Autore: Andrea Marton

  • CCNL Gas-Acqua: TFR e Fondoenergia

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il TFR del CCNL Gas-Acqua si calcola dividendo la retribuzione annua per 13,5. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%. Anticipazioni 70% dopo 8 anni. Fondoenergia come fondo pensione settore energia (utilities): contributo 2% azienda (più alto del minimo CCNL 1,55%) + 1% lavoratore + TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Federgasacqua · CGIL · CISL · UIL · FILCTEM · FEMCA · UILTEC
    Ultimo rinnovo
    18 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023)
    Vigenza
    Fino al 31 dicembre 2025 (in trattativa rinnovo)
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    TFR CCNL Gas-Acqua
    Voce Valore
    Formula TFR annuo Retribuzione annua / 13,5
    Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%
    Anticipazione max 70%
    Anzianità minima 8 anni
    Fondo pensione Fondoenergia
    Contributo azienda 2% del minimo
    Contributo lavoratore 1% (volontario)
    Pagamento cessazione 30 gg

    Calcolo TFR

    TFR annuo = Retribuzione lorda annua / 13,5. Su base + indennità fisse + 13ª + 14ª.

    Rivalutazione

    75% ISTAT FOI + 1,5% fisso. Imposta sostitutiva 17%.

    Anticipazioni

    70% dopo 8 anni anzianità, una sola volta. Causali: prima casa, salute, congedi, formazione, ristrutturazione.

    Fondoenergia

    Fondoenergia: fondo pensione complementare settore energia (gas-acqua incluso). Contributo 2% azienda (più alto vs 1,55% standard) + 1% lavoratore + TFR maturando. Tassazione finale 15% calante.

    TFR alla cessazione

    Tassazione separata. Pagamento entro 30 gg. Fondo Garanzia INPS in caso insolvenza.

    Casi pratici

    Tizio – TFR 10 anni tecnico reti
    Tizio livello 4 con retribuzione annua €32.000 (14 mens + indennità). TFR annuo €2.370. Dopo 10 anni: ~€26.000.
    Caia – Anticipazione prima casa
    Caia livello 5 con 12 anni e TFR €30.000. Anticipazione 70% (€21.000) per prima casa. Azienda approva.
    Sempronio – Cessazione Fondoenergia
    Sempronio Quadro cessa con 20 anni. Fondoenergia accumulato €110.000 (con contributo 2% az). Tassazione finale 13%.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR Gas-Acqua?
    TFR annuo = Retribuzione annua / 13,5. Su livello + indennità fisse + 13ª + 14ª. Rivalutazione 75% ISTAT + 1,5%.
    Posso anticipare il TFR?
    Sì, dopo 8 anni anzianità, fino al 70%, una sola volta. Per: prima casa, salute, congedi, formazione, ristrutturazione.
    Cos'è Fondoenergia?
    Fondo pensione complementare settore energia (gas-acqua, elettrico). Contributo 2% azienda (più alto vs CCNL standard 1,55%) + 1% lavoratore + TFR. Tassazione finale 15% calante.
    Quanto tempo per ricevere il TFR alla cessazione?
    30 gg. Oltre: interessi legali. Se azienda fallisce: Fondo Garanzia INPS.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 344 D.Lgs. 209/2005 – Periti di assicurazione già iscritti

    Art. 344 D.Lgs. 209/2005 – Periti di assicurazione già iscritti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all' articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166 , sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.

  • Art. 90 L. 354/1975

    Art. 90 L. 354/1975

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663

  • CCNL Spettacolo: Ferie e permessi

    CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

    In sintesi

    Per OTI il CCNL prevede 26 giorni di ferie annue, fruite in periodi di stop produzione. Per OTD (la maggioranza) le ferie sono conglobate in busta paga (8,33%). Permessi familiari standard. Settore ha specificità per scioperi e mobilitazioni di categoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
    Ultimo rinnovo
    24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
    Vigenza
    Fino al 30 settembre 2027
    Platea
    ~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi
    Voce Dettaglio
    Ferie OTI vs OTD

    OTI: 26 gg fruite. OTD: conglobate in busta paga (+8,33%). Per produzioni brevi: standard è il conglobato.

    Permessi familiari

    Standard: matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg, donazione sangue 1 gg. Per OTD durante produzione: garantiti senza p…

    ROL

    Solo OTI: 88h annue (~11 gg). OTD: conglobati.

    Ex-festività

    4 ex-festività (32h) per OTI. OTD: conglobate.

    L.104 e studio

    L.104 standard 3 gg/mese. Studio 150h triennio. Per OTD: applicabili durante produzione.

    Ferie OTI vs OTD

    OTI: 26 gg fruite. OTD: conglobate in busta paga (+8,33%). Per produzioni brevi: standard è il conglobato.

    Permessi familiari

    Standard: matrimonio 15 gg, lutto 1° grado 3 gg, donazione sangue 1 gg. Per OTD durante produzione: garantiti senza penali.

    ROL

    Solo OTI: 88h annue (~11 gg). OTD: conglobati.

    Ex-festività

    4 ex-festività (32h) per OTI. OTD: conglobate.

    L.104 e studio

    L.104 standard 3 gg/mese. Studio 150h triennio. Per OTD: applicabili durante produzione.

    Casi pratici

    Tizio – Caso Ferie e permessi 1
    Tizio (livello 5 tecnico) applica ferie e permessi secondo CCNL Spettacolo durante produzione cinematografica.
    Caia – Caso Ferie e permessi 2
    Caia (livello 4 microfonista) gestisce ferie e permessi in contratto OTD 6 settimane.
    Sempronio – Caso Ferie e permessi 3
    Sempronio (Quadro direttore produzione) supervisiona aspetti contrattuali ferie e permessi.

    Domande frequenti

    Q1 Ferie e permessi?
    Risposta sintetica su ferie e permessi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Ferie e permessi?
    Risposta sintetica su ferie e permessi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Ferie e permessi?
    Risposta sintetica su ferie e permessi in CCNL Spettacolo.
    Q1 Ferie e permessi?
    Risposta sintetica su ferie e permessi in CCNL Spettacolo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive giornaliere e mensili, Preavviso e cessazione, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1 undecies L. 190/2012 – Conflitti interesse e disposizioni finali

    Art. 1 (cc. 73-83) L. 190/2012 – Conflitti di interesse, sanzioni e disposizioni finali

    L. 6 novembre 2012, n. 190 – testo aggiornato (sotto-sezione tematica per facilitare la lettura)

    73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.

    74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso.

    75. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 32-quater, dopo le parole: «319-bis,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) all’articolo 32-quinquies, dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater, primo comma,»; c) al primo comma dell’articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»; d) l’articolo 317 è sostituito dal seguente: «Art.

    76. L’ articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art.

    77. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «, induzione indebita a dare o promettere utilità»; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti: «319-quater»; b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile , la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

    78. All’ articolo 308 del codice di procedura penale , dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 del codice penale , le misure interdittive perdono efficacia decorsi sei mesi dall’inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporne la rinnovazione anche oltre sei mesi dall’inizio dell’esecuzione, fermo restando che comunque la loro efficacia viene meno se dall’inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al triplo dei termini previsti dall’articolo 303».

    79. All’articolo 133, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

    80. All’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.356 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,»; b) al comma 2-bis, dopo le parole: «319-ter,» sono inserite le seguenti: «319-quater,».

    81. Al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 58, comma 1, lettera b), le parole: «(corruzione per un atto d’ufficio)» sono sostituite dalle seguenti: «(corruzione per l’esercizio della funzione)» e dopo le parole: «319-ter (corruzione in atti giudiziari),» sono inserite le seguenti: «319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità),»; b) all’articolo 59, comma 1, lettera a), dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater»; c) all’articolo 59, comma 1, lettera c), dopo le parole: «misure coercitive di cui agli articoli 284 , 285 e 286 del codice di procedura penale » sono aggiunte le seguenti: «nonché di cui all’ articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale , quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale».

    82. Il provvedimento di revoca di cui all’articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è comunicato dal prefetto all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l’Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

    83. All’ articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 , dopo le parole: «319-ter» sono inserite le seguenti: «, 319-quater».

  • Art. 308-bis D.Lgs. 209/2005 – (Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)

    Art. 308-bis D.Lgs. 209/2005 – (Inottemperanza alle richieste dell’IVASS o ritardo dell’esercizio delle funzioni di vigilanza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. Fuori dai casi previsti dall' articolo 306 e dall' articolo 2638 del codice civile , chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'IVASS ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinque milioni e, se persona giuridica, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila al dieci per cento del fatturato. La misura della sanzione può essere aumentata secondo quanto previsto all'articolo 310, comma 2.)) ((45))

  • Art. 137 Codice del Processo Amministrativo – Norma finanziaria

    Art. 137 Codice del Processo Amministrativo – Norma finanziaria

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ALLEGATO 2 – Norme di attuazione Titolo I – Registri – Orario di segreteria

  • Come fare ricorso al TAR: guida completa 2026

    Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è lo strumento processuale ordinario per impugnare un atto della Pubblica Amministrazione lesivo di un interesse legittimo. La materia è regolata dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) e poggia, sul piano sostanziale, sui principi della Legge 241/1990. Questa guida illustra i termini perentori, la struttura dell’atto introduttivo, i motivi tipici di impugnazione, il contributo unificato e gli errori più frequenti che determinano l’inammissibilità del ricorso.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    La giurisdizione amministrativa nasce per garantire al cittadino una tutela effettiva nei confronti degli atti autoritativi della Pubblica Amministrazione. La L. 241/1990, all’, fissa i principi cardine dell’attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e, dopo la riforma del 2005, anche i principi dell’ordinamento comunitario. L’ impone alla P.A. di concludere il procedimento entro un termine certo con un provvedimento espresso. Il termine, salvo diversa previsione, è di trenta giorni dall’avvio d’ufficio o dal ricevimento dell’istanza; può essere elevato a novanta giorni per procedimenti complessi. L’ sancisce il diritto del privato al risarcimento del danno da ritardo, riconoscendo che la tempestività dell’azione amministrativa costituisce essa stessa un bene della vita tutelato.

    La motivazione del provvedimento, disciplinata dall’art. 3 L. 241/1990, costituisce il cardine del controllo di legittimità esercitato dal giudice amministrativo. Ogni provvedimento, salvo quelli a contenuto generale e gli atti normativi, deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. L’ introduce l’uso della telematica come modalità ordinaria nelle relazioni con i privati. Il TAR è competente in primo grado per la quasi totalità delle controversie aventi a oggetto provvedimenti amministrativi, comportamenti causalmente riconducibili all’esercizio del potere pubblico, atti delle autorità indipendenti e silenzio della P.A. L’art. 29 L. 241/1990 delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni generali, distinguendo materie di competenza statale e regionale.

    Sul versante sostanziale, l’art. 21-octies L. 241/1990 disciplina i vizi di annullabilità del provvedimento (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza) e prevede la celebre clausola di non annullabilità per i provvedimenti vincolati affetti da vizi meramente formali. regola l’annullamento d’ufficio in autotutela, ammesso entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dalla adozione dell’atto. La revoca del provvedimento è regolata da l'art. 21-quinquies L. 241/1990 e produce effetti ex nunc, lasciando salvi gli effetti già prodotti. La nullità del provvedimento, residuale rispetto all’annullabilità, è regolata da art. 21-septies L. 241/1990.

    I termini perentori per impugnare

    Il termine ordinario per proporre ricorso al TAR è di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto (art. 41 del Codice del processo amministrativo). Si tratta di un termine perentorio: il suo decorso comporta la decadenza dall’azione e l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Per i ricorsi in materia di appalti pubblici il termine è dimezzato a 30 giorni (rito appalti, artt. 119 e 120 c.p.a.). Anche i termini infraprocessuali sono ridotti della metà, salvo quello per la proposizione del ricorso incidentale.

    Per il silenzio inadempimento della P.A., una volta scaduto il termine di conclusione fissato dall’, il ricorso può essere proposto finché perdura l’inadempimento e comunque entro un anno. Per le ipotesi di silenzio assenso, regolate dall’art. 20 L. 241/1990 e – per i rapporti tra amministrazioni – dall’art. 17-bis L. 241/1990, è il privato a maturare il provvedimento positivo per silenzio. Per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 19 L. 241/1990 il regime è ulteriormente differenziato: si impugna entro sessanta giorni la motivata determinazione tardiva dell’amministrazione. Per l’accesso documentale ex art. 22 L. 241/1990 e art. 25 L. 241/1990 il termine è di 30 giorni dalla formazione del diniego, espresso o tacito.

    La decorrenza si calcola dall’effettiva conoscenza dell’atto. Per i provvedimenti notificati al singolo, dal giorno della notifica; per gli atti generali (bandi, graduatorie, piani regolatori), dalla pubblicazione obbligatoria sull’albo o sul sito istituzionale; per gli atti che richiedono pubblicazione ex art. 26 L. 241/1990, dalla conclusione delle formalità di pubblicità legale. Vale la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto. L’eventuale impugnazione gerarchica facoltativa non sospende il termine giurisdizionale, che resta governato dalla regola generale dei 60 giorni. È invece consentito il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, alternativo al ricorso giurisdizionale, da proporre entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

    Struttura dell’atto introduttivo

    Il ricorso è atto soggetto a formalismo rigoroso. Deve indicare gli elementi identificativi delle parti, il giudice adito, il provvedimento impugnato, l’esposizione sommaria dei fatti, i motivi di ricorso con le ragioni di diritto, le conclusioni e l’elenco dei documenti allegati. La motivazione dell’atto impugnato – art. 3 L. 241/1990 – è il primo terreno di censura: la giurisprudenza ammette la motivazione per relationem solo se l’atto richiamato è effettivamente accessibile e conoscibile dal destinatario. La mancanza di motivazione, o la motivazione meramente apparente, integra il vizio di violazione di legge e, contestualmente, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

    I motivi devono essere specifici: la generica deduzione di “illegittimità del provvedimento” è inammissibile. Tipici vizi denunciabili sono l’incompetenza (esercizio del potere da parte di un organo non legittimato), la violazione di legge (errata applicazione di una norma) e l’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche: sviamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra atti del medesimo procedimento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. La preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex e la partecipazione degli interessati ex e costituiscono snodi su cui costruire censure procedimentali. Il preavviso di rigetto ex è obbligatorio nei procedimenti a istanza di parte e la sua omissione vizia il provvedimento finale, salvo dimostrazione che il contenuto non poteva essere diverso.

    Sul piano procedimentale, il ricorso si notifica all’amministrazione resistente – presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato se trattasi di amministrazione statale – e ad almeno un controinteressato individuabile dall’atto. La nozione di controinteressato richiede sia l’elemento formale (essere nominativamente indicato nell’atto o agevolmente individuabile) sia l’elemento sostanziale (avere un interesse qualificato alla conservazione dell’atto). Il deposito in segreteria avviene entro 30 giorni dall’ultima notifica, esclusivamente per via telematica attraverso il portale del PAT (Processo amministrativo telematico). L’atto va sottoscritto digitalmente dal difensore munito di procura speciale: la mancanza della firma digitale o l’irregolarità della procura sono causa di inammissibilità. È sempre possibile integrare i motivi entro lo stesso termine di 60 giorni dalla conoscenza dei fatti nuovi, tramite motivi aggiunti propri (relativi a nuovi atti) o impropri (relativi a profili emersi nel corso del giudizio).

    Contributo unificato, tutela cautelare e costi

    Il contributo unificato per i ricorsi al TAR è progressivo per materia. Per il rito ordinario è pari a 650 euro; per i ricorsi in materia di pubblico impiego è di 325 euro; per i ricorsi elettorali e in materia di accesso è di 300 euro; per il silenzio è di 300 euro. Il rito appalti è quello più oneroso: 2.000 euro per controversie fino a 200.000 euro, 4.000 euro fino a un milione, 6.000 euro fino a cinque milioni e 10.000 euro oltre i cinque milioni. Sono previste maggiorazioni per appello al Consiglio di Stato e per i ricorsi incidentali autonomi. Il contributo deve essere versato al momento del deposito; il mancato pagamento entro 30 giorni può comportare l’iscrizione a ruolo a carico della parte.

    Ai costi del contributo unificato vanno sommati l’onorario del difensore – calcolato secondo i parametri del DM 55/2014, modulati sul valore della controversia e sulla complessità delle questioni – eventuali spese di consulenza tecnica e i diritti di copia. Il giudice, in sentenza, regola le spese secondo il principio di soccombenza con possibilità di compensazione integrale o parziale quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni. Il rito appalti, in caso di soccombenza, può comportare anche la condanna alle spese per “lite temeraria” qualora il ricorso si riveli manifestamente infondato.

    Il ricorso può essere accompagnato da istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. L’istanza richiede la dimostrazione del periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario al merito) e del fumus boni iuris (verosimile fondatezza del ricorso). La pronuncia cautelare interviene in udienza camerale, fissata di norma entro 20-30 giorni dal deposito dell’istanza. In casi di estrema urgenza è ammesso il decreto monocratico presidenziale ex art. 56 c.p.a., adottato inaudita altera parte e successivamente confermato o revocato in collegiale. Le ordinanze cautelari sono appellabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla comunicazione.

    Errori comuni e casi pratici

    Tizio impugna un diniego di concessione edilizia oltre i 60 giorni dalla notifica perché attende l’esito di una richiesta di accesso agli atti: il TAR dichiara il ricorso irricevibile. L’istanza di accesso, infatti, non sospende il termine, salvo che si dimostri l’impossibilità oggettiva di redigere l’atto senza i documenti richiesti. Caio ricorre contro un’ordinanza prefettizia lamentando solo “difetto di motivazione” senza specificare quale profilo motivazionale sia carente: il giudice respinge il motivo per genericità, richiamando l’orientamento secondo cui il principio di specificità dei motivi ex art. 40 c.p.a. esige l’individuazione precisa del vizio.

    Sempronio impugna un provvedimento vincolato (revoca di un beneficio per assenza dei requisiti) deducendo l’omessa comunicazione di avvio ex : il TAR – applicando l'art. 21-octies L. 241/1990 comma 2 – conferma la legittimità sostanziale dell’atto perché il contenuto non poteva essere diverso. La cosiddetta dequotazione dei vizi formali richiede che l’amministrazione provi in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato: si tratta di un onere probatorio sostanziale, non di una mera affermazione apodittica.

    Errori frequenti includono la mancata notifica a tutti i controinteressati identificabili (causa di inammissibilità sanabile per integrazione del contraddittorio entro il termine fissato dal giudice), il deposito tardivo della documentazione, la proposizione di motivi nuovi oltre i termini per i motivi aggiunti, l’omessa allegazione della procura speciale in formato nativo digitale, l’errata individuazione del giudice competente (giurisdizione esclusiva versus giurisdizione di legittimità). Un altro errore strategico è la mancata richiesta tempestiva della tutela cautelare: in molti casi, l’esecuzione dell’atto impugnato rende successivamente difficoltosa o impossibile la restitutio in integrum, anche in caso di accoglimento del ricorso. È quindi sempre opportuno valutare, contestualmente al deposito del ricorso, la presentazione dell’istanza di sospensiva.

    Accesso documentale e strumenti di tutela

    Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli art. 22 L. 241/1990, art. 23 L. 241/1990, art. 24 L. 241/1990 e art. 25 L. 241/1990, è strumento essenziale per il privato che intenda valutare la legittimità di un atto e predisporre eventuale ricorso. La richiesta va presentata all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; l’amministrazione ha trenta giorni per rispondere, decorsi i quali il silenzio equivale a diniego. Avverso il diniego, espresso o tacito, è ammesso il ricorso al TAR entro 30 giorni con rito accelerato. Il giudice decide in camera di consiglio con sentenza succinta che ordina l’esibizione del documento o conferma il diniego. L’obbligo di pubblicazione degli atti, regolato dall’art. 26 L. 241/1990, integra il sistema della trasparenza amministrativa, oggi rafforzato dal D.Lgs. 33/2013.

    Distinto dall’accesso documentale è l’accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013, art. 5 comma 2), che consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di un interesse qualificato. I due strumenti coesistono: il privato può scegliere quello più adatto al proprio scopo. Va inoltre ricordato il responsabile del procedimento, figura centrale disciplinata dall’: ha l’onere di curare l’istruttoria, valutare la documentazione, indire le conferenze di servizi e proporre il provvedimento finale. La sua identificazione consente al privato di interloquire con un interlocutore certo. La conferenza di servizi ex è la sede ordinaria per il coordinamento di più amministrazioni coinvolte in un medesimo procedimento e può assumere forma istruttoria o decisoria.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quanto tempo ho per fare ricorso al TAR?

    Il termine ordinario è di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento. In materia di appalti è dimezzato a 30 giorni. Per il silenzio della P.A. il termine è di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

    Quanto costa un ricorso al TAR?

    Il contributo unificato varia da 300 euro (accesso, elettorale) a 10.000 euro (appalti oltre cinque milioni). Per il rito ordinario è 650 euro. Vanno aggiunti onorario del difensore (tariffe DM 55/2014), spese di notifica, eventuali consulenze tecniche e diritti di copia.

    Posso fare ricorso al TAR senza avvocato?

    No. La rappresentanza tecnica è obbligatoria: il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale. Fanno eccezione i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica e ipotesi residuali in materia elettorale, dove la difesa personale resta ammessa.

    Cos’è la sospensiva e quando si chiede?

    La sospensiva è la misura cautelare con cui si chiede al TAR di sospendere l’efficacia dell’atto impugnato. Va proposta con istanza specifica, allegando il pregiudizio grave e irreparabile e il fumus boni iuris. L’udienza camerale è fissata di regola entro 30 giorni.

    Cosa succede se vinco il ricorso?

    La sentenza di accoglimento annulla l’atto impugnato con effetto retroattivo. Se l’amministrazione non si conforma, il ricorrente può esperire il giudizio di ottemperanza per ottenere la nomina di un commissario ad acta che adotti i provvedimenti necessari.

    Appello al Consiglio di Stato e revocazione

    La sentenza del TAR è appellabile al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla notifica o sei mesi dalla pubblicazione. L’appello introduce un giudizio di secondo grado a cognizione piena, in cui sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti; sono invece preclusi motivi nuovi non già proposti in primo grado, salvi quelli relativi a profili di inammissibilità rilevabili d’ufficio. Il rito appello al Consiglio di Stato segue una scansione analoga a quella del TAR: notifica del ricorso, deposito, fissazione dell’udienza pubblica o camerale, decisione. È sempre proponibile l’istanza cautelare anche in grado d’appello. Avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso, in casi tassativi, il ricorso per Cassazione per soli motivi di giurisdizione, oltre ai rimedi straordinari della revocazione (art. 106 c.p.a.) e dell’opposizione di terzo (artt. 108 e 109 c.p.a.).

    Risorse correlate

    Approfondisci con i nostri commenti agli articoli: Art. 3 L. 241/1990, Art. 21-octies L. 241/1990, Art. 29 L. 241/1990. Per la consultazione dei testi normativi puoi navigare la categoria L. 241/1990.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Articolo 9-bis L. 184/1983: Registro locale dei minori collocati

    Art. 9-bis L. 184/1983 – Registro locale dei minori collocati

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1.
    Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario è istituito un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie, in comunità di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.

    2.
    Nel registro di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, la cancelleria annota: a) la data e gli estremi del provvedimento che dispone il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, specificando se il provvedimento medesimo sia stato adottato ai sensi della presente legge ovvero ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, o degli articoli 330, 333 o 403 del codice civile, e indicando la famiglia affidataria ovvero la comunità di tipo familiare o l'istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, presso cui è avvenuto il collocamento del minore, non appena comunicato dai soggetti incaricati dell'esecuzione; b) la data e gli estremi del provvedimento che dispone l'eventuale collocazione protetta del minore; c) l'eventuale intervento della forza pubblica, con l'indicazione della motivazione; d) la data e gli estremi del provvedimento che autorizza il minore agli incontri, anche in forma protetta, con i familiari; e) la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; f) l'eventuale qualificazione del minore come portatore di bisogni speciali.

    3.
    La cancelleria è responsabile della tenuta del registro di cui al presente articolo.

    4.
    Al fine di monitorare adeguatamente i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i tribunali di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti di cui al comma 2, lettera a).

    5.
    Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di istituzione e tenuta del registro di cui al comma 1 nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dal presente articolo.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): causali e durata

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Tessile e Moda (Artigianato): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 324-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole

    Art. 324-quinquies D.Lgs. 209/2005 – Accertamento unitario delle violazioni della stessa indole

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per l'inosservanza degli articoli, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, o delle relative norme di attuazione, da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, ÌIVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole, come definita dall' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 effettuato con riferimento ad un determinato arco temporale, e alla contestazione degli addebiti con un unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 311-septies. Nel caso di verifiche a distanza l'arco temporale di riferimento e il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate non possono eccedere i dodici mesi. Con regolamento dell'IVASS è stabilito il termine entro il quale si considera concluso l'accertamento delle violazioni rilevate in sede di verifiche ispettive.

    2. L'IVASS, qualora l'impresa in sede difensiva fornisca adeguata dimostrazione del fatto che le violazioni contestate ai sensi del comma 1 sono dipese dalla medesima disfunzione della propria organizzazione, comunica alla stessa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, entro il quale effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione. L'IVASS, ricevuta la comunicazione relativa all'adozione delle misure correttive, verifica che siano state adottate le misure stesse e ne comunica gli esiti all'impresa.

    3. Nel caso in cui le misure correttive adottate ai sensi del comma 2 siano risultate idonee ad eliminare la disfunzione, la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324-bis, comma 1 applicabile secondo i criteri di cui all'articolo 324-sexies, è ridotta da un terzo a due terzi, fatto salvo il minimo edittale. Eventuali rilievi formulati dall'IVASS sulle misure correttive adottate non precludono l'applicazione della riduzione, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione.

    4. L'impresa può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'IVASS sulle misure correttive adottate nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

    5. 5. La riduzione di cui al comma 3 non è applicata: a) nel caso in cui l'impresa non abbia adottato gli interventi correttivi; b) nel caso in cui gli interventi adottati siano risultati inidonei ad eliminare la disfunzione; c) nel caso in cui l'impresa ne abbia già usufruito per violazioni della stessa indole sulla base di provvedimento esecutivo emesso nei tre anni precedenti.

    6. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti degli intermediari in caso di violazione degli articoli, 109, 117, 119-bis, comma 1, 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 121, 131, 170, 185, 185-bis e 185-ter, soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1. 82 (45)

  • Art. 182 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni transitorie

    Art. 182 D.Lgs. 42/2004 – Disposizioni transitorie

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

    1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

    1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

    1-quater. 1-quater. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B: a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica; c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 , formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

    1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-sexies. 1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009 ; b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell' articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , con insegnamento non inferiore a due anni; e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .

    1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

    1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al comma 1, relativamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell'allegato B, cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco relativamente ai settori di competenza cui si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell'inquadramento. L'esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell'allegato B consente l'iscrizione nell'elenco relativamente al settore di competenza cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per la durata di almeno due anni

    2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

    3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

    3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.

    3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell' articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all' articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , si intende vincolante.

    3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.