← Torna a Diritto d'Autore (L. 633/1941)
Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • La riproduzione di informazioni e notizie è lecita se non si usano atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e se si cita la fonte.
  • È illecita la riproduzione o radiodiffusione non autorizzata dei bollettini delle agenzie prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione (o prima della pubblicazione autorizzata).
  • È illecita la riproduzione sistematica, a fini di lucro, di informazioni o notizie pubblicate o radiodiffuse.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 101 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.

A tale fine, affinchè le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • La riproduzione di informazioni e notizie è lecita se non si usano atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e se si cita la fonte.
  • È illecita la riproduzione o radiodiffusione non autorizzata dei bollettini delle agenzie prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione (o prima della pubblicazione autorizzata).
  • È illecita la riproduzione sistematica, a fini di lucro, di informazioni o notizie pubblicate o radiodiffuse.
Indice dei contenuti

La riproduzione di notizie e informazioni è lecita se rispetta gli usi onesti del giornalismo e cita la fonte; sono illeciti l'uso non autorizzato dei bollettini d'agenzia entro 16 ore e la riproduzione sistematica a fini di lucro.

Notizie libere, ma con regole

L'art. 101 affronta un tema delicato: le notizie in sé non sono opere dell'ingegno e quindi non sono coperte dal diritto d'autore. Chiunque può dare conto di un fatto. La legge stabilisce però che la loro riproduzione è lecita solo a due condizioni: non avvenga con atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e si citi la fonte. Si tutela così la correttezza professionale e il lavoro di chi le notizie le produce.

I bollettini delle agenzie

Il primo atto illecito tipizzato riguarda i bollettini delle agenzie giornalistiche: è vietato riprodurli o radiodiffonderli senza autorizzazione prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione, o comunque prima della loro pubblicazione su un giornale che ne abbia ricevuto facoltà. È una tutela dell'investimento delle agenzie, che vivono proprio della tempestività dell'informazione. La norma precisa che, per agire, i bollettini devono recare l'esatta indicazione di giorno e ora di diramazione.

La riproduzione sistematica a fini di lucro

Il secondo atto illecito è la riproduzione sistematica di informazioni o notizie - già pubblicate o radiodiffuse - effettuata a fine di lucro. Non è la singola ripresa di una notizia a essere vietata, ma la sua appropriazione organizzata e continuativa per trarne profitto a danno di chi l'ha prodotta. È una forma di concorrenza sleale travestita da informazione.

La logica: concorrenza leale

L'art. 101 si muove al confine tra diritto d'autore e concorrenza leale. Non crea un monopolio sulle notizie - che restano patrimonio comune - ma reprime gli abusi: lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui, l'anticipazione sleale dei bollettini, la citazione omessa. L'obiettivo è garantire un mercato dell'informazione corretto, in cui chi investe nella produzione di notizie non sia spogliato del frutto del proprio lavoro.

Domande frequenti

Le notizie sono protette dal diritto d'autore?

La notizia in sé non è un'opera dell'ingegno; la sua riproduzione è lecita se rispetta gli usi onesti del giornalismo e cita la fonte.

Serve sempre citare la fonte?

Sì: la citazione della fonte è una delle due condizioni di liceità, insieme al rispetto degli usi onesti in materia giornalistica.

Cosa prevede la regola sui bollettini d'agenzia?

È illecito riprodurli senza autorizzazione prima di sedici ore dalla diramazione o prima della pubblicazione autorizzata; devono recare giorno e ora di diramazione.

È vietato riprendere una singola notizia?

No: è vietata la riproduzione sistematica a fini di lucro, non la singola ripresa corretta con citazione della fonte.

Qual è la ratio dell'art. 101?

Garantire una concorrenza leale nel mercato dell'informazione, reprimendo lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.