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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il datore di lavoro garantisce la salute e sicurezza del lavoratore agile, con consegna almeno annuale di informativa scritta sui rischi.
  • L'informativa va consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  • Sono indicati rischi generali e rischi specifici legati alla modalità agile (ergonomia, stress da videoterminale, sicurezza domestica).
  • Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure preventive.
  • Si applica integralmente il D.Lgs. 81/2008 con adattamenti alla specificità del lavoro fuori sede.

Testo dell'articoloVigente

Art. 22 D.Lgs. 81/2017 — Sicurezza sul lavoro

L. 22 maggio 2017, n. 81 — Statuto del lavoro autonomo

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Commento

L'art. 22 disciplina la sicurezza sul lavoro del lavoratore agile, settore particolarmente complesso perché la prestazione si svolge in luoghi diversi dai locali aziendali (abitazione del lavoratore, spazi di coworking, luoghi pubblici), dove il datore non ha controllo diretto sulla sicurezza fisica dell'ambiente. La norma combina obblighi del datore di lavoro e cooperazione del lavoratore in uno schema di responsabilità condivisa.

L'obbligo del datore: garanzia della salute e sicurezza

Il primo comma stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. È una norma di principio che mantiene fermo l'obbligo generale di tutela del datore (artt. 2087 c.c. e 15 D.Lgs. 81/2008), pur adattandolo alle peculiarità della modalità agile. Il datore non può essere ritenuto responsabile di tutto ciò che accade nei luoghi privati del lavoratore, ma resta tenuto a fornire informazioni, strumenti adeguati e formazione idonea.

L'informativa scritta annuale

Il primo comma specifica lo strumento operativo: il datore consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L'informativa è quindi un documento di vita reale che descrive i rischi della modalità agile e fornisce indicazioni preventive.

Il contenuto dell'informativa

L'informativa tipicamente affronta: rischi ergonomici (postura, sedia, monitor, illuminazione); rischi da videoterminale e stress visivo; rischi psicosociali (isolamento, stress, work-life balance); rischi di sicurezza informatica e gestione di dati riservati; rischi di sicurezza domestica (elettricità, incendio, impianti); raccomandazioni su orario di lavoro, pause, attività fisica; comportamenti in caso di infortunio (cosa fare, chi contattare). L'azienda spesso integra l'informativa con check-list di autovalutazione del proprio ambiente di lavoro.

Il ruolo del RLS

L'informativa va consegnata anche al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il RLS è la figura sindacale che svolge funzioni di vigilanza e partecipazione sulla sicurezza in azienda; coinvolgerlo nei processi del lavoro agile è coerente con il modello partecipativo del D.Lgs. 81/2008. Il RLS può sollevare temi nelle riunioni periodiche aziendali, proporre miglioramenti, segnalare criticità emerse fra i lavoratori agili.

L'obbligo di cooperazione del lavoratore

Il secondo comma impone al lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali. È applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008, che impone a ogni lavoratore di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone. Per il lavoratore agile il dovere di cooperazione assume rilievo specifico: deve allestire la propria postazione in modo sicuro, rispettare le indicazioni ergonomiche, segnalare problemi tecnici, gestire correttamente gli strumenti aziendali.

Il quadro generale del D.Lgs. 81/2008

L'art. 22 non sostituisce ma integra il T.U. sicurezza: si applicano la valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008) con specifica attenzione alla modalità agile, la sorveglianza sanitaria per chi utilizza videoterminali (art. 41), la formazione sulla sicurezza, la fornitura di DPI quando necessari. L'azienda deve aggiornare il proprio DVR includendo la modalità agile come specifica situazione di lavoro con i propri rischi specifici.

La copertura assicurativa INAIL

Strettamente collegato è il tema della copertura assicurativa INAIL contro infortuni e malattie professionali (oggetto dell'art. 23). Il lavoratore agile beneficia di questa copertura per gli eventi connessi alla prestazione, compresi quelli avvenuti durante il percorso dal luogo di abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività. La copertura amplia significativamente le tutele rispetto al modello tradizionale dell'infortunio in itinere, che è solo casa-azienda.

I rischi psicosociali e il diritto alla disconnessione

L'art. 22 si interseca con l'art. 19 sulla disconnessione: il rispetto dei tempi di riposo non è solo previsione contrattuale, ma anche misura di prevenzione dei rischi psicosociali (stress, burn-out). L'informativa annuale dovrebbe affrontare questi rischi e indicare le misure di prevenzione, comprese le regole di disconnessione contenute nell'accordo individuale.

La responsabilità del datore in caso di violazione

La violazione degli obblighi dell'art. 22 può configurare illecito penale (art. 55 D.Lgs. 81/2008 sulle sanzioni in materia di sicurezza) e responsabilità civile. La giurisprudenza richiede comunque la prova del nesso causale fra l'inadempimento e l'eventuale danno: il datore non risponde di danni del lavoratore agile derivanti da fatti puramente domestici e estranei alla prestazione lavorativa.

Domande frequenti

Devo allestire la mia postazione domestica secondo standard aziendali?

Sì, in cooperazione con il datore. L'informativa annuale fornisce le indicazioni; il lavoratore è tenuto a osservarle nei limiti delle possibilità domestiche. Se occorrono strumenti specifici (sedia ergonomica), l'azienda può fornirli direttamente o riconoscere un contributo.

Cosa succede se mi faccio male a casa durante il lavoro agile?

Se l'infortunio è connesso alla prestazione lavorativa (per esempio, caduta dalla sedia durante una videocall), la copertura INAIL si attiva. Per eventi puramente domestici (cucinare, fare le pulizie), la copertura non opera perché manca la connessione con il lavoro.

Il datore può ispezionare la mia abitazione per verificare la sicurezza?

No, l'abitazione è privata e inviolabile. Il datore non ha potere ispettivo. Può solo richiedere informazioni e dichiarazioni sulla conformità dell'ambiente alle indicazioni di sicurezza, sulla base della collaborazione del lavoratore.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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