In sintesi
- L'art. 25 GDPR consacra privacy by design e privacy by default.
- Privacy by design: misure tecniche e organizzative già al momento della progettazione (par. 1).
- Privacy by default: trattare solo i dati necessari per ogni finalità, anche per quantità, accessibilità, retention.
- Tecniche: pseudonimizzazione, cifratura, RBAC, data minimization tools, audit log.
- Coordina con DPIA (art. 35), sicurezza (art. 32), accountability (art. 24).
- Le certificazioni (ISO 27701, Europrivacy) sono elementi di prova (par. 3).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita.
Vedi sotto per sintesi, commento e FAQ. Testo ufficiale consultabile su EUR-Lex.
Stesso numero, altri codici
- Art. 25 D.Lgs. 504/1995 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa ( Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970
- Articolo 25 L. 184/1983: Pronuncia sull'adozione dopo l'affidamento
- Art. 25 Reg. (UE) 2024/1689 — Responsabilità lungo la catena del valore dell'IA
- Art. 25 Cod. Amb. — Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA
- Art. 25 D.Lgs. 148/2015 — Procedimento
- Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Privacy by design e by default
L'art. 25 GDPR consacra i due principi cardine del data protection moderno: privacy by design e privacy by default. Il primo impone di incorporare la protezione nel ciclo di vita del trattamento, fin dalla progettazione; il secondo impone di configurare i sistemi in modo che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento. Sono principi di ingegneria della privacy: trasformano la compliance da reazione ex post a progettazione ex ante. Il considerando 78 ne sottolinea l'importanza sistemica: la tutela è efficace solo se costruita, non aggiunta.
Privacy by design (par. 1)
Il par. 1 prevede che, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare metta in atto, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso, misure tecniche e organizzative adeguate (pseudonimizzazione, minimizzazione, ecc.) volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati. È regola di proporzionalità dinamica: la protezione cresce con i rischi.
Privacy by default (par. 2)
Il par. 2 prevede che il titolare metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati raccolti, la portata del loro trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. La regola impone configurazioni minimaliste per default: opt-in invece di opt-out, accessi profilati strettamente, finestre di retention ridotte, visibilità minima nei social. La giurisprudenza del Garante ha sanzionato configurazioni di default permissive.
Tecniche e organizzazioni proattive
Sul piano tecnico, le misure includono: pseudonimizzazione e cifratura by design; controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) e zero-trust; data minimization tools che impediscono raccolta di campi non necessari; impostazioni di privacy elevate by default; audit log automatici. Le misure organizzative includono: review periodiche di nuovi progetti, integrazione del DPO nel ciclo di sviluppo (privacy SDLC), formazione degli sviluppatori, policy di onboarding. Il privacy engineer è la nuova figura professionale chiave.
Coordinamento con DPIA e art. 32
Il coordinamento con la DPIA (art. 35) è organico: la DPIA è strumento operativo per attuare l'art. 25 nei trattamenti a rischio elevato. Il coordinamento con la sicurezza (art. 32) è altrettanto stretto: privacy by design e sicurezza si rinforzano reciprocamente. L'integrazione con il framework di accountability dell'art. 24 chiude il sistema: design + sicurezza + dimostrabilità.
Certificazioni e standard
Il par. 3 prevede che un meccanismo di certificazione approvato a norma dell'art. 42 possa essere utilizzato come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui ai par. 1 e 2. Schemi rilevanti: ISO 27701, Europrivacy, schemi nazionali. La certificazione è volontaria ma facilita l'audit e riduce il rischio sanzionatorio. Per le PMI, l'EDPB ha promosso l'uso di toolkit semplificati che attuano privacy by design senza framework pesanti. Il privacy by design è oggi standard di mercato per applicazioni B2C e B2B sensibili.
Regola pratica e checklist operativa
Compliance art. 25: (i) integrare privacy nel SDLC (Software Development Life Cycle); (ii) review preliminare di nuovi progetti con DPO; (iii) configurazioni di default privacy-elevate; (iv) data minimization tools; (v) pseudonimizzazione e cifratura by design; (vi) accessi RBAC; (vii) audit log automatici; (viii) certificazioni come prova. È il differenziatore tra compliance reattiva e proattiva.
Accountability e documentazione
Tutti gli adempimenti relativi a questa disposizione devono essere documentati ai fini del principio di accountability di cui all'art. 5, par. 2 GDPR: integrazione nel registro dei trattamenti (art. 30), valutazione del rischio in DPIA quando applicabile (art. 35), formazione del personale autorizzato al trattamento (art. 29), audit periodici e tracciamento delle decisioni. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 83 GDPR e la responsabilità civile dell'art. 82 presuppongono la dimostrazione, da parte del titolare, di aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate. La consulenza del DPO, ove designato, è strumento prezioso per la corretta declinazione operativa.
Coordinamento con il Codice Privacy italiano
L'applicazione di questa disposizione in Italia avviene in coordinamento con il D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR. Il Codice integra il Regolamento europeo nelle materie specifiche lasciate alla discrezionalità degli Stati membri: lavoro (art. 88 D.Lgs. 196/2003), sanità (artt. 75 ss.), ricerca scientifica e statistica (artt. 99-110), giornalismo (art. 137), archivi (artt. 99-103), trattamento di categorie particolari (art. 2-septies), dati di condanne penali (art. 2-octies), limitazioni (art. 2-undecies). I provvedimenti generali e le regole deontologiche approvati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno valore precettivo e devono essere considerati. La giurisprudenza della Cassazione e del Tribunale di Roma (competente per ricorsi ex art. 152 D.Lgs. 196/2003) ha consolidato la prassi interpretativa nazionale, coerente con la giurisprudenza CGUE. Per il consulente privacy, l'approccio sistematico richiede integrazione di GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante in un framework unitario di compliance.
Prassi e linee guida
Garante per la protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali
Leggi il documento su www.garanteprivacy.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: app con default privacy elevati
Tizio, sviluppatore, configura app con privacy alta per default: no tracking, dati locali, share opt-in. Conforme all'art. 25, par. 2. Riduce reclami e migliora trust.
Caso 2: Caio: e-commerce e minimizzazione form
Caio riduce campi del form a quelli strettamente necessari per ordinare. Conforme alla minimizzazione (art. 5, lett. c) e privacy by default. Aumenta conversion.
Caso 3: Sempronio: PA e RBAC
Sempronio, PA, implementa accessi profilati per ruolo: solo chi serve vede i dati. Conforme all'art. 25, par. 1. Audit log automatici tracciano accessi. Misura tecnica e organizzativa adeguata.
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 25 è il futuro della compliance. Privacy by design integra DPO e dev nella SDLC, riduce DPIA ricorrenti, migliora trust. Per le startup, costruire privacy-first è vantaggio competitivo e scudo regolatorio.
Domande frequenti
Cosa significa privacy by design?
Incorporare la protezione dei dati nel ciclo di vita del trattamento, fin dalla progettazione. Misure tecniche e organizzative proporzionate al rischio.
Cosa significa privacy by default?
Configurare i sistemi in modo che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati necessari per ciascuna finalità: opt-in invece di opt-out, accessi profilati, retention ridotta, visibilità minima.
Le PMI devono fare privacy by design?
Sì, ma proporzionata. Le misure sono adattate alla natura, ambito, rischio del trattamento. PMI possono usare toolkit semplificati.
Come si coordina con DPIA?
La DPIA è strumento operativo per attuare l'art. 25 nei trattamenti a rischio. Privacy by design è regola continua; DPIA è valutazione formale ad alto rischio.
Le certificazioni sono prova di conformità?
Sì, elemento di prova (par. 3). Schemi: ISO 27701, Europrivacy, schemi nazionali. Non sostituiscono la responsabilità ma facilitano audit e riducono rischio.
Vedi anche