In sintesi
- L'art. 20 GDPR riconosce il diritto alla portabilità: ricevere i propri dati in formato strutturato e trasferirli altrove.
- Si applica a trattamenti basati su consenso o contratto, con mezzi automatizzati.
- Include dati forniti (consapevoli) e osservati; esclude dati derivati (scoring, segmenti).
- Su richiesta, trasmissione diretta tra titolari ove tecnicamente fattibile (par. 2).
- Bilanciato con diritti e libertà altrui (par. 4): no trasferimento di dati di terzi.
- Formato: strutturato, di uso comune, machine-readable (JSON, CSV, XML).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 20 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Diritto alla portabilità dei dati.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Logica e finalità della portabilità
L'art. 20 GDPR riconosce il diritto alla portabilità dei dati: l'interessato può ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e che ha fornito a un titolare, e può trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti. È diritto di matrice anti-lock-in: serve a evitare che l'interessato resti prigioniero di una piattaforma per la difficoltà tecnica di trasferire i propri dati altrove. Si applica a trattamenti basati su consenso (art. 6, par. 1, lett. a) o contratto (lett. b) e effettuati con mezzi automatizzati. Il considerando 68 ne sottolinea la funzione pro-concorrenziale.
Ambito di applicazione (par. 1)
Il par. 1 fissa l'ambito: il diritto si applica ai dati personali forniti dall'interessato. La nozione di dati forniti è interpretata estensivamente dall'EDPB nelle linee guida 4/2017: include dati forniti consapevolmente (form, registrazione) e dati osservati durante l'uso del servizio (search history, location, log di attività). Esclusi sono i dati derivati dalla profilazione e dai modelli algoritmici (es. scoring, segmenti analitici): questi vanno accessi ex art. 15 ma non sono portabili. La distinzione è cruciale per piattaforme che generano valore dall'analisi dei comportamenti.
Trasmissione diretta tra titolari (par. 2)
Il par. 2 prevede che l'interessato abbia il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare a un altro, ove tecnicamente fattibile. Il titolare che riceve la richiesta non può opporre rifiuto su basi commerciali: deve fornire i dati in formato strutturato (JSON, CSV, XML) e, dove tecnicamente fattibile, trasmetterli direttamente all'altro titolare. La fattibilità tecnica è valutata in concreto: per servizi maturi (banche con PSD2, energia con switching, telco con MNP) l'interoperabilità è sviluppata; per servizi nascenti, può richiedere implementazione.
Limiti e bilanciamento (par. 4)
Il par. 4 prevede che il diritto alla portabilità non leda i diritti e le libertà altrui. È regola di bilanciamento simile all'art. 15, par. 4: se i dati forniti dall'interessato includono dati di terzi (es. contatti in rubrica, conversazioni con altri utenti), il titolare può limitare la portabilità o richiedere garanzie. La CGUE ha confermato che la portabilità non può tradursi in trasferimento di dati di terzi a piattaforme che essi non hanno scelto. Il bilanciamento si traduce in redazione (redaction) o pseudonimizzazione dei dati di terzi.
Formato strutturato e interoperabilità
Il formato strutturato richiede tre requisiti: strutturato (dati organizzati in modo logico), di uso comune (formato non proprietario, ampiamente riconosciuto), leggibile da dispositivo automatico (machine-readable). JSON, CSV, XML soddisfano questi requisiti; PDF e immagini di documenti no. L'EDPB ha sollecitato sviluppo di standard di interoperabilità settoriali. Per i dati finanziari, la PSD2 ha sviluppato API standardizzate; per la sanità, FHIR è standard emergente. La portabilità è quindi tecnologia oltre che diritto: richiede investimenti in API e schemi dati.
Coordinamento con altri diritti
Il diritto alla portabilità si coordina con accesso (art. 15): la portabilità è subset specifico dell'accesso, limitato ai dati forniti e ai trattamenti su consenso/contratto, ma con esigenza di formato strutturato. Si coordina con cancellazione (art. 17): l'interessato può chiedere portabilità + cancellazione (export e poi cancellazione). Si coordina con l'art. 22: la portabilità non si estende ai modelli decisionali automatizzati né ai dati derivati.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 20: (i) mappare quali trattamenti rientrano (consenso/contratto + automatizzati); (ii) implementare export in formato strutturato per ciascun servizio; (iii) sviluppare API di interoperabilità con standard settoriali; (iv) redaction per dati di terzi; (v) integrare con dashboard self-service; (vi) tracciare le richieste. È leva pro-concorrenziale.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Prassi e linee guida
Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: cambio banca con PSD2
Tizio cambia banca. Esercita portabilità ex art. 20 + PSD2: la banca originaria espone API standard per trasferire conto e storia movimenti. La nuova banca importa con consenso di Tizio.
Caso 2: Caio: switch piattaforma email
Caio migra da provider email a competitor. Chiede portabilità di email, contatti, calendario in formato standard (IMAP, vCard, iCal). Il vecchio provider deve fornire export strutturato; non può imporre lock-in.
Caso 3: Sempronio: social e portabilità
Sempronio, utente social, chiede portabilità di post, foto, amici. Il social fornisce export (es. Facebook Download). Esclusi sono dati derivati (interest graph, predizioni) e limitati quelli di terzi (post di amici): si applica la redaction ex par. 4.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 20 è leva pro-concorrenziale. Settori maturi (banche, telco, energia) hanno API standardizzate; nascenti (HR, ad-tech) sono in sviluppo. Investire in interoperabilità è oggi sia compliance sia vantaggio competitivo.
Domande frequenti
A quali trattamenti si applica?
Trattamenti basati su consenso (art. 6, lett. a) o contratto (lett. b) ed effettuati con mezzi automatizzati. Non si applica a trattamenti su altre basi (obbligo legale, interesse pubblico, legittimo interesse).
Quali dati sono portabili?
Dati forniti dall'interessato (consapevoli e osservati durante l'uso). Esclusi dati derivati da profilazione e modelli algoritmici (questi vanno accessi ex art. 15).
In che formato?
Strutturato, di uso comune, machine-readable (JSON, CSV, XML). PDF/immagini non sono adeguati. Standard settoriali emergenti (PSD2, FHIR).
Posso chiedere trasmissione diretta a un altro titolare?
Sì, ove tecnicamente fattibile (par. 2). Il titolare non può opporre rifiuto su basi commerciali. La fattibilità è valutata in concreto.
Cosa succede ai dati di terzi nella mia portabilità?
Il par. 4 impedisce di trasferire dati di terzi che non hanno consentito. Il titolare può limitare la portabilità o pseudonimizzare/redigere i dati di terzi.
Vedi anche