Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 92 Reg. (UE) 2022/2065 – Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 6, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.

In sintesi

  • Le VLOP e i VLOSE designati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 sono soggetti al DSA a partire da quattro mesi dalla notifica della designazione, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.
  • La norma introduce un meccanismo di applicazione anticipata rispetto alla data di piena efficacia del regolamento per le piattaforme più grandi, considerate a maggiore rischio sistemico.
  • Le prime VLOP e VLOSE sono state designate dalla Commissione europea nell'aprile 2023; per esse il DSA è diventato vincolante in agosto 2023.
  • Per tutti gli altri fornitori di servizi intermediari, il regolamento si applica pienamente dal 17 febbraio 2024.
  • L'articolo 92 è una disposizione transitoria a portata oramai esaurita, ma rilevante per comprendere le vicende di conformità dei grandi operatori nel periodo agosto 2023 - febbraio 2024.
Indice dei contenuti

La logica dell'applicazione anticipata: perché le VLOP e i VLOSE devono conformarsi prima

L'articolo 92 del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA) è una disposizione transitoria che ha disciplinato l'entrata in vigore anticipata del regolamento per le piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE). La sua portata applicativa è oggi sostanzialmente esaurita - il termine del 17 febbraio 2024 è trascorso - ma la comprensione di questa norma è essenziale per ricostruire il quadro storico dell'entrata in vigore del DSA e per valutare le responsabilità dei grandi operatori nel periodo transitorio.

Il DSA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 27 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 16 novembre 2022. Il suo pieno regime applicativo per tutti i fornitori di servizi intermediari è stato fissato al 17 febbraio 2024, lasciando così circa quindici mesi per l'adeguamento. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto che le piattaforme più grandi - quelle con oltre 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione - dovessero essere soggette agli obblighi del DSA prima di tale data, in ragione del loro impatto sistemico sui mercati digitali e sull'ecosistema dell'informazione.

La scelta è coerente con l'approccio graduale del DSA: gli obblighi sono proporzionati alle dimensioni e all'impatto del fornitore. Se le VLOP e i VLOSE rappresentano il rischio maggiore per gli utenti e per la democrazia digitale, è logico che esse vengano assoggettate agli obblighi più stringenti - e in anticipo rispetto agli altri operatori.

Il meccanismo: designazione, notifica e dies a quo dell'applicazione

Il meccanismo di applicazione anticipata previsto dall'articolo 92 si articola in tre fasi distinte, strettamente connesse all'articolo 33 DSA che disciplina la designazione delle VLOP e dei VLOSE.

La prima fase è quella della designazione: la Commissione europea, sulla base dei dati sugli utenti attivi mensili comunicati dai fornitori, designa come VLOP o VLOSE i fornitori che superano la soglia di 45 milioni di utenti attivi mensili nell'Unione (art. 33, parr. 1-4 DSA). La designazione avviene mediante atto di esecuzione della Commissione.

La seconda fase è quella della notifica: la Commissione notifica la designazione al fornitore interessato (art. 33, par. 6 DSA). La notifica è l'atto che fa decorrere il termine rilevante ai fini dell'art. 92.

La terza fase è l'inizio dell'applicazione: ai sensi dell'articolo 92, il DSA si applica al fornitore designato «a decorrere da quattro mesi dalla notifica», purché questa data sia anteriore al 17 febbraio 2024. Se i quattro mesi dalla notifica scadessero dopo il 17 febbraio 2024, si applicherebbe la data ordinaria di piena applicazione, e il meccanismo dell'art. 92 sarebbe irrilevante.

In pratica: la Commissione ha adottato le prime decisioni di designazione il 25 aprile 2023, notificandole ai fornitori tra il 25 e il 26 aprile 2023. Quattro mesi dopo - il 25 agosto 2023 - il DSA è diventato vincolante per i primi 17 fornitori designati (tra cui le maggiori piattaforme social, marketplace e motori di ricerca globali).

I primi soggetti designati e il periodo agosto 2023 - febbraio 2024

Il periodo compreso tra agosto 2023 e il 17 febbraio 2024 ha rappresentato una fase di rodaggio del DSA, in cui la Commissione ha iniziato a verificare la conformità delle prime VLOP e VLOSE designate, mentre il resto dell'ecosistema dei servizi digitali non era ancora formalmente soggetto agli obblighi del regolamento.

Durante questo periodo, le VLOP e i VLOSE designati erano tenuti a rispettare tutti gli obblighi del DSA applicabili a questa categoria, inclusi quelli del capo III, sezione 5 (valutazione e attenuazione dei rischi sistemici, revisioni indipendenti, accesso ai dati per ricercatori, registro pubblicitario rafforzato) nonché tutti gli obblighi generali previsti per le piattaforme online (notice and action, sistema di reclami, trasparenza sui sistemi di raccomandazione, divieto di dark pattern, tutela dei minori, tracciabilità degli operatori commerciali). La Commissione ha condotto le prime indagini formali nei confronti di alcune VLOP già nel 2023, adottando le misure interlocutorie del caso.

Portata attuale dell'articolo 92: una norma transitoria esaurita ma storicamente rilevante

Dal 17 febbraio 2024, il DSA si applica pienamente a tutti i fornitori di servizi intermediari stabiliti o che operano nell'Unione europea, indipendentemente dalle loro dimensioni. L'articolo 92 ha esaurito la propria funzione regolatoria: non produce più effetti giuridici prospettici.

Tuttavia, la norma mantiene rilevanza storica e pratica in diversi contesti. Sul piano procedurale, le violazioni accertate dalla Commissione nel periodo agosto 2023 - febbraio 2024 sono imputabili alle VLOP e ai VLOSE in base all'art. 92, che ha reso il DSA applicabile a esse già in quel periodo. Sul piano interpretativo, la norma chiarisce retroattivamente da quando gli obblighi del DSA erano vigenti per ciascuna VLOP o VLOSE designata, con rilevanza per il calcolo dei termini di prescrizione delle eventuali sanzioni. Sul piano sistematico, l'art. 92 esemplifica la tecnica legislativa del DSA di differenziare gli obblighi in base alle caratteristiche dei prestatori, un principio che pervade l'intero regolamento.

Coordinamento con l'articolo 93 e con le misure transitorie nazionali

L'articolo 92 si coordina con l'articolo 93, che fissa la data generale di applicazione del DSA (17 febbraio 2024) e abroga la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) per le materie disciplinate dal DSA. Gli Stati membri che avevano già adottato legislazione di attuazione della direttiva 2000/31/CE o misure nazionali anticipatorie degli obblighi DSA hanno dovuto coordinarsi con il quadro del regolamento a partire dal 17 febbraio 2024, fermo restando che per le VLOP e i VLOSE il DSA era già pienamente vincolante dall'agosto 2023.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Da quando è applicabile il DSA alle VLOP designate nella prima tornata del 2023?

Le prime VLOP e VLOSE sono state designate dalla Commissione il 25 aprile 2023; la notifica ai fornitori è avvenuta tra il 25 e il 26 aprile 2023. Quattro mesi dopo - il 25-26 agosto 2023 - il DSA è diventato vincolante per questi soggetti. È questa la data da cui decorre la responsabilità per violazioni del DSA per le prime piattaforme designate.

Cosa succede se una nuova piattaforma supera la soglia di 45 milioni di utenti dopo il 17 febbraio 2024?

L'art. 92 non si applica: la data rilevante è il 17 febbraio 2024, non una data anteriore. Per le nuove designazioni successive a tale data, gli obblighi della sezione 5 (valutazione dei rischi sistemici, ecc.) diventano applicabili quattro mesi dopo la notifica della designazione come VLOP o VLOSE.

Il meccanismo dell'art. 92 si applica anche alle designazioni successive alla prima tornata?

Il testo dell'art. 92 condiziona l'applicazione anticipata al fatto che la data risultante (notifica + 4 mesi) sia 'anteriore al 17 febbraio 2024'. Le designazioni avvenute dopo ottobre 2023 avrebbero prodotto un dies a quo superiore al 17 febbraio 2024, rendendo irrilevante l'art. 92. Da quel momento, si applica direttamente la disciplina ordinaria.

Le VLOP designate nel 2023 erano soggette a tutti gli obblighi del DSA già dall'agosto 2023?

Sì. Dal momento dell'applicazione anticipata, le VLOP e i VLOSE designati erano soggetti all'intero DSA - sia agli obblighi generali per le piattaforme (articoli da 16 a 32) sia agli obblighi specifici della sezione 5 (articoli da 34 a 43). Non vi era un'entrata in vigore scaglionata per tipo di obbligo.

L'art. 92 ha ancora rilevanza pratica oggi?

La sua funzione normativa prospettica è esaurita. Ha però rilevanza retrospettiva: determina da quando erano applicabili gli obblighi DSA per le prime VLOP/VLOSE, con conseguenze sul calcolo dei termini per i procedimenti sanzionatori e sulla valutazione delle condotte tenute nel periodo agosto 2023 - febbraio 2024.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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