Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 81/2017 – Disposizioni finanziarie
L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo
1. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 , è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
3. 3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ; b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ; c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall' articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all' articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all' articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e successive modificazioni; e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .
4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall' articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 . A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 25 è la disposizione finanziaria dello Statuto: quantifica gli oneri derivanti dalle varie disposizioni della legge e individua le fonti di copertura. È una norma tecnica ma essenziale: senza copertura adeguata, le previsioni di nuova spesa sarebbero in contrasto con l'art. 81 della Costituzione che vieta nuovi o maggiori oneri senza adeguata copertura.
L'incremento dell'autorizzazione di spesa
Il primo comma incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 204, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016): di 4,5 milioni di euro per il 2017, 1,9 milioni per il 2018, 4,5 milioni annui dal 2019. L'autorizzazione richiamata aveva finalità di sostegno al lavoro e l'incremento la potenzia per gli scopi della nuova legge.
L'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione
Il secondo comma incrementa di 35 milioni per il 2017 il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009. Il fondo è strumento storico di sostegno alle politiche attive del lavoro e l'incremento serve, fra l'altro, a finanziare gli interventi sui servizi al lavoro autonomo (sportelli dedicati, formazione, riqualificazione).
La copertura degli oneri
Il terzo comma è la disposizione centrale: quantifica gli oneri complessivi derivanti dagli articoli 8 (disposizioni fiscali e sociali), 9 (deducibilità formazione), 13 (indennità di maternità) e 14 (sospensione contributiva). Le cifre sono crescenti: 55,89 milioni nel 2017, 61,67 milioni nel 2018, 46-48 milioni annui negli anni successivi.
Il mix di coperture
La copertura avviene tramite cinque fonti, dettagliate nelle lettere a)-e). Lettera a): riduzione corrispondente dell'autorizzazione di spesa ex L. 208/2015 (la stessa che il comma 1 incrementa). È un meccanismo apparentemente contraddittorio ma comune: il legislatore prima incrementa il fondo, poi ne riduce una quota per coprire oneri di interventi correlati. L'effetto netto è un riequilibrio interno alle voci di spesa per le politiche del lavoro.
Le altre coperture
Lettera b): riduzione di 0,18 milioni per il 2017 dell'autorizzazione di spesa dell'art. 10, comma 5, D.L. 282/2004. Lettera c): 5 milioni per il 2017 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente del bilancio del Ministero del lavoro. Lettera d): 16,16 milioni per il 2018 mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga alle regole sull'aumento contributivo ex art. 25 L. 845/1978 destinate ai fondi paritetici interprofessionali. Lettera e): 4,5 milioni per il 2017, 1,9 milioni per il 2018, 4,5 milioni annui dal 2019, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa ex art. 1, comma 107, L. 190/2014.
Il meccanismo di compensazione
Il quarto comma introduce una clausola di salvaguardia: se durante l'attuazione si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa (per esempio, perché le prestazioni di maternità o di sospensione contributiva sono utilizzate più di quanto stimato), si applicano le procedure di compensazione degli effetti finanziari previste dall'art. 17, commi 12-13, della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Sostanzialmente, scattano automatismi che riducono altre voci di spesa o aumentano entrate per ripristinare l'equilibrio.
Il ruolo del Ministro dell'economia
Il testo continua con la disciplina del ruolo del Ministro dell'economia nei meccanismi di compensazione e nei trasferimenti fra capitoli di bilancio. Si tratta di norme tecniche di contabilità pubblica, indispensabili a garantire che la legge si autoregoli finanziariamente senza richiedere interventi normativi successivi.
Il significato sistemico
L'art. 25, pur tecnico, esprime una scelta importante: tutti gli interventi della legge sono finanziati internamente al sistema delle politiche del lavoro e della previdenza, senza ricorso a nuove imposte o a riduzioni di altre voci di spesa pubblica generale. È applicazione virtuosa del principio di copertura: ogni beneficio ha un costo, e il legislatore individua dove prendere le risorse, evitando di scaricare il costo sulla generalità dei contribuenti.
L'effetto sulla certezza dei benefici
La presenza di una copertura quantificata e dettagliata garantisce la sostenibilità nel tempo delle nuove prestazioni. I beneficiari (lavoratrici in maternità, lavoratori in malattia o infortunio, professionisti che investono in formazione) hanno la certezza che i benefici sono finanziati e potranno essere erogati senza necessità di interventi correttivi della legge.
Casi pratici
Caso 1: Compensazione per scostamento delle prestazioni di maternità
Si ipotizza che nel 2019 le prestazioni di maternità ex art. 13 siano richieste in numero superiore alle previsioni di spesa, generando un onere aggiuntivo di 1,5 milioni. In applicazione del comma 4 dell'art. 25 si attivano le procedure di compensazione: il Ministero dell'economia individua, ai sensi della L. 196/2009, fonti compensative interne al perimetro del lavoro e della previdenza, ripristinando l'equilibrio finanziario. Le prestazioni continuano a essere erogate senza interruzioni.
Caso 2: Aggiornamento delle stime di costo
L'art. 25 prevede che gli oneri annuali siano stimati ex ante. Nel corso del tempo, l'esperienza applicativa può evidenziare costi reali diversi dalle stime. Il Ministero del lavoro, in collaborazione con INPS e Ministero dell'economia, monitora gli scostamenti e propone, in caso di disallineamenti significativi e strutturali, interventi correttivi inseriti nella legge di bilancio.
Domande frequenti
Cosa succede se le coperture si rivelano insufficienti?
Si attiva il meccanismo di compensazione del comma 4: il Ministero dell'economia individua fonti integrative all'interno del perimetro delle politiche del lavoro e della previdenza, garantendo l'erogazione delle prestazioni senza interruzioni.
Le coperture sono permanenti o annuali?
Le cifre dell'art. 25 sono quantificate per anni successivi a regime. Sono coperture strutturali che accompagnano l'erogazione delle prestazioni nel tempo, soggette agli aggiornamenti della legge di bilancio annuale.
Il versamento INPS al bilancio dello Stato influenza la mia previdenza?
No, il versamento riguarda quote specifiche derivanti da meccanismi contributivi destinati ai fondi paritetici per la formazione continua. Non incide sulla contribuzione pensionistica individuale né sulla maturazione dei diritti previdenziali.