Indice
In sintesi
- Per acquistare il beneficio della durata ordinaria dei diritti (art. 27), la rivelazione dell'autore deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio competente, secondo il regolamento.
- La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite.
- Ha effetto verso i terzi che abbiano acquistato diritti sull'opera come anonima o pseudonima a partire dalla data del deposito.
- Nota storica: il testo richiama il Ministero della cultura popolare, organo soppresso nel 1944; le relative funzioni sono oggi attribuite agli uffici competenti in materia di proprietà letteraria.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Per acquistare il beneficio della durata normale dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, la rivelazione deve essere fatta mediante denuncia all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento.
La denuncia di rivelazione è pubblicata nelle forme stabilite da dette disposizioni ed ha effetto a partire dalla data del deposito della denuncia di fronte ai terzi che abbiano acquistati diritti sull'opera come anonima o pseudonima. 26
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 D.Lgs. 504/1995 — Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche
- Articolo 28 L. 184/1983: Riservatezza sull'adozione e accesso alle origini
- Art. 28 Reg. (UE) 2024/1689 — Autorità di notifica
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 148/2015 — Fondo di solidarietà residuale
- Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Per ottenere la durata ordinaria dei diritti, la rivelazione dell'autore di un'opera anonima o pseudonima deve essere fatta mediante denuncia all'ufficio competente; la denuncia è pubblicata e ha effetto verso i terzi dal deposito.
La forma della rivelazione
L'art. 28 disciplina come avviene la rivelazione dell'autore che consente di passare dal regime speciale delle opere anonime (art. 27) alla durata ordinaria. La legge non si accontenta di una rivelazione informale: richiede una denuncia formale all'ufficio competente, secondo le disposizioni del regolamento. Si garantisce così la certezza dell'atto e la sua conoscibilità.
Una nota storica sull'ufficio competente
Il testo dell'articolo fa riferimento all'Ufficio della proprietà letteraria, scientifica ed artistica presso il Ministero della cultura popolare. Si tratta di un riferimento storico: il Ministero della cultura popolare era un organo del periodo precedente all'assetto repubblicano, soppresso nel 1944. Il testo non è stato formalmente aggiornato, ma le relative funzioni in materia di proprietà letteraria sono oggi svolte dagli uffici competenti dell'amministrazione, da intendersi adeguati all'attuale organizzazione dello Stato. È uno dei numerosi riferimenti "fossilizzati" della legge del 1941.
La pubblicità della denuncia
La denuncia di rivelazione non resta segreta: è pubblicata nelle forme stabilite dalle disposizioni regolamentari. La pubblicità è essenziale, perché la rivelazione incide sulla durata della protezione e quindi sugli interessi di chi utilizza l'opera. Tutti devono poter sapere che l'opera, prima anonima, ha ora un autore noto e segue il regime ordinario.
L'effetto verso i terzi
Il profilo più delicato riguarda i terzi che abbiano acquistato diritti sull'opera come anonima o pseudonima, confidando nel relativo regime. Verso costoro la denuncia ha effetto a partire dalla data del deposito: non retroagisce. Si tutela così l'affidamento di chi ha contrattato sull'opera anonima prima della rivelazione, facendo decorrere gli effetti del nuovo regime solo dal momento, certo e pubblicizzato, del deposito della denuncia.
Domande frequenti
Come si rivela l'autore di un'opera anonima?
Mediante denuncia all'ufficio competente in materia di proprietà letteraria, secondo le disposizioni del regolamento.
La denuncia viene resa pubblica?
Sì: è pubblicata nelle forme stabilite, perché incide sulla durata della protezione e sugli interessi degli utilizzatori.
Da quando ha effetto verso i terzi?
A partire dalla data del deposito della denuncia, verso chi aveva acquistato diritti sull'opera come anonima o pseudonima.
Il riferimento al Ministero della cultura popolare è ancora attuale?
No: è un riferimento storico (organo soppresso nel 1944); le funzioni sono oggi degli uffici competenti dell'amministrazione.
Perché serve una denuncia formale?
Per garantire certezza e conoscibilità della rivelazione, che modifica il regime di durata dell'opera.