Autore: Andrea Marton

  • Articolo 53 TU Giustizia Tributaria: Errore sulla norma tributaria

    Art. 53 D.Lgs. 175/2024 – Errore sulla norma tributaria

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

  • Art. 331-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni di attuazione)

    Art. 331-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni di attuazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'IVASS emana disposizioni di attuazione del presente Titolo.)) ((45))

  • Art. 328 D.Lgs. 209/2005 – Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

    Art. 328 D.Lgs. 209/2005 – Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (45)

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (45)

    3. L'IVASS, con regolamento, determina le modalità e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie. Alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (45)

    4. Sono versati alla CONSAP Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dei seguenti articoli: a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater; b) 310, comma 1, lettera c), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 183; c) 310-bis; d) 310-ter; e) 310-quater. (45)

    4-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Titolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 6, 10, 11, 14, commi 1, 2 e 5 per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, 16 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l' articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . (45)

  • Art. 400 DPR 495/1992 – Sospensione della patente di guida in caso di recidiva

    Art. 400 DPR 495/1992 – Sospensione della patente di guida in caso di recidiva

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonché gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.

    2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.

  • Articolo 5-ter L. 184/1983: Registro nazionale delle famiglie affidatarie e delle strutture

    Art. 5-ter L. 184/1983 – Registro nazionale delle famiglie affidatarie e delle strutture

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1.
    Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo e di prevenire e ridurre situazioni di collocamento improprio presso istituti, in attuazione del superiore interesse del minore.

    2.
    Nel registro di cui al comma 1 sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, presso famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare e in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle comunità e degli istituti medesimi nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori ai sensi dell'articolo 2.

    3.
    Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta di dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi.

    4.
    Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e di acquisizione dei dati ai sensi del presente articol.

  • Art. 1329 Codice della Navigazione – Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili

    Art. 1329 Codice della Navigazione – Abrogazione delle norme contrarie e incompatibili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Con l’entrata in vigore delle norme del codice sono abrogate le disposizioni del codice per la marina mercantile, approvato con regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, del regolamento per la marina mercantile approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, del libro secondo del codice di commercio approvato con regio decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge 31 gennaio 1926, n. 753 del regolamento per la navigazione aerea approvato con regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 356, nonché le altre disposizioni concernenti le materie disciplinate dal codice della navigazione, contrarie o incompatibili col codice stesso.

  • Art. 148 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    Art. 148 L. 689/1981 – Articolo abrogato

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi speciali è richiamato l' articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all' articolo 32-bis del codice penale

  • Art. 338 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

    Art. 338 D.Lgs. 209/2005 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell' articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.

    2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell' articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.

    3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175 , che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.

    4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449 , o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.

    5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.

    6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.

    7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 , o dell' articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 , sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.

  • Art. 1248 Codice della Navigazione – Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell’equipaggio

    Art. 1248 Codice della Navigazione – Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell’equipaggio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave è considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco. Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non è possibile, mediante consegna della copia al comandante. DISPOSIZIONI DISCIPLINARI INFRAZIONI E PENE DISCIPLINARI

  • Amministratore di condominio: nomina, revoca e compiti

    L’amministratore è la figura che gestisce la vita quotidiana del condominio: riscuote le quote, paga i fornitori, esegue le delibere e cura le parti comuni. Gli artt. 1129 e 1130 del codice civile ne disciplinano nomina, durata, obblighi e revoca. Vediamo quando è obbligatorio, cosa deve fare e come ci si libera di un amministratore inadempiente.

    Quando è obbligatorio

    La nomina dell’amministratore è obbligatoria quando i condòmini sono più di otto. Se l’assemblea non vi provvede, la nomina può essere disposta dall’autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condòmino. Nei condomìni più piccoli la nomina è facoltativa, ma spesso comunque opportuna.

    Nomina e durata

    L’amministratore è nominato dall’assemblea con la maggioranza prevista (intervenuti e almeno 500 millesimi). L’incarico dura un anno e si intende rinnovato per un altro anno salvo revoca o dimissioni. Al momento della nomina, l’amministratore deve comunicare i propri dati e, su richiesta, una polizza di responsabilità civile professionale; deve inoltre specificare analiticamente il proprio compenso, a pena di nullità della nomina.

    I compiti principali

    L’art. 1130 elenca gli obblighi dell’amministratore, tra cui:

    • eseguire le delibere dell’assemblea e farne osservare il regolamento;
    • riscuotere i contributi ed erogare le spese;
    • curare la conservazione e l’uso delle parti comuni;
    • tenere il registro di anagrafe condominiale, dei verbali, di nomina e revoca, e di contabilità;
    • redigere il rendiconto annuale e convocare l’assemblea per l’approvazione.

    Il conto corrente condominiale

    Un obbligo introdotto a tutela dei condòmini: l’amministratore deve far transitare tutte le somme (entrate e uscite) su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ogni condòmino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. È vietato confondere il denaro del condominio con quello personale dell’amministratore.

    La revoca

    L’amministratore può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea. In presenza di gravi irregolarità – ad esempio mancata apertura del conto dedicato, omessa rendicontazione, gestione poco trasparente, mancata comunicazione di liti – ciascun condòmino può chiederne la revoca giudiziale al tribunale. Tra le gravi irregolarità la legge include espressamente diverse ipotesi tipiche di cattiva gestione.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quando è obbligatorio l’amministratore di condominio?

    Quando i condòmini sono più di otto. Se l’assemblea non provvede, la nomina può essere disposta dal giudice su ricorso anche di un solo condòmino.

    Quanto dura l’incarico dell’amministratore?

    Un anno, con rinnovo automatico per un altro anno salvo revoca o dimissioni. L’assemblea può comunque revocarlo in ogni momento.

    Come si revoca un amministratore inadempiente?

    L’assemblea può revocarlo in ogni tempo; in caso di gravi irregolarità (es. niente conto dedicato o rendiconto) ciascun condòmino può chiederne la revoca al giudice.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 231 TUEL: La relazione sulla gestione

    Art. 231 TUEL: La relazione sulla gestione

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall' art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , e successive modificazioni. 83

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 342 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni già autorizzate

    Art. 342 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni già autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 .