Testo dell'articoloVigente
Art. 218 D.Lgs. 259/2003 – Abrogazioni
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: “i servizi di telecomunicazioni” fino a: “diffusione sonora e televisiva via cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle comunicazioni”, b) all’articolo 2, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; c) all’articolo 7, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: “e di telecomunicazioni”; il comma 2 è soppresso; e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: “della convenzione internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; g) all’articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni” i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: “telegrafici e radioelettrici” fino a: “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; m) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; n) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; p) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”; q) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; r) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”; s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati: a) l’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214; b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980; c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981; d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982; e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987; f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989; g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989; h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991; i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992; l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55; m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289; n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420; p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997; q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55; r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997; s) la legge 1° luglio 1997, n. 189; t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249; u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998; bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998; cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998; dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; ee) l’ articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128; ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191; gg) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000; hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77; ii) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001; ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447; mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21; nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
In sintesi
Indice dei contenuti
La funzione sistematica dell'articolo 218
L'articolo 218 del Codice delle comunicazioni elettroniche svolge una funzione essenzialmente sistematica di riordino normativo: abroga o modifica un vasto insieme di disposizioni previgenti che risultano incompatibili o sovrapponibili con la nuova disciplina introdotta dal Codice. Si tratta di una tecnica di delegificazione successiva che, all'atto dell'entrata in vigore del Codice nel 2003 (con il D.Lgs. 207/2021 che ne ha costituito il recast), ha definito il perimetro esatto delle norme sopravvissute nell'ordinamento e quelle destinate alla cessazione di efficacia.
Le modifiche al DPR n. 156/1973
Il DPR 29 marzo 1973, n. 156 (codice delle poste e delle telecomunicazioni) era la principale disciplina di riferimento del settore prima dell'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche. Il DPR n. 156/1973 disciplinava in modo unitario poste e telecomunicazioni, riflettendo una concezione dell'epoca in cui entrambi i settori erano gestiti dallo Stato in regime di monopolio. Con la liberalizzazione del settore e l'approvazione del Codice, la parte relativa alle telecomunicazioni del DPR n. 156/1973 è divenuta sostanzialmente obsoleta: le norme del Codice hanno preso il posto delle corrispondenti norme del DPR. L'articolo 218 comma 1 elenca le modifiche puntuali al testo del DPR n. 156/1973, sopprimendo le parole «e di telecomunicazioni» o equivalenti laddove i riferimenti a questo settore avrebbero creato sovrapposizioni con il nuovo Codice.
L'elenco delle abrogazioni dirette
Il comma 1, lettera s), abroga direttamente un lungo elenco di articoli del DPR n. 156/1973, per la maggior parte relativi alla disciplina delle stazioni radioelettriche e dei servizi di telecomunicazione. Questo elenco è esteso - comprende decine di articoli - e riflette la portata ampia del Codice, che ha sostituito il DPR n. 156/1973 non solo per i principi generali ma anche per la disciplina tecnica di dettaglio.
Le abrogazioni differite e gli altri provvedimenti
Il comma 2 prevede abrogazioni differite, collegate all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163 del Codice. Il meccanismo riflette la consapevolezza che alcune disposizioni del DPR n. 156/1973 devono continuare a vigere fino a quando non siano adottate le nuove norme regolamentari che le sostituiranno. Il comma 3 elenca ulteriori provvedimenti normativi abrogati - decreti ministeriali, decreti legislativi, delibere dell'Autorità - producendo un ampio riordino del quadro normativo del settore delle comunicazioni elettroniche. L'elenco documenta la stratificazione normativa che si era accumulata nel settore tra gli anni Settanta e i primi anni 2000.
La rilevanza attuale dell'articolo 218
L'articolo 218 ha esaurito la sua principale funzione normativa con l'entrata in vigore del Codice: le abrogazioni e le modifiche sono già operative. Il suo valore residuo è principalmente storico e sistematico: consente di ricostruire il quadro del diritto previgente e di identificare le norme del DPR n. 156/1973 che sono rimaste in vigore. Queste ultime, non incluse nell'elenco delle abrogazioni, continuano a disciplinare i profili postali del servizio, che non rientrano nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Casi pratici
Caso 1: Verifica della vigenza di una norma del DPR n. 156/1973
Un avvocato deve verificare se una disposizione del DPR 29 marzo 1973, n. 156 sia ancora in vigore o sia stata abrogata dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Consulta l'articolo 218 del Codice e verifica se il numero dell'articolo in questione sia incluso nell'elenco delle abrogazioni del comma 1, lettera s), o dei commi 2 e 3. Non trovandolo nell'elenco, conclude che la disposizione è ancora in vigore, presumibilmente perché riguarda la parte postale del DPR n. 156/1973 che non è stata sostituita dal Codice.
Caso 2: Ricostruzione del quadro normativo previgente
Un ricercatore universitario studia l'evoluzione della regolamentazione del settore delle telecomunicazioni in Italia. Analizzando l'articolo 218 del Codice, individua la lista completa dei provvedimenti normativi abrogati tra il 1973 e il 2003, ricostruendo la stratificazione normativa che caratterizzava il settore prima dell'entrata in vigore del Codice. L'elenco del comma 3 rivela l'ampiezza del riordino normativo realizzato dal Codice: decine di decreti ministeriali, decreti legislativi e delibere dell'Autorità sono stati abrogati in un solo articolo.
Caso 3: Applicazione della normativa transitoria per il regolamento ex art. 163
Un operatore del settore deve determinare quale normativa si applica alle stazioni radioelettriche in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 163 del Codice. Consulta il comma 2 dell'articolo 218 e verifica che alcune disposizioni del DPR n. 156/1973 sono state abrogate solo a partire dall'entrata in vigore di quel regolamento. Fino a quel momento, le disposizioni del DPR n. 156/1973 indicate nel comma 2 dell'articolo 218 continuano ad applicarsi. L'operatore deve quindi verificare quale regime transitorio sia applicabile alla sua situazione specifica.
Domande frequenti
L'articolo 218 ha abrogato l'intero DPR n. 156/1973?
No, l'articolo 218 ha abrogato solo la parte del DPR n. 156/1973 relativa alle telecomunicazioni e alle radiocomunicazioni, elencando specificatamente gli articoli abrogati. La parte postale del DPR n. 156/1973 non rientra nell'ambito del Codice delle comunicazioni elettroniche ed è rimasta in vigore, pur con successive modifiche.
Come si verifica se una norma del DPR n. 156/1973 è ancora in vigore dopo il Codice?
Si deve verificare se il numero dell'articolo in questione sia incluso nell'elenco delle abrogazioni del comma 1, lettera s) dell'articolo 218 (abrogazioni immediate), o del comma 2 (abrogazioni differite all'entrata in vigore del regolamento ex articolo 163). Se non è incluso in nessuno dei due elenchi, la disposizione è rimasta in vigore salvo eventuali successive modifiche.
Le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni citate nell'articolo 218 sono ancora vincolanti?
No, le delibere dell'Autorità specificamente elencate nel comma 3 dell'articolo 218 sono state abrogate con l'entrata in vigore del Codice. La disciplina precedentemente contenuta in tali delibere è stata sostituita dalle disposizioni del Codice e dai provvedimenti attuativi adottati ai sensi di esso.
Quando sono entrate in vigore le abrogazioni previste dal comma 2 dell'articolo 218?
Il comma 2 subordina le abrogazioni ivi elencate all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 163, comma 1, del Codice. Le abrogazioni sono quindi divenute efficaci non immediatamente all'entrata in vigore del Codice (2003), ma a partire dall'adozione di quel regolamento.