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Ultimo aggiornamento: 26 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
In sintesi
L'articolo 26 stabilisce le regole per il calcolo del termine di protezione nelle opere collettive, come enciclopedie, antologie, riviste e raccolte. In tali opere, la durata della protezione decorre dall'ultimo coautore sopravvissuto — per le opere in senso stretto — ovvero, per le opere periodiche o collettive composte da contributi di molteplici autori non identificabili singolarmente, dalla data di prima pubblicazione lecita. La norma coordina il principio generale dell'art. 25 con la peculiare natura delle opere plurisoggettive, dove l'individualità del contributo può sfumare nel prodotto collettivo unitario, rendendo impraticabile il calcolo p.m.a. sul singolo autore.

Testo dell'articoloVigente

Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

Commento

Ratio della norma

Le opere collettive presentano una struttura soggettiva plurale che rende difficile applicare meccanicamente la regola del calcolo post mortem auctoris prevista dall'art. 25. Un'enciclopedia può essere il frutto del lavoro di decine di autori deceduti in epoche diverse; una rivista scientifica pubblica contributi di autori che si succedono per decenni. L'art. 26 introduce criteri differenziati: per le opere con coautori identificabili, si applica la regola dell'ultimo sopravvissuto; per le opere a contribuzione anonima o difficilmente individuabile, la decorrenza è ancorata alla data di pubblicazione. In tal modo si garantisce certezza giuridica senza costringere gli utenti a ricostruire la biografia di ogni singolo collaboratore.

Analisi del testo

La disposizione opera una distinzione fondamentale. Per le opere collettive in senso proprio — in cui i contributi sono identificabili e i relativi autori noti — il termine decorre dalla morte dell'ultimo coautore. Per le opere periodiche (riviste, quotidiani, annuari) o per quelle opere collettive in cui l'identità degli autori è indeterminata, il termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di prima pubblicazione. In entrambi i casi il termine è di settant'anni ai sensi dell'art. 25. I contributi individuali — ad esempio un saggio all'interno di un'antologia — possono godere di protezione autonoma se l'autore è identificabile, secondo le regole generali.

Quando si applica

La norma si applica quando la forma di protezione è richiesta per l'opera collettiva nella sua unità, non per i singoli contributi. Tipicamente: enciclopedie, vocabolari, antologie, giornali, riviste, atti di convegno. Non si applica alle opere in comproprietà semplice (opere create congiuntamente da due autori con parti non separabili), che sono regolate dall'art. 10 L. 633/1941 e per le quali si applica ugualmente la regola dell'ultimo coautore sopravvissuto, ma con un regime patrimoniale diverso per l'esercizio dei diritti.

Confronto con altri istituti

La Direttiva 2006/116/CE armonizza anche le regole sulla durata per le opere collettive, imponendo agli Stati di adottare criteri equivalenti. La Dir. 2001/29/CE (InfoSoc) non modifica la durata ma incide sulle eccezioni ai diritti esclusivi. Nel codice civile, la disciplina delle opere collettive trova un richiamo nell'art. 2575 c.c., che riconosce la protezione anche alle opere di tal natura. La distinzione tra opera collettiva e opera in comunione è trattata dalla dottrina con riferimento al quantum di autonomia creativa del singolo contributo.

Problemi applicativi

Il principale problema interpretativo riguarda la distinzione tra opere collettive con autori identificabili e quelle con autori anonimi. Spesso le riviste scientifiche del primo Novecento riportano i nomi degli autori degli articoli, ma non è sempre possibile stabilire le date di morte. In tali casi, la dottrina suggerisce di adottare la regola più favorevole alla certezza giuridica — ovvero quella della pubblicazione — quando la ricerca biografica risulti irragionevolmente onerosa. Un secondo problema riguarda le opere collettive digitali: un database o un sito web aggiornato continuamente dalla stessa casa editrice può generare incertezza sul dies a quo della protezione, che dovrebbe essere calcolato contributo per contributo.

Casi pratici

Caso 1: Enciclopedia storica e verifica del dominio pubblico

Caso 2: Rivista scientifica e contributi anonimi

Domande frequenti

Come si calcola la durata per un'enciclopedia con autori noti?

Il termine di settant'anni decorre dalla morte dell'ultimo coautore identificabile e sopravvissuto. Se l'ultimo autore di un contributo muore nel 2000, la protezione dell'opera collettiva scade il 31 dicembre 2070.

Cosa succede se gli autori dei contributi sono anonimi?

Per le opere collettive con autori non identificabili, la protezione decorre dalla data di prima pubblicazione. Il termine di settant'anni si calcola dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione.

I singoli contributi in un'antologia hanno protezione autonoma?

Sì, se l'autore del contributo è identificabile. L'opera collettiva e i singoli contributi godono di protezioni indipendenti. È possibile che un saggio sia ancora protetto mentre l'antologia che lo contiene è già in pubblico dominio.

I giornali quotidiani rientrano nell'art. 26?

Sì, nella misura in cui si chieda la protezione dell'opera collettiva nella sua unità. Poiché gli articoli dei quotidiani storici spesso riportano le firme, la distinzione tra regola dell'ultimo autore e regola della pubblicazione dipende dal caso concreto.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.