Testo dell'articoloVigente
Art. 141 Codice Privacy – Reclamo al Garante
Testo vigente (aggiornato da Normattiva)
.
1.
L’interessato può rivolgersi al Garante mediante reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento.
Articolo in vigore. Su Normattiva questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo indicava erroneamente come non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.
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Vedi anche
→art. 140 CODICE→art. 140-bis CODICE→art. 142 CODICE→art. 143 CODICE→GDPR art. 1 - Art. 1 GDPR - Oggetto e finalità→Cost. art. 15 - Segretezza comunicazioni→Art. 139 D.Lgs. 196/2003 – Codice deontologico per attività giornalistiche→Art. 138 D.Lgs. 196/2003 – Segreto professionale→Art. 144 D.Lgs. 196/2003 – Segnalazioni→Art. 137 D.Lgs. 196/2003 – Disposizioni applicabili→Art. 145 D.Lgs. 196/2003 – Ricorsi→Art. 136 D.Lgs. 196/2003 – Finalità giornalistiche, di studio, di ricerca scientifica o storica
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo abrogato
L'art. 141 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplinava originariamente forme di tutela. È stato abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in sede di adeguamento dell'ordinamento italiano al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), divenuto direttamente applicabile dal 25 maggio 2018. La materia è ora coperta dalle corrispondenti disposizioni del GDPR (in particolare artt. 5-22 per i principi e i diritti dell'interessato; artt. 24-43 per gli obblighi del titolare; artt. 44-49 per i trasferimenti extra-UE; artt. 51-59 per le autorità di controllo) e dalle disposizioni superstiti del Codice italiano riformato (articoli 2-bis e seguenti). Il riferimento operativo per la disciplina attuale è il combinato GDPR + Codice + provvedimenti generali del Garante per la protezione dei dati personali. La norma originaria conserva interesse storico-interpretativo per la ricostruzione del sistema di tutela ante-GDPR.
Domande frequenti
L'art. 141 del Codice Privacy è ancora in vigore?
No. È stato abrogato dal D.Lgs. 101/2018 in sede di coordinamento con il GDPR. La materia originaria è ora disciplinata dal Reg. UE 2016/679 e dalle norme superstiti del Codice.
Dove è disciplinata oggi la materia?
Nel GDPR (Reg. UE 2016/679) e nelle disposizioni superstiti del Codice Privacy riformato (artt. 2-bis ss., 51, 113 ss., 152 ss.), integrate dai provvedimenti generali del Garante.