← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno l'obbligo di arrestare chi è colto in flagranza di determinati reati specificamente elencati nel TULPS.
  • I reati che impongono l'arresto obbligatorio sono quelli previsti agli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 TULPS.
  • Si tratta di reati di particolare gravità o pericolosità per la sicurezza pubblica: porto illegale di armi, esercizio abusivo di attività pericolose, violazione di ordinanze emergenziali.
  • L'arresto obbligatorio in flagranza deroga al regime ordinario dell'arresto facoltativo, imponendo all'agente un dovere giuridico — non una semplice facoltà — di procedere all'arresto.
  • La norma si applica sia agli ufficiali di polizia giudiziaria (dirigenti, commissari, ispettori) sia agli agenti (vice ispettori, assistenti, agenti) e alla forza pubblica (carabinieri, guardie di finanza, ecc.).

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico. 37

Commento

Funzione e collocazione sistematica

L'art. 220 chiude il TULPS con una norma procedurale di grande rilievo pratico: l'individuazione dei reati per i quali l'ordinamento impone l'arresto obbligatorio in flagranza, superando la discrezionalità normalmente attribuita alle forze dell'ordine. La collocazione nel titolo V — dedicato alle disposizioni applicabili in stato di emergenza — non deve trarre in inganno: la norma è di carattere generale e si applica anche in tempo ordinario, ogniqualvolta sia commesso uno dei reati elencati.

L'arresto obbligatorio in flagranza: nozione e distinzione dall'arresto facoltativo

Nel sistema del codice di procedura penale (artt. 380-381 c.p.p.), l'arresto in flagranza si distingue in obbligatorio e facoltativo a seconda della gravità del reato e della pena edittale. L'arresto obbligatorio si applica ai reati più gravi (delitti per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e superiore nel massimo a vent'anni, nonché altri reati specificamente indicati); quello facoltativo lascia all'agente una valutazione discrezionale.

L'art. 220 TULPS identifica una categoria specifica: reati del testo unico di pubblica sicurezza che, per la loro incidenza sulla sicurezza collettiva, il legislatore ha ritenuto meritevoli di arresto obbligatorio a prescindere dai criteri generali del c.p.p. Si tratta di una norma speciale che si affianca al sistema processuale ordinario.

I reati elencati: analisi sintetica

L'elenco richiama articoli del TULPS che disciplinano fattispecie eterogenee, accomunate dalla rilevanza per l'ordine pubblico e la sicurezza:

L'art. 19 TULPS riguarda la violazione degli ordini del prefetto in materia di pubblica sicurezza. L'art. 24 TULPS concerne la violazione dei provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza emessi per prevenire reati o turbative all'ordine pubblico. L'art. 85 TULPS disciplina il porto abusivo di armi, fattispecie di notevole pericolosità concreta. L'art. 113 TULPS regola le attività pericolose (fabbricazione, deposito, trasporto di materie esplodenti senza autorizzazione). Gli artt. 157 e 158 TULPS riguardano il gioco d'azzardo e le case da gioco abusive, attività tradizionalmente collegate alla criminalità organizzata. L'art. 163 TULPS concerne le violazioni alle norme sulle scommesse e i pronostici non autorizzati. Gli artt. 216 e 217 TULPS riguardano le violazioni delle ordinanze in stato di pericolo pubblico e di guerra: la loro inclusione nell'elenco dell'art. 220 rafforzava ulteriormente la tutela dell'ordine emergenziale.

Soggetti obbligati all'arresto

La norma si rivolge a due categorie di soggetti. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.: dirigenti, commissari, ispettori della Polizia di Stato; ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; altri soggetti specificamente qualificati) e gli agenti di polizia giudiziaria (vice ispettori, assistenti, agenti), nonché i soggetti appartenenti alla forza pubblica in servizio. Tutti costoro, cogliendo in flagranza uno dei reati elencati, hanno l'obbligo giuridico di procedere all'arresto: non farlo costituisce un'omissione sanzionabile disciplinarmente e potenzialmente penalmente (omissione di atti d'ufficio, art. 328 c.p.).

Raccordo con il codice di procedura penale vigente

L'art. 220 TULPS deve oggi essere letto in combinato disposto con gli artt. 380 e 381 c.p.p. e con le norme che regolano la convalida dell'arresto da parte del giudice. L'arresto operato ex art. 220 segue le procedure ordinarie: comunicazione al PM entro 24 ore, udienza di convalida entro 96 ore, diritto del fermato alla difesa legale e alla comunicazione con i familiari. La natura obbligatoria dell'arresto non incide sulle garanzie post-arresto, che restano quelle processuali ordinarie.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra arresto obbligatorio e arresto facoltativo?

L'arresto obbligatorio impone all'agente il dovere giuridico di arrestare il soggetto colto in flagranza, senza possibilità di valutazione discrezionale. L'arresto facoltativo lascia all'agente la valutazione circa l'opportunità dell'arresto in base alle circostanze del caso concreto. L'art. 220 TULPS elenca i reati del testo unico per cui vige l'obbligo.

Quali reati TULPS rendono obbligatorio l'arresto in flagranza?

Gli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 TULPS. Si tratta di reati contro la sicurezza pubblica: porto abusivo di armi (art. 85), attività pericolose senza autorizzazione (art. 113), gioco d'azzardo (artt. 157-158), violazione di ordinanze in stato di emergenza (artt. 216-217) e violazione di provvedimenti dell'autorità di PS (artt. 19, 24).

Chi è obbligato ad arrestare il soggetto in flagranza ex art. 220 TULPS?

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e altri corpi qualificati) e i soggetti appartenenti alla forza pubblica in servizio. Il mancato arresto può configurare omissione di atti d'ufficio.

L'arresto obbligatorio ex art. 220 TULPS ha effetti sulle garanzie processuali dell'arrestato?

No. L'obbligatorietà riguarda la fase di esecuzione dell'arresto, non le garanzie successive. L'arrestato ha diritto alla difesa legale, alla comunicazione con i familiari, all'udienza di convalida entro 96 ore e a tutte le tutele previste dal codice di procedura penale.

Un agente di polizia che non procede all'arresto obbligatorio ex art. 220 va incontro a responsabilità?

Sì. Omettere un arresto obbligatorio può configurare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) e, indipendentemente dalla rilevanza penale, comporta responsabilità disciplinare per l'agente inadempiente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.