Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 68 L. 633/1941 – Riproduzione per uso personale (reprografia)

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 164 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in atti giuridici

    Art. 164 D.Lgs. 42/2004 – Violazioni in atti giuridici

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio

    1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli.

    2. Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

  • Art. 6 L. 633/1941 – Acquisto del diritto a titolo originario

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 – Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Art. 148 Reg. (UE) 2023/1114 – Recepimento delle modifiche delle Direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 146 e 147.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, all’ABE e all’ESMA il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall’articolo 116.

  • Articolo 128 TU Giustizia Tributaria: Giudizio di ottemperanza

    Art. 128 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di ottemperanza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

    3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

    4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

    5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

    6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

    7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

    9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

    10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

    11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla corte in composizione monocratica.

  • CCNL Scuola AGIDAE: Maternità e congedi

    CCNL Scuola Privata AGIDAE

    In sintesi

    Maternità CCNL Scuola AGIDAE: 5 mesi 100%, paternità 10gg, allattamento 2h. Forte tradizione di tutela delle docenti madri (maggior parte donne).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    AGIDAE (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica) · CGIL Scuola · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS
    Ultimo rinnovo
    14 marzo 2024 (in vigore dal 1° settembre 2024)
    Vigenza
    Fino al 31 agosto 2027
    Platea
    ~50.000 (docenti, personale amministrativo, ATA, educatori scuole paritarie cattoliche da nido a universitario)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi
    Voce Dettaglio
    Maternità 5 mesi Vedi sezione dedicata
    Paternità 10 gg Vedi sezione dedicata
    Congedo parentale Vedi sezione dedicata
    Allattamento Vedi sezione dedicata
    Sostituzione docenti maternità Vedi sezione dedicata

    Maternità 5 mesi

    5 mesi obbligatori al 100% (INPS 80% + integrazione 20%).

    Paternità 10 gg

    10 gg al 100% nei 5 mesi post-parto.

    Congedo parentale

    9 mesi coppia, 30% INPS (80% primi 3 mesi entro 6 anni).

    Allattamento

    2h/giorno fino 1 anno. Per docenti: organizzato a fine orario lezioni.

    Sostituzione docenti maternità

    Docenti supplenti coprono assenza maternità. Tutela posto di lavoro garantita.

    Casi pratici

    Tizio – docente Maternità e congedi
    Tizio (docente primaria AGIDAE) applica le regole CCNL su maternità e congedi.
    Caia – ATA Maternità e congedi
    Caia (segretaria scuola AGIDAE) gestisce maternità e congedi secondo CCNL.
    Sempronio – coordinatore Maternità e congedi
    Sempronio (coordinatore didattico) supervisiona maternità e congedi per il personale.

    Domande frequenti

    Domanda 1 su Maternità e congedi?
    Risposta sintetica su maternità e congedi secondo CCNL Scuola AGIDAE.
    Domanda 2 su Maternità e congedi?
    Approfondimento maternità e congedi per docenti e personale.
    Domanda 3 su Maternità e congedi?
    Caso specifico maternità e congedi in scuola paritaria.
    Domanda 4 su Maternità e congedi?
    Differenze maternità e congedi vs scuola statale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per docenti e ATA, Preavviso, Ferie e permessi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata AGIDAE. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 264 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 264 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 264 L. Fall. – Istituto di credito

    Istituto di credito

  • Articolo 71 TU Giustizia Tributaria – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo

    Art. 71 D.Lgs. 175/2024 – Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d’ufficio del processo e fascicoli di parte

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

    2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

    3. La segreteria sottopone al presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado il fascicolo del processo appena formato.

  • Art. 89 L. 354/1975 – Norme abrogate

    Art. 89 L. 354/1975 – Norme abrogate

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l’ultimo capoverso dell’articolo 207 del codice penale, l’articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Articolo 39-ter L. 184/1983: Requisiti degli enti autorizzati per l’adozione internazionale

    Art. 39-ter L. 184/1983 – Requisiti degli enti autorizzati per l’adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale, e con idonee qualità morali; b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione; c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui intendono agire; d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile; e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso; f) impegnarsi a partecipare ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori; g) avere sede legale nel territorio nazionale.

  • CCNL Aninsei Scuola Privata Laica: tredicesima e mensilità aggiuntive

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Tredicesima mensilità nel CCNL Aninsei: calcolo, scadenza e regole

    La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che i dipendenti delle scuole private laiche ricevono a dicembre. Il CCNL Aninsei ne disciplina il calcolo, la scadenza di pagamento e il trattamento in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno. Il contratto non prevede una quattordicesima.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei prevede la tredicesima mensilità, da corrispondere entro il 16 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione di dicembre. Si calcola per dodicesimi in caso di rapporto iniziato o cessato nel corso dell’anno (frazioni >15 giorni = mese intero). Il CCNL non prevede una quattordicesima mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Mensilità aggiuntive
    Solo tredicesima (nessuna quattordicesima nel contratto)

    Tabella riepilogativa

    Importo tredicesima lordo per livello – retribuzione dicembre 2026 (euro)
    Livello Profilo tipico Minimo tabellare dic. 2026 Tredicesima (= 1 mensilità)
    I Ausiliare, bidello 1.322,51 € 1.322,51 €
    III Applicato segreteria 1.419,45 € 1.419,45 €
    IV Docente infanzia 1.491,38 € 1.491,38 €
    VI Docente scuola secondaria 1.589,64 € 1.589,64 €
    VII Docente accademia 1.615,67 € 1.615,67 €
    VIII B Preside 1.785,91 € 1.785,91 €

    Gli importi indicati si riferiscono al solo minimo tabellare dal 1° gennaio 2026. La tredicesima effettiva è calcolata sulla retribuzione complessiva in godimento a dicembre, che può comprendere salario di anzianità (20 euro/mese) e superminimi. I valori lordi devono essere assoggettati a ritenute previdenziali e fiscali.

    Come si calcola la tredicesima

    La tredicesima è pari a una mensilità della retribuzione globale in vigore a dicembre. Nella base di calcolo rientrano:

    • Il minimo tabellare del livello di inquadramento;
    • Il salario di anzianità (20 euro mensili per chi ha maturato 2 anni di servizio continuo);
    • L’eventuale superminimo individuale concordato, se non prevista la sua esclusione dalla base di calcolo della tredicesima.

    Non rientrano nella base di calcolo le voci variabili: straordinari, indennità per lavoro notturno o festivo, rimborsi spese.

    Il calcolo per dodicesimi

    In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima spetta in misura proporzionale al servizio prestato. Si calcolano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio. Le frazioni di mese:

    • Superiori a 15 giorni: si conteggiano come mese intero;
    • Uguali o inferiori a 15 giorni: non si conteggiano.

    Esempio: chi è assunto il 1° settembre 2025 e cessa il rapporto il 30 settembre 2025 (1 mese intero) ha diritto a 1/12 della tredicesima; chi è assunto il 16 novembre 2025 e cessa il 31 dicembre 2025 ha diritto a 1/12 (solo dicembre, dato che la frazione di novembre di 15 giorni non è superiore al limite).

    La tredicesima in caso di licenziamento o dimissioni

    Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa (licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto a termine, pensionamento), il datore deve corrispondere la quota di tredicesima maturata nell’anno in corso e non ancora erogata. L’importo viene inserito nel conguaglio finale (la cosiddetta «liquidazione»), insieme al TFR e all’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

    Quattordicesima: non prevista dal CCNL Aninsei

    Il CCNL Aninsei per le scuole private laiche non prevede una quattordicesima mensilità. La sola mensilità aggiuntiva garantita dal contratto è la tredicesima, corrisposta a dicembre. Non è previsto nemmeno un premio di risultato a livello nazionale: eventuali premi possono essere introdotti dalla contrattazione di secondo livello (accordo aziendale o territoriale), che per le scuole private è facoltà di ciascun istituto negoziare con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o con i sindacati.

    Tredicesima e assenze

    Le assenze per malattia, maternità, infortunio, ferie e altri motivi retribuiti non riducono la tredicesima: i mesi in cui il lavoratore è formalmente in organico si contano integralmente ai fini del calcolo dei dodicesimi, anche se in alcune settimane non ha prestato servizio effettivo. Le assenze non retribuite (aspettativa non retribuita, sciopero) invece riducono proporzionalmente la quota di tredicesima maturata.

    Casi pratici

    Tizio – Docente a tempo indeterminato, tredicesima piena
    Tizio è docente di scuola secondaria (livello VI) a tempo indeterminato, in servizio dall’inizio dell’anno scolastico. A dicembre 2026 percepisce la tredicesima piena: 1.589,64 euro (minimo tabellare) + 20 euro (salario di anzianità) = 1.609,64 euro lordi. Su tale importo si applicano le ordinarie trattenute previdenziali e IRPEF.
    Caia – Docente assunta a ottobre, tredicesima parziale
    Caia è assunta il 1° ottobre 2026 (livello V). Alla fine di dicembre 2026 ha maturato 3 mesi interi di servizio (ottobre, novembre, dicembre). La tredicesima spettante è 3/12 della mensilità di dicembre: (1.589,64 / 12) × 3 = 397,41 euro lordi. Il rateo è incluso nella busta paga di dicembre.
    Sempronio – Cessazione del rapporto a giugno, rateo tredicesima nel saldo
    Sempronio (bidello livello I) è licenziato il 30 giugno 2026 per riduzione del personale. Ha maturato 6 mesi di tredicesima nel 2026 (gennaio-giugno). Nel saldo finale riceve il rateo di tredicesima maturato: (1.322,51 / 12) × 6 = 661,26 euro lordi, sommati al TFR e all’indennità sostitutiva del preavviso.

    Domande frequenti

    Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Aninsei?
    Entro il 16 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal livello di inquadramento e dalla tipologia di contratto (tempo indeterminato o determinato).
    Il CCNL Aninsei prevede anche la quattordicesima?
    No. Il CCNL Aninsei prevede solo la tredicesima. Eventuali mensilità aggiuntive possono essere introdotte solo dalla contrattazione di secondo livello aziendale o da accordi individuali.
    Come si calcola la tredicesima per chi lavora meno di un anno?
    Si calcolano tanti dodicesimi quanti i mesi interi di servizio. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero; quelle di 15 giorni o meno non si contano.
    La tredicesima include lo straordinario?
    No. La tredicesima è calcolata sulla retribuzione base (minimo tabellare, salario di anzianità, superminimo fisso). Non include voci variabili come straordinari, indennità per turni o lavoro festivo.
    In caso di dimissioni a dicembre, la tredicesima viene pagata?
    Sì. Al momento della cessazione del rapporto il datore deve liquidare la quota di tredicesima maturata nell’anno e non ancora corrisposta, inclusa nel conguaglio finale insieme a TFR e preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.