Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Dazi doganali: come si calcolano

    In sintesi

    • Tributo UE: i dazi doganali sono imposti dall’Unione Europea, non dallo Stato italiano, e il gettito è una ‘risorsa propria’ dell’UE.
    • Base di calcolo: si applica l’aliquota al valore doganale della merce, di norma il prezzo pagato più trasporto e assicurazione fino alla frontiera UE (valore CIF).
    • Aliquota per prodotto e origine: ogni merce ha un codice TARIC a 10 cifre che determina l’aliquota; l’origine del Paese fornitore può ridurla o azzerarla.
    • Tipi di dazio: ad valorem (percentuale sul valore), specifico (per unità o peso), misto (entrambi).
    • Origine preferenziale: gli accordi commerciali UE con Paesi terzi consentono dazi ridotti o zero, a condizione di documentare l’origine con certificato EUR.1 o dichiarazione del fornitore.

    Perché esistono i dazi e chi li riscuote

    I dazi doganali sono un tributo che l’Unione Europea applica alle merci importate da Paesi terzi. Non si tratta di una tassa italiana: sono stabiliti da regolamenti europei, riscossi dalle dogane nazionali per conto dell’UE e il loro gettito confluisce direttamente nel bilancio comunitario come ‘risorsa propria’. In parole semplici, ogni volta che un’azienda italiana acquista merci da un fornitore cinese, americano o turco, parte di quello che paga in dogana va a finanziare il bilancio dell’Unione Europea.

    Il meccanismo di calcolo ha tre ingredienti fondamentali: il valore doganale (cioè su quale cifra si applica l’aliquota), il codice doganale del prodotto (che stabilisce l’aliquota percentuale o specifica) e il Paese di origine della merce (che può abbassare o azzerare il dazio se esiste un accordo commerciale tra l’UE e quel Paese). Capire come funzionano questi tre elementi aiuta a stimare in anticipo il costo reale di un’importazione e a valutare se esistono percorsi alternativi più convenienti.

    I dazi si distinguono dall’IVA all’importazione, che è un tributo separato: i dazi remunerano la protezione del mercato UE, mentre l’IVA segue le regole ordinarie e, per i soggetti passivi, è normalmente detraibile. Un’azienda che importa deve mettere in conto entrambi i costi, ma solo i dazi sono definitivamente a carico del conto economico – l’IVA, in genere, è neutrale per chi ha diritto alla detrazione.

    Come si forma il costo doganale: schema di calcolo
    Voce Descrizione Nota
    Valore di transazione Prezzo effettivamente pagato al fornitore estero Punto di partenza del valore doganale
    + Trasporto fino alla frontiera UE Costo del trasporto fino al primo punto di ingresso UE Da aggiungere se non già incluso nel prezzo
    + Assicurazione Premio assicurativo fino alla frontiera UE Da aggiungere se non già incluso
    = Valore doganale (CIF) Base imponibile per i dazi Su questo si applica l'aliquota TARIC
    Dazio ad valorem Aliquota % × valore CIF Dipende da codice TARIC e Paese di origine
    IVA all'importazione Aliquota IVA ordinaria × (valore CIF + dazio) Separata dai dazi; detraibile per soggetti passivi

    Esempio pratico

    • Tizio importa dalla Turchia un lotto di piastrelle ceramiche. Valore di fattura: 10.000 euro; trasporto fino a Trieste: 800 euro; assicurazione: 120 euro. Valore doganale CIF = 10.920 euro. Il codice TARIC del prodotto prevede un’aliquota convenzionale (da verificare sul portale TARIC della Commissione UE); poiché la Turchia è in unione doganale con l’UE per i prodotti industriali, le piastrelle potrebbero beneficiare di dazio zero – ma Tizio deve verificarlo con il codice esatto e presentare il documento di origine corretto. In assenza di preferenze, il dazio si applicherebbe all’aliquota prevista sul valore di 10.920 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura commerciale del fornitore estero (con valore, quantità, descrizione)
    • Documento di trasporto internazionale (CMR, polizza di carico, airway bill)
    • Certificato di origine EUR.1 o dichiarazione di origine del fornitore (per preferenze tariffarie)
    • Dichiarazione di valore in dogana (modello DV1 per forniture sopra 20.000 euro)
    • Eventuale Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) ottenuta preventivamente
    • Eventuale licenza di importazione o certificato di conformità settoriale

    Tizio importa componenti elettronici dalla Cina: dazio ad valorem

    Scenario. Tizio gestisce una piccola azienda di assemblaggio e acquista resistenze elettroniche da un fornitore di Shenzhen. Il prezzo di acquisto è 5.000 euro, il trasporto aereo fino a Milano Malpensa costa 400 euro e l’assicurazione 60 euro. Origine: Cina.

    Come si applica. Il valore doganale CIF è 5.460 euro (5.000 + 400 + 60). Lo spedizioniere cerca il codice TARIC per le resistenze elettroniche: il codice determina l’aliquota doganale convenzionale prevista per le merci di origine cinese. Su quel codice possono esistere anche misure di difesa commerciale (dazi antidumping o compensativi) se la Commissione UE ha aperto procedure nei confronti della Cina per quel prodotto: lo spedizioniere lo verifica sul database TARIC online. Il dazio si calcola applicando l’aliquota (ad valorem) al valore di 5.460 euro. Dopodiché si aggiunge l’IVA all’importazione calcolata su valore doganale + dazio. Tizio, soggetto passivo IVA, potrà recuperare l’IVA come credito; il dazio, invece, è un costo definitivo.

    In pratica

    • Valore doganale = prezzo fattura + trasporto + assicurazione fino alla frontiera UE.
    • Il codice TARIC (10 cifre) determina l’aliquota del dazio e le eventuali misure di difesa commerciale.
    • Il dazio è un costo definitivo; l’IVA all’importazione è detraibile per i soggetti passivi.
    • Verificare sempre sul portale TARIC se esistono dazi antidumping oltre al dazio ordinario.

    Alfa Srl importa capi di abbigliamento dalla Tunisia: origine preferenziale

    Scenario. Alfa Srl acquista 200 giacche da un produttore tunisino. Valore CIF alla frontiera italiana: 8.000 euro. L’abbigliamento di origine UE-Tunisia può beneficiare di preferenze tariffarie in base all’Accordo Euro-Mediterraneo.

    Come si applica. L’UE ha concluso accordi commerciali con molti Paesi terzi, tra cui la Tunisia, che prevedono dazi ridotti o azzerati per le merci che soddisfano le regole di origine preferenziale (cioè che sono ‘sufficientemente trasformate’ in quel Paese). Per beneficiare della preferenza, Alfa Srl deve ottenere dal fornitore tunisino il certificato EUR.1 (rilasciato dalle autorità doganali tunisine) oppure, se il fornitore è un ‘esportatore registrato’ nel sistema REX, una dichiarazione di origine sulla fattura. Senza questo documento, l’aliquota applicata sarà quella convenzionale ordinaria, più alta. La classificazione della merce con il codice TARIC corretto è comunque il primo passo, perché l’accordo preferenziale si applica solo ai codici previsti dall’allegato dell’accordo.

    In pratica

    • L’origine preferenziale riduce o azzera i dazi, ma va documentata con EUR.1 o dichiarazione di origine.
    • Senza il documento di origine, si paga l’aliquota ordinaria anche se il Paese ha un accordo con l’UE.
    • Il sistema REX (esportatori registrati) sostituisce progressivamente il certificato EUR.1.
    • L’accordo copre solo determinati codici merceologici: verificare che il prodotto rientri nell’allegato tariffario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dazi e IVA all'importazione sono la stessa cosa?

    No, sono tributi distinti. I dazi doganali sono un tributo UE applicato sul valore CIF della merce; l’IVA all’importazione è calcolata su valore CIF più dazio ed è gestita secondo le regole IVA ordinarie. Per le aziende con diritto alla detrazione, l’IVA è normalmente neutrale; i dazi sono invece un costo definitivo.

    Come faccio a sapere qual è l'aliquota del dazio per il mio prodotto?

    Cercando il codice TARIC del prodotto sul portale TARIC della Commissione UE (disponibile online e gratuito). Il codice a 10 cifre indica l’aliquota convenzionale, le eventuali preferenze per accordo e le misure di difesa commerciale. Se non si è sicuri del codice corretto, si può richiedere una Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all’Agenzia delle Dogane.

    Cosa cambia se la merce viene da un Paese con accordo commerciale con l'UE?

    Se l’UE ha un accordo commerciale con il Paese fornitore e la merce ha origine preferenziale provata (certificato EUR.1, dichiarazione di origine o sistema REX), l’aliquota del dazio si riduce o si azzera. Senza la prova documentale dell’origine si paga l’aliquota ordinaria.

    Cos'è il dazio antidumping e quando si applica?

    È una misura di difesa commerciale che l’UE impone quando accerta che un Paese esporta a prezzi artificialmente bassi (dumping) danneggiando i produttori europei. Si aggiunge al dazio ordinario e può essere consistente. Si verifica sul portale TARIC insieme all’aliquota base.

    Come si calcola il valore doganale se il prezzo è franco fabbrica (EXW)?

    Se il prezzo concordato è EXW (il fornitore mette la merce a disposizione nel suo stabilimento), l’importatore deve aggiungere al prezzo di fattura tutte le spese di trasporto e assicurazione dal punto di origine fino al primo punto di ingresso nel territorio UE (frontiera doganale). Il totale costituisce il valore CIF che è la base per il calcolo del dazio.

    Esiste una soglia sotto cui non si pagano dazi?

    Sì, per le spedizioni verso privati: la franchigia dai dazi è fino a 150 euro di valore intrinseco della merce. Le spedizioni regalo tra privati sono esenti fino a 45 euro. Sopra queste soglie si applicano dazi e IVA. Per le imprese non esistono franchigie: ogni importazione commerciale sconta i dazi previsti dal codice TARIC, indipendentemente dal valore.

    Calcolatore Dazi Doganali e IVA all’import
    L’aliquota del dazio dipende dalla classificazione doganale (codice TARIC) e dal Paese di origine: verificala nella banca dati TARIC. Il valore in dogana di norma include trasporto e assicurazione fino alla frontiera UE (valore CIF).
  • Articolo 1654 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1654 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Art. 68 D.Lgs. 79/2011 – Assistenza al turista

    Art. 68 D.Lgs. 79/2011 – Assistenza al turista

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell’ambito delle attività istituzionali, assicura l’assistenza al turista, anche attraverso call center. È altresì istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice.

    2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo assicura l’omogeneità di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l’individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. È fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall’ articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

    3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione può essere delegata agli enti locali.

  • Contestazione addebito bancario non autorizzato: fac-simile

    Modelli e fac-simile · Consumatori e reclami

    In sintesi

    In caso di addebiti non autorizzati, frodi su carta o pagamenti errati, va inviato subito un reclamo scritto alla banca, che ha 60 giorni per rispondere. Per i pagamenti non autorizzati il rimborso è di norma immediato salvo dolo o colpa grave del cliente.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per addebiti non autorizzati o frodi su carta
    Forma
    Scritta (PEC, raccomandata o canale reclami)
    Invio consigliato
    Ufficio reclami della banca; poi ABF
    Riferimenti
    D.Lgs. 11/2010 (servizi di pagamento); T.U.B.

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    Cos’è e quando si usa

    Se sul conto compaiono operazioni non autorizzate (pagamenti, prelievi o addebiti che non hai disposto, anche per frode o smarrimento della carta), devi contestarle senza indugio alla banca o all’emittente della carta. Il D.Lgs. 11/2010 prevede che, per le operazioni non autorizzate, l’istituto rimborsi l’importo (di norma entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione), salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente.

    Per gli altri reclami bancari (commissioni non dovute, errori contabili) la banca deve rispondere entro 60 giorni. Se la risposta manca o non soddisfa, ci si può rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). È bene anche bloccare subito la carta e, in caso di frode, sporgere denuncia.

    Cosa deve contenere

    • Dati dell’intestatario e numero di conto/carta
    • Elenco delle operazioni contestate (data, importo, descrizione)
    • Dichiarazione di non aver autorizzato le operazioni
    • Richiesta di rimborso e di blocco della carta (se frode)
    • Riferimento all’eventuale denuncia presentata
    • Luogo, data, firma e recapiti

    Fac-simile: reclamo per operazioni non autorizzate

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    PEC / Raccomandata A/R
    
    Spett.le [NOME BANCA / EMITTENTE CARTA]
    Ufficio Reclami
    [INDIRIZZO / PEC]
    
    Oggetto: contestazione di operazioni non autorizzate - conto n. [NUMERO] / carta n. [ULTIME 4 CIFRE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], intestatario/a del rapporto in oggetto, contesto le seguenti operazioni, che dichiaro di NON aver autorizzato:
    
    - [DATA] - [DESCRIZIONE] - euro [IMPORTO]
    - [DATA] - [DESCRIZIONE] - euro [IMPORTO]
    
    per un totale di euro [TOTALE].
    
    Ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 CHIEDO l'immediato rimborso delle somme addebitate, il blocco della carta e la riemissione di una nuova. [Ho sporto denuncia presso ___ in data ___, che allego.]
    
    Resto in attesa di riscontro scritto e del rimborso. In mancanza, mi riservo di adire l'Arbitro Bancario Finanziario.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA] - [RECAPITI]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Agisci subito: blocca la carta tramite il numero verde o l’app e invia il reclamo all’ufficio reclami della banca via PEC o raccomandata. In caso di frode o furto, sporgi denuncia alle forze dell’ordine e allega copia al reclamo. La tempestività è decisiva per il rimborso.

    Se la banca non rimborsa o non risponde entro 60 giorni, puoi presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), procedura gratuita e relativamente rapida, oppure rivolgerti al giudice. Conserva estratti conto, corrispondenza e ricevute.

    Errori da evitare

    • Attendere prima di segnalare le operazioni non autorizzate
    • Non bloccare immediatamente la carta in caso di frode
    • Comunicare a terzi PIN o codici di sicurezza (configura colpa grave)
    • Non sporgere denuncia quando c’è frode o furto

    Domande frequenti

    Mi devono rimborsare gli addebiti non autorizzati?
    Sì. Per le operazioni di pagamento non autorizzate la banca deve rimborsare l’importo, di norma entro il giorno lavorativo successivo alla segnalazione, salvo che provi il dolo o la colpa grave del cliente.
    Entro quanto risponde la banca al reclamo?
    Entro 60 giorni per i reclami ordinari. Se non risponde o la risposta non ti soddisfa, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario.
    Cos'è l'ABF?
    L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo di risoluzione delle controversie tra clienti e banche: il ricorso è poco costoso e più rapido di una causa, anche se la decisione non è vincolante come una sentenza.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

  • Art. 136 DPR 230/2000 – Norma finale

    Art. 136 DPR 230/2000 – Norma finale

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 , e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: welfare, fondo Altea e previdenza ARCO

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Welfare, fondo Altea e previdenza complementare ARCO: la protezione sociale del settore laterizi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento costruisce un sistema di welfare contrattuale articolato su due pilastri fondamentali: il Fondo Altea per l’assistenza sanitaria integrativa e il Fondo ARCO per la previdenza complementare. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha potenziato entrambi gli istituti, ampliando le prestazioni del Piano Plus di Altea e confermando il ruolo di ARCO nella gestione del TFR e nella costruzione di una pensione integrativa.

    In sintesi

    Il welfare contrattuale del CCNL Laterizi ruota su due pilastri: il Fondo Altea (assistenza sanitaria integrativa, rimborso spese mediche, grandi rischi e Piano Plus 2026) e il Fondo ARCO (previdenza complementare, gestione TFR e rendita pensionistica integrativa). Entrambi sono finanziati da contributi datoriali e, per ARCO, anche dall’apporto volontario del lavoratore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Fondo sanitario integrativo
    Altea – Piano Plus attivo dal 2026
    Fondo pensione complementare
    ARCO – Fondo Pensione per i lavoratori dell’industria dei laterizi e manufatti in cemento (iscritto COVIP)
    Vigilanza
    COVIP (ARCO) – Ministero del Lavoro (Altea)

    Tabella riepilogativa

    Sistema di welfare contrattuale – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento
    Pilastro Strumento Tipo di prestazione Finanziamento
    Sanità integrativa Fondo Altea Rimborso spese mediche, ricoveri, odontoiatria, grandi interventi, patologie oncologiche (Piano Plus 2026) Contributo interamente datoriale
    Previdenza complementare Fondo ARCO Gestione TFR, investimento previdenziale, rendita o capitale al pensionamento TFR + contributo datoriale (per iscritti) + contributo volontario lavoratore
    Bilateralità Ente bilaterale di settore Sussidi malattia/maternità, formazione, politiche attive Contributo paritetico datori/lavoratori

    Nota: i contributi esatti al Fondo Altea e le soglie di rimborso sono aggiornati con i rinnovi contrattuali e con le delibere degli organi del fondo. Per le prestazioni precise e i massimali vigenti consultare il sito ufficiale di Altea e il regolamento del fondo.

    Il Fondo Altea: assistenza sanitaria integrativa

    Il Fondo Altea è l’ente di assistenza sanitaria integrativa del settore ceramica e laterizi, previsto dal CCNL. Tutti i lavoratori subordinati in forza nelle aziende che applicano il contratto nazionale sono iscritti automaticamente al fondo a partire dalla data di assunzione, senza necessità di adesione individuale. Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

    Le prestazioni di Altea si affiancano a quelle del Servizio Sanitario Nazionale e comprendono tipicamente:

    • Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (analisi, radiologie, esami strumentali) non erogati entro i tempi del SSN;
    • Ricoveri ospedalieri in strutture convenzionate o a rimborso per le spese non coperte dal SSN;
    • Grandi interventi chirurgici e trattamenti ad alto costo;
    • Cure odontoiatriche (pulizia dentale, devitalizzazioni, protesi, ortodonzia);
    • Patologie oncologiche e malattie gravi con terapie salvavita: grazie al Piano Plus 2026, il fondo eroga rimborsi più ampi per chemioterapia, radioterapia, dialisi e trapianti.

    Il Piano Plus di Altea: novità del rinnovo 2025

    Il rinnovo contrattuale del 31 ottobre 2025 ha previsto l’attivazione, a decorrere dal 2026, del Piano Plus di Altea. Il Piano Plus rappresenta un upgrade significativo della copertura sanitaria integrativa:

    • Ampliamento delle prestazioni per patologie oncologiche: rimborso delle spese per diagnosi, trattamento e follow-up oncologico, non coperti o parzialmente coperti dal SSN;
    • Miglioramento dei massimali per ricoveri e interventi chirurgici complessi;
    • Estensione della copertura a trattamenti innovativi (es. terapie con farmaci biologici o CAR-T);
    • Possibile estensione delle prestazioni ai familiari a carico dell’iscritto, secondo le condizioni del nuovo piano.

    Il Piano Plus si intreccia con le tutele economiche per malattie oncologiche previste dallo stesso rinnovo (vedi la guida «Malattia e infortunio»): il lavoratore in astensione per patologia oncologica beneficia sia dell’integrazione economica aziendale al 100% della retribuzione netta per 8 mesi, sia dei rimborsi sanitari di Altea.

    ARCO: il fondo pensionistico complementare di settore

    ARCO è il Fondo Pensione negoziale per i lavoratori dell’industria dei laterizi, dei manufatti in cemento e dei materiali affini. È iscritto all’albo della COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) ed è gestito pariteticamente dalle parti firmatarie del CCNL.

    Il meccanismo di adesione e finanziamento:

    • Conferimento del TFR: il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando. In mancanza di scelta, il TFR viene conferito tacitamente ad ARCO (silenzio-assenso, art. 8, co. 7, D.lgs. 252/2005).
    • Contributo datoriale aggiuntivo: il CCNL prevede che il datore versi un contributo aggiuntivo a favore dei lavoratori iscritti ad ARCO. Questo contributo è perso dal lavoratore che decide di non iscriversi ad ARCO e di mantenere il TFR in azienda o al Fondo Tesoreria INPS.
    • Contributo del lavoratore: il lavoratore può versare volontariamente un contributo personale aggiuntivo, entro le soglie previste dal piano del fondo, per potenziare la propria posizione previdenziale.

    ARCO offre più comparti di investimento con diversi profili di rischio-rendimento (garantito, bilanciato conservativo, bilanciato dinamico), consentendo al lavoratore di calibrare il proprio investimento in base all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio.

    Vantaggi fiscali della previdenza complementare

    I versamenti al fondo pensionistico ARCO godono di importanti agevolazioni fiscali:

    • I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (art. 8, D.lgs. 252/2005), generando un risparmio di imposta proporzionale all’aliquota marginale IRPEF del lavoratore.
    • I rendimenti maturati nella posizione ARCO sono tassati con un’imposta sostitutiva del 20% (ridotta rispetto al 26% applicato alle rendite finanziarie ordinarie).
    • Alla erogazione della prestazione (rendita o capitale), si applica un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

    Bilateralità e altri strumenti di welfare settoriale

    Il CCNL Laterizi prevede la bilateralità di settore: le parti firmatarie istituiscono o fanno riferimento a enti bilaterali paritetici (finanziati da contributi datoriali e dei lavoratori) che erogano prestazioni integrative. A seconda della regione e dell’accordo territoriale, le prestazioni bilaterali possono includere:

    • sussidi per periodi di malattia o infortunio che superano il comporto o rientrano in fasce non coperte dal CCNL;
    • contributi per maternità e nascita di figli;
    • borse di studio per i figli dei lavoratori;
    • supporto alla formazione professionale e alla riqualificazione;
    • politiche attive per il lavoro in caso di crisi aziendali.

    Per le prestazioni specificamente disponibili nella propria area geografica, rivolgersi alle rappresentanze sindacali territoriali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’ente bilaterale di settore competente.

    Casi pratici

    Tizio – Nuovo assunto, attivazione automatica di Altea e scelta su ARCO
    Tizio viene assunto il 1° febbraio 2026. Dal primo giorno è automaticamente iscritto al Fondo Altea: può iniziare a fruire delle prestazioni sanitarie integrative (visite specialistiche, accertamenti) presentando i giustificativi di spesa tramite il portale del fondo. Entro il 31 luglio 2026 (6 mesi dall’assunzione) deve decidere cosa fare del suo TFR maturando: se non presenta nessuna scelta, il TFR confluisce ad ARCO per silenzio-assenso. Tizio valuta con il sindacato e decide di aderire attivamente ad ARCO, versando anche un contributo personale del 2% della retribuzione, per beneficiare del contributo datoriale aggiuntivo previsto dal CCNL.
    Caia – Diagnosi oncologica, Altea Piano Plus + integrazione contrattuale
    Caia riceve nel marzo 2026 una diagnosi di tumore. È in astensione dal lavoro per 7 mesi per chemioterapia. Beneficia di tre livelli di tutela: (1) integrazione economica contrattuale al 100% della retribuzione netta per 8 mesi (CCNL rinnovo 2025); (2) rimborso delle spese sanitarie non coperte dal SSN tramite Altea Piano Plus (farmaci biologici, visite oncologiche di follow-up, esami diagnostici); (3) copertura della posizione ARCO, che continua ad accumularsi sul TFR maturato durante i periodi di assenza per causa protetta.
    Sempronio – Pensionamento, liquidazione ARCO e scelta tra rendita e capitale
    Sempronio ha lavorato nel settore laterizi per 32 anni, aderendo ad ARCO fin dall’inizio. Al momento del pensionamento, la sua posizione in ARCO ammonta a circa 55.000 euro. Ha due opzioni: convertire l’intera posizione in rendita vitalizia (che gli garantirà un reddito mensile aggiuntivo per tutta la vita), oppure ritirare fino al 50% del montante come capitale (tassato con aliquota del 9%, grazie ai 32 anni di partecipazione) e convertire il resto in rendita. Con il supporto del consulente previdenziale, Sempronio sceglie la formula mista: 30% capitale + 70% rendita.

    Domande frequenti

    Cos’è il Fondo Altea e a chi si applica?
    Il Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore ceramica, laterizi e manufatti in cemento. Tutti i lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL vi aderiscono automaticamente. Il contributo è interamente datoriale. Altea rimborsa le spese sanitarie non coperte o parzialmente coperte dal SSN.
    Qual è il contributo aziendale per il Fondo Altea?
    L’importo del contributo è stabilito dal CCNL e aggiornato con i rinnovi. Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha previsto il Piano Plus dal 2026. Per il valore aggiornato consultare il testo contrattuale o il sito di Altea.
    Cos’è il fondo ARCO e come funziona?
    ARCO è il Fondo Pensione negoziale per i lavoratori del settore laterizi e manufatti in cemento, iscritto all’albo COVIP. Il lavoratore conferisce il TFR (con silenzio-assenso entro 6 mesi dall’assunzione) e può versare un contributo volontario aggiuntivo. In cambio, riceve il contributo datoriale previsto dal CCNL. La posizione si accumula e viene convertita in rendita o capitale al pensionamento.
    Cosa prevede il Piano Plus di Altea introdotto dal rinnovo 2025?
    Il Piano Plus, attivo dal 2026, amplia le coperture di Altea: rimborsi più ampi per ricoveri, grandi interventi, patologie oncologiche e terapie salvavita, e possibile estensione ai familiari a carico.
    Il lavoratore può scegliere di non aderire ad Altea o ad ARCO?
    Ad Altea no: l’adesione è automatica e il contributo è interamente datoriale. Ad ARCO: è tecnicamente possibile non aderire, ma senza iscrizione si perde il contributo datoriale aggiuntivo. In assenza di scelta entro 6 mesi, il TFR va tacitamente ad ARCO.
    Esiste un ente bilaterale nel settore laterizi?
    Sì, il CCNL prevede la bilateralità di settore. L’ente bilaterale eroga prestazioni integrative (sussidi malattia, contributi per maternità, borse di studio, formazione), che variano per regione. Per le prestazioni specifiche rivolgersi alle rappresentanze sindacali territoriali (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Le prestazioni del Fondo Altea e di ARCO sono soggette ai rispettivi regolamenti, che possono essere aggiornati dai rispettivi organi deliberativi. Per informazioni precise sulle prestazioni e sui contributi rivolgersi al Fondo Altea, ad ARCO, a un consulente del lavoro o previdenziale, oppure ai sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) e all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Occhialeria: welfare Previmoda e Sanimoda 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: welfare, Previmoda e Sanimoda 2026

    Il welfare contrattuale del CCNL Occhialeria si articola su due fondi operativi e verificati: Previmoda per la previdenza complementare e Sanimoda per la sanità integrativa. Il rinnovo del 30 gennaio 2026 ha rafforzato entrambe le coperture, con aumenti contributivi progressivi fino al 2028.

    In sintesi

    Il CCNL Occhialeria prevede Previmoda come fondo di previdenza complementare (contributo datore 2,00% ERN, elevato al 2,20% dal gennaio 2028) e Sanimoda come fondo sanitario integrativo (18 €/mese dal gennaio 2027). Entrambi i fondi sono operativi e verificati. Dal 2026 è confermata la polizza premorienza/invalidità permanente (0,24% ERN a carico del datore).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Fondo previdenza
    Previmoda (previmoda.it)
    Fondo sanità
    Sanimoda (sanimoda.it)

    Tabella riepilogativa

    Welfare contrattuale CCNL Occhialeria 2026-2028 – contributi e decorrenze
    Istituto A carico di Importo/Percentuale Decorrenza
    Previmoda – contributo datoriale Datore di lavoro 2,00% ERN Dal 1° ottobre 2019 (confermato nel 2026)
    Previmoda – contributo datoriale (aumento) Datore di lavoro 2,20% ERN Dal 1° gennaio 2028
    Previmoda – contributo lavoratore Lavoratore 1,70% ERN In vigore (confermato nel 2026)
    Previmoda – polizza premorienza/invalidità Datore di lavoro 0,24% ERN Dal 1° gennaio 2026
    Sanimoda – contributo aziendale Datore di lavoro 15 €/mese In vigore fino a dicembre 2026
    Sanimoda – contributo aziendale (aumento) Datore di lavoro 18 €/mese Dal 1° gennaio 2027
    Sanimoda – durante aspettativa non retribuita Datore di lavoro 18 €/mese (conferma) Dal 1° aprile 2026 (novità rinnovo 2026)

    ERN = Elemento Retributivo Nazionale (corrisponde indicativamente al minimo tabellare di riferimento contrattuale). I dati riportati sono verificati sulle comunicazioni ufficiali delle parti firmatarie e sui siti istituzionali dei fondi (previmoda.it, sanimoda.it).

    Previmoda: il fondo pensione complementare del settore moda

    Previmoda è il fondo pensione complementare negoziale del settore della moda (tessile, abbigliamento, calzature, pellicceria, occhialeria e settori affini), istituito ai sensi del D.lgs. 252/2005. Opera dal 1997 ed è aperto a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Occhialeria.

    Come funziona l’adesione

    L’adesione a Previmoda avviene compilando il modulo di iscrizione disponibile sul sito previmoda.it e consegnandolo all’ufficio HR dell’azienda. Il fondo invia le credenziali di accesso entro un mese. Per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 e che non effettuano una scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR viene automaticamente conferito a Previmoda (silenzio-assenso).

    Contribuzione e TFR

    La contribuzione prevede:

    • Quota lavoratore: 1,70% dell’ERN mensile, versata tramite trattenuta in busta paga;
    • Quota datore: 2,00% dell’ERN (elevato a 2,20% dal 1° gennaio 2028 per il rinnovo 2026);
    • TFR maturando: per gli iscritti il TFR annuale viene conferito interamente al fondo (obbligatorio per gli assunti post 28 aprile 1993);
    • Polizza premorienza/invalidità permanente: 0,24% dell’ERN a carico del datore, garantisce una prestazione in caso di decesso o invalidità grave prima del pensionamento.

    La quota versata al fondo è deducibile fiscalmente fino a 5.164,57 € annui. Al pensionamento (o alla cessazione del rapporto) il capitale accumulato può essere percepito come rendita vitalizia, come capitale parziale o come liquidazione in unica soluzione (con limiti normativi).

    Sanimoda: la sanità integrativa del settore moda

    Sanimoda è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del settore moda e occhialeria, costituito il 28 luglio 2017. Eroga prestazioni sanitarie complementari al Servizio Sanitario Nazionale ai lavoratori iscritti e alle loro famiglie.

    Contribuzione e decorrenza

    Il contributo aziendale a Sanimoda per il settore occhialeria è attualmente di 15 €/mese per lavoratore, che salirà a 18 €/mese dal 1° gennaio 2027. Il contributo è interamente a carico del datore. Dal 1° aprile 2026 (novità del rinnovo 2026) il contributo è esteso anche ai periodi di aspettativa non retribuita successivi al comporto, garantendo la continuità della copertura sanitaria anche durante i periodi di assenza prolungata per malattia grave.

    Piano sanitario e prestazioni

    Il CCNL Occhialeria prevede l’accesso al Piano Sanitario Premium + LTC (Long Term Care). Le principali coperture includono:

    • rimborso di visite specialistiche e diagnostica ambulatoriale;
    • interventi chirurgici in libera professione e strutture convenzionate;
    • odontoiatria (estrazioni, impianti, ortodonzia parziale);
    • oculistica (visite, occhiali da vista con convenzioni dedicate agli operatori del settore);
    • Long Term Care: diaria giornaliera in caso di non autosufficienza grave (la polizza integra ma non sostituisce l’assistenza pubblica);
    • assistenza infermieristica domiciliare post-ricovero.

    Nota sul settore occhialeria: Sanimoda prevede convenzioni speciali con centri ottici selezionati e con Audionova per la fornitura di apparecchi acustici – un benefit particolarmente rilevante per i lavoratori esposti al rumore in produzione.

    Il progetto Anfao «Walk the Talk» e la parità di genere

    Il rinnovo 2026 ha confermato il progetto «Walk the Talk» di Anfao, nato nell’ambito del Comitato per le pari opportunità: un programma di inclusione e valorizzazione della diversità nelle aziende del settore, con strumenti formativi per responsabili HR e iniziative di sensibilizzazione sull’equilibrio tra vita privata e lavoro. Il progetto è parte integrante degli impegni in materia di welfare aziendale e si affianca alla gestione dei congedi di cura e alle misure contro la violenza di genere già introdotte nel rinnovo.

    Casi pratici

    Tizio – Adesione a Previmoda all’assunzione
    Tizio viene assunto il 1° giugno 2026 al livello 4 (ERN 2.042,96 €). Entro 6 mesi deve scegliere dove destinare il TFR. Aderisce a Previmoda: il suo contributo mensile è 2.042,96 × 1,70% = 34,73 €, il datore versa 2.042,96 × 2,00% = 40,86 €. Mensualmente confluiscono nel fondo anche la quota di TFR mensile maturando. In busta paga Tizio vede una trattenuta di 34,73 €, deducibile dalla sua dichiarazione dei redditi.
    Caia – Sanimoda e prestazione oculistica
    Caia, addetta al controllo qualità lenti, ha bisogno di occhiali progressivi. Attraverso Sanimoda accede a un ottico convenzionato: la montatura e le lenti progressive (valore circa 350 €) sono rimborsate parzialmente secondo il piano sanitario (rimborso indicativo 80-100 € o accesso a tariffa convenzionata). Caia non deve fare richiesta all’INPS né al SSN: il rimborso avviene tramite il portale Sanimoda entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione.
    Sempronio – Polizza premorienza: il beneficio alla famiglia
    Sempronio (livello 5S, ERN 2.378,85 €) è iscritto a Previmoda. Il datore versa mensilmente la polizza premorienza: 2.378,85 × 0,24% = 5,71 €/mese. In caso di decesso di Sempronio, la polizza eroga una prestazione ai beneficiari designati, che si aggiunge alla posizione individuale accumulata nel fondo pensione. Non si tratta di un istituto INAIL: copre eventi che non siano infortuni sul lavoro.

    Domande frequenti

    Cos’è Previmoda e come funziona per i lavoratori dell’occhialeria?
    Previmoda è il fondo pensione complementare del settore moda/occhialeria. Il lavoratore versa 1,70% dell’ERN e il datore 2,00% (2,20% dal 2028). Il TFR maturando è conferito al fondo per chi aderisce. Al pensionamento il capitale è convertibile in rendita vitalizia o liquidazione parziale.
    Cos’è Sanimoda e cosa copre?
    Sanimoda è il fondo di sanità integrativa del settore moda/occhialeria. Il contributo aziendale è di 15 €/mese (18 € dal gennaio 2027). Copre visite specialistiche, diagnostica, odontoiatria, oculistica e Long Term Care per la non autosufficienza.
    Chi paga i contributi Sanimoda?
    Il contributo a Sanimoda è interamente a carico del datore di lavoro. Il lavoratore non versa nulla, ma può aggiungere una quota volontaria per estendere le coperture a familiari.
    Cosa copre la polizza premorienza/invalidità?
    La polizza (0,24% ERN a carico del datore, dal 1° gennaio 2026) garantisce una prestazione ai lavoratori iscritti a Previmoda in caso di decesso o invalidità permanente grave prima del pensionamento. È una copertura aggiuntiva rispetto all’INAIL.
    Posso aderire a Previmoda anche se non me l’hanno proposto?
    Sì. Chiunque lavori in un’azienda che applica il CCNL Occhialeria può aderire autonomamente compilando il modulo su previmoda.it e consegnandolo all’HR. L’adesione attiva il diritto al contributo datoriale del 2,00% sull’ERN.
    Cosa succede a Sanimoda durante un’aspettativa non retribuita?
    Dal 1° aprile 2026 il contributo aziendale a Sanimoda è esteso anche ai periodi di aspettativa non retribuita successivi al comporto (novità del rinnovo 2026). In precedenza la copertura si interrompeva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I dati su Previmoda (contributo datoriale 2,00% ERN, elevato al 2,20% dal gennaio 2028; contributo lavoratore 1,70% ERN; polizza premorienza 0,24% dal gennaio 2026) e su Sanimoda (15 €/mese fino a dicembre 2026, 18 €/mese dal gennaio 2027; estensione aspettativa dal aprile 2026) sono verificati dalle comunicazioni ufficiali delle parti sindacali, dai siti previmoda.it e sanimoda.it. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: tredicesima, quattordicesima e premi 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida alle mensilità aggiuntive e agli istituti retributivi differiti nelle imprese artigiane del tessile, abbigliamento e moda: maturazione, calcolo dei ratei, una tantum 2024 e premi di risultato.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno, entrambe pari a una mensilità di retribuzione globale maturata pro-rata. Il rinnovo luglio 2024 ha confermato una tantum di 110 € lordi in due rate (settembre 2024 e marzo 2025), esclusa dal TFR. I premi di risultato sono affidati alla contrattazione di secondo livello.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Una tantum 2024
    110 € lordi (77 € apprendisti) in due rate: settembre 2024 e marzo 2025

    Tabella riepilogativa: mensilità aggiuntive e istituti connessi

    Tredicesima, quattordicesima e istituti retributivi differiti – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Istituto Scadenza di pagamento Periodo di maturazione Base di calcolo
    Tredicesima mensilità Entro il 24 dicembre Gennaio – dicembre (anno solare) Retribuzione mensile globale (minimo + scatti + indennità fisse)
    Quattordicesima mensilità Entro il 30 giugno (o luglio per accordo) Luglio – giugno (anno precedente) Retribuzione mensile globale
    Una tantum carenza 2024 (1ª rata) Settembre 2024 Copertura gennaio – giugno 2024 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR
    Una tantum carenza 2024 (2ª rata) Marzo 2025 Copertura gennaio – giugno 2024 55 € lordi (38,50 € apprendisti) – non TFR
    Premio di risultato Da definire in sede aziendale/territoriale Variabile per accordo Parametri di produttività, redditività, qualità (da accordo)

    Nota: La retribuzione mensile globale utile ai fini delle mensilità aggiuntive comprende il minimo tabellare, gli scatti di anzianità maturati e le indennità contrattuali fisse (es. indennità di funzione per il livello 6S). Non si includono le voci variabili come straordinario, maggiorazioni per turni e indennità occasionali.

    La tredicesima mensilità: maturazione e calcolo

    La tredicesima mensilità è una gratifica natalizia contrattualmente prevista, corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno. È pari a una mensilità della retribuzione globale mensile, calcolata pro-rata in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio (o per ogni frazione pari o superiore a 15 giorni) nel periodo di riferimento gennaio-dicembre.

    La base di calcolo è la retribuzione mensile globale, che comprende:

    • Minimo tabellare CCNL vigente al momento dell’erogazione.
    • Scatti di anzianità maturati.
    • Indennità fisse riconosciute contrattualmente (es. indennità di funzione livello 6S).
    • Eventuali superminimi individuali non assorbibili concordati per iscritto.

    Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno/festivo, indennità legate a situazioni contingenti. La tredicesima è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale integrale.

    Per i lavoratori assunti o cessati nel corso dell’anno, il rateo spettante si calcola moltiplicando la retribuzione mensile globale per il numero di mesi interi (o frazioni ≥ 15 giorni) lavorati nell’anno e dividendo per 12.

    La quattordicesima mensilità: scadenza e periodo di riferimento

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato prevede una quattordicesima mensilità corrisposta di norma entro il 30 giugno di ogni anno (alcuni accordi aziendali la spostano a luglio). Matura sullo stesso principio della tredicesima: 1/12 per ogni mese di servizio nel periodo di riferimento luglio-giugno.

    La base di calcolo è la stessa retribuzione globale mensile utile per la tredicesima. La quattordicesima non è espressamente richiamata dal codice civile come obbligo di legge: è un istituto contrattuale creato dalla negoziazione collettiva. Non può essere soppressa unilateralmente dal datore di lavoro in costanza di vigenza del CCNL.

    In caso di cessazione del rapporto in qualsiasi momento dell’anno, il lavoratore ha diritto al rateo di quattordicesima maturato calcolato sul periodo luglio-giugno in corso. Questo rateo va liquidato nel conguaglio finale insieme agli altri istituti differiti.

    Una tantum del rinnovo 2024: cosa è e come è tassata

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha previsto un’una tantum di 110 € lordi (ridotta a 77 € lordi per gli apprendisti) a copertura della carenza contrattuale del primo semestre 2024 (periodo 1° gennaio – 30 giugno 2024, durante il quale non era ancora intervenuto il rinnovo). L’erogazione avviene in due rate uguali:

    • Prima rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di settembre 2024.
    • Seconda rata: 55 € lordi (o 38,50 € per apprendisti) con la retribuzione di marzo 2025.

    L’una tantum è espressamente esclusa dal computo del TFR, della tredicesima, della quattordicesima e da tutti gli istituti retributivi diretti o differiti. È assoggettata a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale. I lavoratori a tempo parziale o con contratti a durata ridotta percepiscono l’una tantum in proporzione.

    Premi di risultato: struttura e agevolazioni fiscali

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato non fissa a livello nazionale un premio di risultato direttamente applicabile. I premi di produttività e di risultato sono rimessi alla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali o accordi territoriali di categoria), in linea con le previsioni del contratto quadro artigiano.

    Gli accordi aziendali o territoriali possono prevedere premi legati a:

    • Obiettivi di produttività (es. volumi produttivi, riduzione degli scarti).
    • Obiettivi di redditività (es. risultato operativo, utile aziendale).
    • Obiettivi di qualità (es. riduzione dei resi, customer satisfaction).
    • Partecipazione agli utili d’impresa.

    I premi di risultato erogati in esecuzione di accordi collettivi di secondo livello godono della tassazione agevolata al 5% (imposta sostitutiva IRPEF e addizionali), fino a un massimo di 3.000 € annui per lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 € nell’anno precedente, ai sensi dell’art. 1, comma 182 e ss., L. n. 208/2015 (come prorogato dalle successive leggi di bilancio). L’accordo deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del Lavoro.

    Rapporto con il TFR

    Tredicesima e quattordicesima rientrano nella retribuzione annua utile ai fini del TFR (art. 2120 c.c.). Il TFR si calcola sommando tutte le voci della retribuzione annua lorda (incluse le mensilità aggiuntive) e dividendo per il coefficiente 13,5. Pertanto, un incremento del minimo tabellare aumenta automaticamente anche la quota TFR annua accantonata. L’una tantum 2024, come detto, è invece espressamente esclusa.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio assunto a maggio: quanto prende di tredicesima?
    Tizio viene assunto il 1° maggio 2025, livello 3, minimo 1.551,03 €. Al 24 dicembre 2025 ha maturato 8 mesi interi (maggio-dicembre). Il rateo di tredicesima spettante è 1.551,03 × 8/12 = 1.034,02 € lordi. La retribuzione di settembre 2025 include già la seconda rata dell’una tantum 2024 di 55 € (se al 16 luglio 2024 era in forza, altrimenti non spetta per i mesi precedenti l’assunzione).
    Caia – Impiegata di livello 5 con superminimo: base di calcolo della quattordicesima
    Caia, livello 5, ha un minimo tabellare di 1.751,06 €, un scatto di anzianità di 10,85 € e un superminimo non assorbibile di 120 € mensili. La sua retribuzione globale mensile è 1.751,06 + 10,85 + 120 = 1.881,91 €. A giugno percepisce la quattordicesima pari a 1.881,91 € (12 mesi interi nell’anno luglio-giugno). La quattordicesima incrementa il costo del lavoro annuo del datore ed è rilevante per il calcolo del TFR.
    Sempronio – Premio di risultato aziendale: come viene tassato?
    Il laboratorio artigiano di Sempronio ha sottoscritto un accordo aziendale depositato al Ministero del Lavoro, che prevede un premio di produttività di 1.200 € annui legato al raggiungimento degli obiettivi di produzione. Sempronio ha un reddito da lavoro dipendente di 28.000 € nell’anno precedente. Il premio di 1.200 € è assoggettato a imposta sostitutiva del 5% (60 €) invece di IRPEF ordinaria (~360 € nell’aliquota del 23%): un risparmio fiscale di circa 300 €.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    Entro il 24 dicembre di ogni anno. Matura in ragione di 1/12 della retribuzione mensile globale per ogni mese intero di servizio (o frazioni ≥ 15 giorni) nell’anno solare.
    La quattordicesima è obbligatoria per legge?
    No. La quattordicesima è un istituto di origine contrattuale, previsto dal CCNL ma non imposto dalla legge. Tuttavia, in presenza del CCNL Tessile Moda Artigianato come contratto applicato, il datore è tenuto a erogarla e non può eliminarla unilateralmente.
    L’una tantum 2024 è inclusa nel TFR?
    No. L’una tantum di 110 € lordi prevista dal rinnovo del luglio 2024 (per copertura carenza contrattuale) è espressamente esclusa dal calcolo del TFR, della tredicesima e di tutti gli istituti retributivi indiretti.
    Come si calcola il rateo di quattordicesima in caso di dimissioni?
    Il rateo spettante si calcola come: retribuzione mensile globale × mesi di servizio nel periodo luglio-giugno / 12. Va liquidato nel saldo finale insieme al TFR, alle ferie non godute e agli altri istituti maturati.
    Il premio di risultato può beneficiare dell’aliquota del 5%?
    Sì, se erogato in esecuzione di un accordo collettivo di secondo livello regolarmente depositato al Ministero del Lavoro, per un importo fino a 3.000 € annui, a lavoratori con reddito dell’anno precedente non superiore a 80.000 €. L’imposta sostitutiva è del 5% in luogo dell’IRPEF ordinaria.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 307 D.Lgs. 209/2005 – Collaborazione con la Guardia di finanza

    Art. 307 D.Lgs. 209/2005 – Collaborazione con la Guardia di finanza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l' IVASS può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

    2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all' IVASS .

  • CCNL Spettacolo: livelli e mansioni cinema/TV

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Il CCNL Spettacolo classifica i lavoratori in 7 livelli + Quadri. Distingue tra rapporto a tempo indeterminato (poco frequente) e a tempo determinato per singola produzione (la regola). Mansioni-chiave: Direttore di produzione (Quadro/7), Operatore di ripresa (5), Montatore (5-6), Microfonista (4), Scenografo (5-6), Macchinista (3-4), Truccatore (4-5).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Spettacolo Cinema/Audiovisivo
    Livello Profili tipo
    1-2 Manovali, runner, assistenti generici
    3 Macchinisti, elettricisti junior, assistenti operatore
    4 Microfonisti, addetti suono, segretari di edizione
    5 Operatori di ripresa, montatori, truccatori esperti
    6 Direttori della fotografia, capi reparto scenografia
    7, Q Direttori di produzione, registi, autori, capi tecnici

    Caratteristica chiave: contratti a produzione

    Il settore Spettacolo è caratterizzato da contratti a tempo determinato per singola produzione: ogni film, serie TV, spettacolo teatrale apre e chiude i contratti dei lavoratori coinvolti.

    Solo ~15% del personale è OTI (indeterminato), tipicamente in aziende televisive (RAI, Mediaset, La7, Sky) o case di produzione strutturate (Lux Vide, Cattleya, Wildside).

    Mansioni tecniche di set

    Set cinematografico/TV: macchinisti (3), elettricisti (3-4), microfonisti (4), operatori di ripresa (5), assistenti operatore (3-4). Lavoro intenso 10-12h/giorno con straordinari frequenti.

    Reparto post-produzione

    Montatori (5-6), color grader (5-6), VFX artist (5-7), sound designer (5-6). Lavoro spesso da remoto o in studi di post-produzione.

    Attori, doppiatori, autori

    Hanno contratti specifici: attori per giornate (€350-1.500/gg in base notorietà), doppiatori per turno (€80-150/turno), autori con contratti d’opera o ENPALS specifici.

    Direttori e Quadri

    Direttori di produzione (7), registi e capi tecnici (7-Q). Contratti spesso quadri o dirigenziali con compensi che variano molto.

    Casi pratici

    Tizio – Operatore ripresa film 8 settimane
    Tizio operatore di ripresa livello 5, contratto a termine 8 settimane per film. Stipendio settimanale ~€800-1.200 lordi + indennità extra per scene notturne/esterne.
    Caia – Montatrice film post-produzione
    Caia montatrice livello 5, 14 settimane post-produzione. Stipendio mensile ~€3.200 + bonus completamento progetto.
    Sempronio – Direttore di produzione
    Sempronio direttore produzione film cinematografico. Contratto Quadro per 16 settimane. Compenso totale ~€60.000.

    Domande frequenti

    Esiste l'impiego a tempo indeterminato nello Spettacolo?
    Sì ma raro: ~15% del personale, tipicamente in aziende televisive strutturate (RAI, Mediaset, Sky) o case produzione (Lux, Cattleya). La maggioranza ha contratti a tempo determinato per singola produzione.
    Quanto guadagna un operatore di ripresa cinema?
    Livello 5, stipendio settimanale ~€800-1.200 lordi (in base produzione). Per film alti budget: anche €1.500-2.000/sett. Indennità extra per scene notturne/esterne/pericolose.
    Gli attori hanno il CCNL Spettacolo?
    Solo gli attori a contratto stabile o con contratti collettivi specifici. La maggioranza ha contratti d’opera o di prestazione professionale individuale. Gli attori famosi negoziano direttamente cachet.
    I doppiatori hanno il CCNL?
    Sì, il CCNL Doppiatori (specifico). Compenso a turno (€80-150/turno standard). Per protagonisti di film/serie: tariffe più alte negoziabili individualmente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi e Malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 45 TU Giustizia Tributaria: Gli organi della giurisdizione tributaria

    Art. 45 D.Lgs. 175/2024 – Gli organi della giurisdizione tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado di cui all'articolo 1.

    2. I giudici tributari applicano le norme del presente testo unico e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.

  • Art. 109 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

    Art. 109 Reg. (UE) 2024/1689 – Modifica del regolamento (UE) 2019/2144

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    All'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2144 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3. Nell'adottare atti di esecuzione a norma del paragrafo 2 per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.