In sintesi
- L'art. 7 GDPR detta le condizioni di validità del consenso: prova, comprensibilità, revocabilità, libertà.
- Il titolare deve poter dimostrare che l'interessato ha prestato consenso (par. 1).
- Le richieste di consenso devono essere distinguibili da altre clausole, in linguaggio chiaro (par. 2).
- L'interessato può revocare il consenso in ogni momento, con la stessa facilità con cui lo ha prestato (par. 3).
- Il consenso non è libero se subordinato a un trattamento non necessario al contratto (par. 4).
- L'EDPB nelle linee guida 5/2020 ha escluso cookie wall, scroll-down, dark patterns.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Condizioni per il consenso.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Stesso numero, altri codici
- Art. 7 D.Lgs. 504/1995 — Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa
- Articolo 7 L. 184/1983: Adottabilità e consenso del minore
- Art. 7 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche dell'allegato III
- Art. 7 Cod. Amb. — Competenze in materia di VAS e di AIA
- Art. 7 D.Lgs. 148/2015 — Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
- Art. 7 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il consenso come autodeterminazione informativa
L'art. 7 GDPR completa la definizione di consenso dell'art. 4, n. 11, fissando le condizioni operative di validità. Il consenso non è solo manifestazione formale di volontà: è atto di autodeterminazione informativa, presupposto della legittimità del trattamento basato sull'art. 6, par. 1, lett. a. Il legislatore europeo ha voluto restituire all'interessato la padronanza dei propri dati, e l'art. 7 è lo strumento tecnico che lo garantisce. Le quattro condizioni del par. 1-4 (prova, comprensibilità, revoca, libertà) sono cumulative: la mancanza di una sola travolge la validità del consenso.
Onere della prova (par. 1)
Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. La regola sposta sul titolare l'onere probatorio in caso di contestazione o ispezione: occorre conservare log, snapshot delle interfacce, hash temporali, evidenze di tracking del flusso. La giurisprudenza del Garante ha sanzionato titolari che, pur dichiarando di aver raccolto consenso, non hanno potuto produrre evidenze in sede ispettiva. La regola di accountability dell'art. 5, par. 2 trova qui applicazione esplicita: la documentazione del consenso è obbligo strutturale.
Forma e comprensibilità (par. 2)
Se il consenso è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta deve essere distinguibile dalle altre, formulata in modo comprensibile, facilmente accessibile, con linguaggio chiaro e semplice. Clausole di consenso nascoste in privacy policy lunghissime, fuse con accettazione di termini contrattuali, o formulate in linguaggio giuridico complesso sono nulle. L'EDPB ha chiarito che la trasparenza (art. 12) si applica anche al modulo di consenso: granularità tra finalità diverse, distinzione visiva, lessico accessibile.
Revocabilità (par. 3)
L'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca. Prima di prestare il consenso, l'interessato è informato di ciò. La revoca deve essere agevole quanto la prestazione: se il consenso si presta con un click, deve poter essere revocato con un click; non sono ammessi procedimenti macchinosi (chiamate al servizio clienti, raccomandate, pratiche burocratiche). Il Garante ha sanzionato operatori telco per processi di revoca complessi e dilatori. La simmetria del processo è regola sostanziale.
Libertà del consenso (par. 4)
Nel valutare se il consenso sia libero si tiene conto, tra l'altro, dell'eventualità che l'esecuzione di un contratto sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione del contratto. È la regola anti-bundling: il consenso obbligato per accedere al servizio non è libero. Cookie wall che impongono l'accettazione del tracking pubblicitario per accedere ai contenuti sono illegittimi (provvedimenti EDPB e Garanti europei). Negli enti pubblici, la base consenso è considerata strutturalmente inadeguata (considerando 43) per asimmetria di potere: la PA deve usare l'interesse pubblico (lett. e) o obblighi legali (lett. c).
Sanzioni e impatti pratici
La violazione dell'art. 7 espone a sanzioni fino al 4% del fatturato (art. 83, par. 5). Sul piano sostanziale, un consenso invalido travolge l'intero trattamento: il titolare opera senza base e i dati raccolti vanno cancellati. Per il marketing digitale e il cookie management, la giurisprudenza del Garante e dell'EDPB ha imposto a piattaforme globali revisioni complete dei consent management platform (CMP), introduzione di pulsante "rifiuta tutto" allo stesso livello di "accetta tutto", granularità tra finalità di profilazione e mere statistiche. La compliance al consenso è oggi uno dei principali fronti di audit privacy.
Regola pratica e checklist operativa
L'operatività dell'art. 7 esige: (i) consent management platform con log timestamp; (ii) granularità per ogni finalità; (iii) pulsante "rifiuta tutto" simmetrico a "accetta tutto"; (iv) revoca dashboard sempre disponibile con UX equivalente alla prestazione; (v) linguaggio accessibile, no testo nascosto; (vi) divieto di cookie wall e dark patterns; (vii) tracking delle evidenze conservato per la durata del trattamento. Per la PA il consenso è strutturalmente debole: usare interesse pubblico o obbligo legale.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Prassi e linee guida
Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: cookie wall su quotidiano
Tizio impone l'accettazione di cookie di profilazione per leggere gli articoli. Viola l'art. 7, par. 4: consenso non libero. EDPB e Garante hanno sanzionato: serve alternativa (abbonamento senza tracking) o cessazione del tracking obbligatorio.
Caso 2: Caio: app e revoca difficile
Caio, sviluppatore, accetta il consenso con click ma la revoca richiede chiamata call center. Viola l'art. 7, par. 3: la revoca deve essere agevole come la prestazione. Simmetria sostanziale, sanzione.
Caso 3: Sempronio: consenso annegato in policy
Sempronio fonde il consenso al marketing in una privacy policy di 20 pagine, senza distinzione visiva. Viola l'art. 7, par. 2: la richiesta non è distinguibile né chiara. Il consenso è nullo.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 7 è la nuova frontiera del cookie management. Le piattaforme che hanno revisionato CMP introducendo "rifiuta tutto" simmetrico, granularità, revoca dashboard, log di prova hanno ridotto il rischio. Le altre pagano.
Domande frequenti
Chi deve dimostrare il consenso?
Il titolare (par. 1). Va conservata evidenza: log, snapshot, hash temporali, tracking del flusso. Applicazione del principio di accountability.
Posso revocare il consenso?
Sì, in qualsiasi momento (par. 3). Non pregiudica la liceità del trattamento già effettuato. La revoca deve essere agevole come la prestazione.
Posso condizionare un servizio al consenso?
Solo se il consenso riguarda un trattamento oggettivamente necessario al servizio. Se richiedi consenso a trattamenti non necessari come condizione, il consenso non è libero (par. 4).
Il cookie wall è ammesso?
No. L'EDPB nelle linee guida 5/2020 ha escluso la compatibilità del cookie wall con la libertà del consenso. Serve alternativa equivalente.
La PA può raccogliere consenso?
Raramente: il considerando 43 evidenzia che l'asimmetria di potere rende il consenso strutturalmente debole. Le PA usano obblighi legali (lett. c) o interesse pubblico (lett. e).
Vedi anche