Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 26 D.Lgs. 81/2017 – Entrata in vigore

L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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In sintesi

  • La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • La L. 81/2017 è stata pubblicata in G.U. il 13 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 14 giugno 2017.
  • Si deroga al termine ordinario di vacatio legis di 15 giorni previsto dall'art. 73 della Costituzione e dall'art. 10 delle Preleggi.
  • La deroga è motivata dall'urgenza delle nuove tutele del lavoro autonomo.
  • Alcune disposizioni (artt. 8, 9, 13) hanno decorrenze proprie specifiche.
Indice dei contenuti

L'art. 26 è la disposizione di chiusura della legge: stabilisce l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si tratta di una norma standard di tecnica legislativa, ma con una scelta significativa: la deroga al termine ordinario di vacatio legis di quindici giorni.

Il regime ordinario della vacatio legis

L'art. 73, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge stessa. L'art. 10 delle Preleggi conferma il principio: "Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto". La vacatio legis è quindi modulabile dal legislatore, che può accorciarla o allungarla in base alle esigenze.

La scelta di entrata in vigore immediata

La L. 81/2017 sceglie l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione. Pubblicata il 13 giugno 2017, è entrata in vigore il 14 giugno 2017. La scelta è coerente con la natura riformatrice e di immediato impatto della legge: le nuove tutele sui termini di pagamento, sulle clausole abusive, sul lavoro agile non potevano attendere quindici giorni. Era necessario fornire subito agli operatori uno strumento di tutela operativo.

Le decorrenze specifiche

L'entrata in vigore generale non significa applicazione immediata di tutte le disposizioni: alcune previsioni hanno decorrenze proprie. L'art. 8 prevede l'applicazione della nuova deducibilità delle spese dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. L'art. 9 segue la stessa decorrenza. L'art. 13 prevede l'indennità di maternità a prescindere dall'astensione, con effetti immediati. L'art. 7 prevede la DIS-COLL dal 1° luglio 2017. L'art. 24 dispone l'abrogazione delle aliquote contributive di Bolzano dal 1° settembre 2017.

L'esercizio delle deleghe

Le deleghe contenute negli artt. 5, 6 e 11 prevedono termini di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge per l'esercizio. Il dies a quo del termine è quindi il 14 giugno 2017, con scadenza al 14 giugno 2018. L'art. 16 prevede meccanismi di proroga in caso di ritardi nei pareri parlamentari.

Le disposizioni transitorie implicite

La legge non contiene una disciplina transitoria esplicita per i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore. La giurisprudenza ha applicato il principio generale del tempus regit actum, in base al quale le nuove regole si applicano agli atti e ai rapporti successivi all'entrata in vigore. I contratti in corso sono assoggettati alle nuove regole quanto agli effetti che si producono dopo il 14 giugno 2017 (clausole future, pagamenti successivi, eventi di malattia o maternità successivi).

Il rapporto con le clausole abusive nei contratti pregressi

Un tema delicato è quello delle clausole abusive ex art. 3 contenute in contratti stipulati prima della legge. La giurisprudenza ha tendenzialmente ritenuto che le clausole abusive perdano efficacia anche se inserite in contratti pregressi, applicando la nuova disciplina sulle prestazioni future. Si tratta di una soluzione coerente con la natura imperativa delle tutele, che operano a tutela di un equilibrio di posizioni anche in contesti pregressi.

La pubblicazione e la conoscibilità

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di rendere la legge conoscibile a tutti i destinatari. Il principio è quello dell'art. 5 del codice civile ("L'ignoranza della legge non scusa") e si fonda sulla presunzione di conoscibilità che la pubblicazione realizza. Con la pubblicazione in G.U. e i mezzi telematici (gazzettaufficiale.it), la legge diventa immediatamente accessibile.

L'aggiornamento del testo

Successivamente all'entrata in vigore, la L. 81/2017 ha subito alcune modifiche significative: in particolare le tutele del lavoro agile sono state ampliate (priorità per genitori, tutela antiritorsiva, certificazione di parità di genere) con interventi di legislazione successiva (L. 81/2022, leggi di bilancio successive). Il testo coordinato resta riferimento per la conoscenza della disciplina vigente.

Il significato simbolico

La scelta di entrata in vigore quasi immediata segnala l'importanza politica della legge. Lo Statuto del lavoro autonomo è il primo intervento organico a riconoscere la specificità del lavoro autonomo non imprenditoriale e a costruire un sistema di tutele dedicato. La rapidità di entrata in vigore esprime la volontà di rendere subito disponibili le nuove tutele agli operatori, senza differimenti che ne avrebbero ridotto l'impatto pratico e simbolico.

Casi pratici

Caso 1: Contratto stipulato prima del 14 giugno 2017

Tizio aveva firmato a marzo 2017 un contratto con clausola di pagamento a 120 giorni. Dopo il 14 giugno 2017 emette una fattura. La nuova disciplina dell'art. 3 si applica alla clausola, che diventa inefficace per le prestazioni future. Tizio può invocare il termine legale del D.Lgs. 231/2002 e chiedere gli interessi commerciali sulla fattura emessa dopo l'entrata in vigore della legge.

Caso 2: Maternità iniziata dopo il 14 giugno 2017

Caia, iscritta alla Gestione separata, partorisce il 20 giugno 2017. L'art. 13 si applica: percepisce l'indennità di maternità per i due mesi precedenti e i tre successivi al parto a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa. Caia gestisce in modo flessibile la cura del neonato e il rapporto con i suoi clienti, senza perdere il diritto all'indennità.

Domande frequenti

La legge si applica ai contratti già in corso al 14 giugno 2017?

Sì, per gli effetti che si producono dopo l'entrata in vigore. Le clausole abusive perdono efficacia per le prestazioni future; le nuove tutele su maternità, malattia, infortunio si applicano agli eventi successivi al 14 giugno 2017.

Perché non si è applicata la vacatio legis di 15 giorni?

Per scelta del legislatore, che ha valutato urgente l'entrata in vigore delle tutele. L'art. 73 della Costituzione consente la deroga al termine ordinario quando la legge lo dispone espressamente.

Le disposizioni fiscali decorrono dal 14 giugno 2017?

No, hanno decorrenze proprie. Gli artt. 8 e 9 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. La distinzione fra entrata in vigore (immediata) e applicazione delle norme fiscali (dall'inizio del periodo d'imposta) è frequente nella legislazione tributaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-23
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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