In sintesi
L'art. 102-sexies, introdotto dal D.Lgs. 177/2021 in attuazione dell'art. 15 della Direttiva UE 2019/790 DSM, riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche un diritto connesso autonomo sugli atti di riproduzione digitale e comunicazione al pubblico delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione. Il diritto dura due anni dalla pubblicazione e si affianca, senza sostituirlo, al diritto d'autore dei giornalisti sulle singole opere. La norma mira a remunerare gli editori per il valore generato dall'aggregazione e dall'indicizzazione dei loro contenuti da parte di piattaforme come Google News, consentendo loro di negoziare accordi di licenza o di ricorrere alla gestione collettiva. Non si applica all'utilizzo di singole parole, iperlink o brevissimi estratti.
Testo dell'articoloVigente
Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
Il dibattito sul cosiddetto 'snippet tax' precede di quasi un decennio il recepimento italiano. La Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore nella società dell'informazione non aveva fornito agli editori uno strumento adeguato per negoziare con i grandi aggregatori di notizie, che indicizzano, estraggono e pubblicano porzioni di articoli — titolo, sommario, immagine di anteprima — senza corrispondere alcuna remunerazione diretta. Tentativi nazionali precedenti, come la cosiddetta 'Google tax' tedesca (Leistungsschutzrecht für Presseverleger, 2013) e quella spagnola (Canon AEDE, 2014), si erano rivelati inefficaci o controproducenti. La Direttiva DSM 2019/790, all'art. 15, ha introdotto un diritto connesso armonizzato, recepito in Italia con il D.Lgs. 177/2021 mediante l'inserimento dell'art. 102-sexies nella L. 633/1941.
Analisi del testo
La norma riconosce agli editori di pubblicazioni giornalistiche il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione digitale integrale o parziale e la comunicazione al pubblico delle proprie pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione. La durata del diritto è fissata in due anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla prima pubblicazione, un termine significativamente inferiore alla protezione del diritto d'autore (vita dell'autore + 70 anni), in ragione del carattere tendenzialmente effimero dell'informazione giornalistica.
Sono esplicitamente esclusi dall'ambito del diritto: (a) i meri iperlink; (b) singole parole; (c) brevissimi estratti di pubblicazioni giornalistiche. La nozione di 'brevissimi estratti' costituisce la principale incertezza applicativa, poiché la norma non ne definisce la misura, rinviando implicitamente alla giurisprudenza. La CGUE nel caso C-299/23 (Funke Medien NRW, pronuncia pendente al momento della stesura) si è già espressa sulla necessità di un approccio caso per caso fondato sulla capacità dell'estratto di sostituire la lettura integrale dell'articolo.
Il diritto spetta all'editore della pubblicazione giornalistica, definita come 'una raccolta composta principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico', con esclusione delle pubblicazioni scientifiche o accademiche. L'editore può gestire il diritto individualmente — negoziando accordi bilaterali con i prestatori di servizi — o tramite un organismo di gestione collettiva. Quest'ultima modalità è incoraggiata dalla norma, che prevede espressamente che i giornalisti abbiano diritto a una quota equa della remunerazione ottenuta dall'editore.
Quando si applica
Il diritto si applica quando un prestatore di servizi della società dell'informazione riproduce digitalmente o comunica al pubblico il contenuto di una pubblicazione giornalistica italiana (o protetta dall'ordinamento italiano in quanto pubblicata per la prima volta in Italia) entro i due anni dalla prima pubblicazione. Non si applica agli utilizzi privati e non commerciali, né alla rassegna stampa ad uso interno non condivisa pubblicamente.
Confronto con altri istituti
Il diritto ex art. 102-sexies coesiste con il diritto d'autore del giornalista sulla singola opera (art. 38 L. 633/1941: il giornalista dipendente mantiene i diritti morali e una quota dei proventi economici). Si distingue dal diritto di riproduzione ex art. 13 L. 633/1941 perché non richiede la presenza di un'opera dell'ingegno nel senso classico: l'aggregazione e la selezione editoriale sono di per sé protette. Il confronto con la disciplina tedesca post-riforma (2021) rivela scelte implementative simili, con la differenza che l'ordinamento tedesco ha optato per una gestione esclusivamente collettiva obbligatoria.
Problemi applicativi
Il nodo principale è la determinazione dei 'brevissimi estratti': in assenza di una soglia quantitativa precisa, il confine tra utilizzo libero e utilizzo soggetto a licenza resta incerto. Google e altri aggregatori hanno generalmente scelto di non pubblicare anteprime testuali nella versione italiana di Google News, preferendo eludere il problema piuttosto che pagare una licenza. Questo comportamento — già osservato in Spagna dopo il Canon AEDE — rischia di ridurre il traffico agli editori, vanificando la ratio della norma. Un secondo problema riguarda la quota da riconoscere ai giornalisti: la norma rimanda alla contrattazione collettiva, ma in sua assenza non indica un criterio di ripartizione.
Casi pratici
Caso 1: Aggregatore di notizie e snippet degli articoli
Caso 2: Rassegna stampa digitale condivisa in intranet aziendale
Caso 3: Ripartizione della remunerazione tra editore e giornalisti
Domande frequenti
Cos'è il press publishers right introdotto dall'art. 102-sexies?
È un diritto connesso al diritto d'autore, riconosciuto agli editori di pubblicazioni giornalistiche, che consente di autorizzare o vietare la riproduzione digitale e la comunicazione al pubblico delle loro pubblicazioni da parte di aggregatori e motori di ricerca. Ha durata di due anni dalla prima pubblicazione.
I meri iperlink sono soggetti al diritto connesso degli editori?
No. L'art. 102-sexies esclude espressamente dal proprio ambito i meri iperlink, le singole parole e i brevissimi estratti. Condividere un link a un articolo senza riprodurne il contenuto è sempre libero.
I giornalisti hanno diritto a una quota dei proventi derivanti dall'art. 102-sexies?
Sì. La norma prevede che i giornalisti autori degli articoli abbiano diritto a una quota equa della remunerazione che l'editore riceve dai prestatori di servizi. La misura della quota è rimessa alla contrattazione collettiva e, in mancanza, alla determinazione giudiziale.
Qual è il rapporto con la Direttiva DSM 2019/790?
L'art. 102-sexies recepisce l'art. 15 della Direttiva (UE) 2019/790 (DSM), introdotto in Italia con il D.Lgs. 177/2021. La direttiva ha introdotto il press publishers right a livello europeo in risposta all'inadeguatezza della Direttiva 2001/29/CE a tutelare gli editori nei confronti degli aggregatori digitali.