Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • IRES – Glossario giuridico

    IRES (Imposta sul Reddito delle Societa): imposta diretta che colpisce il reddito complessivo delle societa di capitali, degli enti commerciali residenti in Italia e di alcuni enti non residenti per i redditi prodotti nel territorio nazionale.

    Significato giuridico

    L’IRES e disciplinata dagli artt. 72 ss. del TUIR (dpr 917/1986). Soggetti passivi (art. 73 TUIR): societa per azioni, SRL, SAPA, societa cooperative, societa di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle societa con oggetto principale di attivita commerciale, enti non commerciali per i loro redditi commerciali, societa ed enti non residenti per i redditi prodotti in Italia. Aliquota: 24% (ridotta dal 27,5% al 24% dalla l. 232/2016, in vigore dal 2017). Aliquota maggiorata per: banche e imprese di assicurazione (addizionale 3,5%, totale 27,5%); societa di concessioni autostradali (addizionale 3,5 punti). Base imponibile: utile civilistico con correzioni fiscali. Esistono regimi speciali: opzione di trasparenza fiscale per SRL ristrette (art. 116 TUIR), consolidato fiscale nazionale (artt. 117 ss. TUIR), tonnage tax per attivita armatoriali. Imposta dovuta in acconto e saldo, con dichiarazione annuale Redditi SC.

    Esempio pratico

    Una SRL chiude l’esercizio 2024 con utile civilistico di 100.000 euro. Effettua le riprese fiscali (es. ammortamenti deducibili, costi indeducibili, plusvalenze rateizzabili). Reddito imponibile: 110.000 euro. IRES dovuta: 24% di 110.000 = 26.400 euro. Versamento: acconto a giugno e novembre, saldo entro 30 giugno anno successivo (con maggiorazione 0,4% se posticipato). Dichiarazione Redditi SC entro 30 novembre.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF, che colpisce le persone fisiche con aliquote progressive (23-43%). Diverge dall’IRAP (Imposta Regionale sulle Attivita Produttive), che ha base imponibile differente (valore della produzione netta). Per le societa di persone (SNC, SAS), il reddito e tassato per trasparenza in capo ai soci ex art. 5 TUIR. Le SRL trasparenti ex art. 116 TUIR optano per la tassazione in capo ai soci (no IRES societaria).

    Riferimenti normativi

    • artt. 72-77 dpr 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) – disposizioni generali IRES
    • art. 73 TUIR – soggetti passivi
    • l. 11 dicembre 2016 n. 232 – riduzione aliquota al 24%
    • art. 116 TUIR – trasparenza fiscale SRL
  • IVA – Glossario giuridico

    IVA (Imposta sul Valore Aggiunto): imposta indiretta che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio italiano da soggetti che esercitano attivita d’impresa, arte o professione, gravando in via definitiva sul consumatore finale.

    Significato giuridico

    L’IVA e disciplinata dal dpr 633/1972, in attuazione delle direttive comunitarie (oggi Dir. UE 2006/112/CE). Caratteristiche: imposta sul valore aggiunto generato in ogni fase del ciclo produttivo-distributivo, mediante meccanismo di detrazione IVA acquisti dall’IVA addebitata in vendita; neutrale per le imprese (recuperano l’IVA pagata sugli acquisti detraendola), gravante solo sul consumatore finale. Aliquote in Italia: 4% (beni di prima necessita: pane, latte, libri); 5% (alcuni servizi sociosanitari, salse, basilico, ecc.); 10% (acqua, energia elettrica, alcune cessioni alimentari); 22% (aliquota ordinaria). Soggetti passivi: imprese individuali e societa, professionisti, agricoltori, enti commerciali. Fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019 tra soggetti residenti. Regime forfettario (l. 190/2014): per chi ha ricavi/compensi annui fino a 85.000 euro (dal 2023), no IVA in fattura, regime di tassazione sostitutiva semplificata.

    Esempio pratico

    Tizio, commerciante, acquista merce per 1.000 euro + IVA 22% = 220 euro IVA. Rivende a 1.500 euro + IVA 22% = 330 euro IVA. Versa all’erario: 330 (IVA addebitata) – 220 (IVA detratta su acquisti) = 110 euro. Il consumatore finale paga 1.830 euro inclusi 330 di IVA. L’IVA totale sull’operazione e 330 euro, riscossa frazionatamente nelle varie fasi (Tizio versa 110, il suo fornitore versa la differenza con i propri fornitori, ecc.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF e IRES, imposte dirette sul reddito. Diverge dall’imposta di registro (dpr 131/1986), tributo indiretto sugli atti formati. Si distingue dalle accise, imposte specifiche su alcuni beni (carburanti, alcoolici, energia). Per le operazioni extra UE opera il regime di non imponibilita all’esportazione + dazi e IVA all’importazione.

    Riferimenti normativi

    • dpr 26 ottobre 1972 n. 633 – Disciplina IVA
    • Dir. UE 2006/112/CE – Direttiva comune IVA
    • art. 16 dpr 633/1972 – aliquote
    • l. 190/2014 – regime forfettario
    • d.l. 119/2018 – fatturazione elettronica obbligatoria
  • IMU – Glossario giuridico

    IMU (Imposta Municipale Propria): imposta locale che colpisce il possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli), versata annualmente al Comune in cui si trova il bene.

    Significato giuridico

    L’IMU e disciplinata dalla l. 160/2019 (legge di bilancio 2020), che ha unificato IMU e TASI in unica imposta. Presupposto: possesso di immobili a titolo di proprieta, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Soggetti passivi: il proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per coefficienti specifici per categoria (160 per cat. A esclusi A/10, 80 per A/10 e D/5, 65 per cat. D, 55 per C/1, ecc.). Aliquote: aliquota base 8,6 per mille, modificabile dal Comune dallo 0 al 10,6 per mille. Esenzione: abitazione principale (e relative pertinenze: 1 box, 1 cantina, 1 tettoia) categorie diverse da A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso). Versamento in due rate: acconto entro 16 giugno (50%), saldo entro 16 dicembre. Disciplina deroghe per immobili enti non commerciali, beni storici, ecc.

    Esempio pratico

    Tizio possiede un appartamento (seconda casa) cat. A/3 con rendita catastale 600 euro. Base imponibile IMU: 600 x 1,05 (rivalutazione) x 160 (coefficiente cat. A) = 100.800 euro. Aliquota del Comune 10,6 per mille: 100.800 x 0,0106 = 1.068 euro/anno. Versa 534 euro entro 16 giugno (acconto), 534 euro entro 16 dicembre (saldo). Se invece l’appartamento fosse abitazione principale e non di lusso, sarebbe esente.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla TARI (Tassa sui rifiuti, l. 147/2013), corrispettivo per servizio raccolta rifiuti. Diverge dalla TASI (Tributo sui servizi indivisibili), sostituita nel 2020 dall’IMU unificata. Si distingue dall’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, tributo indiretto. La IUC (Imposta Unica Comunale: IMU+TASI+TARI) era la denominazione complessiva pre-2020.

    Riferimenti normativi

    • l. 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) art. 1 co. 738-783 – disciplina IMU
    • d.lgs. 23/2011 – istituzione IMU
    • d.l. 201/2011 – anticipazione IMU
    • circ. MEF – chiarimenti operativi
  • Cedolare secca – Glossario giuridico

    Cedolare secca: regime opzionale di tassazione sostitutiva applicabile dai locatori persone fisiche sui canoni di locazione di immobili residenziali, in alternativa all’IRPEF e alle imposte di registro e di bollo.

    Significato giuridico

    La cedolare secca e disciplinata dal d.lgs. 23/2011 art. 3, attuativo della l. 42/2009. Caratteristiche: opzione esercitabile dal locatore persona fisica per immobili abitativi (cat. A esclusa A/10) e relative pertinenze. Aliquote: 21% per locazioni a canone libero; 10% per locazioni a canone concordato (l. 431/1998 art. 2 co. 3, contratti 3+2 in comuni ad alta tensione abitativa). Vantaggi: esonero da imposta di registro (di norma 2% del canone annuo) e imposta di bollo; tassazione fissa (no scaglioni progressivi IRPEF); blocco aggiornamento ISTAT del canone in opzione cedolare. Adempimenti: opzione esercitata in sede di registrazione del contratto (per nuovi) o entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualita successiva alla prima (per rinnovi); comunicazione preventiva al conduttore di rinuncia all’aggiornamento ISTAT con raccomandata. Versamento in acconto e saldo come per IRPEF. Revoca: possibile in ogni annualita successiva alla prima.

    Esempio pratico

    Tizio, persona fisica, loca un appartamento a Caia per 1.000 euro/mese (12.000 euro/anno) con contratto a canone libero 4+4. Opzione cedolare secca: tassa 21% di 12.000 = 2.520 euro/anno. Senza cedolare: imposta di registro 240 euro (2% canone) + IRPEF su 12.000 (es. al 33% sarebbe 3.960 euro – detrazione abbattimento canone se previsto). Cedolare conviene per locatori con redditi sopra il primo scaglione IRPEF. Tizio comunica a Caia rinuncia all’aggiornamento ISTAT.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’IRPEF ordinaria sui redditi fondiari, con aliquote progressive e abbattimenti per canoni concordati. Diverge dal regime fiscale degli immobili strumentali (locazioni commerciali), che e differente. Si distingue dalla locazione breve turistica (art. 4 d.l. 50/2017), per cui esiste cedolare secca con aliquota 21% (o 26% dal 2024 per piu di un immobile). I contratti studenti universitari (l. 431/1998 art. 5 co. 2-3) hanno regime agevolato.

    Riferimenti normativi

    • art. 3 d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 – cedolare secca
    • l. 9 dicembre 1998 n. 431 – locazioni residenziali
    • art. 4 d.l. 24 aprile 2017 n. 50 – locazioni brevi turistiche
    • l. 30 dicembre 2023 n. 213 (bilancio 2024) – aliquota 26% locazioni brevi multiple
  • Regime forfettario – Glossario giuridico

    Regime forfettario: regime fiscale agevolato per imprese individuali, lavoratori autonomi e professionisti con ricavi/compensi annui non superiori a 85.000 euro, caratterizzato da imposta sostitutiva del 15% (5% per le startup nei primi 5 anni) e semplificazioni amministrative.

    Significato giuridico

    Il regime forfettario e disciplinato dalla l. 190/2014 (commi 54-89), come modificato negli anni. Requisiti di accesso: ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente (innalzato dalla l. 197/2022); spese per personale e collaboratori non superiori a 20.000 euro; non superare 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente (soglia elevata a 35.000 euro per il 2025 e il 2026, art. 1 comma 27 l. 199/2025); non essere socio di societa di persone, professionali, associazione professionale, controllante di SRL che svolgono attivita riconducibili; non aver rapporto di lavoro prevalente con datore con cui si vuole fatturare. Determinazione del reddito: applicazione di coefficiente di redditivita ai ricavi/compensi (variabile per attivita: 40% commercio, 78% professioni, 86% costruzioni, 62% intermediari, ecc.), poi sottrazione contributi INPS, infine aliquota sostitutiva del 15% (o 5% per startup nei primi 5 anni). Esoneri: niente IVA in fattura, niente ritenuta d’acconto, no studi di settore/ISA, no IRAP, dichiarazione semplificata. Causa di cessazione: superamento limite ricavi (con uscita dal regime nell’anno successivo, o nello stesso se ricavi > 100.000 euro).

    Esempio pratico

    Tizio, professionista (consulente informatico), apre partita IVA nel regime forfettario. Fattura 50.000 euro nell’anno. Coefficiente redditivita 67%: reddito imponibile lordo 50.000 x 0,67 = 33.500 euro. Sottrazione contributi INPS (es. 4.000 euro): reddito netto 29.500 euro. Imposta sostitutiva 15% = 4.425 euro (5% se startup nei primi 5 anni, totale 1.475 euro). Niente IVA in fattura, niente ritenute. Adempimenti molto semplificati.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal regime ordinario, con aliquote IRPEF progressive (23-43%) e applicazione IVA. Diverge dal regime di vantaggio (cd. minimi, d.l. 98/2011 oggi non piu accessibile salvo prosecuzione), aliquota 5% per startup. Si distingue dal regime semplificato per le imprese, applicato per cassa (art. 18 dpr 600/1973). Il regime impatriati e specifico per chi rimpatria in Italia con detassazione parziale.

    Riferimenti normativi

    • l. 23 dicembre 2014 n. 190 commi 54-89 – istituzione regime forfettario
    • l. 30 dicembre 2018 n. 145 – ampliamento (max 65.000)
    • l. 29 dicembre 2022 n. 197 – innalzamento limite a 85.000 euro
  • Cartella esattoriale – Glossario giuridico

    Cartella esattoriale (cartella di pagamento): atto formale con cui Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia, oggi AdER) richiede al contribuente il pagamento di somme dovute per tributi, contributi, sanzioni amministrative o altri crediti pubblici iscritti a ruolo.

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    Significato giuridico

    La cartella esattoriale e disciplinata dal dpr 602/1973 (riscossione delle imposte sul reddito). Contenuto obbligatorio: identificazione del contribuente, dell’ente impositore, dell’ente di riscossione, somme dovute distinte per voci (tributo principale, sanzioni, interessi, eventuali oneri di riscossione (l’aggio e abolito per i carichi affidati dal 1.1.2022), spese), termine di pagamento (60 giorni dalla notifica), avvertenza delle conseguenze del mancato pagamento, modalita di impugnazione. Notifica: posta raccomandata AR, messo notificatore, PEC. Termini decadenza notifica: variabili per tipo di entrata (es. cartelle da accertamenti tributari entro 31 dicembre del 3° anno successivo a quello della richiesta del ruolo). Impugnazione: davanti alla competente Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (cartelle relative a tributi); davanti al giudice ordinario per altre voci (es. multe). Rateizzazione: per le richieste presentate nel 2025-2026, fino a 84 rate mensili su semplice richiesta per debiti fino a 120.000 euro (96 rate nel 2027-2028, 108 dal 2029; fino a 120 rate documentando la difficolta; art. 19 DPR 602/1973 riscritto dal D.Lgs. 110/2024), con interessi di dilazione al 4,5% annuo (art. 21 DPR 602/1973). Termini di prescrizione variabili per tipo di entrata (10 anni per le imposte erariali secondo l’orientamento prevalente, 5 anni per tributi locali, contributi e sanzioni, 3 anni per il bollo auto).

    Esempio pratico

    Tizio non ha pagato l’IRPEF dovuta per l’anno 2022 di 5.000 euro. L’Agenzia delle Entrate emette accertamento, divenuto definitivo. Iscrive a ruolo. AdER notifica cartella esattoriale per 6.500 euro circa (5.000 IRPEF + sanzione 25% da omesso versamento, D.Lgs. 87/2024 + interessi + spese). Tizio puo: pagare entro 60 giorni; chiedere rateizzazione (fino a 84 rate per le richieste 2025-2026); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni se ritiene il debito illegittimo. Senza azione, AdER puo procedere all’esecuzione forzata.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’avviso di accertamento, atto prodromico dell’AdE che contesta maggior imposta; la cartella e atto successivo per la riscossione. Diverge dall’avviso di addebito INPS, equivalente per i contributi previdenziali. Si distingue dal preavviso di iscrizione di ipoteca/fermo amministrativo, atti cautelativi. La definizione agevolata (rottamazione) consente periodicamente di estinguere i carichi versando solo capitale e spese, senza sanzioni, interessi di mora e aggio: l’ultima e la rottamazione-quinquies della L. 199/2025 (carichi 2000-2023, pagamento in unica soluzione al 31.7.2026 o fino a 54 rate bimestrali).

    Riferimenti normativi

    • dpr 29 settembre 1973 n. 602 – riscossione
    • art. 25 dpr 602/1973 – cartella di pagamento
    • d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 – processo tributario
    • art. 19 d.lgs. 546/1992 – atti impugnabili
    • l. 27 dicembre 2017 n. 205 – riforma rottamazione e rateazione
  • Avviso di accertamento – Glossario giuridico

    Avviso di accertamento: provvedimento formale dell’Agenzia delle Entrate (o di altri enti impositori) con cui si contesta al contribuente l’esistenza di un maggior imponibile o di una maggiore imposta dovuta, con eventuale applicazione di sanzioni e interessi.

    Significato giuridico

    L’avviso di accertamento e disciplinato dal dpr 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi) e per l’IVA dal dpr 633/1972. Contenuto obbligatorio (art. 42 dpr 600/1973): identificazione del contribuente e dell’ufficio, anno d’imposta, motivazione (analitica delle ragioni di fatto e di diritto, indicazione degli atti su cui si basa), nuovo imponibile e/o maggiore imposta, sanzioni, interessi, termine e modalita di impugnazione, sottoscrizione del titolare o funzionario delegato. Notifica: messo notificatore o posta raccomandata o PEC. Termini di decadenza per la notifica (art. 43 dpr 600/1973): 31 dicembre del 5° anno successivo a quello della dichiarazione (o 7° anno per omessa dichiarazione). Termini estesi per redditi esteri o reati tributari. Effetti: esecutivita trascorsi 60 giorni dalla notifica (avvisi di accertamento esecutivi ex art. 29 d.l. 78/2010): non occorre piu emissione di ruolo e cartella per la riscossione. Impugnazione: ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Autotutela: l’Ufficio puo annullare o modificare in autotutela l’avviso se illegittimo (artt. 2-quater l. 656/1994).

    Esempio pratico

    L’Agenzia delle Entrate, dopo una verifica fiscale, ritiene che Tizio abbia sotto-dichiarato redditi per 30.000 euro nell’anno 2021. Emette avviso di accertamento per maggiore imposta IRPEF di 10.000 euro + sanzioni 90% + interessi. Tizio riceve la notifica. Entro 60 giorni puo: pagare con riduzione sanzioni; chiedere accertamento con adesione (avviata definizione concordata con riduzione 1/3 sanzioni); presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria; richiedere autotutela se ritiene l’avviso manifestamente illegittimo.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla cartella esattoriale, atto successivo di richiesta del pagamento. Diverge dal processo verbale di constatazione (PVC), atto endoprocedimentale conclusivo dell’attivita ispettiva, non immediatamente impugnabile. Si distingue dall’avviso bonario (controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-bis dpr 600/1973), invito al pagamento di sanzioni ridotte. Il liquidazione automatizzata e operazione di calcolo dei tributi sulla base della dichiarazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 42 dpr 29 settembre 1973 n. 600 – avviso di accertamento
    • art. 43 dpr 600/1973 – termini di accertamento
    • art. 29 d.l. 31 maggio 2010 n. 78 – avvisi accertamento esecutivi
    • artt. 2-quater l. 656/1994 – autotutela
    • d.lgs. 218/1997 – accertamento con adesione
  • SCIA – Glossario giuridico

    SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attivita): istituto di liberalizzazione amministrativa che consente l’inizio immediato di un’attivita privata soggetta a regime autorizzatorio, mediante presentazione di segnalazione corredata da autocertificazioni e asseverazioni tecniche.

    Significato giuridico

    La SCIA e disciplinata dall’art. 19 della l. 241/1990, come modificato nel tempo (da ultimo d.lgs. 222/2016, d.lgs. 126/2016 cd. decreto SCIA 1 e 2). Sostituisce le previgenti autorizzazioni vincolate. Si applica quando l’attivita: e vincolata nei suoi presupposti (no margine di discrezionalita della PA), non incide su tutela paesaggistica, beni culturali, sicurezza, salute, immigrazione (per cui resta autorizzazione preventiva). Caratteristiche: inizio immediato dell’attivita dalla data di presentazione (in alcuni casi, dopo 30 giorni); autocertificazione dei requisiti; asseverazione tecnica di professionista abilitato; controllo successivo della PA entro 60 giorni (dal Codice Edilizia 90 giorni in materia edilizia). La PA puo, in caso di carenze, ordinare la conformazione o, se non sanabili, il divieto di prosecuzione. L’autotutela e ammessa entro 18 mesi dalla SCIA (art. 21-nonies l. 241/1990).

    Esempio pratico

    Tizio vuole aprire un negozio di abbigliamento. Presenta SCIA al Comune con autocertificazioni (assenza di precedenti, capacita commerciale) e asseverazioni tecniche (idoneita igienico-sanitaria, agibilita locali). Puo aprire il negozio immediatamente. Il Comune ha 60 giorni per controllare: se trova carenze sanabili, ordina conformazione; se irregolarita non sanabili, vieta prosecuzione attivita. Decorsi 60 giorni senza interventi, l’attivita e consolidata salvo autotutela successiva (max 18 mesi).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’autorizzazione tradizionale, che richiede atto espresso della PA prima dell’avvio. Diverge dalla DIA (Denuncia Inizio Attivita), istituto sostituito dalla SCIA dopo le riforme 2010. Si distingue dal silenzio assenso (art. 20 l. 241/1990), che opera in regime autorizzatorio quando la PA non si pronuncia entro il termine: nella SCIA non c’e bisogno di silenzio, l’attivita inizia subito. La CILA e variante in materia edilizia (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).

    Riferimenti normativi

    • art. 19 l. 7 agosto 1990 n. 241 – SCIA
    • d.lgs. 30 giugno 2016 n. 126 – decreto SCIA 1 (modulistica unificata)
    • d.lgs. 25 novembre 2016 n. 222 – decreto SCIA 2 (regime amministrativo attivita)
    • art. 21-nonies l. 241/1990 – autotutela entro 18 mesi
  • Permesso di costruire – Glossario giuridico

    Permesso di costruire: titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune (Sportello Unico Edilizia, SUE) per realizzare interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante e altri lavori di maggior rilievo.

    Significato giuridico

    Il permesso di costruire e disciplinato dagli artt. 10 ss. del dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Interventi soggetti (art. 10 dpr 380/2001): nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia pesante (con modifica di sagoma, prospetti, sedime, volumi). Domanda al SUE con: progetto, relazione tecnica, asseverazione del progettista, ricevuta versamento oneri concessori. Procedura (art. 20 dpr 380/2001): l’ufficio verifica entro 60 giorni, eventualmente integrato da Conferenza di servizi. Termine ordinario di conclusione: 90 giorni dalla domanda, con possibile silenzio assenso (60 giorni di proroga max). Oneri concessori: contributo di costruzione = oneri di urbanizzazione primaria + secondaria + costo di costruzione (art. 16 dpr 380/2001). Validita: i lavori devono iniziare entro 1 anno dal rilascio e ultimarsi entro 3 anni, con possibile proroga.

    Esempio pratico

    Tizio vuole costruire una casa unifamiliare di 200 mq su un suo terreno conforme al PRG. Presenta al SUE la domanda di permesso di costruire con progetto firmato da un architetto. Il Comune svolge l’istruttoria, verifica conformita urbanistica, eventuale autorizzazione paesaggistica (zona vincolata), pagamento oneri (calcolati su superficie e volumetria). Entro 90 giorni emette il permesso. Tizio puo iniziare i lavori entro 1 anno e deve ultimarli entro 3.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla SCIA (art. 22 dpr 380/2001 per ristrutturazione leggera) e dalla CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, per manutenzione straordinaria leggera): consente avvio immediato senza titolo espresso. Diverge dall’autorizzazione paesaggistica (art. 146 d.lgs. 42/2004), titolo aggiuntivo per zone vincolate. Il condono edilizio e regolarizzazione successiva di costruzioni abusive, con procedure speciali (leggi 47/1985, 724/1994, 326/2003). Il certificato di destinazione urbanistica attesta solo la conformita.

    Riferimenti normativi

    • art. 10 dpr 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico Edilizia, interventi soggetti
    • art. 16 dpr 380/2001 – contributo di costruzione
    • art. 20 dpr 380/2001 – procedura di rilascio
    • art. 22 dpr 380/2001 – SCIA edilizia
  • Ricorso al TAR – Glossario giuridico

    Ricorso al TAR: atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con cui si impugna un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo o lesivo di interessi legittimi/diritti soggettivi.

    Significato giuridico

    Il ricorso al TAR e disciplinato dal d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.). Termini di impugnazione: 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua piena conoscenza (art. 41 c.p.a.). Forma: ricorso scritto contenente identificazione delle parti, indicazione del provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi specifici (vizi: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), conclusioni. Notificazione all’amministrazione resistente e a eventuali contro-interessati. Deposito presso il TAR competente entro 30 giorni dalla notifica. Contributo unificato variabile per oggetto (es. 650 euro per appalti pubblici, 325 euro per espropri, 1.800 euro per ricorsi su atti annullativi). Possibile istanza di sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.) in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris. La sentenza del TAR puo essere appellata al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Riti accelerati per specifiche materie (appalti, immigrazione, accesso).

    Esempio pratico

    Tizio ha partecipato a una gara d’appalto pubblica, classificandosi secondo. La stazione appaltante aggiudica a un’altra impresa con motivazione che Tizio ritiene illegittima (errore nella valutazione dei punteggi). Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione, Tizio propone ricorso al TAR con motivi specifici (violazione del bando, eccesso di potere). Chiede contestualmente la sospensiva. Il TAR puo accogliere e sospendere l’aggiudicazione, in attesa della decisione di merito.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal ricorso al Consiglio di Stato, di secondo grado, che si propone in appello contro le sentenze del TAR. Diverge dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, rimedio alternativo al TAR (entro 120 giorni, decisione non impugnabile salvo limiti). Si distingue dal ricorso gerarchico alla PA, che chiede annullamento alla stessa amministrazione o organo superiore. Il processo civile opera per diritti soggettivi non attinenti al potere pubblico.

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Codice del processo amministrativo (c.p.a.)
    • art. 41 c.p.a. – notifica e termine del ricorso
    • art. 55 c.p.a. – domanda di sospensiva
    • art. 100 c.p.a. – appello al Consiglio di Stato
    • art. 119 c.p.a. – riti accelerati (appalti, ecc.)
  • Trattamento di fine rapporto – Glossario giuridico

    Trattamento di fine rapporto (TFR): indennita corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro, accantonata annualmente in proporzione alla retribuzione percepita.

    Significato giuridico

    Il TFR e disciplinato dall’art. 2120 c.c., come modificato dalla l. 297/1982. Calcolo: ogni anno il datore di lavoro accantona una quota pari alla retribuzione annua diviso 13,5, al netto di un piccolo importo per oneri previdenziali. Le quote accantonate sono rivalutate annualmente con coefficiente composto: 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT. Il TFR puo essere lasciato in azienda o destinato alla previdenza complementare (d.lgs. 252/2005, in vigore dal 2007 con scelta entro 6 mesi dall’assunzione, in difetto destinato automaticamente al fondo di categoria). Anticipazione richiedibile dal lavoratore dopo 8 anni di servizio per cause specifiche (acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, congedi, art. 2120 co. 8 c.c.): max 70% del TFR maturato, limite del 4% dei lavoratori in azienda. Cessato il rapporto, il TFR e liquidato entro tempi tecnici (di regola 30-60 giorni). Imposta sostitutiva con tassazione separata.

    Esempio pratico

    Tizio dipendente con stipendio annuo lordo 30.000 euro. Ogni anno accantona TFR pari a 30.000 / 13,5 = 2.222 euro circa. Dopo 10 anni, accantonamenti per circa 22.220 euro + rivalutazioni cumulate. Tizio puo: lasciare il TFR in azienda; destinarlo a fondo pensione (es. Cometa per metalmeccanici); richiedere anticipazione del 70% per acquistare la prima casa. Alla cessazione del rapporto, liquidazione del montante con tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla liquidazione termine usato impropriamente per indicare il TFR. Diverge dall’indennita sostitutiva del preavviso, dovuta in caso di licenziamento senza preavviso, calcolata in base al CCNL. Si distingue dalla pensione integrativa, prestazione del fondo pensione che puo essere alimentato anche con il TFR. La liquidazione SSN per il personale pubblico ha regole proprie (dpr 1032/1973).

    Riferimenti normativi

    • art. 2120 c.c. – trattamento di fine rapporto
    • l. 29 maggio 1982 n. 297 – riforma TFR
    • d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 – previdenza complementare
    • art. 17 dpr 917/1986 (TUIR) – tassazione separata TFR
  • Ferie – Glossario giuridico

    Ferie: periodo annuale di riposo retribuito spettante al lavoratore dipendente per il recupero delle energie psicofisiche, riconosciuto come diritto fondamentale costituzionalmente garantito.

    Significato giuridico

    Le ferie sono disciplinate dall’art. 36 Cost. (diritto inalienabile al riposo), dall’art. 2109 c.c. e dal d.lgs. 66/2003 (attuativo della direttiva UE sull’orario di lavoro). Durata minima: 4 settimane di ferie retribuite per anno di servizio (art. 10 d.lgs. 66/2003), spesso ampliata dai CCNL. Caratteristiche: irrinunciabilita (art. 36 co. 3 Cost.: il diritto non puo essere ceduto o monetizzato in costanza di rapporto); retribuzione piena durante il godimento; continuita almeno per 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore (modalita determinate di concerto). Le ferie devono essere godute entro l’anno di maturazione o, in caso di esigenze aziendali, entro 18 mesi successivi (art. 10 co. 1 d.lgs. 66/2003). Le ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto sono monetizzate (indennita sostitutiva delle ferie). Il datore di lavoro stabilisce il periodo di ferie tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore.

    Esempio pratico

    Tizio, dipendente con CCNL commercio (32 giorni di ferie annuali), nel 2024 matura 32 giorni di ferie. Le concorda con il datore di lavoro: 2 settimane in agosto, 1 settimana a Natale, alcune giornate sparse. Se a fine 2024 ha goduto solo 25 giorni, gli 7 residui devono essere goduti entro giugno 2026 (18 mesi). Se Tizio si dimette il 31 dicembre 2024 senza aver goduto le ferie residue, riceve indennita sostitutiva pari ai giorni non goduti.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dai permessi retribuiti (es. ROL Riduzione Orario Lavoro, festivita soppresse), istituto contrattuale collettivo. Diverge dall’aspettativa, periodo non retribuito di sospensione del rapporto. Si distingue dai congedi (matrimoniale, parentale, formazione), specifici per causale e con disciplina propria. I permessi per lutto, motivi gravi (l. 53/2000) sono distinti dalle ferie.

    Riferimenti normativi

    • art. 36 co. 3 Cost. – ferie retribuite irrinunciabili
    • art. 2109 c.c. – ferie annuali
    • art. 10 d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – ferie annuali (4 settimane)
    • Dir. UE 2003/88/CE – orario di lavoro
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