Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 102 L. 633/1941: divieto di riproduzione o imitazione

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Vieta la riproduzione o imitazione degli elementi esteriori di un'opera.
  • Riguarda testate, emblemi, fregi, disposizioni di segni o caratteri di stampa e altre particolarità di forma o colore.
  • Il divieto scatta quando l'imitazione è idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore.
  • È qualificata espressamente come atto di concorrenza sleale.
  • Tutela l'aspetto distintivo dell'opera, non solo il suo contenuto.
Indice dei contenuti

È vietata, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione di testate, emblemi, fregi e altri elementi esteriori di un'opera dell'ingegno quando sia idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore.

Ratio della norma

La disposizione protegge gli elementi esteriori e distintivi di un'opera dell'ingegno - in particolare di periodici e pubblicazioni - contro imitazioni capaci di ingenerare confusione nel pubblico. L'obiettivo è evitare che un concorrente sfrutti la riconoscibilità di un'opera altrui agganciandosi al suo aspetto, a danno sia dell'autore o editore sia dei lettori.

Analisi del testo

La norma elenca gli elementi protetti: testate, emblemi, fregi, disposizioni di segni o caratteri di stampa e ogni altra particolarità di forma o colore dell'aspetto esterno. La condotta vietata è la riproduzione o imitazione su opere della medesima specie, ma soltanto quando sia «atta a creare confusione di opera o di autore». Il presupposto del rischio di confusione è quindi centrale.

Quando si applica

La tutela opera tipicamente nel confronto tra opere dello stesso genere (per esempio due periodici), dove l'imitazione dell'aspetto esterno può indurre il pubblico a scambiare l'una per l'altra o ad attribuirle alla stessa fonte. In assenza di concreta idoneità confusoria, in linea generale la condotta non ricade nel divieto.

Connessioni con altre norme

La disposizione richiama espressamente la concorrenza sleale e si coordina con la disciplina civilistica in materia (art. 2598 del codice civile). Sul piano dei segni distintivi può intrecciarsi con la tutela del marchio e della ditta, restando però autonoma e specifica per l'aspetto esteriore dell'opera dell'ingegno.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1: testata imitata

La società di Tizio lancia un periodico con testata, caratteri e impaginazione molto simili a quelli di una rivista già nota di Caio, così da indurre i lettori a confonderle. In linea generale la condotta può integrare l'atto vietato dalla norma.

Esempio 2: somiglianza non confusoria

Due riviste adottano un fregio decorativo simile ma con testate, marchi e impostazione grafica chiaramente diversi: se non vi è concreto rischio di confusione, salvo casi particolari il divieto non opera.

Domande frequenti

Cosa protegge esattamente questa norma?

Gli elementi esteriori e distintivi dell'opera, come testate, emblemi, fregi e particolarità di forma o colore dell'aspetto esterno.

Quando l'imitazione diventa vietata?

Quando è idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore, cioè a far scambiare un'opera per un'altra o ad attribuirle alla stessa fonte.

È necessario che ci sia effettiva confusione?

In linea generale rileva l'idoneità a creare confusione; l'assenza di qualsiasi rischio confusorio tende a escludere il divieto.

Che rapporto c'è con la concorrenza sleale?

La norma qualifica espressamente la condotta come atto di concorrenza sleale e si coordina con la disciplina del codice civile in materia.

Vale solo tra opere dello stesso genere?

Il divieto è riferito alla riproduzione su opere della medesima specie, dove il rischio di confusione è più concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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