Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 93 Reg. (UE) 2022/2065 – Entrata in vigore e applicazione
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 37, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 13, l'articolo 43 e il capo IV, sezioni 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La struttura temporale del DSA: un'applicazione a due velocità
L'articolo 93 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) disciplina l'entrata in vigore e le date di applicazione del regolamento, introducendo una struttura temporale differenziata che riflette la logica graduata del DSA stesso. La norma non è meramente tecnica: la scelta delle date di applicazione ha avuto conseguenze strategiche decisive per l'intero ecosistema dei servizi digitali europei, accelerando la compliance delle piattaforme più grandi e garantendo al contempo un periodo di transizione sufficiente per i prestatori minori.
Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 27 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 16 novembre 2022 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione), come previsto dal paragrafo 1. La data di applicazione generale è invece il 17 febbraio 2024 (paragrafo 2, prima frase). Tra l'entrata in vigore e la data di applicazione generale è intercorso un periodo di 15 mesi: un lasso di tempo significativo che ha consentito agli operatori di prepararsi agli obblighi di compliance e alla Commissione di costruire l'infrastruttura istituzionale necessaria (designazione del coordinatore europeo, istituzione del Comitato, designazione delle VLOP/VLOSE).
Il regime di applicazione anticipata: cosa si applica dal 16 novembre 2022
Il paragrafo 2, seconda frase, introduce un regime di applicazione anticipata per un gruppo selezionato di disposizioni, operative già dal 16 novembre 2022 - cioè dal giorno stesso dell'entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni anticipate si dividono in due categorie.
La prima categoria riguarda gli obblighi di trasparenza sul numero di utenti: l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6 impone ai fornitori di piattaforme online con più di un milione di utenti di pubblicare semestralmente il numero medio di destinatari attivi del servizio nell'Unione. Questa disposizione è entrata in vigore anticipatamente perché fornisce i dati necessari alla Commissione per avviare la procedura di designazione delle VLOP e VLOSE: senza questi dati, la Commissione non avrebbe potuto identificare le piattaforme soggette al regime rafforzato.
La seconda categoria riguarda la procedura di designazione stessa: l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, disciplina la metodologia di calcolo degli utenti attivi, la procedura di designazione formale da parte della Commissione e la cessazione della designazione. Queste norme erano necessarie in anticipo per consentire alla Commissione di designare le prime VLOP/VLOSE entro la primavera del 2023.
Infine, il capo IV, sezioni 4, 5 e 6 - che disciplina rispettivamente il Comitato europeo per i servizi digitali, la supervisione della Commissione sulle VLOP/VLOSE e le norme procedurali per le indagini - è diventato operativo dal 16 novembre 2022, abilitando la costruzione dell'infrastruttura di governance prima dell'applicazione piena del regolamento.
La prima ondata di designazioni VLOP/VLOSE e l'applicazione del 25 agosto 2023
In attuazione del regime di applicazione anticipata, la Commissione ha avviato la procedura di designazione tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Il 25 aprile 2023, la Commissione ha adottato le prime decisioni di designazione, identificando 17 piattaforme online come VLOP e 2 motori di ricerca come VLOSE. In applicazione del meccanismo dei quattro mesi previsto dall'articolo 33, paragrafo 6, queste piattaforme sono diventate soggette agli obblighi del capo III, sezione 5 (artt. 34-43) a partire dal 25 agosto 2023 - cioè circa sei mesi prima della data generale di applicazione del 17 febbraio 2024.
Questa anticipazione ha avuto effetti concreti rilevanti: le VLOP designate hanno dovuto condurre la loro prima valutazione dei rischi sistemici, predisporre i meccanismi di audit indipendente e pubblicare i registri della trasparenza pubblicitaria già a partire dall'estate del 2023. Il 19 gennaio 2024, la Commissione ha effettuato designazioni aggiuntive, portando il numero complessivo di VLOP e VLOSE a oltre 20 soggetti.
Le disposizioni non oggetto di applicazione anticipata
È importante precisare che la maggior parte degli obblighi del DSA - obblighi di trasparenza ordinari (artt. 12-15), meccanismo di notice and action (art. 16), sistemi di gestione dei reclami (artt. 20-21), obblighi per i marketplace (artt. 29-32), sistemi di segnalazione dei trusted flaggers (art. 22) - è diventata pienamente efficace solo dal 17 febbraio 2024. I prestatori di servizi intermediari diversi dalle VLOP/VLOSE designate hanno quindi beneficiato dell'intero periodo di transizione di 15 mesi per adeguare i propri processi interni.
Va altresì ricordato che l'articolo 93 riguarda la vigenza del DSA come regolamento dell'Unione. Sul piano del diritto interno degli Stati membri, le norme procedurali e sanzionatorie applicabili prima della designazione dei coordinatori dei servizi digitali nazionali hanno richiesto interventi di adeguamento legislativo da parte di ciascuno Stato membro. In Italia, le prime misure di attuazione istituzionale del DSA sono state adottate nel corso del 2024.
Abrogazione della direttiva 2000/31/CE e coordinamento temporale
Il DSA abroga gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) con effetto dal 17 febbraio 2024. Ciò significa che fino a tale data il regime di esenzione di responsabilità previsto dalla direttiva è rimasto in vigore anche per le VLOP designate, che erano già soggette agli obblighi del capo III, sezione 5 DSA dall'agosto 2023. Questo ha creato un breve periodo di applicazione ibrida, in cui le VLOP erano soggette agli obblighi DSA aggiuntivi ma ancora al regime di responsabilità della direttiva. L'abrogazione simultanea del 17 febbraio 2024 ha chiuso questo periodo di transizione.
Attuazione negli Stati membri: il coordinatore dei servizi digitali
L'articolo 93 non esaurisce il quadro dell'applicabilità del DSA sul piano nazionale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento, ma impone agli Stati di designare uno o più coordinatori dei servizi digitali competenti e di dotarli dei poteri necessari entro il 17 febbraio 2024. Il DSA richiede che i coordinatori siano autorità pubbliche indipendenti, dotate di risorse adeguate e dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dagli articoli 51-54. In molti Stati membri, la designazione del coordinatore ha richiesto interventi legislativi nazionali che hanno impegnato i parlamenti nel corso del 2023 e dei primi mesi del 2024.
In Italia, il coordinatore dei servizi digitali è stato identificato nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), che ha ricevuto i poteri necessari attraverso un adeguamento del proprio mandato istituzionale. L'identificazione dell'autorità competente e la definizione delle sue risorse operative sono condizioni indispensabili perché il sistema di enforcement del DSA funzioni concretamente: senza un coordinatore operativo, i prestatori stabiliti in Italia non avrebbero un interlocutore istituzionale né un organo di vigilanza nazionale attivo.
Il coordinamento DSA - DMA: un quadro temporale integrato
L'articolo 93 va letto in coordinamento con il Regolamento (UE) 2022/1925 sui mercati digitali contendibili ed equi (DMA), entrato in applicazione il 2 maggio 2023 - anch'esso con un regime di applicazione anticipata per i gatekeeper. I due regolamenti formano il «pacchetto digitale» dell'Unione e condividono la logica di un regime più stringente per i soggetti di maggiori dimensioni. Le date di applicazione differiscono: il DMA si applica ai gatekeeper designati dalla data della designazione; il DSA opera la distinzione tra regime generale (febbraio 2024) e regime VLOP/VLOSE (agosto 2023 per le prime designate).
Per le piattaforme soggette a entrambi i regolamenti, la gestione delle tempistiche di compliance è stata un esercizio complesso. Una piattaforma designata sia come gatekeeper ai sensi del DMA sia come VLOP ai sensi del DSA ha dovuto coordinare due calendari di adempimento diversi, con autorità di supervisione distinte (la Commissione per entrambi i regolamenti in sede primaria), ma con obblighi parzialmente sovrapposti - come quelli in materia di interoperabilità, trasparenza algoritmica e accesso ai dati. Il coordinamento normativo tra DSA e DMA è oggetto di specifica previsione nel considerando 10 del DSA.
Rilevanza dell'art. 93 per la consulenza e la compliance operativa
Dal punto di vista operativo, l'articolo 93 è fondamentale per i professionisti della compliance che gestiscono processi di adeguamento al DSA. La data del 17 febbraio 2024 è la data-chiave per la generalità dei prestatori; la data del 16 novembre 2022 rileva per la ricostruzione storica delle prime obbligazioni. Per le VLOP designate, la data rilevante è quella della notifica individuale della decisione della Commissione, a partire dalla quale decorrono i quattro mesi previsti dall'articolo 33, paragrafo 6.
Per i professionisti che gestiscono reclami o controversie relative al DSA, la determinazione della norma temporale applicabile - DSA o direttiva 2000/31/CE - dipende dalla data in cui si sono verificati i fatti, con il 17 febbraio 2024 come spartiacque generale. Qualora i fatti si collochino nell'arco temporale tra l'agosto 2023 e il febbraio 2024, occorre verificare caso per caso se il prestatore coinvolto era già designato come VLOP e se la specifica disposizione violata rientrava nel regime anticipato. Questa analisi temporale a più strati - data dei fatti, status del prestatore, data di applicazione della disposizione specifica - è una delle prime operazioni da svolgere in qualunque procedimento di compliance o contenzioso che coinvolga il DSA.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Da quando si applica il DSA?
La data generale di applicazione del DSA è il 17 febbraio 2024. Le disposizioni relative alla comunicazione del numero di utenti attivi (art. 24, par. 2, 3 e 6), alla procedura di designazione VLOP/VLOSE (art. 33, par. 3-6) e alla governance del Comitato e della supervisione della Commissione (capo IV, sezioni 4, 5 e 6) si applicano invece dal 16 novembre 2022.
Le VLOP sono state soggette al DSA prima del 17 febbraio 2024?
Sì. Le VLOP e VLOSE designate dalla Commissione il 25 aprile 2023 sono diventate soggette agli obblighi aggiuntivi del capo III, sezione 5 DSA (artt. 34-43) a partire dal 25 agosto 2023, quattro mesi dopo la notifica della designazione, come previsto dall'art. 33, par. 6.
Quando è stata abrogata la direttiva 2000/31/CE?
Gli articoli 12-15 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, che disciplinano le esenzioni di responsabilità per mere conduit, caching e hosting, sono stati abrogati dal DSA con effetto dal 17 febbraio 2024. Da quella data, il regime di esenzione è interamente disciplinato dagli articoli 4-6 del DSA.
Un prestatore può essere sanzionato per comportamenti anteriori al 17 febbraio 2024?
In linea generale no, per i prestatori non designati come VLOP/VLOSE. Per le VLOP designate nell'aprile 2023, gli obblighi specifici del capo III, sezione 5 si applicano dal 25 agosto 2023: violazioni successive a quella data possono essere sanzionate. Il principio di irretroattività impedisce l'applicazione di sanzioni per condotte anteriori alla data di applicazione delle norme violate.
L'art. 93 DSA ha rilevanza per i contenziosi in corso su contenuti rimossi?
Sì. La data in cui si sono verificati i fatti è determinante per stabilire quale norma si applica: per fatti anteriori al 17 febbraio 2024 (o all'agosto 2023 per le VLOP designate) occorre verificare se il DSA era già applicabile al prestatore e per quale specifico obbligo, altrimenti si applica il regime della direttiva 2000/31/CE e del diritto nazionale di recepimento.