Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 90 Reg. (UE) 2022/2065 – Modifica della direttiva (UE) 2020/1828
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:
«68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1 ).».
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La direttiva 2020/1828 sulle azioni rappresentative: cenni introduttivi
Per comprendere la portata dell'art. 90 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è necessario richiamare brevemente la direttiva (UE) 2020/1828 sulle azioni rappresentative, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2020 e recepita in Italia con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 28 (che ha modificato il codice del consumo). La direttiva introduce uno strumento di tutela collettiva dei consumatori armonizzato a livello europeo: gli enti legittimati - associazioni dei consumatori, organizzazioni non profit qualificate - possono promuovere azioni rappresentative per ottenere misure inibitorie (ordine di cessare una pratica illecita) o misure risarcitorie (indennizzo collettivo per i consumatori danneggiati).
Crucialmente, la direttiva 2020/1828 si applica alle violazioni delle normative elencate nel suo allegato I. Tale allegato contiene un catalogo di atti dell'UE a tutela degli interessi dei consumatori: dal GDPR alla direttiva pratiche commerciali scorrette, dalle norme sui pacchetti turistici a quelle sul credito al consumo. L'art. 90 DSA aggiunge a questo catalogo il Regolamento (UE) 2022/2065.
Le conseguenze dell'inserimento del DSA nell'allegato I
L'inserimento del DSA nell'allegato I della direttiva 2020/1828 ha conseguenze pratiche di rilievo. Da quel momento, le violazioni degli obblighi del DSA da parte dei prestatori di servizi intermediari - in primo luogo le piattaforme online, i marketplace e le VLOP - possono essere oggetto di azioni rappresentative promosse da enti legittimati in tutti gli Stati membri dell'UE.
Questo significa che un'associazione di consumatori riconosciuta (in Italia, per esempio, Altroconsumo, Codacons o le organizzazioni abilitate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28/2023) può promuovere un'azione rappresentativa per conto di un gruppo di consumatori italiani che abbiano subito danni da una violazione del DSA commessa da una piattaforma online. L'azione può avere sia natura inibitoria (chiedere al giudice di ordinare alla piattaforma di cessare la condotta illecita) sia natura risarcitoria (chiedere l'indennizzo per i consumatori rappresentati).
Il sistema a doppio binario: tutela individuale e tutela collettiva
L'art. 90 crea un sistema di tutela a doppio binario che affianca l'art. 54 DSA. L'art. 54 garantisce il diritto al risarcimento individuale di ogni singolo destinatario del servizio che abbia subito un danno dalla violazione del DSA. L'art. 90, attraverso il rimando alla direttiva 2020/1828, aggiunge uno strumento di tutela collettiva per i consumatori.
I due strumenti si completano a vicenda. Il rimedio individuale è più flessibile ma richiede che ogni singolo consumatore dimostri il proprio danno specifico e il nesso causale - il che è spesso arduo e costoso per violazioni «di massa» che causano danni individuali modesti ma aggregati rilevanti. La tutela collettiva consente di aggregare la posizione di migliaia o milioni di consumatori in un'unica azione, rendendo economicamente sostenibile la tutela anche per danni individuali di importo contenuto.
Gli enti legittimati e il meccanismo dell'azione rappresentativa
La direttiva 2020/1828 stabilisce due categorie di enti legittimati alle azioni rappresentative. Gli enti legittimati alle azioni interne - validi solo nello Stato membro in cui sono stati designati - devono soddisfare criteri nazionali di legittimazione stabiliti da ciascuno Stato. Gli enti legittimati alle azioni transfrontaliere devono soddisfare criteri minimi armonizzati previsti dalla direttiva (art. 4, par. 3) e sono iscritti in un elenco europeo.
Per le violazioni del DSA che hanno impatto transfrontaliero - come quelle di una VLOP che opera in tutta l'UE - gli enti legittimati alle azioni transfrontaliere potranno promuovere azioni per conto di consumatori di più Stati membri contemporaneamente. Questa possibilità è particolarmente rilevante per le grandi piattaforme, le cui condotte illecite tipicamente colpiscono utenti in tutti i 27 Stati membri.
Raccordo con il GDPR e la tutela dei dati
L'allegato I della direttiva 2020/1828 include già il GDPR (Reg. 2016/679). Poiché molte violazioni del DSA si sovrappongono a violazioni del GDPR - si pensi a una piattaforma che tratta dati personali degli utenti in modo non trasparente nel contesto della moderazione dei contenuti, oppure a una VLOP che utilizza dark pattern in violazione di entrambi i regolamenti - gli enti legittimati potranno promuovere azioni rappresentative invocando la violazione congiunta di DSA e GDPR, rafforzando la propria posizione processuale.
Significato sistematico: la «constituzionalizzazione» del DSA nel diritto dei consumatori
L'art. 90 DSA ha un significato che trascende il piano tecnico-normativo. Inserendo il DSA nell'allegato I della direttiva sulle azioni rappresentative, il legislatore europeo ha «costituzionalizzato» gli obblighi del regolamento nel corpus del diritto europeo dei consumatori. Le norme del DSA non sono più solo regole di governance pubblica delle piattaforme (presidiate da sanzioni amministrative), ma anche norme di tutela dei consumatori azionabili in modo collettivo da soggetti privati.
Questo passaggio è coerente con la traiettoria del diritto digitale europeo: il DSA, il DMA (Digital Markets Act), il GDPR e la direttiva NIS2 costituiscono un sistema integrato di regolazione dell'ecosistema digitale che combina enforcement pubblico (Commissione, autorità nazionali) ed enforcement privato (tutela individuale e collettiva dei privati lesi).
Casi pratici
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Domande frequenti
Cosa cambia concretamente per i consumatori dall'inserimento del DSA nell'allegato I della direttiva 2020/1828?
I consumatori che subiscono danni da violazioni del DSA da parte di piattaforme online non devono più agire solo individualmente. Le associazioni dei consumatori legittimate possono promuovere azioni rappresentative collettive per conto di migliaia di utenti, ottenendo sia ordini di cessazione della condotta illecita sia risarcimenti collettivi senza che ogni singolo consumatore debba dimostrare il proprio danno in giudizio.
Un'associazione dei consumatori italiana può promuovere un'azione rappresentativa contro una piattaforma straniera?
Sì, se l'ente è iscritto nell'elenco europeo degli enti legittimati alle azioni transfrontaliere (art. 6 direttiva 2020/1828). L'azione può essere proposta davanti al giudice del domicilio del convenuto o di uno Stato membro in cui si producono gli effetti della violazione, in base alle norme di competenza del regolamento Bruxelles I-bis.
L'art. 90 DSA si applica anche a violazioni commesse prima del 17 febbraio 2024?
No. Il DSA è pienamente applicabile dal 17 febbraio 2024 (anticipato al 25 agosto 2023 per le VLOP designate). Le violazioni anteriori a tali date non possono essere oggetto di azioni rappresentative basate sul DSA, anche se potrebbero essere sanzionate ai sensi di altre normative (es. GDPR, direttiva pratiche commerciali scorrette).
Qual è la differenza tra l'azione individuale ex art. 54 DSA e l'azione rappresentativa ex art. 90 DSA?
L'art. 54 garantisce il diritto al risarcimento al singolo destinatario del servizio, che agisce in proprio. L'art. 90 (tramite la direttiva 2020/1828) consente a enti legittimati di agire per conto di un gruppo di consumatori, anche senza mandato esplicito di ciascuno. Le due azioni sono cumulabili: il singolo consumatore può scegliere se aderire all'azione collettiva o agire autonomamente.
Le azioni rappresentative basate sul DSA possono ottenere sia un'inibitoria sia un risarcimento?
Sì. La direttiva 2020/1828 prevede due tipi di azioni: le azioni inibitorie (art. 8), che chiedono al giudice di ordinare la cessazione o il divieto della pratica illecita, e le azioni risarcitorie (art. 9), che mirano all'indennizzo collettivo dei consumatori danneggiati. Per le violazioni del DSA entrambi i tipi di azione sono esperibili, a seconda della natura del danno subito.