agevolazione è prevista dall’art. 1, commi 182–189, della l. 208/2015 e successive proroghe annuali. Si tratta di un minimo di legge: per i valori soglia aggiornati all’anno in corso si rinvia alla normativa vigente e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

    Riepilogo delle voci e delle loro caratteristiche

    Mensilità aggiuntive e premi — CCNL Editoria Libraria
    Voce Fonte Certezza Maturazione Erogazione tipica
    Tredicesima mensilità Uso consolidato + CCNL Certa (fissa) Per dodicesimi Dicembre
    Quattordicesima mensilità CCNL (se prevista) Certa se nel contratto Per dodicesimi Giugno o luglio
    Premio di risultato / produttività Contrattazione di 2° livello Variabile (condizionata) Per obiettivi raggiunti Variabile per azienda

    Implicazioni pratiche: verificare la busta paga

    Il dipendente di una casa editrice che riceve la liquidazione delle competenze di fine anno dovrebbe verificare che la busta paga riporti:

    • La tredicesima calcolata sulla retribuzione mensile lorda contrattuale per i mesi effettivamente maturati;
    • Il pro-rata di quattordicesima, se il rapporto cessa prima della scadenza ordinaria di erogazione estiva;
    • Il premio di risultato, se l’azienda ha un contratto di secondo livello in vigore e gli obiettivi sono stati raggiunti;
    • Il corretto computo delle assenze per malattia, maternità e congedo parentale, che non riducono la base di calcolo della tredicesima.

    In caso di contestazione, il dipendente può rivolgersi alla Direzione territoriale del Lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro) o al sindacato di categoria per richiedere un controllo sulla conformità del cedolino al CCNL applicato.

    Casi pratici

    Tizia — Redattrice senior, cessazione a settembre: calcolo del pro-rata
    Tizia lavora come redattrice senior presso un’importante casa editrice di saggistica. Il rapporto si risolve per dimissioni con decorrenza 30 settembre. Nell’anno in corso Tizia ha lavorato nove mesi (da gennaio a settembre). In sede di liquidazione finale il datore calcola il pro-rata di tredicesima moltiplicando la mensilità contrattuale lorda per 9 e dividendo per 12. Se la casa editrice applica anche la quattordicesima — che in questo settore viene solitamente corrisposta in estate — e Tizia l’ha già percepita a luglio, non è dovuto alcun ulteriore rateo per quel titolo (la quota estiva è già stata corrisposta). Se per qualsiasi ragione la quattordicesima non fosse ancora stata pagata, dovrà figurare nella liquidazione finale in quota proporzionale ai mesi maturati nel periodo di riferimento estivo.
    Caio — Impiegato commerciale, premio di risultato e regime fiscale agevolato
    Caio lavora nell’ufficio vendite di una casa editrice che ha stipulato un accordo di secondo livello legando un premio annuale al raggiungimento di determinate soglie di vendita. A fine anno, verificato il superamento degli obiettivi, la casa editrice eroga il premio. Caio ha un reddito da lavoro dipendente inferiore alla soglia di accesso all’agevolazione: la casa editrice applica l’imposta sostitutiva al 10% sulla somma del premio, nei limiti di importo previsti dalla norma vigente. La differenza rispetto all’aliquota IRPEF ordinaria si riflette in una trattenuta fiscale ridotta sul cedolino, con beneficio netto immediato per Caio. Se il premio superasse il limite legale dell’agevolazione, solo la quota eccedente sarebbe tassata in via ordinaria.

    Domande frequenti

    La tredicesima mensilità spetta anche ai lavoratori part-time di una casa editrice?
    Sì. La tredicesima mensilità spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale. Un impiegato part-time al 50% percepisce una tredicesima pari alla metà di quella di un lavoratore a tempo pieno del medesimo livello. La proporzionalità si applica anche in caso di maturazione parziale per anno incompleto.
    Come si calcola il pro-rata della tredicesima in caso di cessazione del rapporto?
    In caso di cessazione prima di Natale, il lavoratore ha diritto al rateo maturato: mensilità lorda diviso 12, moltiplicato per i mesi interi o frazioni superiori a quindici giorni lavorate nell’anno. Il rateo viene liquidato unitamente alle altre competenze di fine rapporto.
    La quattordicesima mensilità è obbligatoria nel settore dell’editoria libraria?
    La quattordicesima non è imposta dalla legge in via generale, ma è prevista da numerosi CCNL del settore dei media e dell’editoria. Se il contratto applicato la contempla, il datore non può ometterla. Per verificare se è prevista si rinvia al testo del CCNL Editoria Libraria vigente.
    Il premio di risultato può sostituire la quattordicesima?
    No. Premio di risultato e quattordicesima sono istituti distinti. Le mensilità aggiuntive fisse fanno parte della retribuzione contrattuale e non possono essere sostituite da voci variabili. Coesistono se entrambi sono previsti dal contratto applicato.
    Durante la malattia matura la tredicesima?
    Sì. Durante la malattia il rapporto è sospeso ma non interrotto; la tredicesima matura sull’intera retribuzione contrattuale, non sull’indennità di malattia ridotta, nei limiti del periodo di comporto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sull’assetto tipico del CCNL per i dipendenti delle case editrici librarie e sulle norme di legge applicabili (art. 2078 c.c.; l. 208/2015 e s.m.i.). Per i valori aggiornati delle mensilità tabellari e delle soglie per i premi agevolati si rinvia al testo contrattuale in vigore e alle circolari dell’Agenzia delle Entrate. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o a un consulente del lavoro.

  • Art. 124 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie

    Art. 124 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art.

    140. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie). – Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo

    28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

  • Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

    «68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1 ).».

  • Art. 211 D.Lgs. 259/2003 – Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

    Art. 211 D.Lgs. 259/2003 – Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97. articolo precedente articolo successivo

  • Comunione vs separazione dei beni: regimi patrimoniali

    Il regime patrimoniale e l insieme di regole che governano la titolarita e la gestione dei beni acquistati durante il matrimonio. Il codice civile prevede la comunione legale come regime di default e la separazione dei beni come regime convenzionale. La scelta non e neutra: incide sugli acquisti, sui debiti, sulle donazioni, sull amministrazione ordinaria e straordinaria. Questa guida confronta i due regimi mostrando cosa entra in comunione, cosa resta personale, come si modifica il regime in corso di matrimonio e quali implicazioni si producono al momento dello scioglimento.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Comunione legale Separazione dei beni
    Norma di riferimento artt. 159, 177-197 c.c. artt. 159, 215-219 c.c.
    Acquisti durante il matrimonio Comuni al 50% ipso iure Esclusivi del coniuge acquirente
    Beni personali Eredita, donazioni, beni d uso strettamente personale (art. 179 c.c.) Tutti i beni restano personali
    Amministrazione Disgiunta per ordinaria, congiunta per straordinaria Ciascun coniuge amministra autonomamente
    Debiti Gravano sui beni comuni se contratti per la famiglia (art. 186 c.c.) Solo sul patrimonio del coniuge che li contrae
    Forma di scelta Regime legale di default Convenzione matrimoniale o atto pubblico
    Scioglimento Per separazione, divorzio, decesso, fallimento, convenzione Cessa solo per convenzione di passaggio a comunione
    Compensi tra coniugi Diritto al rimborso per beni personali usati a vantaggio comune (art. 192 c.c.) Nessun meccanismo automatico, ma azione generale

    Comunione legale: caratteristiche e disciplina

    La comunione legale e disciplinata dagli art. 159 c.c. e seguenti. In mancanza di diversa convenzione, il matrimonio determina la comunione: gli acquisti compiuti durante il matrimonio sono comuni al 50%, salve le eccezioni dell art. 179 c.c. (beni personali). Sono personali: beni di cui i coniugi erano gia titolari prima delle nozze, beni acquisiti per donazione o successione, beni d uso strettamente personale, beni acquistati con il prezzo di alienazione di beni personali se cio risulta dall atto. La regola di comunione opera automaticamente, senza necessita di intestazione paritaria nell atto di acquisto.

    Gli artt. 180-184 c.c. regolano l amministrazione: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente; per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti immobiliari e necessaria la firma di entrambi. L atto compiuto da un solo coniuge su beni immobili in comunione e annullabile su domanda dell altro entro un anno. I debiti contratti per i bisogni della famiglia gravano sui beni della comunione (art. 186 c.c.); i debiti personali si soddisfano sui beni personali e, solo in via sussidiaria, sulla quota comune. Lo scioglimento avviene per separazione (al provvedimento presidenziale ex art. 191 c.c.), divorzio, morte di un coniuge, dichiarazione di fallimento, convenzione di passaggio alla separazione.

    Separazione dei beni: caratteristiche e disciplina

    La separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.) e il regime convenzionale per eccellenza. Ciascun coniuge conserva la titolarita esclusiva dei beni acquistati anche dopo le nozze; ognuno amministra autonomamente, gode e dispone dei propri beni senza necessita di consenso dell altro. La scelta richiede una convenzione matrimoniale in forma di atto pubblico, ricevuta dal notaio prima del matrimonio o successivamente con annotazione a margine dell atto di matrimonio. In sede di celebrazione, gli sposi possono dichiarare di scegliere la separazione direttamente all ufficiale di stato civile con effetto immediato.

    I debiti in regime di separazione restano strettamente personali: il creditore di un coniuge non puo aggredire i beni dell altro. Questo profilo rende la separazione attraente per chi esercita attivita imprenditoriale o professionale con esposizione a rischio. Vi sono pero doveri di contribuzione ex art. 143 c.c. che ciascun coniuge mantiene in proporzione ai propri redditi e capacita: la separazione patrimoniale non e esonero dal dovere di mantenere la famiglia. Per i beni acquistati congiuntamente vale il regime della comunione ordinaria (artt. 1100 ss. c.c.): la titolarita e determinata dall atto, con quote presunte uguali salva diversa indicazione.

    Quando conviene la comunione e quando la separazione

    La comunione legale e tipicamente preferita da coniugi con redditi e patrimoni equilibrati, in cui la dimensione comune del progetto familiare prevale. Tizio e Caia, entrambi dipendenti pubblici, scelgono di mantenere la comunione: gli acquisti per la casa familiare confluiscono automaticamente al 50%, senza bisogno di intestazioni paritarie ad ogni atto. La comunione protegge il coniuge piu debole economicamente perche fa partecipare ai frutti del matrimonio anche chi formalmente non sottoscrive l atto di acquisto.

    La separazione e indicata quando uno o entrambi i coniugi esercitano attivita imprenditoriali o professionali ad elevato rischio: il fallimento o l aggressione esecutiva di un coniuge non tocca il patrimonio dell altro. Sempronio e libero professionista con studio, Tizia e dipendente con casa acquistata prima del matrimonio: la separazione preserva l autonomia patrimoniale di Tizia e isola i beni familiari dal rischio professionale. La separazione e indicata anche in matrimoni in seconda nozze, per preservare la trasmissione successoria ai figli del primo matrimonio. Il regime puo essere modificato in ogni momento con atto pubblico notarile: si puo passare dalla comunione alla separazione e viceversa.

    Costi, tempi e procedura

    La scelta del regime in sede di matrimonio davanti all ufficiale di stato civile e gratuita. La convenzione matrimoniale successiva richiede atto pubblico notarile: i costi indicativi sono 800-1.500 euro di onorario notaio piu imposta di registro (200 euro), imposta di bollo e diritti. La convenzione produce effetto tra le parti dall atto e verso i terzi dall annotazione a margine dell atto di matrimonio. Il passaggio di un bene gia acquistato dal regime di comunione a quello di esclusiva proprieta di uno dei coniugi puo richiedere atto di assegnazione con eventuale conguaglio: occorre attenzione al profilo fiscale (imposta di registro 9% se non assistito da agevolazioni). Per le coppie di fatto e i conviventi di fatto (L. 76/2016) non opera la comunione legale: serve un contratto di convivenza per disciplinare il patrimonio.

    Atti di amministrazione, opponibilita ai terzi e fondo patrimoniale

    In regime di comunione legale la gestione e disciplinata dagli artt. 180-184 c.c.: gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, per i contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e per gli atti di disposizione su beni immobili e mobili registrati e necessario il consenso di entrambi. L atto di alienazione di un bene immobile in comunione compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell altro e annullabile su domanda del coniuge non firmatario entro un anno dal momento in cui ha avuto notizia dell atto (art. 184 c.c.). Per i beni mobili l atto resta valido ma il coniuge dissenziente puo agire per la ricostituzione del valore o per il risarcimento.

    L opponibilita ai terzi del regime di separazione richiede annotazione a margine dell atto di matrimonio. Senza annotazione, i terzi che hanno contrattato con uno dei coniugi nell ignoranza del regime potrebbero considerare il bene parte della comunione, con effetti sulla circolazione dei beni e sulle azioni esecutive. Per questo l atto pubblico notarile di scelta del regime e di solito accompagnato dalla richiesta di annotazione presso il Comune di celebrazione del matrimonio.

    Strumento complementare e il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.), che consente di destinare specifici beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito nominativi) ai bisogni della famiglia. I beni del fondo non possono essere esecutati per debiti che il creditore conosceva contratti per scopi estranei ai bisogni familiari. Il fondo cessa con lo scioglimento del matrimonio o con il termine fissato dai costituenti. In tema di impresa, l art. 2086 c.c. ricorda che il datore di lavoro dipendente o autonomo organizza l attivita imprenditoriale: il regime patrimoniale incide sul rischio d impresa e sulla solidita verso i creditori.

    Aspetti fiscali e successori del regime

    Sul piano fiscale, la scelta del regime non altera direttamente la tassazione: la comunione legale rileva pero per le agevolazioni prima casa (entrambi i coniugi devono possedere i requisiti), per le ipoteche (consenso di entrambi per la costituzione su beni della comunione), per la successione (la quota dell altro coniuge ricade automaticamente nella massa al decesso). La donazione fatta da un coniuge in regime di comunione di un bene personale resta personale; la donazione da entrambi attinge i beni della comunione e richiede la firma di entrambi. In sede di divorzio, gli accordi di trasferimento immobiliare tra coniugi godono di esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale per i trasferimenti inerenti alla cessazione del vincolo (L. 74/1987).

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Cosa entra esattamente nella comunione legale?

    Entrano in comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad eccezione dei beni personali (art. 179 c.c.). Sono comuni anche i frutti dei beni personali e i proventi dell attivita separata di ciascun coniuge se non consumati al momento dello scioglimento. Restano personali i beni acquisiti prima del matrimonio, le eredita, le donazioni e i beni d uso strettamente personale.

    Si puo cambiare regime durante il matrimonio?

    Si, in qualsiasi momento i coniugi possono stipulare una convenzione matrimoniale con atto pubblico notarile per passare dalla comunione alla separazione o viceversa. La convenzione produce effetto tra le parti dalla stipula e verso i terzi dall annotazione a margine dell atto di matrimonio. La modifica e una scelta consensuale: nessuno dei due coniugi puo imporla unilateralmente.

    I debiti di un coniuge in comunione coinvolgono l altro?

    Dipende dalla natura del debito. Se il debito e stato contratto nell interesse della famiglia (es. mutuo casa, spese di mantenimento), grava direttamente sui beni della comunione (art. 186 c.c.). Se e debito personale (es. obbligazione personale anteriore al matrimonio, sanzioni penali), si soddisfa prima sui beni personali del debitore e, in via sussidiaria, sulla sua quota di comunione, mai sulla quota dell altro.

    Conviene la separazione dei beni se uno dei coniugi e imprenditore?

    In genere si, perche tutela il patrimonio del coniuge non imprenditore da aggressioni di creditori dell impresa. Tuttavia la sola separazione non e sufficiente: occorre evitare cointestazioni e operazioni che possono apparire come dissimulazioni. Strumenti complementari sono il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) e il trust. La consulenza notarile e essenziale per scegliere la combinazione corretta.

    In caso di separazione personale cosa accade alla comunione?

    La comunione legale si scioglie al momento del provvedimento presidenziale che autorizza i coniugi a vivere separati (art. 191 c.c.), oggi inteso come primo provvedimento provvisorio dopo la riforma Cartabia. I beni gia acquistati restano comuni fino alla divisione, che si fa con accordo o in via giudiziale. Gli acquisti successivi sono esclusivi del coniuge acquirente: la separazione personale produce effetti immediati anche sul piano patrimoniale.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 77 TU Giustizia Tributaria: Riunione dei ricorsi

    Art. 77 D.Lgs. 175/2024 – Riunione dei ricorsi

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

    2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

    3. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

  • Querela vs denuncia: differenze procedurali e termini

    La querela e la denuncia sono i due principali strumenti con cui un cittadino porta una notizia di reato a conoscenza dell’autorita giudiziaria, ma rispondono a logiche profondamente diverse. La querela e un atto di parte indispensabile per procedere su reati specifici (lesioni lievi, ingiuria abrogata e oggi diffamazione, danneggiamento semplice, molti reati contro il patrimonio commessi tra prossimi congiunti). La denuncia e invece una segnalazione di reati procedibili d’ufficio. La distinzione incide su termini, revocabilita, costi e poteri della procura.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Querela Denuncia
    Norma di riferimento art. 120-126 c.p.; art. 336 c.p.p. art. 331-333 c.p.p.
    Natura condizione di procedibilita: senza querela il PM non puo procedere notitia criminis libera: il reato e gia perseguibile d’ufficio
    Reati interessati reati procedibili a querela di parte (es. lesioni lievi, diffamazione, ingiuria, danneggiamento, molti furti dopo riforma Cartabia) reati procedibili d’ufficio (es. omicidio, rapina, violenza sessuale, corruzione)
    Termine 3 mesi dalla conoscenza del fatto (1 anno per reati di violenza sessuale art. 609-bis c.p.) nessun termine perentorio; obbligo immediato per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
    Remissione ammessa: la remissione accettata estingue il reato (art. 152 c.p.) non ammessa: il privato non puo bloccare il procedimento
    Forma scritta o orale; presentata alla PG, alla procura o all’agente consolare; firma necessaria scritta o orale; presentata alla PG o alla procura
    Costi gratuita; eventuali spese del difensore se ci si avvale di assistenza tecnica gratuita; nessuna spesa procedurale a carico del segnalante
    Effetti sul procedimento indispensabile: senza querela il PM richiede archiviazione il PM avvia comunque le indagini se ravvisa una notizia di reato

    Querela: caratteristiche e disciplina

    La querela e disciplinata da Articolo 120 Codice Penale: Diritto di querela (titolarita del diritto) e dagli articoli successivi del codice penale, oltre che da Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca per gli aspetti procedurali. Si tratta di una manifestazione di volonta con cui la persona offesa chiede che il fatto sia perseguito penalmente. Il diritto di querela appartiene solo a chi ha subito direttamente l’offesa (o, in caso di morte, ai prossimi congiunti per i reati che colpiscono la memoria del defunto).

    Il termine perentorio e fissato in 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato (Articolo 124 Codice Penale: Termine per proporre la querela. Rinuncia). Spirato il termine, il diritto di querela si estingue. La riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha ampliato il novero dei reati procedibili a querela, includendo per esempio il furto semplice e diverse fattispecie di lesioni stradali, con l’obiettivo dichiarato di favorire la deflazione processuale e percorsi di giustizia riparativa.

    La querela e rimettibile: la remissione, formale o tacita, se accettata dal querelato estingue il reato (art. 152 c.p.). E uno strumento che apre spazio a soluzioni transattive, particolarmente nei reati patrimoniali di modesta entita. Sul piano formale, la querela puo essere presentata personalmente o tramite procuratore speciale; richiede la sottoscrizione del querelante e l’autentica della firma quando non e presentata personalmente all’ufficio ricevente.

    Denuncia: caratteristiche e disciplina

    La denuncia trova disciplina in Come sporgere querela: tempi, modalità e revoca (per la forma) e negli articoli 331-333 c.p.p. La denuncia da parte di un privato e facoltativa, salvo eccezioni tassative (per esempio l’obbligo di denuncia di delitti contro la personalita dello Stato o di alcune armi). Per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio l’obbligo e immediato ex artt. 361-362 c.p., con rilevanti conseguenze penali in caso di omissione.

    A differenza della querela, la denuncia non e una condizione di procedibilita: il PM, ricevuta la notizia di reato, valuta autonomamente la sussistenza dei presupposti per iscrivere il fatto nel registro ex art. 335 c.p.p. e per avviare le indagini preliminari. Il denunciante non puo ritirare la denuncia con effetti sul procedimento: una volta segnalato il fatto, l’autorita procede d’ufficio, indipendentemente da pentimenti o ripensamenti.

    La denuncia non ha termini di decadenza, ma la prescrizione del reato resta il limite oggettivo entro cui il fatto puo essere perseguito. Le forme sono libere: orale verbalizzata, scritta su carta semplice, anche via posta o PEC. Non e richiesta autentica di firma. Per chi non parla italiano, la PG e tenuta a redigere il verbale con l’assistenza di un interprete.

    Quando conviene la querela e quando conviene la denuncia

    La scelta in concreto non e libera: dipende dal reato. Se il fatto e procedibile d’ufficio (per esempio una rapina, una violenza sessuale, una corruzione), va presentata una denuncia; la querela non sarebbe valida come condizione di procedibilita perche il reato si persegue comunque. Se invece il reato e perseguibile solo a querela di parte (lesioni lievi, diffamazione, danneggiamento semplice), e indispensabile la querela: una mera denuncia non basta a innescare il procedimento.

    Caso pratico. Tizio viene aggredito da un collega che gli causa lesioni guaribili in 15 giorni: la fattispecie e procedibile a querela. Tizio deve, entro 3 mesi, presentare una querela scritta o orale: la sola denuncia non consentirebbe al PM di iscrivere il procedimento. Caio, invece, subisce uno scippo con strappo: il fatto e procedibile d’ufficio, quindi una denuncia presso i carabinieri e sufficiente per attivare l’indagine.

    Sempronio, infine, subisce una diffamazione su un quotidiano online. Deve presentare querela entro 3 mesi dalla conoscenza dell’articolo. Se decidesse di non sporgere querela e l’autore poi gli offrisse un risarcimento, Sempronio puo anche scegliere di non procedere o di rimettere successivamente la querela: la giurisprudenza di legittimita ricorda che la remissione produce effetti solo se accettata espressamente o tacitamente dal querelato.

    Costi, tempi e procedura

    Entrambi gli atti sono gratuiti: la presentazione presso un ufficio di PG, una procura o un consolato non comporta alcun esborso. I costi possono derivare solo dall’eventuale assistenza tecnica di un avvocato per la redazione dell’atto, che e fortemente consigliata in casi complessi (diffamazione mediatica, reati a sfondo sessuale, querele articolate per truffa). Le tariffe forensi variano indicativamente tra 300 e 1.500 euro per la redazione e il deposito, in funzione di complessita e foro.

    I tempi del procedimento dipendono dalla procura competente. Dopo la presentazione, il PM iscrive il fatto al registro delle notizie di reato; il termine ordinario per le indagini preliminari e di 6 mesi prorogabili (art. 405 c.p.p.). Per la querela, e fondamentale rispettare il termine di 3 mesi: una querela tardiva e improcedibile. La data rilevante e quella di presentazione all’ufficio ricevente, non quella di iscrizione al registro. Conservare ricevuta o copia timbrata e prassi consigliata.

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    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra querela e denuncia?

    La querela e una condizione di procedibilita necessaria per i reati procedibili a istanza di parte: senza querela il PM non puo procedere. La denuncia e una segnalazione di reati gia procedibili d’ufficio. La querela ha termini di decadenza (3 mesi) e puo essere rimessa; la denuncia non ha termine e non e ritirabile con effetti sul procedimento.

    Quanto costa presentare querela o denuncia?

    Entrambi gli atti sono gratuiti. Il costo deriva solo dall’eventuale assistenza legale, indicativamente tra 300 e 1.500 euro per la redazione professionale. In situazioni semplici (un piccolo danneggiamento, una lite ordinaria) il cittadino puo presentare l’atto autonomamente alla PG senza spese ne assistenza tecnica.

    Posso ritirare una querela gia presentata?

    Si, mediante remissione di querela. Affinche produca effetti estintivi del reato (art. 152 c.p.), la remissione deve essere accettata espressamente o tacitamente dal querelato. La denuncia, al contrario, non e ritirabile: una volta presentata, il procedimento prosegue d’ufficio a prescindere dalla volonta del segnalante.

    Cosa succede se presento querela oltre i 3 mesi?

    La querela tardiva e improcedibile. Il termine decorre dal giorno della conoscenza del fatto; spirato, il diritto di querela si estingue irrimediabilmente. In alcuni reati il termine e piu lungo: 12 mesi per la violenza sessuale (art. 609-septies c.p.). E prudente presentare l’atto al primo momento utile e conservare prova della data di deposito.

    Devo essere assistito da un avvocato per presentare querela?

    No, l’assistenza tecnica non e obbligatoria. La querela puo essere presentata personalmente, anche oralmente, all’ufficio di PG che redige il verbale. L’avvocato e tuttavia consigliato nei casi complessi (diffamazione mediatica, reati patrimoniali articolati, truffe online), per garantire la corretta qualificazione giuridica e la completezza dell’atto.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 288 Cod. Amb. – controlli e sanzioni

    Art. 288 Cod. Amb. – controlli e sanzioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro l’installatore che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 1, o non lo mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto o del soggetto committente nei termini prescritti o non lo trasmette unitamente alla dichiarazione di conformità nei casi in cui questa è trasmessa ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 . Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto l’atto e l’elenco dovuti nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti. Il produttore di impianti termici civili che non tiene a disposizione i rapporti di prova previsti all’articolo 282, comma 2-bis, è soggetto alla stessa sanzione.

    1-bis. In caso di esercizio di medi impianti termici civili in assenza di iscrizione nel registro previsto all’articolo 284, comma 2-quater, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.

    2. In caso di esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore o, se manca l’attestazione prevista all’articolo 282, il produttore e l’installatore, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 1; b) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nei casi soggetti all’articolo 284, comma 2;

    3. Nel caso in cui un impianto termico civile non rispetti i valori limite di emissione di cui all’articolo 286, comma 1, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro: a) il produttore e l’installatore se mancano la attestazione o le istruzioni previste dall’articolo 282; b) il produttore se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti dalla parte quinta del presente decreto e dal decreto attuativo dell’ articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 , purché non sia superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto; c) il responsabile dell’esercizio e della manutenzione se sussistono la attestazione e le istruzioni previste dall’articolo 282 e se dal libretto di centrale non risultano regolarmente effettuati i controlli e le manutenzioni prescritti o è stata superata la durata stabilita per il ciclo di vita dell’impianto.

    3-bis. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o di ripristino di conformità previsti dall’articolo 286, comma 2-bis, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro.

    4. Con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentosedici euro a duemilacinquecentottantadue euro è punito il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non effettua il controllo … delle emissioni ai sensi dell’articolo 286, comma 2, o non allega al libretto di centrale i dati ivi previsti o i dati previsti all’articolo 286, comma 2-ter .

    5. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, della procedura prevista all’articolo 286, comma 2-bis e delle sanzioni previste per la produzione di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, l’autorità competente, ove accerti che l’impianto non rispetta le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285 o i valori limite di emissione di cui all’articolo 286 o quanto disposto dall’articolo 293, impone, con proprio provvedimento, al contravventore di procedere all’adeguamento entro un determinato termine oltre il quale l’impianto non può essere utilizzato. In caso di mancato rispetto del provvedimento adottato dall’autorità competente si applica l’ articolo 650 del codice penale .

    6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , provvede l’autorità competente di cui all’articolo 283, comma 1, lettera i), o la diversa autorità indicata dalla legge regionale.

    7. Chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di cui all’articolo 287 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da quindici euro a quarantasei euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità indicata dalla legge regionale.

    8. I controlli relativi al rispetto del presente titolo sono effettuati dall’autorità competente in occasione delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e del decreto attuativo dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo anche avvalendosi degli organismi ivi previsti, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

    8-bis. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto fornisce all’autorità competente la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento e analisi e raccolta di dati e informazioni, funzionali all’accertamento del rispetto delle disposizioni della Parte Quinta del presente decreto.

    8-ter. Gli atti allegati al libretto di centrale ai sensi del presente titolo, relativi ad un anno civile, sono conservati per almeno i sei anni civili successivi. Tali atti sono messi senza indebito ritardo a disposizione dell’autorità competente che ne richieda l’acquisizione. L’autorità competente richiede l’acquisizione degli atti ai fini di controllo e quando un cittadino formuli una richiesta di accesso ai dati ivi contenuti.

  • Art. 251 TUEL – Articolo 251

    Art. 251 TUEL – Articolo 251

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente, o il commissario nominato ai sensi dell’articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto. 112

    2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l’organo regionale di controllo procede a norma dell’articolo 136.

    3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato.

    4. Resta fermo il potere dell’ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

    5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell’organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

    6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.