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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 772 c.c. Donazione di prestazioni periodiche

In vigore

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall’atto una diversa volontà.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La donazione può comprendere solo una parte dei beni del donante, non tutti: la donazione di tutti i beni presenti è valida se fatta con atto pubblico.
  • La donazione di tutti i beni presenti è nulla se non risulta da atto pubblico notarile (forma solenne obbligatoria).
  • Se il donante non si riserva sufficienti mezzi di sussistenza, la donazione può essere ridotta per lesione della quota di riserva o per proteggere i creditori.
  • La norma coordina la libertà di donare con la tutela del donante e dei terzi.

La donazione può avere a oggetto l'intero patrimonio presente del donante, purché redatta con atto pubblico notarile. Il donante che dona tutto senza riservarsi mezzi adeguati espone i propri eredi a un'azione di riduzione e i creditori a un'azione revocatoria. La norma bilancia la libertà di disposizione con la tutela dei soggetti vulnerabili.

Donazione dell'intero patrimonio presente

L'art. 772 c.c. affronta l'ipotesi estrema della donazione di tutto il patrimonio attuale del donante. La norma non la vieta ma la assoggetta a una condizione formale rafforzata: deve risultare da atto pubblico notarile. La ratio è chiara: una donazione di tale portata è un atto di eccezionale rilevanza patrimoniale e richiede la massima solennità formale per garantire che il donante sia pienamente consapevole delle conseguenze. Il notaio, in sede di redazione dell'atto, è tenuto a informare il donante delle implicazioni fiscali, successorie e di tutela dei legittimari.

Mancanza di riserva di mezzi

Il secondo profilo critico è quello della riserva di mezzi di sussistenza. Se il donante dona tutto senza conservare risorse per il proprio mantenimento, l'atto è formalmente valido ma produce conseguenze rilevanti: (a) gli eredi necessari (coniuge, figli, ascendenti) possono esercitare l'azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione (art. 561 c.c.) per reintegrare la quota di riserva; (b) i creditori del donante possono esercitare l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) per rendere inefficace la donazione nei loro confronti, dimostrando che il donante conosceva il pregiudizio arrecato alle loro ragioni; (c) se la donazione è stata fatta con intento fraudolento nei confronti dei creditori, possono applicarsi anche le norme penali sull'insolvenza fraudolenta.

Profili pratici notarili

In sede notarile, la donazione dell'intero patrimonio o di una sua parte rilevante impone verifiche approfondite. Il notaio deve: accertare la lista completa dei beni; valutare se residuano al donante mezzi adeguati; avvisare sulla possibilità di azioni di riduzione da parte dei futuri legittimari; verificare l'inesistenza di debiti che renderebbero la donazione revocabile. La donazione di beni immobili deve essere trascritta nei registri immobiliari (art. 2643 c.c.) per essere opponibile ai terzi.

Coordinamento normativo

L'art. 772 va letto con l'art. 782 c.c. (forma della donazione), l'art. 556 c.c. (calcolo della quota disponibile), l'art. 561 c.c. (azione di riduzione), l'art. 2901 c.c. (azione revocatoria) e l'art. 2643 c.c. (trascrizione atti traslativi).

Domande frequenti

Posso donare tutto ciò che posseggo oggi?

Sì, la legge non lo vieta, ma la donazione di tutti i beni presenti deve essere fatta con atto pubblico notarile (art. 772 c.c.). Devi però essere consapevole che i tuoi eredi necessari potranno successivamente chiedere la riduzione per reintegrare le quote di legittima, e i creditori potranno esercitare l'azione revocatoria.

La donazione di tutti i miei beni è definitiva?

È vincolante, ma non irrevocabile: può essere revocata per ingratitudine (art. 800 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.); i legittimari possono agire in riduzione; i creditori possono esercitare l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) se la donazione pregiudica le loro ragioni.

Cosa significa 'riservarsi i mezzi di sussistenza' nella donazione?

Significa che il donante, pur potendo donare tutto, dovrebbe conservare risorse sufficienti per il proprio mantenimento. Se non lo fa, non c'è una nullità automatica, ma aumenta il rischio di azioni di riduzione da parte dei legittimari e di azione revocatoria da parte dei creditori.

I creditori possono impugnare la donazione di tutti i miei beni?

Sì, con l'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro 5 anni dalla donazione, se dimostrano che il donante era consapevole del pregiudizio arrecato ai loro diritti (o, se la donazione è anteriore al sorgere del credito, che il donante agiva in frode).

La donazione di un solo bene tra i tanti che possiedo è soggetta alle stesse regole?

La forma (atto pubblico notarile per beni immobili o di valore elevato) è sempre richiesta. I rischi di azione di riduzione e revocatoria dipendono dall'entità del bene donato in rapporto al patrimonio residuo: anche una singola donazione può essere ridotta se lede la quota di riserva dei legittimari.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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