Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 102 L. 633/1941: divieto di riproduzione o imitazione

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

È vietata come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione sopra altre opere della medesima specie, delle testate, degli emblemi, dei fregi, delle disposizioni di segni o caratteri di stampa e di ogni altra particolarità di forma o di colore nell'aspetto esterno dell'opera dell'ingegno, quando detta riproduzione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

Fonte: Normattiva.it.

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In sintesi

  • Vieta la riproduzione o imitazione degli elementi esteriori di un'opera.
  • Riguarda testate, emblemi, fregi, disposizioni di segni o caratteri di stampa e altre particolarità di forma o colore.
  • Il divieto scatta quando l'imitazione è idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore.
  • È qualificata espressamente come atto di concorrenza sleale.
  • Tutela l'aspetto distintivo dell'opera, non solo il suo contenuto.
Indice dei contenuti

È vietata, come atto di concorrenza sleale, la riproduzione o imitazione di testate, emblemi, fregi e altri elementi esteriori di un'opera dell'ingegno quando sia idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore.

Ratio della norma

La disposizione protegge gli elementi esteriori e distintivi di un'opera dell'ingegno - in particolare di periodici e pubblicazioni - contro imitazioni capaci di ingenerare confusione nel pubblico. L'obiettivo è evitare che un concorrente sfrutti la riconoscibilità di un'opera altrui agganciandosi al suo aspetto, a danno sia dell'autore o editore sia dei lettori.

Analisi del testo

La norma elenca gli elementi protetti: testate, emblemi, fregi, disposizioni di segni o caratteri di stampa e ogni altra particolarità di forma o colore dell'aspetto esterno. La condotta vietata è la riproduzione o imitazione su opere della medesima specie, ma soltanto quando sia «atta a creare confusione di opera o di autore». Il presupposto del rischio di confusione è quindi centrale.

Quando si applica

La tutela opera tipicamente nel confronto tra opere dello stesso genere (per esempio due periodici), dove l'imitazione dell'aspetto esterno può indurre il pubblico a scambiare l'una per l'altra o ad attribuirle alla stessa fonte. In assenza di concreta idoneità confusoria, in linea generale la condotta non ricade nel divieto.

Connessioni con altre norme

La disposizione richiama espressamente la concorrenza sleale e si coordina con la disciplina civilistica in materia (art. 2598 del codice civile). Sul piano dei segni distintivi può intrecciarsi con la tutela del marchio e della ditta, restando però autonoma e specifica per l'aspetto esteriore dell'opera dell'ingegno.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1: testata imitata

La società di Tizio lancia un periodico con testata, caratteri e impaginazione molto simili a quelli di una rivista già nota di Caio, così da indurre i lettori a confonderle. In linea generale la condotta può integrare l'atto vietato dalla norma.

Esempio 2: somiglianza non confusoria

Due riviste adottano un fregio decorativo simile ma con testate, marchi e impostazione grafica chiaramente diversi: se non vi è concreto rischio di confusione, salvo casi particolari il divieto non opera.

Domande frequenti

Cosa protegge esattamente questa norma?

Gli elementi esteriori e distintivi dell'opera, come testate, emblemi, fregi e particolarità di forma o colore dell'aspetto esterno.

Quando l'imitazione diventa vietata?

Quando è idonea a creare confusione sull'opera o sull'autore, cioè a far scambiare un'opera per un'altra o ad attribuirle alla stessa fonte.

È necessario che ci sia effettiva confusione?

In linea generale rileva l'idoneità a creare confusione; l'assenza di qualsiasi rischio confusorio tende a escludere il divieto.

Che rapporto c'è con la concorrenza sleale?

La norma qualifica espressamente la condotta come atto di concorrenza sleale e si coordina con la disciplina del codice civile in materia.

Vale solo tra opere dello stesso genere?

Il divieto è riferito alla riproduzione su opere della medesima specie, dove il rischio di confusione è più concreto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 6 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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