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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 59 fissa l'entrata in vigore del testo unico.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2003.
  • Segna il momento da cui opera la nuova disciplina.
  • È il riferimento per l'applicazione temporale (artt. 57 e 57-bis).
  • Distingue i procedimenti anteriori da quelli successivi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59 T.U. Espropriazione — Entrata in vigore del testo unico

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 — Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

In sintesi

  • L'art. 59 fissa l'entrata in vigore del testo unico.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2003.
  • Segna il momento da cui opera la nuova disciplina.
  • È il riferimento per l'applicazione temporale (artt. 57 e 57-bis).
  • Distingue i procedimenti anteriori da quelli successivi.
Indice dei contenuti

Oggetto e ratio

L'art. 59 stabilisce la data di entrata in vigore del testo unico, fissandola al 30 giugno 2003. La norma individua il momento a decorrere dal quale la nuova disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità acquista efficacia, segnando il passaggio dal regime previgente a quello codificato.

La data di efficacia

Le disposizioni del testo unico si applicano a decorrere dal 30 giugno 2003. La fissazione di una data di entrata in vigore differita rispetto alla pubblicazione ha consentito alle amministrazioni e agli operatori di prepararsi all'applicazione della nuova disciplina.

Il riferimento per l'applicazione temporale

La data di entrata in vigore costituisce il riferimento per le norme sull'applicazione temporale (artt. 57 e 57-bis): è in relazione a essa che si distingue tra procedimenti avviati prima, soggetti alla disciplina previgente, e procedimenti successivi, regolati dal testo unico. L'art. 59 fornisce quindi il dato cronologico essenziale del diritto intertemporale.

Il coordinamento con le norme transitorie

L'entrata in vigore va letta insieme alle disposizioni transitorie e di abrogazione (artt. 56, 57, 57-bis e 58): la data del 30 giugno 2003 segna il momento da cui operano sia la nuova disciplina sia l'abrogazione delle norme previgenti, fatta salva la loro applicazione ai procedimenti pregressi.

La certezza del passaggio

La chiara individuazione della data di entrata in vigore risponde all'esigenza di certezza: consente di stabilire con precisione il momento del passaggio tra i due regimi e, in combinazione con il criterio della data degli atti di avvio, la disciplina applicabile a ciascun procedimento.

Il valore sistematico

Pur trattandosi di una norma di chiusura, l'art. 59 ha un rilievo pratico notevole: è il perno temporale dell'intero sistema intertemporale della materia espropriativa, indispensabile per applicare correttamente le altre disposizioni transitorie. Senza la fissazione di una data certa di entrata in vigore, l'intero meccanismo di raccordo tra vecchia e nuova disciplina resterebbe privo di un riferimento univoco, con grave pregiudizio per la certezza dei rapporti e per la prevedibilità delle decisioni dell'amministrazione e del giudice.

Profili pratici e tutela

Per l'operatore e per il privato, l'art. 59 fornisce il dato cronologico da cui muovere per individuare la disciplina applicabile a un procedimento: occorre confrontare la data degli atti di avvio con quella di entrata in vigore del testo unico. Questa verifica è il presupposto per valutare la legittimità degli atti e i criteri di determinazione dell'indennità.

Casi pratici

Caso 1: Procedimento post 2003

Il procedimento relativo al fondo di Tizio, avviato dopo il 30 giugno 2003, è interamente regolato dal testo unico.

Caso 2: Procedimento ante 2003

Per il procedimento sul bene di Caio, avviato prima dell'entrata in vigore, si applica la disciplina previgente secondo le norme transitorie.

Caso 3: Verifica della data

Sempronio confronta la data degli atti di avvio con il 30 giugno 2003 per individuare la disciplina applicabile al proprio procedimento.

Domande frequenti

Quando è entrato in vigore il testo unico?

Le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2003.

Perché è importante questa data?

È il riferimento per l'applicazione temporale: distingue i procedimenti anteriori, soggetti alla disciplina previgente, da quelli successivi.

Come si individua la disciplina applicabile?

Confrontando la data degli atti di avvio del procedimento con quella di entrata in vigore, secondo gli artt. 57 e 57-bis.

L'art. 59 ha solo valore formale?

No: è il perno temporale del sistema intertemporale della materia, indispensabile per applicare le altre norme transitorie.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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