Indice
In sintesi
- L'art. 137 specifica quali norme del GDPR e del Codice si applicano ai trattamenti per finalità giornalistiche.
- Il consenso e l'autorizzazione preventiva del Garante non sono richiesti.
- L'informativa può essere semplificata o omessa se pregiudica lo scopo dell'inchiesta.
- Restano applicabili i principi di liceità, essenzialità, pertinenza, esattezza.
- Il codice deontologico richiamato dall'art. 139 è condizione di liceità del trattamento.
- Le sanzioni privacy si applicano in caso di violazione dei limiti di essenzialità e dignità.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì quando il trattamento è effettuato a fini di esercizio della professione di giornalista.
Stesso numero, altri codici
- Art. 137 Cod. Amb. — sanzioni penali
- Art. 137 D.Lgs. 209/2005 — Danno patrimoniale
- Art. 137 D.Lgs. 42/2004 — Commissioni regionali
- Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell'ufficiale dello stato
- Articolo 137 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 137 Cod.Cons.: Elenco delle associazioni dei consumatori e
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La funzione dell'art. 137
L'art. 137 del Codice Privacy specifica quali disposizioni del GDPR e del Codice si applicano (e quali non si applicano) ai trattamenti per finalità giornalistiche, di studio, ricerca scientifica e storica. La norma opera come ponte tra la disciplina generale e quella speciale: enumera le deroghe ammesse e i principi che restano comunque vincolanti. Senza tale enumerazione, il giornalismo sarebbe paralizzato dai vincoli del GDPR; con essa, opera in un quadro garantito ma flessibile.
Le esclusioni: consenso e autorizzazione preventiva
Per i trattamenti giornalistici non sono richiesti: a) il consenso dell'interessato (art. 6 e 9 GDPR): la base giuridica è il legittimo interesse o l'interesse pubblico; b) l'autorizzazione preventiva del Garante per il trattamento di categorie particolari (dati sanitari, opinioni politiche, vita sessuale); c) il blocco del trattamento richiesto dall'interessato se incide sull'inchiesta in corso; d) le procedure di trasferimento extra-UE soggette a garanzie aggiuntive (clausole contrattuali standard, BCR), nei limiti del bilanciamento.
Le semplificazioni: informativa e diritti
L'informativa dell'art. 13-14 GDPR può essere: a) semplificata (forma riassuntiva nelle riviste, link al testo completo online); b) differita (data dopo la pubblicazione se preventivamente pregiudicherebbe l'inchiesta); c) omessa per fonti confidenziali (giornalista che protegge le fonti ex art. 200 c.p.p.). I diritti dell'interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione) si applicano in forma attenuata: il giornalista può rifiutare l'accesso all'identità delle fonti, l'opposizione alla pubblicazione di una notizia di interesse pubblico, etc.
I principi non derogabili
Restano applicabili in ogni caso i principi di: a) liceità del trattamento (la notizia non deve violare la legge, per esempio essere diffamatoria); b) essenzialità dell'informazione (criterio di proporzionalità tra dato pubblicato e finalità informativa); c) pertinenza (i dati devono essere pertinenti alla notizia); d) esattezza (verifica delle fonti, rettifica in caso di errore); e) dignità della persona (rispetto, no esposizioni gratuite o offensive). Sono i pilastri del giornalismo etico che operano anche oltre la privacy.
Il ruolo del codice deontologico
Il codice deontologico, richiamato dall'art. 139, opera come fonte regolamentare integrativa: la sua osservanza è condizione di liceità del trattamento. Il codice fissa regole su: identificazione di minori e familiari, tutela vittime di reato, rispetto della presunzione di innocenza, archivio storico, rettifica delle notizie errate. La violazione del codice è sanzionata dall'Ordine dei giornalisti (sanzioni disciplinari) e dal Garante (sanzioni amministrative).
Tutela e sanzioni
Le tutele del cittadino restano operative: a) reclamo al Garante (con i limiti dell'art. 137); b) azione civile per diffamazione (art. 595 c.p. + art. 2043 c.c.); c) rettifica obbligatoria (L. 47/1948 sulla stampa); d) diritto all'oblio nei limiti della giurisprudenza. Le sanzioni privacy si applicano per violazioni dei limiti di essenzialità, dignità e pertinenza. Il Garante non sostituisce l'autorità giudiziaria in caso di diffamazione: la tutela penale e civile sono indipendenti.
Bilanciamento concreto: i criteri della giurisprudenza
La giurisprudenza italiana ha sviluppato criteri precisi per il bilanciamento tra privacy e libertà di stampa: a) interesse pubblico della notizia (rilevanza sociale, politica, economica); b) verità della notizia (verifica delle fonti); c) continenza espressiva (linguaggio misurato, non gratuitamente offensivo); d) essenzialità dei dati (proporzionalità del dato all'interesse informativo); e) ruolo dell'interessato (persona pubblica o privata); f) attualità del fatto. La violazione di questi criteri integra non solo illecito privacy ma anche diffamazione (art. 595 c.p.) e responsabilità civile. Cass. civ. n. 4818/2024 ha confermato l'orientamento.
Il caso specifico delle interviste e dei contenuti audiovisivi
L'art. 137 si applica anche ai contenuti audiovisivi: interviste televisive, podcast, video online. La giurisprudenza ha chiarito che: a) il consenso dell'intervistato è necessario per la pubblicazione (consenso ex art. 96 L. 633/1941 sul diritto all'immagine, oltre che ex art. 6 GDPR); b) l'intervista in luogo pubblico richiede sempre prudenza; c) la pubblicazione di interviste a familiari di vittime di reato è particolarmente cauta. Il Garante (provv. 24 giugno 2021) e l'Ordine dei giornalisti hanno fornito linee guida specifiche. La violazione è sanzionata sia dal Garante sia dall'Ordine.
Massime giurisprudenziali
Cass. civ. III, sent. n. 14598/2021
Perché è importante: Responsabilità del titolare
Prassi e linee guida
Diritti dell'interessato · Reclami e segnalazioni
Garante Privacy
Il Garante riceve reclami e segnalazioni in materia di trattamento dei dati personali e ne disciplina l'istruttoria.
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itDomande frequenti
Un giornalista deve chiedere consenso all'interessato?
No. L'art. 137 esonera il giornalismo dal consenso. La base giuridica è il legittimo interesse a informare o l'interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e/f, GDPR).
L'informativa è sempre obbligatoria?
No. Può essere semplificata, differita o omessa se pregiudica lo scopo dell'inchiesta. Resta dovuta la rettifica in caso di errore o di richiesta dell'interessato.
I diritti dell'interessato sono pienamente esercitabili?
In forma attenuata. Il giornalista può rifiutare l'accesso all'identità delle fonti, l'opposizione alla pubblicazione di notizie di interesse pubblico, la cancellazione di articoli ancora attuali.
Quali principi restano vincolanti?
Liceità, essenzialità, pertinenza, esattezza, dignità della persona. Sono i pilastri del giornalismo etico. Inoltre, l'osservanza del codice deontologico richiamato dall'art. 139.
Il Garante può sanzionare un giornalista?
Sì, per violazioni dei principi di essenzialità, dignità o codice deontologico. La sanzione amministrativa è cumulabile con sanzioni disciplinari dell'Ordine e azioni civili/penali per diffamazione.
Vedi anche