Indice
In sintesi
- L'art. 139 richiama il codice deontologico per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.
- Il codice è adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con il Garante.
- La sua osservanza è condizione di liceità del trattamento.
- Disciplina: tutela dei minori, vittime di reato, presunzione di innocenza, archivio storico, rettifica, fonti riservate.
- Il provv. Garante 24 giugno 2021 e successivi aggiornamenti hanno consolidato la prassi.
- La violazione comporta sanzioni privacy (Garante) e disciplinari (Ordine).
Testo dell'articoloVigente
1. Il Garante promuove l’adozione di regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione di giornalista.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La natura del codice deontologico
L'art. 139 del Codice Privacy richiama il codice deontologico per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Il codice è una fonte sub-regolamentare adottata su iniziativa del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali. La sua osservanza non è facoltativa: integra una condizione di liceità del trattamento. Chi non vi si attiene è sia esposto a sanzioni amministrative privacy sia soggetto a procedimento disciplinare dell'Ordine.
Origini e funzione
Il codice deontologico è stato adottato originariamente nel 1998 (provv. Garante 29 luglio 1998) e successivamente aggiornato per recepire il GDPR (provv. Garante 29 novembre 2018). Costituisce la più antica e consolidata fonte deontologica privacy in Italia. La sua funzione è duplice: a) tradurre i principi astratti del GDPR e del Codice in regole operative per i giornalisti; b) costituire safe harbour applicativo: il giornalista che vi si attiene è presunto in compliance.
Tutela dei minori
Il codice deontologico dedica un titolo specifico alla tutela dei minori: a) divieto di pubblicare nome, immagine, dati identificativi salvo casi eccezionali e con motivata necessità informativa; b) maggiore tutela per minori vittime di reato, abuso o vicende familiari dolorose; c) attenzione all'effetto a lungo termine della pubblicazione (un dato online ha vita lunga); d) obbligo del consenso del genitore o della tutela se è il minore stesso a essere protagonista. Il provv. Garante 24 giugno 2021 ha rafforzato queste tutele imponendo cifratura nei resoconti.
Presunzione di innocenza e cronaca giudiziaria
Il codice impone particolare attenzione nella cronaca giudiziaria: a) rispetto della presunzione di innocenza (art. 27 Cost., dir. UE 2016/343); b) distinzione netta tra indagato/imputato e condannato; c) cautela nell'uso di intercettazioni e atti di indagine, soprattutto se coperti da segreto investigativo; d) tutela degli incolpevoli (familiari, testimoni, persone offese). La giurisprudenza ha sanzionato in più occasioni media e singoli giornalisti per cronaca lesiva (Cass. civ. n. 4818/2024).
Archivio storico e diritto all'oblio
Il codice deontologico, integrato dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 19681/2019), regola l'archivio storico online. Le regole: a) le notizie restano nell'archivio se di rilevante interesse storico; b) l'interessato può chiedere di affiancare alla notizia originaria un aggiornamento (assoluzione, riabilitazione, archiviazione); c) può chiedere deindicizzazione dai motori di ricerca se il fatto non è più attuale; d) in casi limite può chiedere anonimizzazione integrale. La valutazione è caso per caso, basata su tempo trascorso, ruolo pubblico, gravità del fatto.
Fonti riservate e segreto professionale
Il codice e l'art. 137 tutelano il segreto professionale del giornalista (art. 200 c.p.p.). Il giornalista non è tenuto a rivelare l'identità delle fonti, neanche al Garante. Questa tutela è il pilastro dell'investigative journalism: senza fonti riservate non vi sarebbe denuncia di malaffare. Le poche eccezioni sono fissate dalla giurisprudenza penale (caso di reato gravissimo e di assoluta impossibilità di acquisire altrimenti la prova).
La versione aggiornata 2018 e le novità GDPR
Il codice deontologico è stato aggiornato con provv. Garante 29 novembre 2018 per recepire il GDPR. Tra le novità: a) rafforzamento della tutela dei minori, in particolare nei contesti di abuso e di vicende familiari dolorose; b) regole specifiche su archivio digitale e diritto all'oblio; c) attenzione ai contenuti audiovisivi (foto, video) oltre che ai testi; d) integrazione con il principio di responsabilizzazione (accountability) del GDPR: il giornalista deve poter documentare il rispetto del codice; e) maggiore enfasi sulla rettifica (L. 47/1948 art. 8) come strumento di tutela dell'interessato. Il codice resta un documento di riferimento centrale per la prassi del giornalismo italiano.
Procedimenti disciplinari dell'Ordine e sinergia con il Garante
L'Ordine dei giornalisti ha competenza disciplinare propria sull'osservanza del codice deontologico. Le sanzioni dell'Ordine includono: ammonimento, censura, sospensione fino a un anno, radiazione dall'albo. La sinergia con il Garante è codificata: il Garante può segnalare violazioni all'Ordine; l'Ordine può segnalare al Garante. I procedimenti possono procedere in parallelo. Casistica: a) sanzione disciplinare a giornalista per violazione del codice su minore vittima (Ordine Roma 2023); b) sanzione del Garante in parallelo, per violazione dell'art. 139. La doppia procedura ha effetto deterrente significativo.
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. III, sent. n. 14598/2021
Perché è importante: Responsabilità del titolare
Prassi e linee guida
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Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Tizio giornalista: tutela del minore vittima
Tizio pubblica un articolo su un caso di abuso minorile. Applica il codice deontologico richiamato dall'art. 139: oscura nome, immagine, scuola, indirizzo del minore. Anche dati indirettamente identificativi (per esempio, professione del genitore) sono evitati. Il provv. Garante 24 giugno 2021 fornisce le linee guida.
Caso 2: Caia: archivio storico online
Caia, editore online, ospita un articolo del 2010 su una condanna penale poi annullata in appello. L'interessato chiede aggiornamento. Il codice deontologico impone di affiancare all'articolo originario una nota informativa sull'esito favorevole. Caia adempie senza dover cancellare l'articolo storico.
Caso 3: Sempronio fonte: tutela del segreto
Sempronio, dipendente pubblico, è fonte riservata di un'inchiesta. L'azienda chiede al giornalista di rivelarne l'identità. L'art. 139, in combinato con gli artt. 137 e 200 c.p.p., tutela il segreto della fonte. Il giornalista può rifiutare la rivelazione anche davanti al Garante.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 139 e il codice deontologico sono la colonna vertebrale etica del giornalismo italiano. La conformità al codice opera come safe harbour applicativo. Le sanzioni privacy sono cumulabili con quelle dell'Ordine. La tutela di minori, vittime, presunzione di innocenza, fonti riservate è particolarmente rigorosa.
Domande frequenti
Chi adotta il codice deontologico per giornalisti?
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali. Il primo codice è del 1998, aggiornato nel 2018 per il GDPR.
L'osservanza è obbligatoria?
Sì. L'art. 139 ne fa una condizione di liceità del trattamento. La violazione comporta sanzioni privacy (Garante) e disciplinari (Ordine).
Posso pubblicare nome e foto di un minore vittima di reato?
No, salvo casi eccezionali con motivata necessità informativa. Il codice impone di oscurare anche dati indirettamente identificativi. Il provv. Garante 24 giugno 2021 ha rafforzato queste tutele.
Devo cancellare un vecchio articolo se l'interessato chiede l'oblio?
Non sempre. Il codice deontologico (e Cass. SS.UU. 19681/2019) consente di mantenere l'archivio storico affiancando un aggiornamento (assoluzione, archiviazione). Nei casi più gravi può essere richiesta deindicizzazione o anonimizzazione.
Devo rivelare le fonti al Garante?
No. L'art. 139, in combinato con gli artt. 137 e 200 c.p.p., tutela il segreto professionale del giornalista. Le eccezioni sono fissate dalla giurisprudenza penale per reati gravissimi e impossibilità di acquisire altrimenti la prova.
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