Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 774 c.c. – Capacità di donare

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni. È tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall’inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale.

In sintesi

  • Non possono fare donazioni coloro che sono legalmente incapaci di disporre dei propri beni (interdetti, minori, ecc.).
  • Il tutore non può donare i beni del tutelato, nemmeno con autorizzazione del giudice tutelare.
  • Il curatore non può donare i beni dell'inabilitato senza autorizzazione giudiziale.
  • La norma ribadisce che la donazione è atto personalissimo: il rappresentante legale non può sostituirsi al donante nella volontà liberale.
Indice dei contenuti

La donazione è atto personalissimo che richiede la diretta espressione della volontà liberale del donante. Il tutore non può donare i beni del tutelato, neppure con autorizzazione. Il curatore dell'inabilitato può assistere alla donazione solo con autorizzazione giudiziale. La rappresentanza legale non comprende il potere di compiere liberalità a nome altrui.

La donazione come atto personalissimo

L'art. 774 c.c. esprime un principio fondamentale: la donazione è un atto strettamente personale, radicato nell'animus donandi del donante. Non si può donare "per conto" di qualcun altro senza una sua libera volontà. Questo esclude che il tutore possa compiere donazioni in nome dell'interdetto: l'atto sarebbe viziato in radice per assenza della volontà liberale del soggetto nel cui patrimonio avviene l'impoverimento. La rappresentanza legale conferisce poteri gestionali e conservativi, non il potere di compiere atti di pura liberalità.

Il tutore

Il tutore dell'interdetto o del minore non può donare i beni del proprio assistito in nessun caso: nemmeno con l'autorizzazione del giudice tutelare, perché la donazione presuppone la volontà personale del disponente. Si tratta di un divieto assoluto che non ammette deroga. La donazione compiuta dal tutore è nulla per difetto di legittimazione sostanziale. Va distinta dall'adempimento di obbligazioni naturali o dall'esecuzione di disposizioni testamentarie che prevedono obblighi verso terzi: in questi casi il tutore non "dona" ma esegue un obbligo.

Il curatore dell'inabilitato

Per l'inabilitato, la situazione è parzialmente diversa: l'inabilitato conserva la capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, ma per quelli di straordinaria amministrazione (tra cui la donazione) necessita dell'assistenza del curatore e dell'autorizzazione del giudice tutelare. Il curatore non si sostituisce all'inabilitato: lo assiste. La volontà della donazione rimane quella dell'inabilitato; il curatore verifica che l'atto non pregiudichi gli interessi del suo assistito e il giudice valuta complessivamente l'opportunità.

Amministrazione di sostegno

Con il progressivo affermarsi dell'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.) come strumento più flessibile dell'interdizione, la questione si è complicata. Il decreto del giudice tutelare che nomina l'amministratore può calibrare i poteri in modo molto preciso: l'amministratore potrebbe in teoria essere autorizzato a "assistere" l'amministrando in una donazione specifica, se il giudice lo ritiene nell'interesse della persona. Si tratta però di ipotesi eccezionali, valutate caso per caso.

Coordinamento normativo

L'art. 774 va letto con l'art. 773 c.c. (capacità di donare), l'art. 357 c.c. (poteri del tutore), l'art. 394 c.c. (poteri del curatore) e l'art. 404 c.c. (amministrazione di sostegno).

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 114/2019

NON FONDATA

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 774, primo comma, c.c. nella parte in cui escluderebbe la capacità di donare dei beneficiari di amministrazione di sostegno. Secondo la Corte, il divieto di donazione non si applica automaticamente a questa categoria: il giudice tutelare può, caso per caso, limitare o escludere la capacità di donare ai sensi dell'art. 411, quarto comma, c.c. La sentenza valorizza il principio personalista e il diritto al pieno sviluppo della persona, riconoscendo ai beneficiari la facoltà di compiere gesti di solidarietà compatibili con la propria condizione.

Domande frequenti

Il tutore di un anziano interdetto può donare i suoi beni ai nipoti?

No, in nessun caso. Il tutore non ha il potere di compiere donazioni in nome del tutelato, nemmeno con autorizzazione del giudice tutelare. La donazione è atto personalissimo che richiede la diretta volontà liberale del donante. Una donazione fatta dal tutore è nulla.

Qual è la differenza tra tutore e curatore rispetto alle donazioni?

Il tutore rappresenta completamente l'incapace e non può mai donare in suo nome. Il curatore assiste l'inabilitato (che mantiene una residua capacità di agire) e può prestare la propria assistenza a una donazione dell'inabilitato, ma solo con autorizzazione del giudice tutelare.

L'amministratore di sostegno può assistere l'amministrato in una donazione?

Solo se il decreto del giudice tutelare lo prevede espressamente o lo autorizza per quel specifico atto. In assenza di autorizzazione, l'amministratore di sostegno non può assistere l'amministrato in una donazione, che è atto di straordinaria disposizione patrimoniale.

Se il tutore ha donato beni del tutelato, l'atto è nullo o annullabile?

Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, l'atto è nullo per difetto assoluto di legittimazione del tutore a compiere donazioni in nome del tutelato, non semplicemente annullabile. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e non si sana.

Un genitore può donare beni del figlio minore a un fratello di quest'ultimo?

No. I genitori esercitano la responsabilità genitoriale e rappresentano il figlio negli atti di ordinaria amministrazione; per quelli straordinari serve l'autorizzazione del giudice tutelare. Ma la donazione in nome del figlio è vietata in assoluto, analogamente al tutore, perché si tratta di un atto personalissimo.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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