Testo dell'articoloVigente
Art. 101 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.
Sono considerati atti illeciti: a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e, comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell'agenzia.
A tale fine, affinchè le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell'esatta indicazione del giorno e dell'ora di diramazione; b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione.
Fonte: Normattiva.it.
In sintesi
Indice dei contenuti
La riproduzione di notizie e informazioni è lecita se rispetta gli usi onesti del giornalismo e cita la fonte; sono illeciti l'uso non autorizzato dei bollettini d'agenzia entro 16 ore e la riproduzione sistematica a fini di lucro.
Notizie libere, ma con regole
L'art. 101 affronta un tema delicato: le notizie in sé non sono opere dell'ingegno e quindi non sono coperte dal diritto d'autore. Chiunque può dare conto di un fatto. La legge stabilisce però che la loro riproduzione è lecita solo a due condizioni: non avvenga con atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e si citi la fonte. Si tutela così la correttezza professionale e il lavoro di chi le notizie le produce.
I bollettini delle agenzie
Il primo atto illecito tipizzato riguarda i bollettini delle agenzie giornalistiche: è vietato riprodurli o radiodiffonderli senza autorizzazione prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione, o comunque prima della loro pubblicazione su un giornale che ne abbia ricevuto facoltà. È una tutela dell'investimento delle agenzie, che vivono proprio della tempestività dell'informazione. La norma precisa che, per agire, i bollettini devono recare l'esatta indicazione di giorno e ora di diramazione.
La riproduzione sistematica a fini di lucro
Il secondo atto illecito è la riproduzione sistematica di informazioni o notizie - già pubblicate o radiodiffuse - effettuata a fine di lucro. Non è la singola ripresa di una notizia a essere vietata, ma la sua appropriazione organizzata e continuativa per trarne profitto a danno di chi l'ha prodotta. È una forma di concorrenza sleale travestita da informazione.
La logica: concorrenza leale
L'art. 101 si muove al confine tra diritto d'autore e concorrenza leale. Non crea un monopolio sulle notizie - che restano patrimonio comune - ma reprime gli abusi: lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui, l'anticipazione sleale dei bollettini, la citazione omessa. L'obiettivo è garantire un mercato dell'informazione corretto, in cui chi investe nella produzione di notizie non sia spogliato del frutto del proprio lavoro.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - Il bollettino anticipato
Un sito riprende e pubblica senza autorizzazione il bollettino di un'agenzia di stampa poche ore dopo la diramazione, prima delle sedici ore previste. È un atto illecito ai sensi dell'art. 101, purché il bollettino rechi l'indicazione di giorno e ora di diramazione.
Esempio 2 - La rassegna parassitaria
Un'impresa riproduce sistematicamente, a fini di lucro, le notizie pubblicate da una testata, costruendoci sopra un servizio commerciale. Questa riproduzione sistematica a scopo di lucro è illecita, a differenza della singola ripresa con citazione della fonte.
Domande frequenti
Le notizie sono protette dal diritto d'autore?
La notizia in sé non è un'opera dell'ingegno; la sua riproduzione è lecita se rispetta gli usi onesti del giornalismo e cita la fonte.
Serve sempre citare la fonte?
Sì: la citazione della fonte è una delle due condizioni di liceità, insieme al rispetto degli usi onesti in materia giornalistica.
Cosa prevede la regola sui bollettini d'agenzia?
È illecito riprodurli senza autorizzazione prima di sedici ore dalla diramazione o prima della pubblicazione autorizzata; devono recare giorno e ora di diramazione.
È vietato riprendere una singola notizia?
No: è vietata la riproduzione sistematica a fini di lucro, non la singola ripresa corretta con citazione della fonte.
Qual è la ratio dell'art. 101?
Garantire una concorrenza leale nel mercato dell'informazione, reprimendo lo sfruttamento parassitario del lavoro altrui.